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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai nn. r.g. 100/2021 e 103/2021, assunte in decisione all'udienza del 1^.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promosse da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Foggia, via Lustro n. 29;
Attore contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo suo studio dell'Avv. Carla
Biello, sito in Campobasso, via Mazzini n. 158;
Convenuto
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulla ricostruzione del processo del giudizio RGC n. 100/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
ha chiesto l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria di nullità totale ovvero, in subordine, parziale, della fideiussione sottoscritta il 28.1.2011, fino a concorrenza dell'importo di euro 340.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da in virtù del contratto di Parte_2 locazione finanziaria n. 1408371.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità (totale ovvero parziale) della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema;
l'applicabilità dell'invocata nullità alla fideiussione nonostante si tratti di fideiussione specifica e non omnibus;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di continenza rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Larino RGC n. 588/2016, trattandosi di cause con petitum e causa petendi differenti.
Si è costituita la convenuta Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello pendente presso il
Tribunale di Larino (RG n. 588/2016) per ragioni di continenza e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver intimato il pagamento di euro 366.185,43 alla parte attrice quale garante delle obbligazioni contratte da nei due contratti di leasing finanziari Parte_2
(nn. 1408371 e 1408377) aventi ad oggetto mezzi industriali, a seguito dell'intervenuto fallimento della parte garantita;
di essere stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Larino (RGC n. 588/2016) ad opera dell'odierna parte attrice, al fine dell'accertamento dell'applicazione di condizioni economiche illegittime ai contratti di leasing;
l'intervenuta definizione del predetto giudizio, con sentenza n.
366/2021, di rigetto della domanda;
che la medesima parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Larino (RGC n. 100195/2013),
[...]
al fine dell'accertamento dell'inesistenza della sottoscrizione Controparte_1 di qualsivoglia fideiussione;
l'intervenuta definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 165/2017, di rigetto della domanda, successivamente gravata in Corte di Appello nei propri confronti, con giudizio definito con sentenza n. 178/2018, di pagina 2 di 9 improcedibilità dell'impugnazione, per aver citato in giudizio un soggetto diverso dal convenuto in primo grado;
l'infondatezza nel merito delle censure, avuto riguardo al fatto che la convenuta non è un istituto di credito bensì una società di leasing (di tal che non avrebbe potuto partecipare a qualsivoglia intesa anticoncorrenziale); la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sub specie di intesa anticoncorrenziale a monte e stipula del contratto di leasing a valle;
la validità della fideiussione, considerando anche le espresse sottoscrizioni ex artt. 1341 e 1342 c.c.; la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, ciò che è incompatibile con il principio di accessorietà proprio della garanzia fideiussoria e che consente di qualificare la garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia.
La causa è stata riassegnata alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato
Tribunale e ad essa è stato riunito il giudizio RGC n. 103/2021, pendente innanzi al
Tribunale di Campobasso, sulla scorta dell'identità di petitum e causa petendi.
2. Sulla ricostruzione del processo del giudizio RGC n. 103/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
ha chiesto l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria di nullità totale ovvero, in subordine, parziale, della fideiussione sottoscritta il 28.1.2011, fino a concorrenza dell'importo di euro 410.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da in virtù del contratto di Parte_2 locazione finanziaria n. 1408377.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità (totale ovvero parziale) della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema;
l'applicabilità dell'invocata nullità alla fideiussione nonostante si tratti di fideiussione specifica e non omnibus.
Si è costituita la convenuta Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello pendente presso il
Tribunale di Campobasso (RG n. 100/2021) e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, articolando difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra descritte in riferimento al giudizio RGC n. 100/2021.
La causa è stata riunita al giudizio RGC n. 100/2021, pendente innanzi all'intestato
Tribunale, di più antica iscrizione a ruolo, sulla scorta dell'identità di petitum e causa petendi.
pagina 3 di 9 3. Sullo svolgimento del processo delle cause riunite
Le cause così riunite sono state istruite in via documentale e, all'udienza del
1^.10.2024, precisate le conclusioni, sono state trattenute in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
Entrambe le domande sono infondate e devono essere respinte.
Possono essere congiuntamente trattate in quanto le questioni giuridiche rilevanti sono perfettamente sovrapponibili.
1. Chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la presente controversia non rientri nella competenza per materia della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il pagina 4 di 9 giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, non essendo nel caso di specie stata sollevata dai convenuti alcuna specifica eccezione sul punto, ed avendo il giudice relatore indicato d'ufficio la mera competenza della Sezione Specializzata Impresa (senza specificare il Tribunale
Partenopeo), questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
2. Sulle Sezioni Unite n. 41944/2021 e la nullità per conformità al cd. schema
ABI
La parte attrice ha chiesto dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di nascenti da due contratti di leasing, per Parte_2 conformità allo schema ABI.
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale pagina 5 di 9 di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto
pagina 6 di 9 all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
3. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
Le fideiussioni per cui è causa sono fideiussioni specifiche, posto che costituiscono garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione finanziaria n. 1408377 e 1408371 del 28.1.2011.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
4. Sull'applicabilità dei principi su esposti ai contratti di leasing
Si è detto che la parte attrice sostiene la nullità delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di nascenti da due contratti di leasing, per Parte_2 conformità allo schema ABI.
Deve escludersi che i principi sopra esposti in punto di nullità delle fideiussioni per conformità al cd. schema ABI possano trovare applicazione ai casi in cui le garanzie pagina 7 di 9 attengano a contratti di leasing (sub specie di locazione finanziaria) come nel caso che occupa.
Si osserva che “le determinazioni della Banca d'Italia hanno riguardato specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato rilevante del credito conseguenti alla violazione dell'art. 2 della normativa Antitrust e all'intesa illecita.
Ebbene, tutti tali aspetti sono completamente estranei alle fattispecie in cui la garanzia si riferisce ad una pluralità di contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli. La garanzia oggetto di causa non ha ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future, giacchè il debito garantito origina, in tal caso, dai negozi in cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia. Vi è infatti esatta coincidenza tra l'importo complessivo (per capitale, interessi ed eventuali accessori) che l'utilizzatore deve corrispondere in rate e l'importo garantito, così che
l'obbligazione di garanzia deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus o per obbligazioni future” (cfr. Corte di Appello Milano, sent. 1953/2020).
Ne consegue che la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di leasing (locazione finanziaria) non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo in commento, di tal che le censure si rivelano in fondate e, in conclusione, le domande devono essere respinte.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dall'ammontare della fideiussione, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria in ragione del carattere prettamente documentale dei giudizi, con aumento del 30%, trattandosi di due giudizi riuniti tra le medesime parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 - Condanna la parte attrice alla rifusione, della parte convenuta costituita, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 15.659,80, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte ai nn. r.g. 100/2021 e 103/2021, assunte in decisione all'udienza del 1^.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promosse da:
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Foggia, via Lustro n. 29;
Attore contro
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del
[...] P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Balossi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo suo studio dell'Avv. Carla
Biello, sito in Campobasso, via Mazzini n. 158;
Convenuto
Oggetto: fideiussione
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sulla ricostruzione del processo del giudizio RGC n. 100/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
ha chiesto l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria di nullità totale ovvero, in subordine, parziale, della fideiussione sottoscritta il 28.1.2011, fino a concorrenza dell'importo di euro 340.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da in virtù del contratto di Parte_2 locazione finanziaria n. 1408371.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità (totale ovvero parziale) della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema;
l'applicabilità dell'invocata nullità alla fideiussione nonostante si tratti di fideiussione specifica e non omnibus;
l'infondatezza dell'avversa eccezione di continenza rispetto al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Larino RGC n. 588/2016, trattandosi di cause con petitum e causa petendi differenti.
Si è costituita la convenuta Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello pendente presso il
Tribunale di Larino (RG n. 588/2016) per ragioni di continenza e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: di aver intimato il pagamento di euro 366.185,43 alla parte attrice quale garante delle obbligazioni contratte da nei due contratti di leasing finanziari Parte_2
(nn. 1408371 e 1408377) aventi ad oggetto mezzi industriali, a seguito dell'intervenuto fallimento della parte garantita;
di essere stata convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Larino (RGC n. 588/2016) ad opera dell'odierna parte attrice, al fine dell'accertamento dell'applicazione di condizioni economiche illegittime ai contratti di leasing;
l'intervenuta definizione del predetto giudizio, con sentenza n.
366/2021, di rigetto della domanda;
che la medesima parte attrice ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Larino (RGC n. 100195/2013),
[...]
al fine dell'accertamento dell'inesistenza della sottoscrizione Controparte_1 di qualsivoglia fideiussione;
l'intervenuta definizione del predetto giudizio, con sentenza n. 165/2017, di rigetto della domanda, successivamente gravata in Corte di Appello nei propri confronti, con giudizio definito con sentenza n. 178/2018, di pagina 2 di 9 improcedibilità dell'impugnazione, per aver citato in giudizio un soggetto diverso dal convenuto in primo grado;
l'infondatezza nel merito delle censure, avuto riguardo al fatto che la convenuta non è un istituto di credito bensì una società di leasing (di tal che non avrebbe potuto partecipare a qualsivoglia intesa anticoncorrenziale); la mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sub specie di intesa anticoncorrenziale a monte e stipula del contratto di leasing a valle;
la validità della fideiussione, considerando anche le espresse sottoscrizioni ex artt. 1341 e 1342 c.c.; la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, ciò che è incompatibile con il principio di accessorietà proprio della garanzia fideiussoria e che consente di qualificare la garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia.
La causa è stata riassegnata alla Sezione Specializzata Imprese dell'intestato
Tribunale e ad essa è stato riunito il giudizio RGC n. 103/2021, pendente innanzi al
Tribunale di Campobasso, sulla scorta dell'identità di petitum e causa petendi.
2. Sulla ricostruzione del processo del giudizio RGC n. 103/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
ha chiesto l'accertamento e la Controparte_1 declaratoria di nullità totale ovvero, in subordine, parziale, della fideiussione sottoscritta il 28.1.2011, fino a concorrenza dell'importo di euro 410.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da in virtù del contratto di Parte_2 locazione finanziaria n. 1408377.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la nullità (totale ovvero parziale) della fideiussione in quanto predisposta in conformità allo schema ABI e recante il contenuto di cui agli artt. 2, 6 e 8 del predetto schema;
l'applicabilità dell'invocata nullità alla fideiussione nonostante si tratti di fideiussione specifica e non omnibus.
Si è costituita la convenuta Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello pendente presso il
Tribunale di Campobasso (RG n. 100/2021) e, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, articolando difese sostanzialmente sovrapponibili a quelle sopra descritte in riferimento al giudizio RGC n. 100/2021.
La causa è stata riunita al giudizio RGC n. 100/2021, pendente innanzi all'intestato
Tribunale, di più antica iscrizione a ruolo, sulla scorta dell'identità di petitum e causa petendi.
pagina 3 di 9 3. Sullo svolgimento del processo delle cause riunite
Le cause così riunite sono state istruite in via documentale e, all'udienza del
1^.10.2024, precisate le conclusioni, sono state trattenute in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
Entrambe le domande sono infondate e devono essere respinte.
Possono essere congiuntamente trattate in quanto le questioni giuridiche rilevanti sono perfettamente sovrapponibili.
1. Chiarimenti sulla competenza
Ritiene il Collegio che la presente controversia non rientri nella competenza per materia della Sezione Specializzata Impresa del Tribunale di Campobasso, per essere competente la medesima sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli.
Sul punto occorre richiamare quanto disposto dall'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, per cui le sezioni specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di:
"c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287" e
"d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea”, unitamente all'art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 168 del 2003 (rubricato competenza territoriale delle sezioni), per cui “per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..) c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza,
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”.
La Suprema Corte ha richiamato sul punto il proprio orientamento, già espresso in precedenti pronunce, per cui “la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il pagina 4 di 9 giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023; cfr. anche Cass. Civ. Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
In sede di regolamento di competenza proposto da questo Tribunale, ha quindi chiarito che per le cause relative alla nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, concernenti il distretto di Corte d'appello di Campobasso, è competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli, ex artt. 3 comma 1 lett. c) e d) e 4 comma 1-ter lett. c) del d.lgs. n. 168 del 2003.
Trattasi di competenza espressamente definita dalla legge come inderogabile, e pertanto rientrante nel regime di cui all'art. 28 c.p.c., per cui quando l'inderogabilità
è disposta espressamente dalla legge la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti. Ex art. 38 comma 3 c.p.c. l'incompetenza per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. può essere (oltre che eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata), anche rilevata d'ufficio dal
Giudice, ma non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Ebbene, non essendo nel caso di specie stata sollevata dai convenuti alcuna specifica eccezione sul punto, ed avendo il giudice relatore indicato d'ufficio la mera competenza della Sezione Specializzata Impresa (senza specificare il Tribunale
Partenopeo), questo Collegio deve comunque pronunciarsi nel merito della causa.
2. Sulle Sezioni Unite n. 41944/2021 e la nullità per conformità al cd. schema
ABI
La parte attrice ha chiesto dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di nascenti da due contratti di leasing, per Parte_2 conformità allo schema ABI.
Occorre richiamare, allora, la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità delle clausole fideiussorie per conformità allo schema ABI e violazione della disciplina antitrust - come è noto, la questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità
Garante della Concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento di tali poteri all'AGCM con la L. n. 262 del
2005 con decorrenza dal 12.1.2016), relativo al contrasto tra lo schema contrattuale pagina 5 di 9 di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI (luglio 2003) e l'art. 2, co. 1 lett. a) L. cit. - .
Sul punto, occorre fare chiarezza, nei termini che seguono.
Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti giurisprudenziali sorti in ordine alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus conformi allo schema ABI, hanno chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione prescelta, pertanto, è quella dell'affermazione della nullità parziale delle sole clausole conformi, in quanto riproduttive, al contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del cd. schema ABI, quali:
a) la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
(art. 2);
b) la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);
c) la cd. clausola di sopravvivenza, per la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il tutto, sul presupposto:
1) dell'esistenza di un collegamento quantomeno funzionale – e non negoziale in senso tecnico – tra il cartello anticoncorrenziale a monte e la garanzia stipulata a valle tra l'istituto bancario aderente all'intesa e il singolo fideiussore, collegamento tale per cui “ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto
pagina 6 di 9 all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale”, di talché dalla nullità delle singole clausole dell'intesa
ABI deriva altresì la nullità delle clausole, contenute nei negozi fideiussori a valle, riproduttive di quello schema;
2) dell'inidoneità del solo strumento risarcitorio ad assicurare adeguata tutela alla concorrenza, non garantendo questo, nei confronti degli istituti di credito, l'effetto deterrente rispetto all'introduzione delle clausole nulle dello schema ABI all'interno delle fideiussioni.
3. Sull'applicabilità dei principi su esposti alle fideiussioni specifiche
Le fideiussioni per cui è causa sono fideiussioni specifiche, posto che costituiscono garanzia, fino all'importo massimo ivi indicato, per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai contratti di locazione finanziaria n. 1408377 e 1408371 del 28.1.2011.
Ebbene, deve ritenersi che la questione giuridica in commento possa essere estesa anche alle fideiussioni specifiche, posto che “S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante” (Cass. 27243/2024); ed ancora, “sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, al punto n.
9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d'Italia, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale” (Corte d'Appello L'Aquila, sent. 1089/2024).
4. Sull'applicabilità dei principi su esposti ai contratti di leasing
Si è detto che la parte attrice sostiene la nullità delle fideiussioni sottoscritte a garanzia dei debiti di nascenti da due contratti di leasing, per Parte_2 conformità allo schema ABI.
Deve escludersi che i principi sopra esposti in punto di nullità delle fideiussioni per conformità al cd. schema ABI possano trovare applicazione ai casi in cui le garanzie pagina 7 di 9 attengano a contratti di leasing (sub specie di locazione finanziaria) come nel caso che occupa.
Si osserva che “le determinazioni della Banca d'Italia hanno riguardato specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato rilevante del credito conseguenti alla violazione dell'art. 2 della normativa Antitrust e all'intesa illecita.
Ebbene, tutti tali aspetti sono completamente estranei alle fattispecie in cui la garanzia si riferisce ad una pluralità di contratti di leasing aventi ad oggetto autoveicoli. La garanzia oggetto di causa non ha ad oggetto operazioni bancarie né obbligazioni future, giacchè il debito garantito origina, in tal caso, dai negozi in cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono determinare una oscillazione della misura della garanzia. Vi è infatti esatta coincidenza tra l'importo complessivo (per capitale, interessi ed eventuali accessori) che l'utilizzatore deve corrispondere in rate e l'importo garantito, così che
l'obbligazione di garanzia deve qualificarsi come ordinaria, perché avente ad oggetto un credito esattamente individuato, diversamente da quanto avviene nelle fideiussioni omnibus o per obbligazioni future” (cfr. Corte di Appello Milano, sent. 1953/2020).
Ne consegue che la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni collegate al contratto di leasing (locazione finanziaria) non configura un modello da far rientrare nell'ambito applicativo in commento, di tal che le censure si rivelano in fondate e, in conclusione, le domande devono essere respinte.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dall'ammontare della fideiussione, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria in ragione del carattere prettamente documentale dei giudizi, con aumento del 30%, trattandosi di due giudizi riuniti tra le medesime parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
pagina 8 di 9 - Condanna la parte attrice alla rifusione, della parte convenuta costituita, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 15.659,80, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Campobasso, il 29 maggio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Previati
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