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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7024/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7024/22 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale impresa nata dalla incorporazione de Parte_1 P.IVA_1 [...]
già impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con Parte_2 sede in Bologna ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katy ROVINI del Foro di _Firenze, elettivamente domiciliata a Torino in VIA CASSINI N.53 presso lo studio dell'avv. ANNAROSA PENNA ATTRICE Contro
, residente a [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La ha agito nella qualità di avente causa della Parte_1 Parte_2 erritorialmente designata dal Fondo di Gara
[...]
Vittime della Strada deducendo di aver in tale veste corrisposto ai pagina 1 di 3 danneggiati nel sinistro verificatosi a Pisa in data 20.2.2008 per responsabilità di - che era alla guida di vettura di sua CP_1 proprietà priva di copertura assicurativa - a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di Euro 26.050,00. Parte attrice ha in particolare dedotto che il veicolo dell'attore, sul quale vi erano due traportati, aveva tamponato altra vettura, ed ha richiamato quanto a dinamica del sinistro le risultanze della relazione di servizio redatto nell'immediatezza da operanti della Polizia di Stato intervenuti in loco Regolarmente evocato in giudizio - con citazione e che risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 8.4.22 presso indirizzo risultante da certificato di residenza rilasciato in data 28.9.2022 - il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. La piena responsabilità del sinistro in capo al convenuto contumace emerge dagli atti prodotti in copia unitamente alla citazione, in particolare dalla relazione di servizio redatta dagli operanti della Polizia di Stato intervenuti nonché dalla copia della constatazione amichevole di incidente sottoscritta anche dall'odierno convenuto . CP_1
L'esborso totale di Euro 26.050,00 per gli indennizzi complessivamente corrisposti da parte attrice ai danneggiati è inoltre documentato agli atti dalle copie della quietanza di pagamento emesse in favore dei medesimi signori , , dell'INPS e della Persona_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
o del diritto di rivalsa azionato, esso deriva dall'art. 292 D. Lvo 7.9.2005, n. 209, secondo cui l'impresa designata dal Fondo di garanzia che ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1 lettere a) b) d) d bis) e d ter) 'ha azione di regresso nei confronto dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese'”. L'obbligazione risarcitoria è sorta ex lege in favore dell'impresa designata odierna attrice per effetto del pagamento degli importi per somma complessivamente come sopra indicata. Può dunque ritenersi documentalmente fornita la prova che il pagamento oggetto della domanda sia stato effettuati in relazione al titolo azionato per cui è rivalsa, in quanto tale dovuto ex lege dal convenuto alla compagnia attrice. Sulla somma richiesta, trattandosi di credito per esborso già sostenuto e quindi (già) espresso in valuta, deve essere riconosciuta la pagina 2 di 3 maggiorazione per interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, e parte convenuta soccombente va condannata a rimborsare all'attrice le spese nell'ammontare liquidato in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda formulata, condanna il convenuto contumace a pagare alla CP_1
a titolo di rivalsa, la somma di Euro 26.050,00 oltre Parte_1 ad interessi calcolati su tale somma dalla domanda al soddisfo;
condanna inoltre il predetto convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di giudizio che - in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata - in assenza di nota spese liquida in Euro 5.810,00 a titolo di compenso professionale – di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.905,00 per la fase della decisione – ed Euro 518,00 per esposti, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende. Torino 12.4.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7024/22 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale impresa nata dalla incorporazione de Parte_1 P.IVA_1 [...]
già impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con Parte_2 sede in Bologna ed in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Katy ROVINI del Foro di _Firenze, elettivamente domiciliata a Torino in VIA CASSINI N.53 presso lo studio dell'avv. ANNAROSA PENNA ATTRICE Contro
, residente a [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
La ha agito nella qualità di avente causa della Parte_1 Parte_2 erritorialmente designata dal Fondo di Gara
[...]
Vittime della Strada deducendo di aver in tale veste corrisposto ai pagina 1 di 3 danneggiati nel sinistro verificatosi a Pisa in data 20.2.2008 per responsabilità di - che era alla guida di vettura di sua CP_1 proprietà priva di copertura assicurativa - a titolo di risarcimento dei danni la complessiva somma di Euro 26.050,00. Parte attrice ha in particolare dedotto che il veicolo dell'attore, sul quale vi erano due traportati, aveva tamponato altra vettura, ed ha richiamato quanto a dinamica del sinistro le risultanze della relazione di servizio redatto nell'immediatezza da operanti della Polizia di Stato intervenuti in loco Regolarmente evocato in giudizio - con citazione e che risulta notificata ai sensi dell'art. 140 cpc in data 8.4.22 presso indirizzo risultante da certificato di residenza rilasciato in data 28.9.2022 - il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. La piena responsabilità del sinistro in capo al convenuto contumace emerge dagli atti prodotti in copia unitamente alla citazione, in particolare dalla relazione di servizio redatta dagli operanti della Polizia di Stato intervenuti nonché dalla copia della constatazione amichevole di incidente sottoscritta anche dall'odierno convenuto . CP_1
L'esborso totale di Euro 26.050,00 per gli indennizzi complessivamente corrisposti da parte attrice ai danneggiati è inoltre documentato agli atti dalle copie della quietanza di pagamento emesse in favore dei medesimi signori , , dell'INPS e della Persona_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
o del diritto di rivalsa azionato, esso deriva dall'art. 292 D. Lvo 7.9.2005, n. 209, secondo cui l'impresa designata dal Fondo di garanzia che ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1 lettere a) b) d) d bis) e d ter) 'ha azione di regresso nei confronto dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese'”. L'obbligazione risarcitoria è sorta ex lege in favore dell'impresa designata odierna attrice per effetto del pagamento degli importi per somma complessivamente come sopra indicata. Può dunque ritenersi documentalmente fornita la prova che il pagamento oggetto della domanda sia stato effettuati in relazione al titolo azionato per cui è rivalsa, in quanto tale dovuto ex lege dal convenuto alla compagnia attrice. Sulla somma richiesta, trattandosi di credito per esborso già sostenuto e quindi (già) espresso in valuta, deve essere riconosciuta la pagina 2 di 3 maggiorazione per interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza, e parte convenuta soccombente va condannata a rimborsare all'attrice le spese nell'ammontare liquidato in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda formulata, condanna il convenuto contumace a pagare alla CP_1
a titolo di rivalsa, la somma di Euro 26.050,00 oltre Parte_1 ad interessi calcolati su tale somma dalla domanda al soddisfo;
condanna inoltre il predetto convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di giudizio che - in considerazione del valore della causa e dell'attività prestata - in assenza di nota spese liquida in Euro 5.810,00 a titolo di compenso professionale – di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.905,00 per la fase della decisione – ed Euro 518,00 per esposti, oltre IVA e CPA come per legge e successive occorrende. Torino 12.4.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
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