Art. 25. Forma della domanda 1. Dopo l' articolo 315 del codice di procedura civile l'intitolazione: "CAPO III. DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONCILIATORE" e' sostituita dalla seguente: "CAPO III.
DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. L' articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda).
- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
DISPOSIZIONI SPECIALI PE IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE".
2. L' articolo 316 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - (Forma della domanda).
- Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si puo' anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, e' notificato con citazione a comparire a udienza fissa".