Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1024/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Infantino
Ricorrente
E
(già ) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...]
tempore
Resistenti contumaci
E NEI CONFRONTI
di tutti i candidati inseriti, per la provincia di , per il conferimento delle supplenze CP_3
(GPS) per l'a.s. 2022/2023, classe di concorso A046, B020 e ADSS, dell' di Controparte_3
CP_3
ControintereSSti
OGGETTO: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente esponeva: - di essere docente Parte_1 precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, graduatorie per le supplenze – GPS II Fascia, di cui alla O.M. 60/2020 e O.M.
n. 112 del 2022, per le classi di concorso B020 “Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina” e A046 “Scienze giuridico-economiche”, oltre che del titolo di accesso valido anche per la classe di concorso ADSS, docente di sostegno per la scuola secondaria;
- di aver prestato
(Sr) (cod. ) per un posto Sostegno con decorrenza dal 18.10.2021 al 30.6.2022 e C.F._2 come docente supplente di scuola secondaria di II grado presso l'Istituto Superiore “E.
Majorana" di Avola (Sr) con decorrenza dal 22.09.2020 al 31.08.2021, valutabili, ai sensi dell'O.M. 60/2020, per l'acquisizione di specifico punteggio per le GPS, Graduatorie per le supplenze relative all'A.S. 2022/23; - di aver presentato istanza on line (numero protocollo m_pi. REGISTRO UFFICIALE.I.7906857.31-05-2022) per l'inclusione nelle CP_4 graduatorie provinciali e d'istituto-GPS, nella classe di concorso A046 ed B020 della provincia di , per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o CP_3 sino al termine delle attività didattiche, come previsto dall'O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020, dall'O.M. n. 112 del 2022 e dalla Circolare Ministeriale n. 28597 del 29.6.2022 per il biennio
2022/2024, indicando l'ordine di preferenze degli insegnamenti A046, B020, ADSS (sostegno scuola secondaria II grado) ed indicando, altresì, le sedi ambite ai fini del conferimento delle supplenze;
- che, a seguito della pubblicazione delle GPS valevoli per il biennio 2022/23 e
2023/24, la ricorrente veniva inserita nella classe di concorso B020 con pnt. 52.5 posizione 15 e posizione graduatoria riservisti n. 3, nella classe di concorso A046 con pnt. 42 posizione 112 e posizione graduatoria riservisti n. 5, e nella graduatoria incrociata sostegno SS II fascia posizione 1180 e, a seguito della pubblicazione del primo bollettino del 09.09.2022 n. 0013512 sul sito dell' di , riceveva l'assegnazione, fino al termine Parte_2 CP_3 delle attività didattiche su posto comune c.d.c. B020, presso l' di Lentini;
Controparte_5
- che, tuttavia, recatasi in data 12.9.2022 per la presa di servizio, veniva a conoscenza che la classe di concorso B020 sul posto comune non era nella disponibilità dell'organico di detto istituto e, dunque, non aveva potuto procedere alla firma del contratto;
- che, nonostante l'errore, non era stata destinataria di alcuna altra nomina relativa alle classi di concorso ed alle sedi da lei indicate, in luogo di altri docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore della steSS, tenuto conto del diritto derivante dalla riserva ex. L. 68/99, i quali avevano ottenuto incarichi di supplenza al 30 giugno oppure al 31 agosto nelle medesime sedi da lei indicate;
- di aver più volte diffidato l'Amministrazione convenuta a rettificare in autotutela gli incarichi assegnati, posto che la steSS era stata convocata su un posto non disponibile, mentre i colleghi in posizione deteriore (tenuto conto della riserva) avevano invece ottenuto l'incarico presso le sedi prescelte dalla;
- che, non avendo l'Amministrazione effettuato rettifica richiesta, Pt_1
la ricorrente formalizzava istanza di accesso agli atti (rimasta priva di riscontro) per conoscerne le motivazioni nonché documentazione tale da chiarire la natura della riserva e le percentuali di riserva relative alle posizioni dei presunti citati riservisti che, pur essendo in posizione inferiore alla ricorrente, la scavalcavano nell'assegnazione delle nomine;
- che nei successivi bollettini di assegnazione degli incarichi la restava esclusa da ogni assegnazione e, dunque, la Pt_1
cancellazione della posizione della ricorrente doveva essere stata causata da un errore informatico dell'algoritmo; - di aver depositato, in data 3/5.12.2022 ricorso ex. art. 700 c.p.c. al fine di tutelare in via cautelare i propri diritti, conclusosi con provvedimento di rigetto per non invocabilità del periculum in mora, senza pronuncia sui motivi di merito;
- che, visti il provvedimento del Tribunale in riferimento al ricorso cautelare, l'assenza di risposta del CP_2 in riferimento al presunto errore dell'algoritmo nonché alle ragioni sopra dedotte e al permanere della cancellazione e/o del non caricamento a sistema della posizione, con conseguente mancata ulteriore possibilità di chiamata, e quindi dell'ingiusta ed illegittima esclusione dalle GPS, si era vista costretta a ricorrere nuovamente, ma nel merito, a codesto
Tribunale per difendere le proprie ragioni.
In diritto, deduceva in particolare la ricorrente: - la violazione degli 3 e 97 della Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in riferimento alle O.M. nn. 60/2020 e 112/2022 e della C.M. n. 28597/2022 relative alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per gli aa. ss. 2022/23 e 2023/24; - l'errore dell'algoritmo che, errando nell'attribuzione della prima nomina, aveva escluso la ricorrente da tutte le successive nomine, consentendo che la ricorrente fosse ingiustamente ed illegittimamente scavalcata da altri aspiranti docenti con punteggio e posizioni inferiori a quello della ricorrente che era anche titolare di riserva N di cui alla L.68/1999; - di aver subito un grave e irreparabile danno, avendo perso, per un errore dell'algoritmo e/o per un'erronea applicazione della legge, la possibilità di essere nominata nei bollettini d'incarico successivi alla prima nomina del 9.9.2022 e, quindi, il conseguimento del punteggio utile (12 punti) per la progressione in graduatoria, con contestuale un danno economico ingente da mancato guadagno, nell'anno scolastico di riferimento, risarcibile per equivalente utilizzando quale parametro di riferimento quello delle retribuzioni perse.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare in favore della ricorrente l'errore dell'algoritmo e/o il mancato rispetto della riserva di legge
68/1999, in sede di prima nomina del 9.9.2022, nell'assegnazione della sede per incarico GPS seconda fascia nell'anno scolastico 2022-2023 e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle operazioni, da parte del ministero resistente, di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A046,
B020 o sostegno, poste in essere dall' che hanno Controparte_3 cagionato l'involontaria mancata presa di servizio (per l'anno scolastico in corso) della dott.SS , per non disponibilità nell'organico dell'Istituto Nervi-Alaimo di Parte_1
Lentini della classe di concorso B020”; 2) “in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e
l'inefficacia delle operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, per la classe di concorso A046, B020 o sostegno, poste in essere dall' , nella parte in cui la Controparte_3
ricorrente è risultata pretermeSS rispetto a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS II fascia della provincia di per l'anno scolastico 2022/2023, in CP_3 relazione alla classe di concorso A046, B020 o sostegno”; 3) “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnato un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche, ad eSS spettante fra quelli attribuiti nei vari turni di convocazione, nonché su quelli ulteriormente espletati dall'amministrazione scolastica resistente, presso una delle sedi indicate in domanda e secondo l'ordine di priorità, ove hanno assegnato tutti gli incarichi indicati in premeSS a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della provincia di per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alla CP_3 classe di concorso A046, B020 o sostegno”; 4) “per l'effetto, condannare in via solidale le parti resistenti al riconoscimento ai fini giuridici dell'incarico di supplenza annuale cui la ricorrente aveva diritto, con la conseguente reintegrazione, quale risarcimento in forma specifica, del punteggio di graduatoria Gps della Dott.SS , non maturato, e pari a 12 Pt_1 punti di servizio utili per la posizione in graduatoria relativa all'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza dal primo turno utile delle operazioni di conferimento finora effettuate e con la conseguente maturazione dell'intero e/o relativo punteggio; 5) “sempre per l'effetto, condannare in via solidale le parti resistenti, al risarcimento del danno per equivalente patito dalla ricorrente, consistente nelle retribuzioni perdute e calcolate sull'importo dello stipendio annuo previsto (nel caso specifico) e dei relativi benefici economici, assistenziali e previdenziali connessi alla comminata esclusione e/o mancata assegnazione delle supplenze annuali per fine attività, maturati con decorrenza dal primo turno utile delle convocazioni e pari ad euro 23.000,00 come da (cedolini derivanti da) contratto che sarebbe stato stipulato col dal mese di settembre 2022 al mese di giugno 2023, per come provato in atti e CP_2 maturato nell'anno precedente dal mese di novembre 2022 al mese di giugno 2023 (previa integrazione dei mesi di settembre e di ottobre da calcolare alla steSS stregua), e/o o in quella somma diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta conforme a giustizia, oltre agli interessi maturandi dalle singole scadenze e fino alla data di effettiva percezione”. Le Amministrazioni convenute, benché ritualmente e tempestivamente evocate in giudizio mediante notificazione a mezzo pec, non si costituivano in giudizio restando contumaci.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, effettuata ritualmente ex art 151 c.p.c. la notifica per pubblici proclami nei confronti dei controintereSSti mediante pubblicazione del ricorso introduttivo sul sito istituzionale del del 18.04.2023 (giusta autorizzazione di questo CP_2
Giudice del 14.04.2023), rilevato che nessun controintereSSto si era costituito in giudizio, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fiSSta, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente, docente precaria abilitata per le classi di concorso B020 - A046 – ADSS, all'assegnazione di una supplenza annuale per l'a.s. 2022/2023, avendo la steSS presentato regolare istanza online
a tal fine ed essendo la steSS stata nominata per errore, dall'algoritmo, presso un istituto scolastico ove non risultava disponibile il posto assegnato, con conseguente incolpevole mancata presa di servizio e illegittima esclusione dalle procedure di reclutamento da GPS per l'a.s. 2022/2023.
Ciò posto giova osservare che, l'O.M. n. 112/2022 ha disciplinato le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6- ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e all'art. 12, sul “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche”, ha previsto che le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (annuali e sino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata (art. 12, comma 1) e che hanno titolo a conseguire le predette supplenze esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE (Graduatorie Ad
Esaurimento) e in subordine nelle GPS (Graduatorie per le Supplenze), che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi in esame con modalità telematica attraverso il sistema informativo del (art. 12 comma 2) e che attraverso la procedura CP_1
informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente (art. 12 comma 3). La mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 1° periodo). Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto da cui consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4, 2°-4° periodo). Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata, c.d. algoritmo, in base alle disponibilità di posti nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria.
Ricevuta l'assegnazione dell'incarico, ove il candidato ci ripensi e rinunci oppure non assuma servizio entro il termine assegnato dalla Amministrazione, il docente rinunciatario dell'incarico già assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento per gli incarichi a tempo determinato per tutte le graduatorie cui abbia titolo (GAE, GPS e graduatorie di istituto), anche per altre classi di concorso, e per l'intero anno scolastico di riferimento.
Dunque, l'art. 12 dell'O.M. 112/2022 citato, per il caso di “mancata presentazione dell'istanza”
o di “rinuncia all'incarico assegnato”, prevede l'esclusione del docente dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza (annuali o fino al termine delle attività didattiche) per l'anno scolastico di riferimento e per qualsiasi graduatoria.
Nella fattispecie odierna, nessuna di tali ipotesi si è verificata, atteso che difatti la ricorrente ha lamentato di aver regolarmente presentato l'istanza online nel termine stabilito e con indicazione completa delle classi di concorso, oltre che delle sedi prescelte, e di non aver mai rinunciato alcun incarico in quanto il cd. algoritmo nell'assegnazione della sede aveva individuato un istituto presso il quale il posto assegnato non risultava disponibile, con conseguente incolpevole mancata presa di servizio.
Nonostante ciò, la procedura informatizzata, errando, ha considerato la mancata presa di servizio quale rinuncia all'incarico, escludendo la ricorrente dall'intera procedura di conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. di riferimento e per qualsiasi graduatoria, con conseguente assegnazione delle supplenze in favore di docenti aventi una posizione in graduatoria deteriore rispetto a quella della . Pt_1
Il sistema così strutturato, che preferisce docenti con punteggio inferiore, è contrario ai principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art.97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe, si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ma ha precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la neceSSria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019,
8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).
Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non sono stati affatto assicurati, emergendo dalla documentazione in atti che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti – per quel che ci occupa, della ricorrente – incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.
Inoltre, l'Amministrazione, più volte compulsata dalla ricorrente al fine di provvedere in autotutela alla rettifica delle assegnazioni erroneamente effettuate dall'algoritmo, oltre che a fornire le informazioni circa le modalità e i criteri di attribuzione degli incarichi, non ha riscontrato tali istanze, rendendosi così responsabile “di una grave lacuna amministrativa” poiché di fatto ha demandato il potere decisionale ad un procedimento sistematico di calcolo
(algoritmo) non controllato, tralasciando di considerare che le procedure informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione, non possono soppiantare, sostituendola,
l'attività cognitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata a un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.
È circostanza nota che, da quando le assegnazioni delle supplenze (così come le immissioni in ruolo) vengono gestite con la procedura informatizzata, molteplici sono state le criticità causate da correzioni e scorrimenti di graduatorie a seguito di rinunce, a cui si sono sommati gli errori generati dall'algoritmo, in quanto il sistema non è stato in grado di gestire pienamente gli aspetti relativi alle a formulazione delle graduatorie. Tali errori hanno necessitato dei correttivi e delle “forzature” da parte degli Uffici Scolastici regionali e provinciali al fine di ripristinare il corretto svolgimento delle operazioni di immissioni in ruolo e mobilità, che nel caso in oggetto non sono state effettuate nonostante i reiterati e svariati solleciti da parte della ricorrente.
Si è, dunque, in presenza di un comportamento illegittimo in violazione del principio generale della formazione e scorrimento delle graduatorie e dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost).
Giova, altresì, rilevare che il (unico soggetto legittimato a stare in giudizio, essendo CP_1
le altre delle mere dislocazioni territoriali) è rimasto contumace e, benché la contumacia non equivale alla non contestazione delle altrui pretese, posto che l'articolo 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite, si è comunque sottratta al processo e alla possibilità di contestare i documenti prodotti dalla ricorrente ovvero di eccepire fatti impeditivi, modificativi o istintivi del diritto azionato in giudizio dalla . Pt_1
L'onere della prova di avere correttamente operato spetta, infatti, al datore di lavoro pubblico, anche in considerazione del cd. principio di vicinanza della prova, poiché è colui che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, eventuali precedenze, ordine di preferenze); “la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” con la conseguenza che “ove i fatti poSSno essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa” (vd. ex pluribus Cass. n. 20484/2008 e n. 6008/2012)
Pertanto, a fronte della documentazione fornita dalla ricorrente, in assenza di alcuna prova di segno contrario fornita dal , rimasto contumace, non sussiste alcun elemento che CP_1
poSS qualificare la posizione della ricorrente come rinunciataria (unica ipotesi quest'ultima in cui è legittima l'attribuzione delle disponibilità successive a docenti con minor punteggio), non avendo ella espresso in tali termini la propria volontà, né espreSSmente né tacitamente.
La mancata disponibilità del posto alla steSS assegnato nel primo turno di nomina, in quanto circostanza di fatto, esterna alla volontà della ricorrente, pur impedendo oggettivamente la presa di servizio, non può in alcun modo essere valutata come rinuncia, ben potendo (e anzi dovendo) la steSS ricevere le proposte di supplenza su posto di sostegno (disponibili come da secondo bollettino di nomine prodotto in atti) o per le altre classi di concorso presso una delle altre sedi richieste nella domanda, qualora successivamente disponibili.
L'esclusione, quindi, della ricorrente dalle procedure di reclutamento per le supplenze per l'a.s.
2022/2023, con assegnazione dei posti resisi disponibili nei turni successivi in favore di soggetti con punteggio deteriore rispetto al proprio (anche in virtù dei titoli di riserva posseduti), deve ritenersi illegittima, con conseguente diritto della ricorrente al risarcimento danno economico dalla steSS subito, risarcibile per equivalente utilizzando quale parametro di riferimento quello delle retribuzioni perse.
La Suprema Corte in modo condivisibile ha, infatti, da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita della retribuzione affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex articolo 1218 per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti anche in via presuntiva che l'intereSSto sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato ma condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lav. ord. n.
16665/2020) o il docente abbia percepito ulteriori retribuzioni. In mancanza di tale prova l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere al docente “scavalcato” in graduatoria una somma corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito. Sul punto va osservato che, da un lato, la ricorrente ha provato di aver espresso preferenza per l'incarico assegnato ai concorrenti con punteggio inferiore;
dall'altro lato, l'Amministrazione, rimasta contumace, non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinché la steSS potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina dei candidati preferiti. Non può, dunque, dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la Pt_1
avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale l'istante aspirava era la risultante della applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità.
Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute dal 29.09.2022 (data del secondo turno di nomine) al 30.06.2023, calcolate su un incarico di diciotto ore settimanali.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto e documentato che, nel secondo bollettino di nomine, pubblicato il 29.09.2022 (oltre che nei successivi), sono stati nominati docenti con punteggio inferiore al proprio, i quali hanno conseguito un incarico su sedi espreSSmente indicate in via preferenziale dal ricorrente per la steSS classe d'insegnamento.
Ne consegue, sulla base delle considerazioni espresse, che l'istante, in occasione del turno di nomina del 29.09.2022, aveva la possibilità di ricoprire un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche certamente per il sostegno, ma in alternativa anche per una delle altre proprie classi di concorso;
è pertanto fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo che sarebbe stato conseguito se alla ricorrente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa (2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 166 giorni sino ad un massimo di 12 punti - Tabella allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022), da qualificarsi come risarcimento in forma specifica del danno subito alla carriera, e volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli obblighi derivanti dalla CP_1
normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Giova sul punto rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 9/1/ 2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n. 26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, ha riconosciuto a chi si duole della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e, dunque, di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004).
La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica non pone alcun problema di estensione del contradittorio, in quanto eSS è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti). Tale domanda è diversa da quella di risarcimento della perdita di chance riconneSS ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento). Il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va, pertanto, condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica, sicché, in osservanza dell'art. 2697 c.c., è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi ( v. Cass 11/12/2019, n. 12489).
Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che la ricorrente (anche in virtù dei titoli di riserva ex L. 68/89) aveva un punteggio superiore ad alcuni dei candidati nominati successivamente per il posto dalla steSS richiesto, può considerarsi provato, con il neceSSrio grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro Pt_1 canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto. La ricorrente, avendo subìto un errore dell'algoritmo non sanato dall'Amministrazione, aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'insegnamento specificato per diciotto ore settimanali (come da pregresso contratto a.s. 2021/2022) dal
12.2022 sino al 30.06.2023 e, per l'effetto, il (in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore) deve essere condannato al pagamento a titolo di risarcimento per equivalente del danno subito pari alle retribuzioni omesse dal 29.09.2022 (data del secondo turno di nomine) al
30.06.2023 – prendendo quale indice di riferimento tutte le voci fisse riportate nei cedolini del precedente incarico (stipendio tabellare, IIS conglobata, retribuzione professionale docenti, indennità di vacanza contrattuale ed elemento perequativo, oltre tredicesima mensilità) - pari a
€ 18.407,06 detratte le eventuali retribuzioni percepite per supplenze brevi e saltuarie rese nel medesimo periodo - oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo, oltre che all'attribuzione in favore di
[...]
del punteggio alla steSS spettante in relazione a tale periodo temporale. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore dell'avv. Sebastiano Infantino, dichiaratori antistatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che la docente nell'a.s. 2022/2023, aveva Parte_1 diritto all'assegnazione di un incarico di supplenza al termine delle attività didattiche (30.06) presso una delle sedi indicate come preferenze nell'istanza del 31.05.2022;
2) per l'effetto, condanna il (in persona del pro tempore) ad Controparte_1 CP_6
attribuire a i punti spettanti per la sua posizione in graduatoria fino alla Parte_1
concorrenza di 12 punti (ossia la differenza tra il punteggio massimo attribuibile per le supplenze superiori a 166 giorni detratti quelli eventualmente già riconosciuti per gli incarichi di supplenza breve svolti nell'anno scolastico 2022/2023);
3) condanna il (in persona del Ministro pro-tempore) a risarcire a Controparte_1 il danno patrimoniale subito per l'illegittima mancata assegnazione delle Parte_1
supplenze di cui in parte motiva, pari alle retribuzioni omesse dal 29.09.2022 al 30.06.2023 e quantificato in complessivi € 18.407,06, detratto l'eventuale aliundum perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna il (in persona del Ministro pro tempore) alla refusione Controparte_1 delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano
Infantino dichiaratori antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Siracusa, 13.2.2025
GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale