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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6329 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Conte, unitamente all'Avv. Carla Dipasquale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U., dott. Per_1
il quale aveva giudicato esso istante quale “portatore di handicap in situazione di
[...] gravità”, escludendo, al contempo, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
A sostegno del ricorso, deduceva che la valutazione compiuta dall'ausiliare s'era arrestata al
26.7.2022, pur essendo stata prodotta documentazione sanitaria estesa a tutto l'anno 2023. Aggiungeva che le patologie da cui egli era affetto - ormai consolidate e degenerative - comportavano una instabilità posturale tale da renderlo meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Allegava, da ultimo, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere in capo alla sig. Parte_1
(già riconosciuto persona totalmente inabile e con Handicap in situazione di gravità
[...] ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa), il diritto a poter beneficiare della pensione di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza dalla data che sarà ritenuta di giustizia”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_2
invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, con ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 7880/2023 R.G.L., l'odierna parte ricorrente aveva chiesto la verifica delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di persona affetta da disabilità “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (secondo la terminologia introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62), oltre che di quelle previste dalla legge per fruire della indennità di accompagnamento.
Nella relazione a sua firma depositata in data 26.5.2024, il nominato C.T.U., dott. Persona_1
- pur riconoscendo l'assistibile “invalido nella misura del 100% e portatore di
[...]
Handicap in situazione di gravità (art. 3 – comma 3)” - riteneva che fosse in Parte_1
grado di deambulare e capace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Il dissenso manifestato dalla parte ricorrente investe, dunque, esclusivamente il mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento.
2.2. Così delimitato il thema decidendum, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
2 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Nella specie, il C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria in atti, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico rilevato all'atto della visita peritale è stato descritto: la deambulazione è regolare ed i passaggi posturali autonomi. Deformazione di tipo artrosico delle due ginocchia con dolore evocato dalla flesso-estensione attiva e passiva ed associato rumore di scroscio. Non apprezzabili deficit della motilità volontaria e della co ordinazione. Lieve limitazione dolorosa della extrarotazione ed abduzione dell'articolazione scapolo -omerale sinistra. E' presente ipoestesia a livello degli arti inferiori ed iposfigmia a livello dei vasi tibiali a destra. Il p -te appare vigile, collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio;
non manifesta deficit mnesici a breve e lungo termine riferendo in maniera corretta ed appropriata cronologicamente le proprie problematiche di salute. Dal punto di vista psichico non sono ravvisabili anomalie di rilievo nel corso del colloquio” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 26.5.2024).
2.4. Com'è evidente, le considerazioni sopra riportate privilegiano le risultanze dell'esame obiettivo, all'esito del quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988,
n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. Ad ogni buon conto, l'omesso esame di taluni certificati medici, quale denunciato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, induceva questo Giudice ad acquisire – anche alla luce del dedotto aggravamento delle condizioni sanitarie (ex art. 149 disp. att. c.p.c.) – un supplemento peritale da parte del C.T.U.
3 Orbene, con riferimento alla certificazione sanitaria asseritamente trascurata in sede di operazioni, l'ausiliare riferiva quanto segue: “Per quanto riguarda la mancata considerazione di alcuni certificati medici mi è possibile rispondere nei seguenti termini: - Trattasi di una
Certificazione Ortopedica datata 02-02-2023 (a firma illeggibile) che riferisce di:”Spondiloartrosi dorso-lombare con discopatia lombare L4-L5 e sofferenza neurogena arti inferiori. Gonartrosi tricompartimentale in soggetto con sovrappeso ponderale. Necessita di terapia medica, corsetto steccato e cicli di FKT.” Non vi era bisogno di menzionare da parte mia in CTU tale certificazione in quanto le affezioni riportate erano già stata documentate su precedenti certificazioni esibite, riconosciute, e delle medesime ho fatto menzione nella diagnosi conclusiva “……Gonartrosi tricompartimentale bilaterale.
Spondiloartrosi del rachide lombare con discopatia L4-L5. ………”. Naturalmente la mancata segnalazione di tale referto in CTU non significa una mancata visualizzazione. Vi è stato un riscontro di un riferimento patologico già presente e riconosciuto per cui, come segnalato sul frontespizio della pagina, ho riportato solo la documentazione medica utile ai fini della valutazione conclusiva. Il suddetto certificato, senz'altro ripetitivo, appariva ed appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione conclusiva per cui ho ritenuto superfluo darne contezza. - Anche per quanto riguarda la seconda certificazione consistente in Visita
Urologica datata 09-03-2023 a firma illeggibile) risulta valido quanto poc'anzi affermato in quanto questi fa riferimento alla presenza di una Ipertrofia Prostatica benigna e ad una prescrizione terapeutica anch'essa riportata nella diagnosi conclusiva della CTU
“………….Ipertrofia prostatica benigna ……..” a cui si rimanda. E' bene precisare che la documentazione sanitaria allegata al procedimento giudiziario n. RGL 7880/23 non riportata in CTU per le motivazioni suddette contempla solo tali due certificazioni” (cfr. pag. 4 della relazione depositata in data 8.1.2025).
La documentazione acclusa al ricorso introduttivo del presente giudizio (“Indagini ematochimiche, referto di P.S. dell'Ospedale di P.S. dell'Ospedale di Cerignola, datato 23-
09-2023 e 20-10-2023, referto di Visita Fisiatrica eseguita in data 25-10-2023 a firma del
Dott. referto di Colonscopia eseguita in data 22-11-2023 a firma del Dott. CP_3 [...]
e relativo esame istologico (polipo adenomatoso), lettera di dimissione del ricovero Per_2 avvenuto dicembre 2023 presso la U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di Cerignola, referto di esame Rx ginocchia eseguito in data 15-12-2023 a firma del Dott. ”), Persona_3
recante peraltro data antecedente a quella di espletamento della visita peritale, nulla aggiunge al quadro clinico, trattandosi di “patologie già esistenti ed ampiamente riconosciute al ricorrente”, come pure evidenziato nell'elaborato integrativo depositato in data 8.1.2025.
4 Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la “nuova documentazione sanitaria relativa all'intervento di cataratta bilaterale cui il sig. è stato sottoposto presso la Parte_1
U.O. di oftalmologia degli O.O.R.R. di Foggia rispettivamente in data 11-03-2024 e 03-05-
2024”.
Difatti, l'ausiliare ha opportunamente puntualizzato come “l'avvenuto intervento di cataratta non influisca in alcun modo sulle capacità di autosufficienza del ricorrente ai fini del preteso diritto all'indennità di accompagnamento”.
Ancora, con riguardo alla documentazione acquisita in data successiva alla visita peritale
(“Referto di Esame Ecocolordoppler TSA eseguito in data 09-07-2024 a firma del Dott.
[...]
che riferisce di: “………A destra piccola formazione isoiperecogena, a margini Per_4 regolari, all'origine della Carotide Interna. A sinistra piccole formazioni iso-iperecogene a margini regolari a livello della biforcazione…………” - Referto di Esame Ecocolordoppler
Arti Inferiori eseguito in data 09-07-2024 a firma del Dott. che riferisce di:” Per_4
…….Ateromasia diffusa determinante stenosi emodinamicamente significativa a livello dell'asse popliteo-tibiale destro………” - Referto di Visita Chirurgo-vascolare eseguita in data 01-08-2024 a firma del Dott. e conferma della terapia farmacologica già in Per_5
atto - Referto di Visita Ematologica eseguita in data 04-10-2024 a firma del Dott. 04-10-
2024 a firma del Dott. con prescrizione di indagini sierologiche e terapia Persona_6 farmacologica (ferro e polivitaminici)”, il dott. ha affermato che “La suddetta Per_1 documentazione non modifica in alcun modo la natura e l'entità delle patologie già ampiamente riconosciute al sig. in sede di CTU: “Cardiopatia ischemica post- Pt_1 infartuale (occlusione cronica dell'IVA). Ipertensione arteriosa sistemica. Anamnestici episodi di f.a. parossistica. Diabete mellito tipo 2° complicato da neuropatia sensitiva AA.II.
e da nefropatia microalbuminurica. Arteriopatia ostruttiva Arto inferiore destro. Ateromasia carotidea a carattere non stenosante. Dislipidemia. Gonartrosi tricompartimentale bilaterale.
Spondiloartrosi del rachide lombare con discopatia L4-L5. Ipertrofia prostatica benigna.
Sindrome della cuffia dei rotatori a sinistra. Anemia sideropenica”” (cfr. relazione depositata in data 30.3.2025).
In definitiva, il complessivo quadro clinico del ricorrente non giustifica in alcun modo il riconoscimento del requisito sanitario previsto dalla legge ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del C.T.U., non occorre, dunque, avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, disporre la
5 rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez.
L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
2.6. Deve, tuttavia, dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.3.2023), come da ultimo chiarito dal C.T.U. (cfr. in tal senso i chiarimenti depositati in data 12.5.2025, ove si legge: “Il riconoscimento dello status di Handicap in situazione di gravità è basato sulla presenza di una compromissione della deambulazione a genesi duplice, vascolare (arto inferiore destro per stenosi emodinamicamente significativa dell' A. poplitea) e neurogena (Neuropatia sensitiva AA.II.) A causa della presenza di tali patologie il p-te riferisce di una Claudicatio intermittens con un perimetro di marcia di 100- 150 metri. Tale riduzione, relata anche all'età del p-te, richiede un intervento assistenziale continuativo nella sfera individuale e/o in quella di relazione…”).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez.
Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa. CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6329/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
6 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1
riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.3.2023);
b) rigetta il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore delle Avv.te Valeria Conte e Carla Dipasquale, dichiaratesi antistatarie;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
CP_ e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 14/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6329 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Conte, unitamente all'Avv. Carla Dipasquale
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.7.2024, – a seguito dell'espletamento Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U., dott. Per_1
il quale aveva giudicato esso istante quale “portatore di handicap in situazione di
[...] gravità”, escludendo, al contempo, la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento.
A sostegno del ricorso, deduceva che la valutazione compiuta dall'ausiliare s'era arrestata al
26.7.2022, pur essendo stata prodotta documentazione sanitaria estesa a tutto l'anno 2023. Aggiungeva che le patologie da cui egli era affetto - ormai consolidate e degenerative - comportavano una instabilità posturale tale da renderlo meritevole della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Allegava, da ultimo, il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere in capo alla sig. Parte_1
(già riconosciuto persona totalmente inabile e con Handicap in situazione di gravità
[...] ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa), il diritto a poter beneficiare della pensione di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero, in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza dalla data che sarà ritenuta di giustizia”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_2
invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, con ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 7880/2023 R.G.L., l'odierna parte ricorrente aveva chiesto la verifica delle condizioni legittimanti il riconoscimento dello status di persona affetta da disabilità “con necessità di sostegno elevato o molto elevato” (secondo la terminologia introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62), oltre che di quelle previste dalla legge per fruire della indennità di accompagnamento.
Nella relazione a sua firma depositata in data 26.5.2024, il nominato C.T.U., dott. Persona_1
- pur riconoscendo l'assistibile “invalido nella misura del 100% e portatore di
[...]
Handicap in situazione di gravità (art. 3 – comma 3)” - riteneva che fosse in Parte_1
grado di deambulare e capace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Il dissenso manifestato dalla parte ricorrente investe, dunque, esclusivamente il mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per fruire dell'indennità di accompagnamento.
2.2. Così delimitato il thema decidendum, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
2 essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua...”.
2.3. Nella specie, il C.T.U. officiato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, dopo aver sottoposto a visita l'assistibile ed aver scrutinato la documentazione sanitaria in atti, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali: “Il quadro clinico rilevato all'atto della visita peritale è stato descritto: la deambulazione è regolare ed i passaggi posturali autonomi. Deformazione di tipo artrosico delle due ginocchia con dolore evocato dalla flesso-estensione attiva e passiva ed associato rumore di scroscio. Non apprezzabili deficit della motilità volontaria e della co ordinazione. Lieve limitazione dolorosa della extrarotazione ed abduzione dell'articolazione scapolo -omerale sinistra. E' presente ipoestesia a livello degli arti inferiori ed iposfigmia a livello dei vasi tibiali a destra. Il p -te appare vigile, collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio;
non manifesta deficit mnesici a breve e lungo termine riferendo in maniera corretta ed appropriata cronologicamente le proprie problematiche di salute. Dal punto di vista psichico non sono ravvisabili anomalie di rilievo nel corso del colloquio” (cfr. pag. 10 della relazione depositata in data 26.5.2024).
2.4. Com'è evidente, le considerazioni sopra riportate privilegiano le risultanze dell'esame obiettivo, all'esito del quale non era emersa alcuna impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, unica condizione - questa - alternativamente all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, prevista dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della L. n. 21 novembre 1988,
n. 508), per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
In tal senso, del resto, depone la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (Cass. Sez. Lav. n. 20825/2014).
2.5. Ad ogni buon conto, l'omesso esame di taluni certificati medici, quale denunciato nel ricorso introduttivo del presente giudizio, induceva questo Giudice ad acquisire – anche alla luce del dedotto aggravamento delle condizioni sanitarie (ex art. 149 disp. att. c.p.c.) – un supplemento peritale da parte del C.T.U.
3 Orbene, con riferimento alla certificazione sanitaria asseritamente trascurata in sede di operazioni, l'ausiliare riferiva quanto segue: “Per quanto riguarda la mancata considerazione di alcuni certificati medici mi è possibile rispondere nei seguenti termini: - Trattasi di una
Certificazione Ortopedica datata 02-02-2023 (a firma illeggibile) che riferisce di:”Spondiloartrosi dorso-lombare con discopatia lombare L4-L5 e sofferenza neurogena arti inferiori. Gonartrosi tricompartimentale in soggetto con sovrappeso ponderale. Necessita di terapia medica, corsetto steccato e cicli di FKT.” Non vi era bisogno di menzionare da parte mia in CTU tale certificazione in quanto le affezioni riportate erano già stata documentate su precedenti certificazioni esibite, riconosciute, e delle medesime ho fatto menzione nella diagnosi conclusiva “……Gonartrosi tricompartimentale bilaterale.
Spondiloartrosi del rachide lombare con discopatia L4-L5. ………”. Naturalmente la mancata segnalazione di tale referto in CTU non significa una mancata visualizzazione. Vi è stato un riscontro di un riferimento patologico già presente e riconosciuto per cui, come segnalato sul frontespizio della pagina, ho riportato solo la documentazione medica utile ai fini della valutazione conclusiva. Il suddetto certificato, senz'altro ripetitivo, appariva ed appare del tutto ininfluente ai fini della valutazione conclusiva per cui ho ritenuto superfluo darne contezza. - Anche per quanto riguarda la seconda certificazione consistente in Visita
Urologica datata 09-03-2023 a firma illeggibile) risulta valido quanto poc'anzi affermato in quanto questi fa riferimento alla presenza di una Ipertrofia Prostatica benigna e ad una prescrizione terapeutica anch'essa riportata nella diagnosi conclusiva della CTU
“………….Ipertrofia prostatica benigna ……..” a cui si rimanda. E' bene precisare che la documentazione sanitaria allegata al procedimento giudiziario n. RGL 7880/23 non riportata in CTU per le motivazioni suddette contempla solo tali due certificazioni” (cfr. pag. 4 della relazione depositata in data 8.1.2025).
La documentazione acclusa al ricorso introduttivo del presente giudizio (“Indagini ematochimiche, referto di P.S. dell'Ospedale di P.S. dell'Ospedale di Cerignola, datato 23-
09-2023 e 20-10-2023, referto di Visita Fisiatrica eseguita in data 25-10-2023 a firma del
Dott. referto di Colonscopia eseguita in data 22-11-2023 a firma del Dott. CP_3 [...]
e relativo esame istologico (polipo adenomatoso), lettera di dimissione del ricovero Per_2 avvenuto dicembre 2023 presso la U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di Cerignola, referto di esame Rx ginocchia eseguito in data 15-12-2023 a firma del Dott. ”), Persona_3
recante peraltro data antecedente a quella di espletamento della visita peritale, nulla aggiunge al quadro clinico, trattandosi di “patologie già esistenti ed ampiamente riconosciute al ricorrente”, come pure evidenziato nell'elaborato integrativo depositato in data 8.1.2025.
4 Altrettanto deve dirsi per quel che concerne la “nuova documentazione sanitaria relativa all'intervento di cataratta bilaterale cui il sig. è stato sottoposto presso la Parte_1
U.O. di oftalmologia degli O.O.R.R. di Foggia rispettivamente in data 11-03-2024 e 03-05-
2024”.
Difatti, l'ausiliare ha opportunamente puntualizzato come “l'avvenuto intervento di cataratta non influisca in alcun modo sulle capacità di autosufficienza del ricorrente ai fini del preteso diritto all'indennità di accompagnamento”.
Ancora, con riguardo alla documentazione acquisita in data successiva alla visita peritale
(“Referto di Esame Ecocolordoppler TSA eseguito in data 09-07-2024 a firma del Dott.
[...]
che riferisce di: “………A destra piccola formazione isoiperecogena, a margini Per_4 regolari, all'origine della Carotide Interna. A sinistra piccole formazioni iso-iperecogene a margini regolari a livello della biforcazione…………” - Referto di Esame Ecocolordoppler
Arti Inferiori eseguito in data 09-07-2024 a firma del Dott. che riferisce di:” Per_4
…….Ateromasia diffusa determinante stenosi emodinamicamente significativa a livello dell'asse popliteo-tibiale destro………” - Referto di Visita Chirurgo-vascolare eseguita in data 01-08-2024 a firma del Dott. e conferma della terapia farmacologica già in Per_5
atto - Referto di Visita Ematologica eseguita in data 04-10-2024 a firma del Dott. 04-10-
2024 a firma del Dott. con prescrizione di indagini sierologiche e terapia Persona_6 farmacologica (ferro e polivitaminici)”, il dott. ha affermato che “La suddetta Per_1 documentazione non modifica in alcun modo la natura e l'entità delle patologie già ampiamente riconosciute al sig. in sede di CTU: “Cardiopatia ischemica post- Pt_1 infartuale (occlusione cronica dell'IVA). Ipertensione arteriosa sistemica. Anamnestici episodi di f.a. parossistica. Diabete mellito tipo 2° complicato da neuropatia sensitiva AA.II.
e da nefropatia microalbuminurica. Arteriopatia ostruttiva Arto inferiore destro. Ateromasia carotidea a carattere non stenosante. Dislipidemia. Gonartrosi tricompartimentale bilaterale.
Spondiloartrosi del rachide lombare con discopatia L4-L5. Ipertrofia prostatica benigna.
Sindrome della cuffia dei rotatori a sinistra. Anemia sideropenica”” (cfr. relazione depositata in data 30.3.2025).
In definitiva, il complessivo quadro clinico del ricorrente non giustifica in alcun modo il riconoscimento del requisito sanitario previsto dalla legge ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Non ravvisandosi palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica e risolvendosi le contestazioni della parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del C.T.U., non occorre, dunque, avanzare richieste di chiarimenti, né, tanto meno, disporre la
5 rinnovazione dell'elaborato peritale (Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez.
L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce di quanto precede, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento deve essere rigettata.
2.6. Deve, tuttavia, dichiararsi che è in possesso del requisito sanitario Parte_1
sotteso al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.3.2023), come da ultimo chiarito dal C.T.U. (cfr. in tal senso i chiarimenti depositati in data 12.5.2025, ove si legge: “Il riconoscimento dello status di Handicap in situazione di gravità è basato sulla presenza di una compromissione della deambulazione a genesi duplice, vascolare (arto inferiore destro per stenosi emodinamicamente significativa dell' A. poplitea) e neurogena (Neuropatia sensitiva AA.II.) A causa della presenza di tali patologie il p-te riferisce di una Claudicatio intermittens con un perimetro di marcia di 100- 150 metri. Tale riduzione, relata anche all'età del p-te, richiede un intervento assistenziale continuativo nella sfera individuale e/o in quella di relazione…”).
A quest'ultimo proposito si rammenta che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass. Sez.
Lav. n. 3377/2019).
Ne discende la doverosità di una siffatta pronuncia dichiarativa. CP_
3. Le spese della fase di A.T.P.O. seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore delle procuratrici antistatarie di parte ricorrente.
Le spese del presente giudizio vengono, invece, dichiarate irripetibili, ricorrendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separati decreti emessi in data odierna – vengono poste
CP_ definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6329/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
6 a) dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1
riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (10.3.2023);
b) rigetta il ricorso introduttivo del presente giudizio di merito;
CP_ c) condanna l' alla refusione delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo, liquidate in euro 1.528,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, liquidate in favore delle Avv.te Valeria Conte e Carla Dipasquale, dichiaratesi antistatarie;
d) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio;
CP_ e) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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