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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1066/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nella qualità di erede di deceduto in data 25 giugno 2020 ER
(accettante l'eredità con beneficio di inventario con atto 8 agosto 2020) assistita e difesa dall'Avv. Carmine Mazzotta appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
tutti nella qualità di eredi di (C.F. ), deceduto NA C.F._5
in data 31 dicembre 2022 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Novara appellati – appellanti incidentali CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE - concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti nella sopra estesa istanza, ai sensi degli artt.
351, comma 2, e 283 c.p.c..
NEL MERITO - accogliere, per quanto argomentato in fatto e diritto nei sopra estesi motivi che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 788/2022 pubblicata il 05/10/2022 e pronunciata dal Tribunale Civile di Savona, Prima Sezione Civile, dal Giudice Dott.ssa
Daniela Mele, nel procedimento rubricato al RG N. 2791/ 2020, accogliere le sottotenorizzate conclusioni rassegnate in prime cure:
IN VIA PRINCIPALE - per quanto argomentato in fatto e diritto revocarsi il decreto ingiuntivo attesa la sua chiara e recisa nullità e/o annullabilità e/o inefficacia;
- accertare e dichiarare che l'attrice, nella sua qualità di erede legittima, nulla deve all'Avv.
nonché ai suoi eredi legittimi in quanto, detto professionista, non ha NA
svolto attività professionale né sostenuto costi in favore del di lei defunto marito
[...]
. Per_1
IN SUBORDINE - nella denegata e non creduta ipotesi che emergesse documentazione afferente attività legale svolta dall'opposto o costi da questo sostenuti nell'interesse del defunto dichiarare tenuta l'opponente, nella sua qualità di erede legittima a Per_1 corrispondere agli eredi legittimi dell'Avv. quanto ritenuto di giustizia e di sua CP_1
spettanza in ragione della propria quota ereditaria pari a 2/3.
IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede l'ammissione della prova per interpello e testi, in materia diretta ed in controprova, indicati in primo grado, sui capitoli di prova non ammessi, da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”; Non si rinnova la richiesta
CTU in primo grado volta ad accertare sul PCT l'elenco delle controversie giudiziali trattate, sul territorio nazionale, dall'Avv. nell'interesse di , CP_1 ER
poiché controparte ha affermato a verbale al Giudice di primo grado ( ordinanza del
11/10/2021 con cui il Giudice scioglie la riserva assunta all'udienza del 01/10/2021) che non ne è stata svolta nemmeno una poiché l'attività asseritamente svolta riguardava solo pag. 2/11 ed in via esclusiva questioni afferenti l'ambito stragiudiziale. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti sia in primo grado che nel presente atto.
Con vittoria di tutte le spese, anche di CTU, come già richieste in primo grado, e compensi oltre 15% del rimborso forfettario per spese generali oltre oneri accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito,
IN VIA PRELIMINARE: - Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. stante la palese infondatezza dello stesso;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: – Respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto;
– Riformare la sentenza di primo grado n.
788/2022 emessa dal Tribunale di Savona nell'unica parte in cui ha omesso di condannare l'odierna appellante al pagamento (limitatamente alla sua quota ereditaria dell'importo di Euro 340.500,00=) a favore degli appellati anche dell'ulteriore importo relativo agli oneri di legge dovuti quali il 15% del rimborso forfettario, 4% CPA e 22%
IVA (quest'ultimi se dovuti per legge); – con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- A seguito di ricorso monitorio depositato da veniva pronunciato NA dal Tribunale di Savona decreto ingiuntivo n.709/2020 per l'importo di € 340.500,00 nei confronti di e di quali eredi accettanti con Parte_1 CP_4 beneficio di inventario l'eredità di , deceduto in data 25 giugno 2020, ER
nelle rispettive qualità di coniuge e nipote – per rappresentazione in quanto figlia della sorella del de cuius , premorta – del de cuius (doc.2 ricorso monitorio). Parte_2
L'importo oggetto di ingiunzione era indicato come oggetto di riconoscimento di debito pag. 3/11 e promessa di pagamento, rispettivamente per € 294.000,00 ed € 45.500,00, con scritture sottoscritte dal de cuius in data 6 giugno 2020 (doc.1 ricorso ER
monitorio). Avverso il decreto ingiuntivo n.709/2020 del Tribunale di Savona proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e deducendo:
i. di aver ricevuto richiesta dall'Avv. di pagamento, quale erede di NA
, della somma di € 475.000,00; ER
ii. di essere stata chiamata all'accettazione dell'eredità dismessa da ER
per la quota di due terzi, quale coniuge del de cuius, e di avere accettato la stessa con beneficio di inventario, con atto Notaio in Alassio, dopo che era Persona_3
stata instaurata procedura innanzi il Tribunale di Savona, ai sensi degli artt. 481 cc e 749 cpc, dall'Avv. ; NA
iii. di non aver rinvenuto presso gli uffici del de cuius, né presso la casa coniugale, alcun documento giustificativo di attività dell'Avv. in favore di NA
; ER iv. di dubitare dell'autenticità delle scritture di riconoscimento di debito poste a fondamento del ricorso monitorio, recanti data di poco anteriore alla morte di
; ER
v. di disconoscere le sottoscrizioni apposte da alle scritture di ER
riconoscimento di debito;
vi. di ritenere che le sottoscrizioni, ove apposte da , fossero state ER
ottenute con raggiro ed inganno.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente eccepiva inoltre la nullità del decreto in quanto contenente la pronuncia in solido tra le coeredi, le quali avrebbero dovuto ritenersi tenute esclusivamente nei limiti delle rispettive quote di competenza, ovvero della quota di due terzi per l'opponente. Deduceva che i riconoscimenti di debito erano da ritenersi titolati, in quanto contenenti l'espresso riferimento a costi vivi, l'uno,
e a compensi professionali, l'altro, e pertanto privi di effetto vincolante ove fosse stato provato in giudizio che il rapporto sottostante non era mai sorto, ovvero era invalido o estinto. Eccepiva infine l'inesigibilità del credito nella misura oggetto di ingiunzione, in quanto solo due dei ratei, previsti nel riconoscimento di debito relativo a compensi pag. 4/11 professionali, erano scaduti alla data del deposito del ricorso monitorio, per complessivi
€ 32.666,00.
All'esito del giudizio di primo grado, nel quale veniva svolta CTU grafologica in ordine alla genuinità ed attribuibilità a delle scritture di riconoscimento di ER
debito per cui è causa, veniva pronuncia dal Tribunale di Savona sentenza n. 788/2022, con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto, e condannata l'opponente al pagamento pro quota ereditaria della somma di 340.500,00 Parte_1
euro in favore di oltre interessi legali fino al saldo. Con la sentenza NA di primo grado le spese di CTU erano poste a carico dell'opponente e le restanti spese di lite erano compensate.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Savona riteneva di condividere le conclusioni cui era pervenuto il CTU in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture de quibus. Veniva inoltre ritenuta non offerta alcuna prova in ordine alle condizioni di salute di alla data della sottoscrizione dei riconoscimenti ER di debito, né in ordine all'esistenza di inganni o raggiri posti in essere in danno dello stesso per determinarlo alla sottoscrizione, e veniva altresì ritenuto accertato – in quanto non disconosciuto né contestato – il contenuto del contratto intercorso in data 4 gennaio
2013 tra e l'Avv. , per prestazioni professionali di ER NA quest'ultimo in favore del primo, relative a consulenza stragiudiziale in materia fiscale, civile, di diritto comunitario e straniero volte alla gestione patrimoniale del cliente, per un corrispettivo annuo di € 42.000,00 (doc.6 convenuto opposto primo grado del giudizio). Veniva altresì ritenuto accertato che con ulteriori scritture (doc.
8-14 convenuto opposto primo grado del giudizio), non disconosciute né contestate nel loro contenuto, , tra il 2013 e il 2019, si era dichiarato debitore dell'Avv. ER
per importi annui pari ad € 42.000,00, in forza del contratto 4 gennaio NA
2013.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto che l'accordo in data 4 gennaio 2013, tra e l'Avv. , costituisse un ER NA mandato professionale, e nell'aver ritenuto non contestato tale accordo, il cui pag. 5/11 contenuto, al contrario, era stato contestato dall'opponente per la genericità dello stesso e la mancata indicazione di quali fossero le specifiche attività professionali oggetto dell'accordo, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire mandato a difensore, potendosi, al più, ritenere essere un mero accordo quadro. Ha dedotto l'appellante che nessun ulteriore documento è stato prodotto dall'appellato per provare le spese anticipate oggetto di uno dei due riconoscimenti di debito azionati;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto titolati i riconoscimenti di debito, senza poi pervenire a considerare l'assenza di prova del rapporto sottostante, per le ragioni espresse nel primo motivo d'appello;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver considerato le contestazioni formulate dall'opponente nel primo grado di giudizio in ordine a:
a. mancata offerta, da parte del creditore, di documentazione afferente il rapporto sottostante il riconoscimento di debito;
b. inidoneità della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a provare l'esecuzione di attività professionali da parte dell'Avv.
; NA iv. erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto estranea al giudizio, e in contrasto con il disposto ordine di esibizione ex art.210 cpc, la valutazione dell'adeguatezza dell'attività prestata dall'Avv. e la NA convenienza economica dell'incarico professionale oggetto dell'accordo intercorso tra e l'Avv. ; ER NA
v. erroneità della sentenza di primo grado in punto regolamento delle spese di lite.
3- Gli appellati in riassunzione – quali eredi di – si sono costituiti nel NA giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, e chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello. Con riguardo ai motivi d'appello hanno dedotto quanto segue:
i. in relazione al primo e al secondo motivo d'appello hanno affermato l'infondatezza delle eccezioni svolte dall'appellante in ordine al contenuto dell'accordo intercorso tra e l'Avv. , osservando che tra i due ER NA
pag. 6/11 esisteva un rapporto di solida fiducia reciproca per essere gli stessi confratelli dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, riconosciuto dallo
Stato italiano e dalla con personalità giuridica sia canonica che CP_5
civile, e che, per tale ragione, gli stessi erano legati da reciproci vincoli di fedeltà, lealtà, solidarietà, riservatezza;
ii. in relazione al terzo motivo d'appello hanno affermato che l'Avv. NA non aveva conservato tutta la documentazione relativa all'attività svolta per non ritenendolo necessario, e avendo restituito a quest'ultimo la ER documentazione in relazione alla quale era stata svolta l'attività professionale;
iii. in relazione al quarto motivo d'appello hanno affermato che, diversamente da come dedotto dall'appellante, con la sentenza di primo grado è stato dato atto dei documenti prodotti in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc, essendo stati gli stessi ritenuti idonei a provare la sussistenza di un rapporto professionale nel corso degli anni.
Con la costituzione nel giudizio d'appello, è stato svolto appello incidentale sia in punto spese di lite del primo grado di giudizio, chiedendo pronunciarsi la condanna dell'appellante, anche nella misura percentuale ritenuta di giustizia, al pagamento delle stesse in favore degli appellati, sia in punto oneri di legge sulla somma portata dal riconoscimento di debito, oggetto del ricorso monitorio.
4 – La causa, interrotta per il decesso di nelle more della prima NA udienza, veniva riassunta dall'appellante nei confronti degli eredi, e, sulle conclusioni precisate dalle parti, trattenuta in decisione con ordinanza 18-31 dicembre 2024 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art.127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
pag. 7/11 6 – Deve preliminarmente darsi atto che, in ordine alla domanda svolta in via subordinata da per la limitazione dell'accoglimento della Parte_1
domanda alla quota ereditaria, è intervenuta pronuncia di accoglimento con la sentenza di primo grado. Tale pronuncia non è oggetto di impugnazione sul punto, non essendovi appello incidentale sul punto, e non essendovi pertanto luogo a provvedere da parte di questa Corte in assenza di motivo d'appello in parte qua.
7 – Infondato è il primo motivo d'appello. Con la sentenza di primo grado è stato correttamente ritenuto che tra e l'Avv. fosse intercorso ER NA un accordo per lo svolgimento di attività professionale da parte di quest'ultimo in favore del primo, sulla base del documento in data 4 gennaio 2013. Come considerato con la sentenza appellata l'iniziale accordo in ordine alle prestazioni professionali dell'Avv.
ha trovato successiva esecuzione, negli anni a seguire, come evincibile NA
dai successivi documenti prodotti in atti da n.8 a n.14 di parte convenuta opposta nel primo grado di giudizio. Nel primo grado di giudizio è stata svolta CTU grafologica in ordine alla genuinità delle sottoscrizioni ed alla attribuibilità o meno alla mano di
[...]
delle sottoscrizioni apposte alle scritture private di riconoscimento di debito e Per_1
promessa di pagamento datate 6 giugno 2020, che si è conclusa con la positiva valutazione di attribuibilità. Nel primo grado di giudizio non sono state svolte tempestive istanze da parte dell'odierna appellante (opponente nel primo grado di giudizio), per la verificazione di sottoscrizioni apposte da su altri ER
documenti prodotti in atti. Nessuna istanza istruttoria in tal senso era inoltre presente nelle conclusioni precisate all'esito del primo grado di giudizio, con conseguente tardività di ogni istanza in tale senso svolta successivamente nel giudizio. Ritiene inoltre questa Corte che correttamente il Tribunale non abbia dato corso alla prova testimoniale richiesta dall'opponente (odierna appellante) in quanto non utile – per le ragioni esposte con la sentenza appellata e condivise da questa Corte – ad offrire prova contraria in ordine all'esistenza del credito vantato dall'Avv. , non essendovi NA
ragione per desumere elementi contrari all'esistenza dell'incarico professionale dalla mancata conoscenza dello stesso in capo all'indicato teste . Testimone_1
pag. 8/11 8 – Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo d'appello. Come sopra considerato, con la sentenza di primo grado è stata correttamente ritenuta l'esistenza del rapporto professionale sottostante il credito vantato dall'appellato. Le scritture 6 giugno
2020 trovano pertanto la loro ragione nel sottostante rapporto professionale, dal quale è sorto il diritto dell'Avv. al percepimento del compenso nella misura NA
pattiziamente concordata con , non essendo necessaria ulteriore offerta ER
di prova da parte del professionista, a fronte della corrispondenza tra il compenso professionale pattuito e il riconoscimento di debito successivo, anche in considerazione della prova dell'esecuzione dell'attività professionale offerta con la documentazione prodotta in atti e già considerata con la sentenza di primo grado, con motivazione che, sul punto, si ritiene esente da censure.
9 – Infondato è il quarto motivo d'appello. L'entità del compenso professionale è stata oggetto di specifico accordo – per le ragioni sopra esposte – tra e l'Avv. ER
. La valutazione di congruità del compenso pattuito è stata fatta NA direttamente dalle parti contraenti, all'inizio del rapporto, e confermata con le scritture 6 giugno 2020, nel loro libero esercizio del diritto a contrarre. L'entità del compenso professionale pattuito non appare inoltre completamente avulso dall'attività oggetto dell'incarico, risultando generica la contestazione dell'erede in ordine alla dubbia convenienza economica, per il de cuius, dell'incarico professionale conferito all'Avv.
. NA
pag. 9/11 consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Sez.1, 3 settembre
2009, n.19120). E', pertanto, corretta la pronuncia di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio – con esclusione delle spese della CTU grafologica posta a carico dell'opponente – intervenuta con la sentenza appellata. Infondato è anche l'appello incidentale relativo agli oneri di legge sull'importo di cui al riconoscimento di debito. Tali oneri non sono stati oggetto di domanda con il ricorso monitorio, né di domanda riconvenzionale all'atto della costituzione del convenuto opposto in sede di opposizione, ove le domande svolte erano limitate alla conferma del decreto ingiuntivo,
e, in subordine, alla condanna dell'odierna appellante pro quota ereditaria.
11- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel merito della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 340.500,00 oggetto di pronuncia di condanna con la sentenza appellata) , e pertanto con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale €
7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 10/11 2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Ritiene questa Corte infondata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati, in quanto non idonea a pervenire ad un'immediata valutazione di assenza di ragionevole probabilità di mancato accoglimento dei motivi d'appello, che devono pertanto essere puntualmente esaminati come di seguito.
10 – Infondato è l'appello incidentale svolto in ordine alle spese di lite. Con la sentenza di primo grado è stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, con pronuncia di condanna per un importo inferiore a quello in decreto. E' stato al riguardo affermato che, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 1066/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nella qualità di erede di deceduto in data 25 giugno 2020 ER
(accettante l'eredità con beneficio di inventario con atto 8 agosto 2020) assistita e difesa dall'Avv. Carmine Mazzotta appellante contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
tutti nella qualità di eredi di (C.F. ), deceduto NA C.F._5
in data 31 dicembre 2022 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Novara appellati – appellanti incidentali CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE - concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti nella sopra estesa istanza, ai sensi degli artt.
351, comma 2, e 283 c.p.c..
NEL MERITO - accogliere, per quanto argomentato in fatto e diritto nei sopra estesi motivi che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 788/2022 pubblicata il 05/10/2022 e pronunciata dal Tribunale Civile di Savona, Prima Sezione Civile, dal Giudice Dott.ssa
Daniela Mele, nel procedimento rubricato al RG N. 2791/ 2020, accogliere le sottotenorizzate conclusioni rassegnate in prime cure:
IN VIA PRINCIPALE - per quanto argomentato in fatto e diritto revocarsi il decreto ingiuntivo attesa la sua chiara e recisa nullità e/o annullabilità e/o inefficacia;
- accertare e dichiarare che l'attrice, nella sua qualità di erede legittima, nulla deve all'Avv.
nonché ai suoi eredi legittimi in quanto, detto professionista, non ha NA
svolto attività professionale né sostenuto costi in favore del di lei defunto marito
[...]
. Per_1
IN SUBORDINE - nella denegata e non creduta ipotesi che emergesse documentazione afferente attività legale svolta dall'opposto o costi da questo sostenuti nell'interesse del defunto dichiarare tenuta l'opponente, nella sua qualità di erede legittima a Per_1 corrispondere agli eredi legittimi dell'Avv. quanto ritenuto di giustizia e di sua CP_1
spettanza in ragione della propria quota ereditaria pari a 2/3.
IN VIA ISTRUTTORIA 1. Si chiede l'ammissione della prova per interpello e testi, in materia diretta ed in controprova, indicati in primo grado, sui capitoli di prova non ammessi, da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”; Non si rinnova la richiesta
CTU in primo grado volta ad accertare sul PCT l'elenco delle controversie giudiziali trattate, sul territorio nazionale, dall'Avv. nell'interesse di , CP_1 ER
poiché controparte ha affermato a verbale al Giudice di primo grado ( ordinanza del
11/10/2021 con cui il Giudice scioglie la riserva assunta all'udienza del 01/10/2021) che non ne è stata svolta nemmeno una poiché l'attività asseritamente svolta riguardava solo pag. 2/11 ed in via esclusiva questioni afferenti l'ambito stragiudiziale. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti sia in primo grado che nel presente atto.
Con vittoria di tutte le spese, anche di CTU, come già richieste in primo grado, e compensi oltre 15% del rimborso forfettario per spese generali oltre oneri accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previi i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito,
IN VIA PRELIMINARE: - Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c. stante la palese infondatezza dello stesso;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: – Respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto;
– Riformare la sentenza di primo grado n.
788/2022 emessa dal Tribunale di Savona nell'unica parte in cui ha omesso di condannare l'odierna appellante al pagamento (limitatamente alla sua quota ereditaria dell'importo di Euro 340.500,00=) a favore degli appellati anche dell'ulteriore importo relativo agli oneri di legge dovuti quali il 15% del rimborso forfettario, 4% CPA e 22%
IVA (quest'ultimi se dovuti per legge); – con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende per entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- A seguito di ricorso monitorio depositato da veniva pronunciato NA dal Tribunale di Savona decreto ingiuntivo n.709/2020 per l'importo di € 340.500,00 nei confronti di e di quali eredi accettanti con Parte_1 CP_4 beneficio di inventario l'eredità di , deceduto in data 25 giugno 2020, ER
nelle rispettive qualità di coniuge e nipote – per rappresentazione in quanto figlia della sorella del de cuius , premorta – del de cuius (doc.2 ricorso monitorio). Parte_2
L'importo oggetto di ingiunzione era indicato come oggetto di riconoscimento di debito pag. 3/11 e promessa di pagamento, rispettivamente per € 294.000,00 ed € 45.500,00, con scritture sottoscritte dal de cuius in data 6 giugno 2020 (doc.1 ricorso ER
monitorio). Avverso il decreto ingiuntivo n.709/2020 del Tribunale di Savona proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e deducendo:
i. di aver ricevuto richiesta dall'Avv. di pagamento, quale erede di NA
, della somma di € 475.000,00; ER
ii. di essere stata chiamata all'accettazione dell'eredità dismessa da ER
per la quota di due terzi, quale coniuge del de cuius, e di avere accettato la stessa con beneficio di inventario, con atto Notaio in Alassio, dopo che era Persona_3
stata instaurata procedura innanzi il Tribunale di Savona, ai sensi degli artt. 481 cc e 749 cpc, dall'Avv. ; NA
iii. di non aver rinvenuto presso gli uffici del de cuius, né presso la casa coniugale, alcun documento giustificativo di attività dell'Avv. in favore di NA
; ER iv. di dubitare dell'autenticità delle scritture di riconoscimento di debito poste a fondamento del ricorso monitorio, recanti data di poco anteriore alla morte di
; ER
v. di disconoscere le sottoscrizioni apposte da alle scritture di ER
riconoscimento di debito;
vi. di ritenere che le sottoscrizioni, ove apposte da , fossero state ER
ottenute con raggiro ed inganno.
Con l'opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente eccepiva inoltre la nullità del decreto in quanto contenente la pronuncia in solido tra le coeredi, le quali avrebbero dovuto ritenersi tenute esclusivamente nei limiti delle rispettive quote di competenza, ovvero della quota di due terzi per l'opponente. Deduceva che i riconoscimenti di debito erano da ritenersi titolati, in quanto contenenti l'espresso riferimento a costi vivi, l'uno,
e a compensi professionali, l'altro, e pertanto privi di effetto vincolante ove fosse stato provato in giudizio che il rapporto sottostante non era mai sorto, ovvero era invalido o estinto. Eccepiva infine l'inesigibilità del credito nella misura oggetto di ingiunzione, in quanto solo due dei ratei, previsti nel riconoscimento di debito relativo a compensi pag. 4/11 professionali, erano scaduti alla data del deposito del ricorso monitorio, per complessivi
€ 32.666,00.
All'esito del giudizio di primo grado, nel quale veniva svolta CTU grafologica in ordine alla genuinità ed attribuibilità a delle scritture di riconoscimento di ER
debito per cui è causa, veniva pronuncia dal Tribunale di Savona sentenza n. 788/2022, con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo opposto, e condannata l'opponente al pagamento pro quota ereditaria della somma di 340.500,00 Parte_1
euro in favore di oltre interessi legali fino al saldo. Con la sentenza NA di primo grado le spese di CTU erano poste a carico dell'opponente e le restanti spese di lite erano compensate.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Savona riteneva di condividere le conclusioni cui era pervenuto il CTU in ordine all'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle scritture de quibus. Veniva inoltre ritenuta non offerta alcuna prova in ordine alle condizioni di salute di alla data della sottoscrizione dei riconoscimenti ER di debito, né in ordine all'esistenza di inganni o raggiri posti in essere in danno dello stesso per determinarlo alla sottoscrizione, e veniva altresì ritenuto accertato – in quanto non disconosciuto né contestato – il contenuto del contratto intercorso in data 4 gennaio
2013 tra e l'Avv. , per prestazioni professionali di ER NA quest'ultimo in favore del primo, relative a consulenza stragiudiziale in materia fiscale, civile, di diritto comunitario e straniero volte alla gestione patrimoniale del cliente, per un corrispettivo annuo di € 42.000,00 (doc.6 convenuto opposto primo grado del giudizio). Veniva altresì ritenuto accertato che con ulteriori scritture (doc.
8-14 convenuto opposto primo grado del giudizio), non disconosciute né contestate nel loro contenuto, , tra il 2013 e il 2019, si era dichiarato debitore dell'Avv. ER
per importi annui pari ad € 42.000,00, in forza del contratto 4 gennaio NA
2013.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado nell'aver ritenuto che l'accordo in data 4 gennaio 2013, tra e l'Avv. , costituisse un ER NA mandato professionale, e nell'aver ritenuto non contestato tale accordo, il cui pag. 5/11 contenuto, al contrario, era stato contestato dall'opponente per la genericità dello stesso e la mancata indicazione di quali fossero le specifiche attività professionali oggetto dell'accordo, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire mandato a difensore, potendosi, al più, ritenere essere un mero accordo quadro. Ha dedotto l'appellante che nessun ulteriore documento è stato prodotto dall'appellato per provare le spese anticipate oggetto di uno dei due riconoscimenti di debito azionati;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto titolati i riconoscimenti di debito, senza poi pervenire a considerare l'assenza di prova del rapporto sottostante, per le ragioni espresse nel primo motivo d'appello;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nel non aver considerato le contestazioni formulate dall'opponente nel primo grado di giudizio in ordine a:
a. mancata offerta, da parte del creditore, di documentazione afferente il rapporto sottostante il riconoscimento di debito;
b. inidoneità della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc a provare l'esecuzione di attività professionali da parte dell'Avv.
; NA iv. erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto estranea al giudizio, e in contrasto con il disposto ordine di esibizione ex art.210 cpc, la valutazione dell'adeguatezza dell'attività prestata dall'Avv. e la NA convenienza economica dell'incarico professionale oggetto dell'accordo intercorso tra e l'Avv. ; ER NA
v. erroneità della sentenza di primo grado in punto regolamento delle spese di lite.
3- Gli appellati in riassunzione – quali eredi di – si sono costituiti nel NA giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, e chiedendo in ogni caso il rigetto dell'appello. Con riguardo ai motivi d'appello hanno dedotto quanto segue:
i. in relazione al primo e al secondo motivo d'appello hanno affermato l'infondatezza delle eccezioni svolte dall'appellante in ordine al contenuto dell'accordo intercorso tra e l'Avv. , osservando che tra i due ER NA
pag. 6/11 esisteva un rapporto di solida fiducia reciproca per essere gli stessi confratelli dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, riconosciuto dallo
Stato italiano e dalla con personalità giuridica sia canonica che CP_5
civile, e che, per tale ragione, gli stessi erano legati da reciproci vincoli di fedeltà, lealtà, solidarietà, riservatezza;
ii. in relazione al terzo motivo d'appello hanno affermato che l'Avv. NA non aveva conservato tutta la documentazione relativa all'attività svolta per non ritenendolo necessario, e avendo restituito a quest'ultimo la ER documentazione in relazione alla quale era stata svolta l'attività professionale;
iii. in relazione al quarto motivo d'appello hanno affermato che, diversamente da come dedotto dall'appellante, con la sentenza di primo grado è stato dato atto dei documenti prodotti in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art.210 cpc, essendo stati gli stessi ritenuti idonei a provare la sussistenza di un rapporto professionale nel corso degli anni.
Con la costituzione nel giudizio d'appello, è stato svolto appello incidentale sia in punto spese di lite del primo grado di giudizio, chiedendo pronunciarsi la condanna dell'appellante, anche nella misura percentuale ritenuta di giustizia, al pagamento delle stesse in favore degli appellati, sia in punto oneri di legge sulla somma portata dal riconoscimento di debito, oggetto del ricorso monitorio.
4 – La causa, interrotta per il decesso di nelle more della prima NA udienza, veniva riassunta dall'appellante nei confronti degli eredi, e, sulle conclusioni precisate dalle parti, trattenuta in decisione con ordinanza 18-31 dicembre 2024 all'esito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ex art.127 ter cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella misura di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica.
pag. 7/11 6 – Deve preliminarmente darsi atto che, in ordine alla domanda svolta in via subordinata da per la limitazione dell'accoglimento della Parte_1
domanda alla quota ereditaria, è intervenuta pronuncia di accoglimento con la sentenza di primo grado. Tale pronuncia non è oggetto di impugnazione sul punto, non essendovi appello incidentale sul punto, e non essendovi pertanto luogo a provvedere da parte di questa Corte in assenza di motivo d'appello in parte qua.
7 – Infondato è il primo motivo d'appello. Con la sentenza di primo grado è stato correttamente ritenuto che tra e l'Avv. fosse intercorso ER NA un accordo per lo svolgimento di attività professionale da parte di quest'ultimo in favore del primo, sulla base del documento in data 4 gennaio 2013. Come considerato con la sentenza appellata l'iniziale accordo in ordine alle prestazioni professionali dell'Avv.
ha trovato successiva esecuzione, negli anni a seguire, come evincibile NA
dai successivi documenti prodotti in atti da n.8 a n.14 di parte convenuta opposta nel primo grado di giudizio. Nel primo grado di giudizio è stata svolta CTU grafologica in ordine alla genuinità delle sottoscrizioni ed alla attribuibilità o meno alla mano di
[...]
delle sottoscrizioni apposte alle scritture private di riconoscimento di debito e Per_1
promessa di pagamento datate 6 giugno 2020, che si è conclusa con la positiva valutazione di attribuibilità. Nel primo grado di giudizio non sono state svolte tempestive istanze da parte dell'odierna appellante (opponente nel primo grado di giudizio), per la verificazione di sottoscrizioni apposte da su altri ER
documenti prodotti in atti. Nessuna istanza istruttoria in tal senso era inoltre presente nelle conclusioni precisate all'esito del primo grado di giudizio, con conseguente tardività di ogni istanza in tale senso svolta successivamente nel giudizio. Ritiene inoltre questa Corte che correttamente il Tribunale non abbia dato corso alla prova testimoniale richiesta dall'opponente (odierna appellante) in quanto non utile – per le ragioni esposte con la sentenza appellata e condivise da questa Corte – ad offrire prova contraria in ordine all'esistenza del credito vantato dall'Avv. , non essendovi NA
ragione per desumere elementi contrari all'esistenza dell'incarico professionale dalla mancata conoscenza dello stesso in capo all'indicato teste . Testimone_1
pag. 8/11 8 – Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo d'appello. Come sopra considerato, con la sentenza di primo grado è stata correttamente ritenuta l'esistenza del rapporto professionale sottostante il credito vantato dall'appellato. Le scritture 6 giugno
2020 trovano pertanto la loro ragione nel sottostante rapporto professionale, dal quale è sorto il diritto dell'Avv. al percepimento del compenso nella misura NA
pattiziamente concordata con , non essendo necessaria ulteriore offerta ER
di prova da parte del professionista, a fronte della corrispondenza tra il compenso professionale pattuito e il riconoscimento di debito successivo, anche in considerazione della prova dell'esecuzione dell'attività professionale offerta con la documentazione prodotta in atti e già considerata con la sentenza di primo grado, con motivazione che, sul punto, si ritiene esente da censure.
9 – Infondato è il quarto motivo d'appello. L'entità del compenso professionale è stata oggetto di specifico accordo – per le ragioni sopra esposte – tra e l'Avv. ER
. La valutazione di congruità del compenso pattuito è stata fatta NA direttamente dalle parti contraenti, all'inizio del rapporto, e confermata con le scritture 6 giugno 2020, nel loro libero esercizio del diritto a contrarre. L'entità del compenso professionale pattuito non appare inoltre completamente avulso dall'attività oggetto dell'incarico, risultando generica la contestazione dell'erede in ordine alla dubbia convenienza economica, per il de cuius, dell'incarico professionale conferito all'Avv.
. NA
pag. 9/11 consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta” (Cass.Sez.1, 3 settembre
2009, n.19120). E', pertanto, corretta la pronuncia di compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio – con esclusione delle spese della CTU grafologica posta a carico dell'opponente – intervenuta con la sentenza appellata. Infondato è anche l'appello incidentale relativo agli oneri di legge sull'importo di cui al riconoscimento di debito. Tali oneri non sono stati oggetto di domanda con il ricorso monitorio, né di domanda riconvenzionale all'atto della costituzione del convenuto opposto in sede di opposizione, ove le domande svolte erano limitate alla conferma del decreto ingiuntivo,
e, in subordine, alla condanna dell'odierna appellante pro quota ereditaria.
11- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel merito della parte appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (€ 340.500,00 oggetto di pronuncia di condanna con la sentenza appellata) , e pertanto con riferimento allo scaglione da € 260.001,00 sino ad €
520.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 4.389,00, fase introduttiva del giudizio € 2.552,00, fase di trattazione € 5.880,00, fase decisionale €
7.298,00, e così complessivamente € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
12- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 10/11 2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
4. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 – Ritiene questa Corte infondata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati, in quanto non idonea a pervenire ad un'immediata valutazione di assenza di ragionevole probabilità di mancato accoglimento dei motivi d'appello, che devono pertanto essere puntualmente esaminati come di seguito.
10 – Infondato è l'appello incidentale svolto in ordine alle spese di lite. Con la sentenza di primo grado è stata parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo, con pronuncia di condanna per un importo inferiore a quello in decreto. E' stato al riguardo affermato che, “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne