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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17119/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. FATICONI MAURIZIO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.25, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione ex art 3 del d.lgs. 22/2015, richiesto in data 23.9.24, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11.05.2024 al 15.09.2024 con CP_2 contratto a tempo determinato e orario a tempo parziale;
che l' ha rigettato la domanda per aver riscontrato problemi nella posizione anagrafica della CP_3 residenza del ricorrente;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio, CP_1 senza esito, sebbene avesse documentato la regolare permanenza nel territorio italiano e la sua effettiva residenza nel Comune di Roma;
di essere in possesso dei requisiti per fruire della prestazione richiesta.
pagina 1 di 3 CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, evidenziando:
che quella prodotta è una bozza di domanda;
che nessun'altra domanda, neanche in forma diversa da quella telematica, è stata presentata;
che il Patronato – e non l' , come sostenuto in ricorso - aveva individuato un problema CP_4 CP_1 nei dati di residenza indicati;
che della circostanza ne era perfettamente edotto il ricorrente che nel ricorso amministrativo evidenziava di non aver potuto presentare la domanda amministrativa;
che nel predetto ricorso amministrativo il ricorrente dichiarava di essere residente in [...], Via
Archimede n. 7, mentre nel ricorso giudiziale dichiara e documenta di essere residente in [...], Via
Modesta Valenti n. 5/A.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per non aver parte ricorrente documentato il requisito della disoccupazione involontaria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che il ricorrente, in sede di ricorso amministrativo, ha affermato di essersi recato in data 23.9.24 presso il Patronato S.e.n.a.s di Latina per presentare domanda di Naspi e che non
è stato possibile compilare la domanda in quanto il sistema ha riscontrato un problema nella posizione
CP_ anagrafica registrata presso gli archivi informativi dell' In effetti, la domanda allegata al ricorso giudiziale, presentata tramite patronato e datata 23.9.24 reca la dicitura “domanda in bozza”, mentre
CP_ l'allegato definito “nota di risposta dell' costituisce una schermata intestata allo stesso patronato,
CP_ in cui si spiega che sono stati riscontrati problemi nella posizione anagrafica registrata presso l' e si
CP_ invita il lavoratore a rivolgersi presso gli uffici Inoltre, a penna nello stesso documento, risulta indicato di aggiornare l'indirizzo di residenza.
In effetti, vi sono dati contrastanti circa la residenza del ricorrente, poiché quest'ultimo ha prodotto un certificato di residenza del 7.6.2023 che indica come residenza Roma, via Modesta Valenti 5, mentre nel ricorso amministrativo, datato 10.4.25, aveva indicato di essere residente in [...]in via
Archimede 78.
4.- Il Tribunale ritiene che, sulla scorta della documentazione in esame, il ricorso vada dichiarato CP_ improponibile, perché in data 23.9.24 non è stata trasmessa all' alcuna domanda amministrativa, neanche per mezzo di canali diversi da quelli telematici e neanche successivamente.
5.- Nulla per le spese ex art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
pagina 2 di 3 -dichiara il ricorso improponibile;
- nulla per le spese.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 17119/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. FATICONI MAURIZIO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.5.25, ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di disoccupazione ex art 3 del d.lgs. 22/2015, richiesto in data 23.9.24, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della società dall'11.05.2024 al 15.09.2024 con CP_2 contratto a tempo determinato e orario a tempo parziale;
che l' ha rigettato la domanda per aver riscontrato problemi nella posizione anagrafica della CP_3 residenza del ricorrente;
di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio, CP_1 senza esito, sebbene avesse documentato la regolare permanenza nel territorio italiano e la sua effettiva residenza nel Comune di Roma;
di essere in possesso dei requisiti per fruire della prestazione richiesta.
pagina 1 di 3 CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, evidenziando:
che quella prodotta è una bozza di domanda;
che nessun'altra domanda, neanche in forma diversa da quella telematica, è stata presentata;
che il Patronato – e non l' , come sostenuto in ricorso - aveva individuato un problema CP_4 CP_1 nei dati di residenza indicati;
che della circostanza ne era perfettamente edotto il ricorrente che nel ricorso amministrativo evidenziava di non aver potuto presentare la domanda amministrativa;
che nel predetto ricorso amministrativo il ricorrente dichiarava di essere residente in [...], Via
Archimede n. 7, mentre nel ricorso giudiziale dichiara e documenta di essere residente in [...], Via
Modesta Valenti n. 5/A.
Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per non aver parte ricorrente documentato il requisito della disoccupazione involontaria.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- Risulta documentato che il ricorrente, in sede di ricorso amministrativo, ha affermato di essersi recato in data 23.9.24 presso il Patronato S.e.n.a.s di Latina per presentare domanda di Naspi e che non
è stato possibile compilare la domanda in quanto il sistema ha riscontrato un problema nella posizione
CP_ anagrafica registrata presso gli archivi informativi dell' In effetti, la domanda allegata al ricorso giudiziale, presentata tramite patronato e datata 23.9.24 reca la dicitura “domanda in bozza”, mentre
CP_ l'allegato definito “nota di risposta dell' costituisce una schermata intestata allo stesso patronato,
CP_ in cui si spiega che sono stati riscontrati problemi nella posizione anagrafica registrata presso l' e si
CP_ invita il lavoratore a rivolgersi presso gli uffici Inoltre, a penna nello stesso documento, risulta indicato di aggiornare l'indirizzo di residenza.
In effetti, vi sono dati contrastanti circa la residenza del ricorrente, poiché quest'ultimo ha prodotto un certificato di residenza del 7.6.2023 che indica come residenza Roma, via Modesta Valenti 5, mentre nel ricorso amministrativo, datato 10.4.25, aveva indicato di essere residente in [...]in via
Archimede 78.
4.- Il Tribunale ritiene che, sulla scorta della documentazione in esame, il ricorso vada dichiarato CP_ improponibile, perché in data 23.9.24 non è stata trasmessa all' alcuna domanda amministrativa, neanche per mezzo di canali diversi da quelli telematici e neanche successivamente.
5.- Nulla per le spese ex art 152 disp att. Cpc.
P.Q.M.
Respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza;
pagina 2 di 3 -dichiara il ricorso improponibile;
- nulla per le spese.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 3 di 3