Sentenza 30 luglio 2004
Massime • 1
L'improcedibilità del ricorso per cassazione (per mancato deposito nella Cancelleria nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto), rilevabile anche d'ufficio, impedendo alla Corte di conoscere il merito del gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrazione del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14569 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AT, ZZ AR, ZZ IU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che li difende unitamente all'avvocato MARIO CASARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BA LI, e per esso gli eredi: GE IO, BA AB, BA LO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ENNIO PARRELLI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI OLIVIERI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1006/00 del Tribunale di TRENTO depositata il 19/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/05/04 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato RUFINI Francesco, con delega dell'avvocato OLIVIERI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per la improcedibilità o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ER, OS e IU EZ hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre censure, nei confronti di AT AR, avverso la sentenza del tribunale di Trento del 19.9.2000. Resistono con controricorso, illustrato da memoria, IN FI, LI AR e AR AN, quali eredi di AT AR, nelle more deceduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile.
A norma dell'art. 369, comma primo, c.p.c., il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione alla parte contro la quale è proposto (ovvero dall'ultima notificazione eseguita, nell'ipotesi in cui esso sia stato proposto nei confronti di più parti): l'inosservanza di detto termine, stante la sua perentorietà, va rilevata anche d'Ufficio, non potendosi ritenere sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare implicitamente l'eccezione di improcedibilità del gravame avversario (v. Cass. n. 2337/85, n. 156/85, n. 4452/97). Ora, nella specie, i consorti EZ hanno notificato il ricorso per Cassazione a AR AT, dante causa degli attuali resistenti, in data 17 aprile 2001 ed hanno provveduto al deposito di esso nella Cancelleria della Corte soltanto il 14 maggio 2001 e quindi tardivamente.
Ne consegue che, pur avendo i resistenti omesso nel controricorso di sollevare una eccezione in tal senso, il ricorso proposto nei confronti del loro dante causa deve dichiararsi improcedibile. L'improcedibilità del ricorso, impedendo a questa Corte di conoscere del gravame, ha carattere preliminare anche rispetto alla questione circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di EZ RE e DO, eredi anch'essi di EZ IE, sollevata dai resistenti nel controricorso (v. Cass. n. 415/70, n. 1587/74). Per il principio della soccombenza le spese processuali del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in via solidale tra loro e nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di IN FI, LI AR e AN AR, delle spese di questo giudizio che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 800,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004