TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 417 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 18.11.2025;
T R A
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B, presso lo studio dell'Avv. Mario
Lepidi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio insieme all'Avv.
ER VE, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Sindaco Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Angelini e dall'Avv. Domenico de
Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale della Croce CP_3
Rossa n. 237, presso lo studio dell'Avv. Ambra Ciotti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 10 RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e chiedeva procedersi ai sensi dell'art. 281quinquies
c.p.c., il con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si Controparte_1 riportava alle conclusioni formulate nella comparsa ed insisteva per il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti, mentre con la nota di CP_3 trattazione scritta del 17.11.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04.03.2024 Pt_1
e adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertata la qualità di eredi della sig.ra in capo ai ricorrenti sigg. e Persona_1 Parte_1 [...]
come dagli atti successori indicati in narrativa, accertato, Parte_2 consequenzialmente, il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la propria quota di contributo per acquisto di abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 così come cristallizzato nel provvedimento del Comune de L'Aquila
– Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017 e, nello specifico, pari ad € 125.534,40 a e € 71.733,94 a o Parte_1 Parte_2 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannare il Comune de
L'Aquila ad adottare il provvedimento di suddivisione del contributo per
l'acquisto di abitazione principale in sostituzione indicando i ricorrenti quali beneficiari della propria quota per la complessiva somma di € 197.268,34, pagina 2 di 10 ovvero nel dettaglio € 125.534,40 per e € 71.733,94 per Parte_1 [...]
, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_2 consequenzialmente, condannare il Comune de L'Aquila a versare nell'interesse dei ricorrenti, nelle modalità e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui all'OPCM n. 3790/2009, il contributo per l'acquisto di abitazione principale in sostituzione indicandoli quali beneficiari della propria quota per la complessiva somma di € 197.268,34, ovvero nel dettaglio €
125.534,40 per e € 71.733,94 per , o nella Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 15.05.2024 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta. Ai fini della regolazione delle spese di soccombenza a carico della parte ricorrente, si chiede che Codesto
Ecc.mo Tribunale riconosca al concludente Comune, in uno con le competenze
e le spese, anche la spettanza del rimborso degli oneri fiscali e previdenziali riflessi, nella misura complessiva del 23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA. Infatti, nel presente giudizio il Comune è assistito dalla sua
Avvocatura interna (su questo specifico punto, si richiama, tanto nella motivazione che nel capo regolatorio delle spese, Cassazione Civile SS.UU.,
6.2.2023, n. 3592)”.
Il successivo 16.05.2024 si costituiva anche al fine di sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
L'Aquila, contraris rejectis e previa ogni necessaria declaratoria 1. Rigettare la domanda di parti attrice, perchè infondata in fatto e in diritto.
2. rigettare la domanda di parti attrice, perchè carente dello strumento della mediazione obbligatoria in materia ereditaria;
3. condannare il Sig. e la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_2 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4. in ogni caso, condannare il Sig. e la Sig.ra alla pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari di lite”.
All'udienza di comparizione delle parti del 27.05.2024, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta l'assenza di un giustificato motivo per la concessione dei pagina 3 di 10 termini ex art. 281duodecies, comma IV c.p.c. richiesti dal ricorrente, veniva fissata l'udienza del 18.11.2025 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. I ricorrenti, sulla premessa di essere coeredi insieme a Controparte_4 per effetto del testamento olografo pubblicato il 24.08.2021,
[...] rappresentano di essere comproprietari di un immobile, sito in L'Aquila, Via
Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, tanto da indurre i medesimi a scegliere l'opzione dell'acquisto di un immobile sostitutivo.
Evidenziano che, con provvedimento del Comune di L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, gli eredi ottenevano il contributo per la copertura degli oneri relativi all'acquisto dell'abitazione sostitutiva, pari complessivamente ad € 322.802,80, ma che nel corso degli anni risultavano vani tutti i tentativi di reperire un'abitazione del valore di cui sopra che potesse essere congeniale alle esigenze di tutti.
Precisano, inoltre, che risultavano vane anche le varie richieste a firma dell'Avv. VE in cui inizialmente veniva proposta la possibilità di svincolare la somma nell'interesse del ricorrente , per poi richiedere una proroga Parte_1 finalizzata all'acquisto di un unico immobile sostitutivo, tanto che infine, vista l'impossibilità di trovare una soluzione unitaria con il fratello CP_3 in data 23.08.2023 e nel solo interesse dei ricorrenti, si presentava una formale istanza finalizzata alla suddivisione del suindicato contributo, rideterminato nella minor somma spettante ai sensi della disciplina codicistica e fermo restando il vincolo di utilizzo per acquisto di abitazione principale.
In assenza di alcun riscontro da parte del Comune, dunque, i ricorrenti chiedono al Tribunale di accertare il loro diritto, previo l'accertamento della qualità di eredi di , al percepimento del contributo per l'acquisto Persona_1 dell'abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, con conseguente condanna pagina 4 di 10 del Comune al pagamento del medesimo, pro quota, nella misura pari ad €
125.534,40 per ed € 71.733,94 per . Parte_1 Parte_2
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto delle Controparte_1 conclusioni avanzate dai ricorrenti in ragione dell'infondatezza delle domande prospettate.
a sua volta, eccepisce l'improcedibilità della domanda per CP_3 il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.1 Preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da la stessa deve ritenersi infondata. Per vero, sebbene formulata CP_3 come punto autonomo delle conclusioni, la richiesta di accertare la qualità di eredi di in capo ai ricorrenti deve considerarsi come valutazione Persona_1 incidentale, preordinata alla proposizione della domanda principale di accertamento del diritto al contributo e condanna al pagamento delle somme in proporzione ai beneficiari, sicché la stessa non necessità della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Nella specie, inoltre, sulla scorta della documentazione allegata ed in disparte le eventuali azioni che l'altro erede potrebbe instaurare CP_3 al fine di contestare la validità del titolo, e Parte_1 Parte_2 risultano allo stato eredi per effetto del testamento olografo di Persona_1 datato 1° agosto 1997, per notaio , pubblicato il 24 agosto 2021, Per_2 registrato a L'Aquila il 30 agosto 2021 n. 3062/1T, come da presentazione n. 238
– vol. 9990 dell'11 novembre 2021 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrenti). Ne consegue, da un lato, che l'eccezione è infondata, dall'altra, che i ricorrenti risultano muniti della legittimazione ad agire.
2.2 In secondo luogo, il Tribunale ritiene di non potere accogliere la richiesta formulata dai ricorrenti nella nota di trattazione scritta del 14.11.2025 di decidere la controversia ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. Difatti, in ragione del rito prescelto dagli stessi ricorrenti il procedimento semplificato si conclude con l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
La mancata concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV
c.p.c., inoltre, è dipesa dalla mancata allegazione del giustificato motivo richiesto pagina 5 di 10 dalla disciplina codicistica applicabile ratione temporis. Nondimeno, considerato che i ricorrenti non hanno mai richiesto lo svolgimento dell'udienza in presenza, ma hanno piuttosto avuto la possibilità di contestare il contenuto della comparsa di costituzione dei resistenti con le note di trattazione scritta in vista sia della prima udienza che di quella calendarizzata per la discussione orale della controversia, deve ritenersi pienamente concesso ed esplicato il diritto di difesa della parte.
3. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, osserva il Tribunale che il diritto reclamato dai ricorrenti trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009 nonché nell'art. 1, comma I dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, che prevede, in via alternativa rispetto al contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma, un contributo diretto “per
l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”. Il successivo art. 2, comma XI precisa inoltre che “In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo”.
Orbene, non può essere accolta la domanda di condanna del CP_1 ad adottare un provvedimento di suddivisione del contributo per
[...]
l'acquisto dell'abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, nelle quote indicate nel ricorso. Dal sistema delle norme speciali che regolano la ricostruzione post sisma del 06.04.2009, infatti, non è dato rinvenire alcuna disposizione che consenta il frazionamento del contributo nei termini richiesti.
Piuttosto, la ratio della disciplina introdotta dal legislatore si rinviene nella necessità di garantire alla popolazione colpita dal sisma il diritto al ripristino dell'abitazione principale distrutta, sicché il contributo può essere concesso nell'ambito dei limiti stringenti previsti dalla suddetta normativa speciale.
Nella specie, sulla scorta di quanto rappresentato dai ricorrenti, l'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de
L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 costituiva al tempo del sisma l'abitazione principale di , sicché la medesima, ovvero i suoi eredi, atteso il Persona_1
pagina 6 di 10 decesso in data 11.07.2009, hanno esclusivamente diritto ad una somma destinata alla riparazione dell'immobile ovvero – per effetto della scelta effettuata con la domanda di contributo – per l'acquisto di un immobile sostitutivo, ma non anche all'ottenimento di una frazione di tale importo da utilizzare sulla scorta delle rispettive esigenze.
Nell'ipotesi di acquisto dell'abitazione sostitutiva, infatti, appare chiaro come l'effettiva concessione del contributo sia necessariamente legata sia alla individuazione, da parte del beneficiario, di un immobile sostitutivo, che alla successiva valutazione, da parte del Comune, della equivalenza dell'abitazione individuata rispetto a quella precedente.
Difatti, a mente dell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009, “L'equivalenza
è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”, in ragione del fatto che “L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile”. Allo stesso modo, l'art. 2, comma IV dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 prevede che “Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando
i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta”.
Considerato che, nella fattispecie in esame, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere l'assenza del presupposto previsto dalla legge, per non aver individuato alcun immobile sostitutivo che fosse di gradimento per tutti gli eredi di , ne consegue che gli stessi non hanno diritto all'erogazione del Persona_1 contributo inizialmente quantificato con il provvedimento del CP_1 prot. n. 53935 del 23 maggio 2017.
[...]
Nondimeno, rispetto alla domanda avanzata in data 10.10.2016 (cfr. doc. n.
1 fascicolo , i ricorrenti devono ritenersi comunque Controparte_1 decaduti in ragione del mancato rispetto delle tempistiche individuate dalla legislazione complementare.
pagina 7 di 10 In particolare, a mente dell'art. 1, comma 3, del decreto del Commissario
Delegato per la Ricostruzione n. 43 del 17.02.2011, come modificato dal successivo decreto n. 56 del 29 aprile 2011, il beneficiario del contributo, entro
150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del
Comune, pena la revoca del medesimo contributo, deve depositare copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente, oltre alla domanda di cambio di residenza, gli atti di cessione dell'unità immobiliare distrutta al ed i giustificativi di spesa. Tale condizione, Controparte_5 peraltro, era espressamente indicata nel provvedimento prot. n. 53935 del 23 maggio 2017 con cui il l'Ente resistente aveva determinato l'ammontare del contributo concedibile per l'acquisto dell'immobile sostitutivo (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrenti).
Nel caso di specie, il Comune ha dedotto e i ricorrenti non hanno contestato, che la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del contributo relativo alla pratica AQ-BCE-20974 oggetto di causa è avvenuta in data 26.05.2017, con la conseguenza che i 150 giorni previsti per il completamento della procedura sono irrimediabilmente decorsi in data 20.10.2017.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi che la domanda formulata dai ricorrenti sia del tutto infondata, tanto da comportare l'integrale rigetto.
4. Il resistente infine, ha chiesto sin dalla costituzione in CP_3 giudizio la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In punto di diritto, si osserva che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in esame emerge in maniera lampante come i ricorrenti si siano limitati a dedurre la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire il contributo pubblico frazionato, senza mai fornire alcuna base normativa a supporto della propria prospettazione e nonostante la decadenza in cui sono incappati in ragione del mancato rispetto della disciplina prevista per l'ottenimento del contributo per l'acquisto dell'abitazione sostitutiva. Non può essere revocata in dubbio, pertanto, la sussistenza quanto meno della colpa grave che giustifica la condanna per lite temeraria.
Per quanto attiene alla quantificazione della somma dovuta dai ricorrenti, in solido tra loro, si ritiene equo condannarli al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, di un importo pari ad un quarto delle spese legali, arrotondato ad €
2.000,00. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito, in tema di responsabilità processuale aggravata, che l'art. 96, comma III c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una 'somma equitativamente determinata', non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26435).
5. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore dichiarato della domanda, facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 417/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore del CP_1
che vengono liquidate in € 8.433,00 per compensi professionali,
[...]
pagina 9 di 10 oltre accessori di legge;
3) condanna, inoltre, e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore di
[...]
che vengono liquidate in € 8.433,00 per compensi professionali, CP_3 oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) condanna, infine, e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del e di di una Controparte_1 CP_3 somma pari ad € 2.000,00 per ciascuna parte, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma III c.p.c.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma III c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 417 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 18.11.2025;
T R A
e , elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in L'Aquila, viale della Croce Rossa n. 119/B, presso lo studio dell'Avv. Mario
Lepidi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio insieme all'Avv.
ER VE, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Sindaco Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Angelini e dall'Avv. Domenico de
Nardis, presso i quali è elettivamente domiciliato in L'Aquila via Avezzano n.
11, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
nonché
, elettivamente domiciliato in L'Aquila, viale della Croce CP_3
Rossa n. 237, presso lo studio dell'Avv. Ambra Ciotti, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 10 RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si riportava al contenuto dei propri scritti difensivi, esponeva le condizioni cui sarebbe disposta a conciliare la lite e chiedeva procedersi ai sensi dell'art. 281quinquies
c.p.c., il con la nota di trattazione scritta del 14.11.2025, si Controparte_1 riportava alle conclusioni formulate nella comparsa ed insisteva per il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti, mentre con la nota di CP_3 trattazione scritta del 17.11.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04.03.2024 Pt_1
e adivano il Tribunale di L'Aquila chiedendo
[...] Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertata la qualità di eredi della sig.ra in capo ai ricorrenti sigg. e Persona_1 Parte_1 [...]
come dagli atti successori indicati in narrativa, accertato, Parte_2 consequenzialmente, il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la propria quota di contributo per acquisto di abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 così come cristallizzato nel provvedimento del Comune de L'Aquila
– Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017 e, nello specifico, pari ad € 125.534,40 a e € 71.733,94 a o Parte_1 Parte_2 nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, condannare il Comune de
L'Aquila ad adottare il provvedimento di suddivisione del contributo per
l'acquisto di abitazione principale in sostituzione indicando i ricorrenti quali beneficiari della propria quota per la complessiva somma di € 197.268,34, pagina 2 di 10 ovvero nel dettaglio € 125.534,40 per e € 71.733,94 per Parte_1 [...]
, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, Parte_2 consequenzialmente, condannare il Comune de L'Aquila a versare nell'interesse dei ricorrenti, nelle modalità e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di cui all'OPCM n. 3790/2009, il contributo per l'acquisto di abitazione principale in sostituzione indicandoli quali beneficiari della propria quota per la complessiva somma di € 197.268,34, ovvero nel dettaglio €
125.534,40 per e € 71.733,94 per , o nella Parte_1 Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
In data 15.05.2024 si costituiva in giudizio il resistente Controparte_1 concludendo nei seguenti termini: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo dichiarare infondata e rigettare la domanda ex adverso proposta. Ai fini della regolazione delle spese di soccombenza a carico della parte ricorrente, si chiede che Codesto
Ecc.mo Tribunale riconosca al concludente Comune, in uno con le competenze
e le spese, anche la spettanza del rimborso degli oneri fiscali e previdenziali riflessi, nella misura complessiva del 23,80% delle competenze, in sostituzione di CPA e IVA. Infatti, nel presente giudizio il Comune è assistito dalla sua
Avvocatura interna (su questo specifico punto, si richiama, tanto nella motivazione che nel capo regolatorio delle spese, Cassazione Civile SS.UU.,
6.2.2023, n. 3592)”.
Il successivo 16.05.2024 si costituiva anche al fine di sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di
L'Aquila, contraris rejectis e previa ogni necessaria declaratoria 1. Rigettare la domanda di parti attrice, perchè infondata in fatto e in diritto.
2. rigettare la domanda di parti attrice, perchè carente dello strumento della mediazione obbligatoria in materia ereditaria;
3. condannare il Sig. e la Sig.ra Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_2 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
4. in ogni caso, condannare il Sig. e la Sig.ra alla pagamento delle spese, Parte_1 Parte_2 diritti ed onorari di lite”.
All'udienza di comparizione delle parti del 27.05.2024, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta l'assenza di un giustificato motivo per la concessione dei pagina 3 di 10 termini ex art. 281duodecies, comma IV c.p.c. richiesti dal ricorrente, veniva fissata l'udienza del 18.11.2025 per la discussione orale del procedimento ex art. 281sexies c.p.c.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note di trattazione scritta sopra riportate e la controversia viene decisa come di seguito.
*****
1. I ricorrenti, sulla premessa di essere coeredi insieme a Controparte_4 per effetto del testamento olografo pubblicato il 24.08.2021,
[...] rappresentano di essere comproprietari di un immobile, sito in L'Aquila, Via
Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, gravemente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, tanto da indurre i medesimi a scegliere l'opzione dell'acquisto di un immobile sostitutivo.
Evidenziano che, con provvedimento del Comune di L'Aquila – Servizio rilascio contributi prot. n. 53935 del 23 maggio 2017, gli eredi ottenevano il contributo per la copertura degli oneri relativi all'acquisto dell'abitazione sostitutiva, pari complessivamente ad € 322.802,80, ma che nel corso degli anni risultavano vani tutti i tentativi di reperire un'abitazione del valore di cui sopra che potesse essere congeniale alle esigenze di tutti.
Precisano, inoltre, che risultavano vane anche le varie richieste a firma dell'Avv. VE in cui inizialmente veniva proposta la possibilità di svincolare la somma nell'interesse del ricorrente , per poi richiedere una proroga Parte_1 finalizzata all'acquisto di un unico immobile sostitutivo, tanto che infine, vista l'impossibilità di trovare una soluzione unitaria con il fratello CP_3 in data 23.08.2023 e nel solo interesse dei ricorrenti, si presentava una formale istanza finalizzata alla suddivisione del suindicato contributo, rideterminato nella minor somma spettante ai sensi della disciplina codicistica e fermo restando il vincolo di utilizzo per acquisto di abitazione principale.
In assenza di alcun riscontro da parte del Comune, dunque, i ricorrenti chiedono al Tribunale di accertare il loro diritto, previo l'accertamento della qualità di eredi di , al percepimento del contributo per l'acquisto Persona_1 dell'abitazione principale in sostituzione dell'immobile distinto al N.C.E.U. del
Comune de L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22, con conseguente condanna pagina 4 di 10 del Comune al pagamento del medesimo, pro quota, nella misura pari ad €
125.534,40 per ed € 71.733,94 per . Parte_1 Parte_2
Il nel costituirsi in giudizio, insiste per il rigetto delle Controparte_1 conclusioni avanzate dai ricorrenti in ragione dell'infondatezza delle domande prospettate.
a sua volta, eccepisce l'improcedibilità della domanda per CP_3 il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda avanzata dai ricorrenti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
2.1 Preliminarmente, quanto all'eccezione di improcedibilità sollevata da la stessa deve ritenersi infondata. Per vero, sebbene formulata CP_3 come punto autonomo delle conclusioni, la richiesta di accertare la qualità di eredi di in capo ai ricorrenti deve considerarsi come valutazione Persona_1 incidentale, preordinata alla proposizione della domanda principale di accertamento del diritto al contributo e condanna al pagamento delle somme in proporzione ai beneficiari, sicché la stessa non necessità della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Nella specie, inoltre, sulla scorta della documentazione allegata ed in disparte le eventuali azioni che l'altro erede potrebbe instaurare CP_3 al fine di contestare la validità del titolo, e Parte_1 Parte_2 risultano allo stato eredi per effetto del testamento olografo di Persona_1 datato 1° agosto 1997, per notaio , pubblicato il 24 agosto 2021, Per_2 registrato a L'Aquila il 30 agosto 2021 n. 3062/1T, come da presentazione n. 238
– vol. 9990 dell'11 novembre 2021 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrenti). Ne consegue, da un lato, che l'eccezione è infondata, dall'altra, che i ricorrenti risultano muniti della legittimazione ad agire.
2.2 In secondo luogo, il Tribunale ritiene di non potere accogliere la richiesta formulata dai ricorrenti nella nota di trattazione scritta del 14.11.2025 di decidere la controversia ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. Difatti, in ragione del rito prescelto dagli stessi ricorrenti il procedimento semplificato si conclude con l'udienza di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
La mancata concessione dei termini di cui all'art. 281duodecies, comma IV
c.p.c., inoltre, è dipesa dalla mancata allegazione del giustificato motivo richiesto pagina 5 di 10 dalla disciplina codicistica applicabile ratione temporis. Nondimeno, considerato che i ricorrenti non hanno mai richiesto lo svolgimento dell'udienza in presenza, ma hanno piuttosto avuto la possibilità di contestare il contenuto della comparsa di costituzione dei resistenti con le note di trattazione scritta in vista sia della prima udienza che di quella calendarizzata per la discussione orale della controversia, deve ritenersi pienamente concesso ed esplicato il diritto di difesa della parte.
3. Tanto premesso, venendo all'esame del merito, osserva il Tribunale che il diritto reclamato dai ricorrenti trova la sua fonte normativa nell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009 nonché nell'art. 1, comma I dell'O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, che prevede, in via alternativa rispetto al contributo per la riparazione dell'immobile danneggiato dal sisma, un contributo diretto “per
l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta tenuto conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”. Il successivo art. 2, comma XI precisa inoltre che “In caso di accoglimento della domanda di acquisto di un'unità abitativa da destinare ad abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, il beneficiario, entro trenta giorni dalla stipula del contratto preliminare debitamente registrato, ne deposita copia autentica presso il Comune ai fini dell'erogazione del contributo”.
Orbene, non può essere accolta la domanda di condanna del CP_1 ad adottare un provvedimento di suddivisione del contributo per
[...]
l'acquisto dell'abitazione principale in sostituzione di quella distrutta, nelle quote indicate nel ricorso. Dal sistema delle norme speciali che regolano la ricostruzione post sisma del 06.04.2009, infatti, non è dato rinvenire alcuna disposizione che consenta il frazionamento del contributo nei termini richiesti.
Piuttosto, la ratio della disciplina introdotta dal legislatore si rinviene nella necessità di garantire alla popolazione colpita dal sisma il diritto al ripristino dell'abitazione principale distrutta, sicché il contributo può essere concesso nell'ambito dei limiti stringenti previsti dalla suddetta normativa speciale.
Nella specie, sulla scorta di quanto rappresentato dai ricorrenti, l'immobile sito in L'Aquila, Via Roma n. 207 e distinto al N.C.E.U. del Comune de
L'Aquila, Fg. 93 p.lla n. 3 subb. 15 e 22 costituiva al tempo del sisma l'abitazione principale di , sicché la medesima, ovvero i suoi eredi, atteso il Persona_1
pagina 6 di 10 decesso in data 11.07.2009, hanno esclusivamente diritto ad una somma destinata alla riparazione dell'immobile ovvero – per effetto della scelta effettuata con la domanda di contributo – per l'acquisto di un immobile sostitutivo, ma non anche all'ottenimento di una frazione di tale importo da utilizzare sulla scorta delle rispettive esigenze.
Nell'ipotesi di acquisto dell'abitazione sostitutiva, infatti, appare chiaro come l'effettiva concessione del contributo sia necessariamente legata sia alla individuazione, da parte del beneficiario, di un immobile sostitutivo, che alla successiva valutazione, da parte del Comune, della equivalenza dell'abitazione individuata rispetto a quella precedente.
Difatti, a mente dell'art. 3, comma I, lett. a) D.L. n. 39/2009, “L'equivalenza
è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico”, in ragione del fatto che “L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile”. Allo stesso modo, l'art. 2, comma IV dell'O.P.C.M. n. 3790/2009 prevede che “Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando
i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, e con gli strumenti urbanistici ed il regolamento igienico sanitario vigenti, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta”.
Considerato che, nella fattispecie in esame, sono gli stessi ricorrenti a riconoscere l'assenza del presupposto previsto dalla legge, per non aver individuato alcun immobile sostitutivo che fosse di gradimento per tutti gli eredi di , ne consegue che gli stessi non hanno diritto all'erogazione del Persona_1 contributo inizialmente quantificato con il provvedimento del CP_1 prot. n. 53935 del 23 maggio 2017.
[...]
Nondimeno, rispetto alla domanda avanzata in data 10.10.2016 (cfr. doc. n.
1 fascicolo , i ricorrenti devono ritenersi comunque Controparte_1 decaduti in ragione del mancato rispetto delle tempistiche individuate dalla legislazione complementare.
pagina 7 di 10 In particolare, a mente dell'art. 1, comma 3, del decreto del Commissario
Delegato per la Ricostruzione n. 43 del 17.02.2011, come modificato dal successivo decreto n. 56 del 29 aprile 2011, il beneficiario del contributo, entro
150 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo sull'Albo Pretorio del
Comune, pena la revoca del medesimo contributo, deve depositare copia autentica dei rogiti notarili relativi all'acquisto dell'abitazione equivalente, oltre alla domanda di cambio di residenza, gli atti di cessione dell'unità immobiliare distrutta al ed i giustificativi di spesa. Tale condizione, Controparte_5 peraltro, era espressamente indicata nel provvedimento prot. n. 53935 del 23 maggio 2017 con cui il l'Ente resistente aveva determinato l'ammontare del contributo concedibile per l'acquisto dell'immobile sostitutivo (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrenti).
Nel caso di specie, il Comune ha dedotto e i ricorrenti non hanno contestato, che la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del contributo relativo alla pratica AQ-BCE-20974 oggetto di causa è avvenuta in data 26.05.2017, con la conseguenza che i 150 giorni previsti per il completamento della procedura sono irrimediabilmente decorsi in data 20.10.2017.
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, deve ritenersi che la domanda formulata dai ricorrenti sia del tutto infondata, tanto da comportare l'integrale rigetto.
4. Il resistente infine, ha chiesto sin dalla costituzione in CP_3 giudizio la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In punto di diritto, si osserva che il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30.12.2023, n. 36591).
pagina 8 di 10 Nella fattispecie in esame emerge in maniera lampante come i ricorrenti si siano limitati a dedurre la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento del diritto a percepire il contributo pubblico frazionato, senza mai fornire alcuna base normativa a supporto della propria prospettazione e nonostante la decadenza in cui sono incappati in ragione del mancato rispetto della disciplina prevista per l'ottenimento del contributo per l'acquisto dell'abitazione sostitutiva. Non può essere revocata in dubbio, pertanto, la sussistenza quanto meno della colpa grave che giustifica la condanna per lite temeraria.
Per quanto attiene alla quantificazione della somma dovuta dai ricorrenti, in solido tra loro, si ritiene equo condannarli al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, di un importo pari ad un quarto delle spese legali, arrotondato ad €
2.000,00. Al riguardo, la Cassazione ha chiarito, in tema di responsabilità processuale aggravata, che l'art. 96, comma III c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una 'somma equitativamente determinata', non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.11.2020, n. 26435).
5. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai criteri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, sulla base del valore dichiarato della domanda, facendo riferimento ai valori medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione e decisione della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 417/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti del Controparte_1
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore del CP_1
che vengono liquidate in € 8.433,00 per compensi professionali,
[...]
pagina 9 di 10 oltre accessori di legge;
3) condanna, inoltre, e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del presente procedimento in favore di
[...]
che vengono liquidate in € 8.433,00 per compensi professionali, CP_3 oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) condanna, infine, e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore del e di di una Controparte_1 CP_3 somma pari ad € 2.000,00 per ciascuna parte, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma III c.p.c.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 10 di 10