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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco E. M. Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 758/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Colico (LC), via Portone n. 13, con il patrocinio dell'avv. GAIA SPELZINI,
e
C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(LC), via Portone n. 13, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CERRATO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI relative alla separazione
•dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, CP_1 Parte_1
1° comma, cod. civ.;
•ordinare al Comune di RA ed Uniti (CO) ove l'atto è trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
Omologare le seguenti condizioni della separazione
1) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. 2) La casa coniugale, allo stato, è abitata dal padre, ma i coniugi hanno già posto in vendita verso terzi l'abitazione per cui non si ritiene di procedere all'assegnazione. La madre, unitamente alla prole, è già uscita dalla casa coniugale ed ha già asportato tutti i propri beni la cui proprietà è certa. Si precisa che i coniugi concordano che il prezzo di vendita della casa sarà ripartito tra loro in parti uguali, al netto dei costi dell'agenzia immobiliare alla quale è stato conferito mandato. I coniugi precisano altresì che dal mese di aprile 2025, il padre sta anticipando la quota del contratto di mutuo intestata alla madre e che, al momento del rogito, il padre potrà pretendere dalla madre l'importo anticipato. La madre prende atto ed accetta tale condizione.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che il padre - potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
4) Per quanto concerne le vacanze scolastiche estive i figli staranno con l'uno e l'altro genitore per due settimane, anche consecutive, da comunicare entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Per periodo di spettanza non si dovranno considerare le date, ma l'inizio(sabato mattina) e la fine (domenica sera) delle quattro settimane.
.= Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie - Vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 27 dicembre sino al 2 gennaio ore 8.00, i figli staranno con un genitore e dal 2 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore. Il 24 dicembre di ogni anno, con pernotto, sino alle ore 15.00 del 25 dicembre i figli stanno con la mamma, mentre dalle ore 15.00 del 25 dicembre sino alle ore 8.00 del 27 dicembre i figli staranno con il papà.
In riferimento alle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore l'intero periodo.
In riferimento alle vacanze di Carnevale, i figli staranno per l'intero periodo con il genitore che non starà con loro il periodo di Pasqua.
In riferimento al compleanno dei figli, indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare i figli in occasione del loro compleanno, con le modalità che le parti vorranno concordare.
La festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso. Altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
5) Per quanto riguarda il mantenimento ordinario e straordinario dei figli, il marito si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 1.300,00. Detto importo verrà versato alla sig.ra entro il 12 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla prima corresponsione. Il sig. contribuirà in misura pari al 100% alle spese straordinarie dei figli, così come previsto CP_1 dalle Linee Giuda approvate dal Tribunale di Lecco, includendo altresì il costo della mensa scolastica e della baby sitter fino ad un tetto di 12 ore mensili, senza bisogno di un preventivo accordo tra le parti. Ulteriori ore saranno da concordare. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 CP_1
5.9.2015 a RA ed Uniti (CO) e dalla loro unione sono nati i figli (a Persona_1
RA ed Uniti, il 16.5.2017) e a RA ed Uniti, il 25.3.2021), entrambi Persona_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario a RA ed Uniti (CO), il 5.9.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, numero 6, anno 2015, parte II, serie A, ufficio 1.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRAVEDONA ED UNITI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco E. M. Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 758/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente a Parte_1 C.F._1
Colico (LC), via Portone n. 13, con il patrocinio dell'avv. GAIA SPELZINI,
e
C.F. , nato a [...], il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(LC), via Portone n. 13, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CERRATO;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
CONCLUSIONI relative alla separazione
•dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, CP_1 Parte_1
1° comma, cod. civ.;
•ordinare al Comune di RA ed Uniti (CO) ove l'atto è trascritto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
Omologare le seguenti condizioni della separazione
1) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati in via prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. 2) La casa coniugale, allo stato, è abitata dal padre, ma i coniugi hanno già posto in vendita verso terzi l'abitazione per cui non si ritiene di procedere all'assegnazione. La madre, unitamente alla prole, è già uscita dalla casa coniugale ed ha già asportato tutti i propri beni la cui proprietà è certa. Si precisa che i coniugi concordano che il prezzo di vendita della casa sarà ripartito tra loro in parti uguali, al netto dei costi dell'agenzia immobiliare alla quale è stato conferito mandato. I coniugi precisano altresì che dal mese di aprile 2025, il padre sta anticipando la quota del contratto di mutuo intestata alla madre e che, al momento del rogito, il padre potrà pretendere dalla madre l'importo anticipato. La madre prende atto ed accetta tale condizione.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto che il padre - potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
4) Per quanto concerne le vacanze scolastiche estive i figli staranno con l'uno e l'altro genitore per due settimane, anche consecutive, da comunicare entro la fine del mese di marzo di ogni anno. Per periodo di spettanza non si dovranno considerare le date, ma l'inizio(sabato mattina) e la fine (domenica sera) delle quattro settimane.
.= Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie - Vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 27 dicembre sino al 2 gennaio ore 8.00, i figli staranno con un genitore e dal 2 gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore. Il 24 dicembre di ogni anno, con pernotto, sino alle ore 15.00 del 25 dicembre i figli stanno con la mamma, mentre dalle ore 15.00 del 25 dicembre sino alle ore 8.00 del 27 dicembre i figli staranno con il papà.
In riferimento alle vacanze pasquali, ad anni alterni, i figli staranno con un genitore l'intero periodo.
In riferimento alle vacanze di Carnevale, i figli staranno per l'intero periodo con il genitore che non starà con loro il periodo di Pasqua.
In riferimento al compleanno dei figli, indipendentemente dalla turnazione, entrambi i genitori potranno incontrare i figli in occasione del loro compleanno, con le modalità che le parti vorranno concordare.
La festa della mamma verrà sempre trascorsa con quest'ultima, come pure la festa del papà con lo stesso. Altri eventuali giorni di sospensione scolastica, ponti e festività, verranno trascorsi secondo i criteri dell'alternanza tra i genitori, salvo diverso accordo.
5) Per quanto riguarda il mantenimento ordinario e straordinario dei figli, il marito si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 1.300,00. Detto importo verrà versato alla sig.ra entro il 12 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente Pt_1 secondo gli indici ISTAT a far tempo dalla prima corresponsione. Il sig. contribuirà in misura pari al 100% alle spese straordinarie dei figli, così come previsto CP_1 dalle Linee Giuda approvate dal Tribunale di Lecco, includendo altresì il costo della mensa scolastica e della baby sitter fino ad un tetto di 12 ore mensili, senza bisogno di un preventivo accordo tra le parti. Ulteriori ore saranno da concordare. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 CP_1
5.9.2015 a RA ed Uniti (CO) e dalla loro unione sono nati i figli (a Persona_1
RA ed Uniti, il 16.5.2017) e a RA ed Uniti, il 25.3.2021), entrambi Persona_2 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 19.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti. La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio con rito concordatario a RA ed Uniti (CO), il 5.9.2015, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, numero 6, anno 2015, parte II, serie A, ufficio 1.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRAVEDONA ED UNITI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 7 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada