Articolo 25 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 24Articolo 26
Versione
12 dicembre 1991
Art. 25. Forma della domanda 1. Dopo l' articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III.
DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. L' articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda).
- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1991
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