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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15883/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. LIMATOLA ALESSANDRO e
, c.f. CP_1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MOZZI ALBERTO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 30/08/2024, con cui Parte_1 Parte_3
, hanno chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il
[...] mantenimento dei figli (7.9.16), (5.8.17), Persona_1 Persona_2 Per_3
(21.12.19) e (29.7.23);
[...] Persona_4
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come parzialmente modificate con note scritte depositate il 2-3.4.25 e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 2.9.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) affidare i figli minori e in via condivisa ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocazione presso la madre nella casa familiare sita in Monte Isola (BS), Via Menzino n. 3 la quale viene assegnata alla stessa con tutto quanto l'arreda (fatta eccezione per i quadri e gli effetti personali del dott. ), Pt_2 eccetto la cantina che il Sig. continuerà ad utilizzare e che rimarrà di suo utilizzo esclusivo. Pt_2
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2) statuire quanto al diritto di visita del padre - nei confronti dei figli e che questo possa tenere Per_1 Per_2 Per_3 presso di sé i minori due giorni a settimana (di cui un giorno con pernotto), indicativamente il lunedì e il martedì oppure i giovedì e il venerdì, oltre ai weekend alternati. Nei giorni di spettanza paterna i bambini saranno prelevati dopo la scuola o l'asilo o comunque dopo le ore 16:00 (le 10.00 nel weekend) e riportati presso la casa familiare entro le ore 20:00 del giorno senza pernotto. I figli saranno tenuti dal padre presso l'abitazione da lui reperita sita nel Comune di Marone, nei pressi di Monte Isola. In considerazione degli impegni lavorativi del Sig. e della Sig.ra i genitori si impegnano Pt_2 Pt_1
a stipulare un calendario mensile per stabilire i giorni della settimana e gli orari nei quali il padre terrà presso di sé i bambini cercando di comunicare le eventuali modifiche almeno con una settimana di anticipo;
- nei confronti del figlio Per_4 data la tenerissima età, che questi possa trascorrere con il padre almeno due ore durante 6 pomeriggi al mese, anche tutti o in parte consecutivi, presso la casa familiare ovvero prelevandolo dalla stessa tendenzialmente verso le ore 14:00 per ivi riportarlo entro le 16:00 e ciò per almeno sei mesi dall'introduzione del presente giudizio per poi procedere come per gli altri fratelli;
3) dare atto che i minori e trascorreranno con il papà 15 giorni anche non consecutivi in un Per_1 Per_3 Per_2 periodo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno;
mentre per quanto riguarda il minore questi si aggiungerà ai Per_4 fratelli dall'estate del 2026, fino ad allora il padre nel periodo estivo cercherà di recarsi a visitare il bambino ogni qualvolta gli sarà possibile. Non sarà irragionevolmente negata dal dott. la possibilità per i bambini di trascorrere il mese di Pt_2 giugno in Sardegna presso l'abitazione dei nonni;
4) dare atto che per quanto riguarda la festività di Natale i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori il 25 Dicembre (e con l'altro genitore il Capodanno) incominciando a trascorrere il Natale 2024 con la madre. Per quanto riguarda la festività di Pasqua i minori la trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori, incominciando a trascorrere Pasqua 2025 con il padre;
5) dare atto quanto ai ponti ed alle ulteriori eventuali vacanze scolastiche sia attuali che future, che venga utilizzato il criterio dell'alternatività per stabilire con quale genitore i minori debbano trascorrere il periodo, salvo ed impregiudicato ogni ulteriore difforme accordo fra i genitori;
6) dare atto che il padre, entro il giorno 28 di ogni mese, quale concorso al mantenimento dei figli versi alla madre a mezzo di bonifico bancario su conto corrente REVOLUT a lei intestato o mediante altra modalità di pagamento (e.g., carta prepagata o carta di credito intestata alla madre) e sempre al netto di eventuali commissioni, l'importo di Euro 1'200,00 (Euro 300,00 a figlio) e con decorrenza dall'emissione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo il protocollo in vigore nel Tribunale adito (tra cui a titolo esemplificativo corsi sportivi, attività extrascolastiche, visite mediche non coperte dal SSNN ecc.) con l'impegno a concordare le future scelte riguardanti l'indirizzo scolastico dei figli ponendo attenzione all'aspetto educativo e formativo nonché all'inclinazione e all'aspirazione degli stessi, garantendo ove possibile il mantenimento del percorso. I genitori concorderanno le esigenze di abbigliamento e il padre si obbliga, inoltre, a rimborsare alla madre, previa esibizione dei relativi scontrini, il costo dell'abbigliamento ordinario (comprensivo di giacconi e scarpe) acquistato per i minori per il c.d. cambio stagione di ottobre e aprile nella misura massima di Euro100,00 a bambino per ciascun periodo. La madre percepirà integralmente l'assegno unico universale per i figli, previsto dagli artt. 1 e 2 del Dlgs 230/2021;
7) dare atto che i genitori concordano a che il mutuo, le spese condominiali, le spese di manutenzione e le utenze (gas, luce, acqua, spazzatura, ecc., fatta eccezione per internet e telefono, che resteranno a carico della madre) saranno a carico del padre e anche le imposte dell'immobile familiare continuino ad essere sostenute dalla proprietà, società Settembre 22 Holding Sas di IC FO e C.. In ossequio alle disposizioni di legge sull'assegnazione della casa coniugale, restano esclusi il costo della manutenzione ordinaria e/o di danni causati a mobili e /o arredo che saranno a carico della RA Pt_1
8) dare atto che i genitori concordano che il padre stipulerà e manterrà con costi a proprio carico una polizza sanitaria malattie gravi ed una per spese mediche a favore dei propri figli e della madre assimilabile a quella indicata nel doc. 5
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allegato al ricorso in tema di premio e condizioni di polizza con una primaria compagnia assicurativa;
le restanti polizze assicurative indicate al punto 5) essendo, dipendenti dal mutuo bancario acceso sull'immobile familiare, verranno mantenute o variate sulla base di quanto richiesto dalla in termini di condizioni e premi;
CP_2
9) dare atto che i genitori concordano a che venga mantenuto per i prossimi 6 anni a decorrere dal deposito del presente ricorso, l'attuale contratto lavorativo nei confronti della baby sitter/collaboratrice domestica a carico del padre e che la stessa sarà a disposizione dei minori per n. 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, oltre che al bisogno in caso di malattia dei figli, restando espressamente inteso che laddove il rapporto con la dipendente attualmente in essere dovesse cessare verrà individuata, di concerto tra i genitori, un'altra lavoratrice cui spetteranno le medesime mansioni restando i costi sempre a carico del padre. Resta espressamente inteso che, dopo tale data, i genitori si impegnano a ridiscutere dell'eventuale necessità di ricorrere all'aiuto di una baby sitter/collaboratrice domestica in funzione delle necessità sopraggiunte dei figli;
10) dare atto che alla madre verrà garantito l'uso esclusivo di un'autovettura idonea alle esigenze familiari (modello da concordare, similare all'attuale Audi A3) con costi e annessi a carico integrale del padre, ovvero di una delle società da lui individuata;
11) in ragione della ancora tenera età dei minori i genitori reciprocamente si impegnano, nel caso in cui intraprendano una relazione con eventuale nuova/o compagna/o, a procedere con gradualità nell'introdurre la nuova figura e sempre a condizione che la relazione abbia i caratteri della stabilità e della serietà. I genitori concordano di valutare l'opportunità di rivolgersi ad un Professionista e/o di iniziare un percorso psicologico per poter aiutare i figli ad introitare la presenza dell'eventuale nuova figura soprattutto in riferimento alla tenerissima età di che potrebbe non avere gli strumenti per Per_4 gestire autonomamente la presenza di un soggetto terzo rispetto ai genitori.
12) dare atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio dei documenti e passaporti dei minori anche validi per l'espatrio;
13) le parti si impegnano a non appellare l'emananda sentenza;
14) spese legali compensate»;
Preso atto, altresì, che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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