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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 64/2025 R.G. promossa d a
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORGIA Parte_1 C.F._1
OGGETTO: MA e dell'avv.to elettivamente domiciliato in VIA ENRICO FERMI 6 25025
Responsabilità ex artt. MANERBIO presso il difensore
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione prima civile-
pubblicata in data 04/07/2024 n. 2850/2024
Motivi in fatto e diritto
conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta avvenuta il 28.10.2016, alle ore
14,30, a causa di un dislivello del manto stradale sito sulla carreggiata della via
Foppa, angolo Viale della Stazione, nel quale aveva riportato la frattura dell'omero destro.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2850/24 accertata la responsabilità dell'ente pubblico in quanto custode (art. 2051 c.c.), ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, condannava il al risarcimento Controparte_1
del danno quantificato in € 12.002, 00.
proponeva appello. Parte_1
La causa veniva iscritta a ruolo, con udienza di trattazione fissata per il 30 aprile
2025.
Con dichiarazione depositata il 5.2.2025 l'appellante rinunciava agli atti del giudizio,
chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del presente processo.
L'istanza va accolta.
La rinuncia agli atti non richiede nè l'accettazione dell'appellato, essendo intervenuta prima della sua costituzione, né la decisione sulle spese processuali del grado.
P.q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2850/24 del Parte_1
Tribunale di Brescia,
dichiara l'estinzione del processo. pagina 2 di 3 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.2.2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 3 di 3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 64/2025 R.G. promossa d a
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORGIA Parte_1 C.F._1
OGGETTO: MA e dell'avv.to elettivamente domiciliato in VIA ENRICO FERMI 6 25025
Responsabilità ex artt. MANERBIO presso il difensore
2049 - 2051 - 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia -sezione prima civile-
pubblicata in data 04/07/2024 n. 2850/2024
Motivi in fatto e diritto
conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in seguito ad una caduta avvenuta il 28.10.2016, alle ore
14,30, a causa di un dislivello del manto stradale sito sulla carreggiata della via
Foppa, angolo Viale della Stazione, nel quale aveva riportato la frattura dell'omero destro.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2850/24 accertata la responsabilità dell'ente pubblico in quanto custode (art. 2051 c.c.), ritenuto il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50%, condannava il al risarcimento Controparte_1
del danno quantificato in € 12.002, 00.
proponeva appello. Parte_1
La causa veniva iscritta a ruolo, con udienza di trattazione fissata per il 30 aprile
2025.
Con dichiarazione depositata il 5.2.2025 l'appellante rinunciava agli atti del giudizio,
chiedendo alla Corte di dichiarare l'estinzione del presente processo.
L'istanza va accolta.
La rinuncia agli atti non richiede nè l'accettazione dell'appellato, essendo intervenuta prima della sua costituzione, né la decisione sulle spese processuali del grado.
P.q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2850/24 del Parte_1
Tribunale di Brescia,
dichiara l'estinzione del processo. pagina 2 di 3 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7.2.2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
pagina 3 di 3