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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1405/2024 R.G.A.C., promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Sutera Via Orti, 23, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Sutera alla Via G.
Mameli n. 101 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Carruba, che la rappresenta e difende
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 26.02.2025, hanno dato atto dell'accordo raggiunto sulle condizioni della loro separazione ed hanno chiesto il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, depositando l'accordo della separazione;
ed hanno concluso insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse precisate,
e che di seguito di riportano:
“- Previa rinuncia a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, richieste istruttorie contenute nei rispettivi atti depositati nell'interesse delle parti e nelle more del procedimento rubricato al n.1405/2024 R.G., i sigg.ri
e , convengono di rinunciare, come Parte_1 Controparte_1 espressamente rinunciano, alla richiesta reciprocamente avanzata di addebito della separazione;
- la Sig ra rinuncia all'assegno quale contributo per il suo mantenimento, così come rinuncia CP_1 alle somme portate, al tempo della separazione di fatto, dal c/c cointestato ai due coniugi presso BCC
Tomolo, sede di Campofranco;
- concordano che nulla è reciprocamente dovuto in riferimento all'aspetto economico, a cui entrambi espressamente rinunciano;
- i mobili e gli arredi acquistati dal Sig. in costanza di matrimonio, resteranno Parte_1 nella casa sita in Sutera Via Orti n. 23 e la Sig.ra consegnerà al Controparte_1
Sig. i seguenti beni mobili in atto custoditi presso la casa, già adibita a domicilio coniugale, sita Pt_1 in Sutera alla Via Orti n. 23 e, segnatamente: salotto, posto attualmente al piano superiore (mansarda), composto da una madia, un divano, una parete attrezzala c un barbecue;
una lavatrice, una asciugatrice, una macchina del calle, una scopa elettrica, un tapis roulant, due televisori.
- Le parti concordano che la consegna-ritiro dei mobili ed elettrodomestici sopra indicati avverrà entro c non oltre il mese di maggio 2025.
-Il sig. si impegna a spostare immediatamente la sua residenza da Via Orti n. 23 in Sutera. Pt_1
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ed il presente accordo da valere per tutti gli effetti di legge”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024, il ricorrente esponeva: - di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra Controparte_1
in Sutera, in data 21 Agosto 2021, in regime di comunione dei beni, trascritto
[...] nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sutera, dell'anno 2021, Parte II°, Serie A, al n.7;
- che dalla unione non erano nati figli.
- che l'abitazione adibita a domicilio coniugale è di proprietà dei genitori della convenuta, che hanno provveduto alla sistemazione strutturale dell'immobile, mentre il Sig. Pt_1 ha provveduto all'acquisto, in via esclusiva di tutti gli arredi ad esclusione del mobilio della camera da letto, proveniente invece dalla famiglia della moglie, così come il Sig. Pt_1 ha pagato il viaggio di nozze.
- che il sig. è assistente di Polizia Penitenziaria presso il Carcere di Palermo, Pt_1 mentre la moglie, che negli ultimi hanno ha frequentato l'università, ha conseguito la laurea in scienze biologiche nell'Aprile del 2024.
- che negli ultimi tempi era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi e dalla data del 22 Febbraio 2024, la Sig.ra non ha più fatto rientro CP_1 presso la casa coniugale, se non durante i turni lavorativi del marito, ma ha rifiutato qualsivoglia contatto, anche telefonico, con il sig. . Pt_1
Ad avviso del ricorrente, la crisi coniugale era da attribuirsi all'atteggiamento della sig.ra
, verbalmente aggressivo e svilente nei suoi confronti, nonché al fatto che la stessa Pt_1 non aveva manifestato la volontà di avere figli.
Il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano:
-dichiarare l'addebito della separazione a , in ragione della Controparte_1 violazione da parte della stessa dei doveri familiari;
-l'assegnazione della casa adibita a domicilio coniugale sita in Sutera alla Via Orti, 23, alla
Sig.ra perché di proprietà dei propri familiari, con obbligo per la medesima di CP_1 consegnare tutti gli arredi presenti all'interno di detta casa al Sig. , che ne ha Pt_1 sopportato i costi in via esclusiva, ad eccezione degli arredi della camera da letto di proprietà dei familiari della e ad eccezione, altresì, della cucina, componibile e CP_1 commissionata su misura, di cui si chiede il rimborso dell'importo di cui al documento allegato distinto al n.5;
-Nulla disporre in ordine all'aspetto economico, in quanto entrambi i coniugi risultavano dotati di redditi propri;
anche in ragione del fatto che la Sig.ra Controparte_1
ha conseguito diploma di laurea, frequenta in atto il tirocinio per cui le viene
[...] anche corrisposto il relativo compenso, ed è nelle condizioni di procurarsi un lavoro, full time e/o part time, adeguato alle sue capacità, al titolo di studio conseguito;
considerato, altresì, che la stessa vive con i suoi genitori e pertanto ha a disposizione una abitazione.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , non opponendosi alla chiesta separazione, ma Pt_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, la stessa rappresentava che la crisi coniugale, a suo avviso, era da attribuirsi al costante abuso di sostanze alcoliche da parte del sig. fatto, quest'ultimo, che lo rendeva particolarmente irritabile e, in CP_1 alcune occasioni, anche violento, verbalmente e fisicamente, nei confronti della stessa sig.ra CP_1
La convenuta negava, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla volontà della stessa di avere figli;
a tal proposito, la stessa rappresentava di essersi sottoposta a visita ginecologica, effettuando diversi esami clinici, compreso il dosaggio ormonale per fertilità ed eseguito cura farmacologica per favorire la gravidanza.
Eccepiva la infondatezza ed inammissibilità della domanda di addebito avanzata da controparte, individuando nel ricorrente l'unico responsabile della crisi coniugale, il quale avrebbe nascosto dolosamente la sua condizione personale di dipendenza da alcol, rendendo intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale. Ulteriormente affermava l'avvenuta violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte del ricorrente.
Deduceva, infine, l'inammissibilità della domanda proposta in questa sede, volta ad ottenere la restituzione di beni mobili.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Rigettare la domanda di addebito di parte ricorrente, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto ed accogliere quella avanzata dalla moglie;
- Onerare il ricorrente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie della somma di
€ 600,00 mensile da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, sussistendone i presupposti;
- Nulla disporre in ordine all'assegnazione dell'abitazione coniugale non essendo dall'unione nata prole;
- Rigettare la richiesta di restituzione dei beni mobili acquistati con denaro prelevato dal conto cointestato ed esulando dai poteri del Giudice della separazione;
All'udienza del 4.12.2025, il giudice procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano quanto esposto negli atti difensivi. All'esito dell'ascolto, ritenuta la sussistenza dei presupposti, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex. art. 185 bis c.p.c., che le parti si riservavano di valutare, chiedendo volersi differire ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio. Il giudice accoglieva detta richiesta rinviando la trattazione del procedimento.
Le parti, nelle more, raggiungevano un accordo sulle condizioni della loro separazione che veniva depositato con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025; pertanto chiedevano il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, concludendo come in epigrafe.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni sono conformi alla legge e meritevoli di accoglimento..
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1405/2024 R.G. dichiara la separazione dei coniugi: , nato a Parte_1
EL (CL) il 27/08/1991 e nata a Controparte_1
EL (CL) il 17.10.1991, il cui matrimonio, celebrato in Sutera, in data 21 Agosto
2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sutera, dell'anno 2021, Parte II°, Serie A, al n.7 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 26.02.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sutera (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il
3 giugno 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1405/2024 R.G.A.C., promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente Parte_1
in Sutera Via Orti, 23, elettivamente domiciliato in Caltanissetta Viale della Regione, 146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, che lo rappresenta e difende
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Sutera alla Via G.
Mameli n. 101 presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Carruba, che la rappresenta e difende
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Le parti all'udienza del 26.02.2025, hanno dato atto dell'accordo raggiunto sulle condizioni della loro separazione ed hanno chiesto il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, depositando l'accordo della separazione;
ed hanno concluso insistendo nella chiesta separazione alle condizioni dalle stesse precisate,
e che di seguito di riportano:
“- Previa rinuncia a tutte le domande, deduzioni, eccezioni, richieste istruttorie contenute nei rispettivi atti depositati nell'interesse delle parti e nelle more del procedimento rubricato al n.1405/2024 R.G., i sigg.ri
e , convengono di rinunciare, come Parte_1 Controparte_1 espressamente rinunciano, alla richiesta reciprocamente avanzata di addebito della separazione;
- la Sig ra rinuncia all'assegno quale contributo per il suo mantenimento, così come rinuncia CP_1 alle somme portate, al tempo della separazione di fatto, dal c/c cointestato ai due coniugi presso BCC
Tomolo, sede di Campofranco;
- concordano che nulla è reciprocamente dovuto in riferimento all'aspetto economico, a cui entrambi espressamente rinunciano;
- i mobili e gli arredi acquistati dal Sig. in costanza di matrimonio, resteranno Parte_1 nella casa sita in Sutera Via Orti n. 23 e la Sig.ra consegnerà al Controparte_1
Sig. i seguenti beni mobili in atto custoditi presso la casa, già adibita a domicilio coniugale, sita Pt_1 in Sutera alla Via Orti n. 23 e, segnatamente: salotto, posto attualmente al piano superiore (mansarda), composto da una madia, un divano, una parete attrezzala c un barbecue;
una lavatrice, una asciugatrice, una macchina del calle, una scopa elettrica, un tapis roulant, due televisori.
- Le parti concordano che la consegna-ritiro dei mobili ed elettrodomestici sopra indicati avverrà entro c non oltre il mese di maggio 2025.
-Il sig. si impegna a spostare immediatamente la sua residenza da Via Orti n. 23 in Sutera. Pt_1
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ed il presente accordo da valere per tutti gli effetti di legge”
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024, il ricorrente esponeva: - di aver contratto matrimonio concordatario con la Sig.ra Controparte_1
in Sutera, in data 21 Agosto 2021, in regime di comunione dei beni, trascritto
[...] nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sutera, dell'anno 2021, Parte II°, Serie A, al n.7;
- che dalla unione non erano nati figli.
- che l'abitazione adibita a domicilio coniugale è di proprietà dei genitori della convenuta, che hanno provveduto alla sistemazione strutturale dell'immobile, mentre il Sig. Pt_1 ha provveduto all'acquisto, in via esclusiva di tutti gli arredi ad esclusione del mobilio della camera da letto, proveniente invece dalla famiglia della moglie, così come il Sig. Pt_1 ha pagato il viaggio di nozze.
- che il sig. è assistente di Polizia Penitenziaria presso il Carcere di Palermo, Pt_1 mentre la moglie, che negli ultimi hanno ha frequentato l'università, ha conseguito la laurea in scienze biologiche nell'Aprile del 2024.
- che negli ultimi tempi era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra detti coniugi e dalla data del 22 Febbraio 2024, la Sig.ra non ha più fatto rientro CP_1 presso la casa coniugale, se non durante i turni lavorativi del marito, ma ha rifiutato qualsivoglia contatto, anche telefonico, con il sig. . Pt_1
Ad avviso del ricorrente, la crisi coniugale era da attribuirsi all'atteggiamento della sig.ra
, verbalmente aggressivo e svilente nei suoi confronti, nonché al fatto che la stessa Pt_1 non aveva manifestato la volontà di avere figli.
Il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che sinteticamente prevedevano:
-dichiarare l'addebito della separazione a , in ragione della Controparte_1 violazione da parte della stessa dei doveri familiari;
-l'assegnazione della casa adibita a domicilio coniugale sita in Sutera alla Via Orti, 23, alla
Sig.ra perché di proprietà dei propri familiari, con obbligo per la medesima di CP_1 consegnare tutti gli arredi presenti all'interno di detta casa al Sig. , che ne ha Pt_1 sopportato i costi in via esclusiva, ad eccezione degli arredi della camera da letto di proprietà dei familiari della e ad eccezione, altresì, della cucina, componibile e CP_1 commissionata su misura, di cui si chiede il rimborso dell'importo di cui al documento allegato distinto al n.5;
-Nulla disporre in ordine all'aspetto economico, in quanto entrambi i coniugi risultavano dotati di redditi propri;
anche in ragione del fatto che la Sig.ra Controparte_1
ha conseguito diploma di laurea, frequenta in atto il tirocinio per cui le viene
[...] anche corrisposto il relativo compenso, ed è nelle condizioni di procurarsi un lavoro, full time e/o part time, adeguato alle sue capacità, al titolo di studio conseguito;
considerato, altresì, che la stessa vive con i suoi genitori e pertanto ha a disposizione una abitazione.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , non opponendosi alla chiesta separazione, ma Pt_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente;
in particolare, la stessa rappresentava che la crisi coniugale, a suo avviso, era da attribuirsi al costante abuso di sostanze alcoliche da parte del sig. fatto, quest'ultimo, che lo rendeva particolarmente irritabile e, in CP_1 alcune occasioni, anche violento, verbalmente e fisicamente, nei confronti della stessa sig.ra CP_1
La convenuta negava, inoltre, quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla volontà della stessa di avere figli;
a tal proposito, la stessa rappresentava di essersi sottoposta a visita ginecologica, effettuando diversi esami clinici, compreso il dosaggio ormonale per fertilità ed eseguito cura farmacologica per favorire la gravidanza.
Eccepiva la infondatezza ed inammissibilità della domanda di addebito avanzata da controparte, individuando nel ricorrente l'unico responsabile della crisi coniugale, il quale avrebbe nascosto dolosamente la sua condizione personale di dipendenza da alcol, rendendo intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale. Ulteriormente affermava l'avvenuta violazione del dovere di assistenza morale e materiale da parte del ricorrente.
Deduceva, infine, l'inammissibilità della domanda proposta in questa sede, volta ad ottenere la restituzione di beni mobili.
Chiedeva, pertanto, dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Rigettare la domanda di addebito di parte ricorrente, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto ed accogliere quella avanzata dalla moglie;
- Onerare il ricorrente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie della somma di
€ 600,00 mensile da corrispondere entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, sussistendone i presupposti;
- Nulla disporre in ordine all'assegnazione dell'abitazione coniugale non essendo dall'unione nata prole;
- Rigettare la richiesta di restituzione dei beni mobili acquistati con denaro prelevato dal conto cointestato ed esulando dai poteri del Giudice della separazione;
All'udienza del 4.12.2025, il giudice procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano quanto esposto negli atti difensivi. All'esito dell'ascolto, ritenuta la sussistenza dei presupposti, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex. art. 185 bis c.p.c., che le parti si riservavano di valutare, chiedendo volersi differire ad altra udienza per la prosecuzione del giudizio. Il giudice accoglieva detta richiesta rinviando la trattazione del procedimento.
Le parti, nelle more, raggiungevano un accordo sulle condizioni della loro separazione che veniva depositato con note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025; pertanto chiedevano il mutamento del titolo della separazione da giudiziale in consensuale, concludendo come in epigrafe.
La domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, è fondata e deve accogliersi poiché gli elementi acquisiti, il tenore degli atti difensivi di parte e le dichiarazioni rese dai coniugi offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la chiesta separazione.
Le parti hanno concordato le condizioni della separazione e tali condizioni sono conformi alla legge e meritevoli di accoglimento..
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1405/2024 R.G. dichiara la separazione dei coniugi: , nato a Parte_1
EL (CL) il 27/08/1991 e nata a Controparte_1
EL (CL) il 17.10.1991, il cui matrimonio, celebrato in Sutera, in data 21 Agosto
2021, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Sutera, dell'anno 2021, Parte II°, Serie A, al n.7 alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, depositato in data 26.02.2025.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Sutera (CL) di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il
3 giugno 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata