Art. 1. Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.
Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di eta' per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi e' elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facolta' di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facolta' universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.