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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Caterina Santinello Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
D.ssa Paola Rossi Giudice
nella procedura rubricata sub n. 4060/2023 R.G. ha pronunciato fuori udienza il seguente
DECRETO
In data 3.7.2023 , rappresentata da in Parte_1 Parte_2
persona del procuratore Dott. , proponeva opposizione avverso lo Parte_3
stato passivo di ”, in persona del curatore Rag. Controparte_1
, affermando: Controparte_2
- come, alla data della sentenza di fallimento, ossia al 21.07.2022, la stessa sarebbe stata creditrice in via chirografaria nei confronti della Controparte_1
, per € 126.050,12, relativamente all'affidamento transitorio per
[...]
smobilizzo di portafoglio commerciale e altri documenti di incasso a scadenza per € 150.000,00, a valere sul conto corrente n. 45614/1000/00001948;
- che la domanda era stata rigettata dal Giudice Delegato con la seguente motivazione: “Il Giudice Delegato rileva che il Curatore nel progetto di stato passivo espone quanto segue: “Il Curatore osserva quanto segue: Tra il 2020 ed il 2022, la società in bonis ha richiesto ed ottenuto una pluralità di finanziamenti da svariati istituti di credito. Dette erogazioni – ivi compresa quella in esame - si caratterizzano per essere garantite dal Fondo Pubblico ex L. 662/1996 che, come noto, consentirebbe agli istituti di soddisfare pressoché integralmente il proprio credito e, in seconda istanza, all' di surrogarsi al passivo Controparte_3
del munita di privilegio generale ante primo grado. Ad avviso del Parte_4
Curatore, dai dati di bilancio in possesso degli istituti finanziatori avrebbero potuto/dovuto apparire chiari gli indici rivelatori di uno stato (quantomeno) di crisi, ovvero addirittura di vera e propria insolvenza della società poi fallita.
Questa, peraltro, nel 2010 era stata colpita da un evento alluvionale che avrebbe caratterizzato tutta l'operatività degli anni a venire, come conferma lo stesso imprenditore nella relazione gestionale del bilancio 31.12.2019, che attribuisce
a tale evento un "impatto economico fortemente negativo". Sempre dal bilancio
d'esercizio 2019 - depositato in data 6.5.2020 - è possibile evincere l'esistenza di:
- "debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo" per € 573.675,00, nonché
- "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" per € 532.413,00. La situazione patrimoniale per l'esercizio 2019 evidenzia tra le passività: - "erario
c/iva" per € 173.013,57, nonché - "rateizzazioni Equitalia" per € 582.412,61.
Ritiene pertanto il Curatore che già dall'analisi del bilancio d'esercizio 2019 fosse chiaramente evincibile una fortissima esposizione erariale e contributiva e che la società era dovuta ricorrere a svariate rateizzazioni delle cartelle dell'amministrazione finanziaria già iscritte a ruolo. Svolgendo le dovute indagini, avrebbe appreso che le rateizzazioni richieste nel Controparte_4 compia "operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento". Nella concreta fattispecie, sembra possibile ragionare di "operazioni" (richieste di finanziamenti bancari), caratterizzate 1) da "grave imprudenza", sotto il profilo della non plausibilità dell'operazione rispetto alle prospettive di sopravvivenza dell'impresa (alla stregua di una valutazione, ex ante e in concreto, la situazione dell'impresa richiedente era, infatti, tale da far ritenere il finanziamento non idoneo a permettere il superamento delle crisi o dello stato di insolvenza), 2) da una finalità dilatoria, rispetto alla dichiarazione di fallimento. Sul piano del concorso nel reato, ex art. 110 c.p., è ipotizzabile una concorrente responsabilità di chi abbia finanziato un'impresa in uno stato di grave crisi economica, conoscendo - o avendo dovuto conoscere, usando la diligenza professionale qualificata del buon banchiere - lo stato d'insolvenza dell'imprenditore in questa situazione, con la conseguenza di ritardare l'emersione dello stato di decozione
e, quindi, l'apertura dell'inevitabile procedura fallimentare. Nel caso di specie, non risulta documentalmente che l'istante si sia attenuta ai principi di c.d. sana
e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio della prenditrice in forza di informazioni adeguate, né tantomeno abbia agito nel rispetto dei dettami delle Linee Guida EBA rubricate "Orientamento in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti" ( ) del 29.5.2020. Alla C.F._1
luce di tutto quanto precede, e considerato, dunque, che la situazione della società poi fallita non evidenziava idonea capacità di rimborso del finanziamento de quo quantomeno dal 2019, si eccepisce la nullità della linea di credito concessa per illiceità della causa (anche concreta), per motivo illecito comune alle parti, per contrarietà all'ordine pubblico e violazione di norme imperative, munite del presidio della sanzione penale, cui consegue – ai sensi e per gli effetti dell'art. 2035 cod. civ. - la non ripetibilità della prestazione eseguita per scopo contrario al buon costume (v. Cass. ord. n. 16706/2020, Tribunale Vicenza
22.4.2021, Tribunale Vicenza 3.3.2022, Tribunale Vicenza 19.5.2022 e Tribunale
Torino 4.10.2022)”;
- che, quanto alla valutazione del merito creditizio, i dati di bilancio della New Mamìr
S.r.l. relativi agli anni 2019 e 2020 avrebbero fatto emergere una situazione di ripresa economica della società e non sarebbe stato in ogni caso prevedibile l'andamento economico con riferimento a quelle attività (come quella svolta dalla società debitrice),
che non erano considerate “essenziali” nel periodo di pandemia;
- che il contratto di finanziamento sarebbe, pertanto, pienamente valido: i) nessuna violazione di norme imperative, né comportamenti contrari all'ordine pubblico sarebbero stati posti in essere dalla NC;
ii) del tutto priva di prova concreta sarebbe la considerazione sul motivo illecito comune alle parti;
iii) l'istituto di credito avrebbe operato in buona fede, valutando ex ante il buon andamento dell'attività ed il proficuo mantenimento della stessa sul mercato;
iv) pertanto, non sarebbe configurabile in capo alla alcuna ipotesi di concorso ex art. 110 c.p., per cui alla opponente non CP_4
sarebbe addebitale nessuna responsabilità penale.
In data 23.10.2023 si costituiva , la quale: i) deduceva che Controparte_1
si sarebbe configurata la fattispecie di natura giurisprudenziale di concessione abusiva di credito, in quanto non sarebbe stata svolta la valutazione del merito creditizio, ossia lo svolgimento di un'indagine esaustiva e completa al fine di consentire al finanziatore di avere contezza di ogni aspetto delle attività e delle passività del prenditore;
ii) sul punto, richiamava le considerazioni delle curatela per descrivere il mancato rilievo di una situazione finanziaria della mutuataria già gravemente in dissesto al momento della stipula del contratto di finanziamento;
iii) rimarcava come, dunque, non CP_1
avrebbe dovuto essere finanziata, in quanto società in crisi;
iii) eccepiva l'inesistenza del credito, per nullità del titolo ex art. 1418 c.c. da cui promanava e in ogni caso la non ripetibilità di quanto versato ex art. 2035 c.c.
In definitiva, domandava il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 23.5.2023 comparivano entrambe le parti, Controparte_1
e , a cui il Giudice concedeva termini per memorie
[...] Controparte_5
di replica e controreplica ex art. 99 l.fall.
Depositate le memorie di replica e controreplica con cui le parti ribadivano le rispettive argomentazioni, il Giudice Delegato – su richiesta delle parti stessa – formulava con decreto del 12.3.2024 una proposta di conciliazione con ammissione al passivo della
[...]
del credito richiesto dalla opponente nella misura del 50% di quanto Controparte_1 richiesto.
All'udienza del 11.10.2024, chiedeva un rinvio al fine di accogliere la diponibilità del Pt_1
proprio assistito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, il quale la rinviava al
21.1.2025.
In tale udienza, il Giudice Delegato, prendendo atto della mancata adesione alla proposta di conciliazione, si riservava di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conseguenze dell'errata valutazione del merito creditizio: soli effetti risarcitori.
Nel merito, si ritiene che l'opposizione sia fondata.
In via preliminare, è necessario prendere posizione sulla distribuzione degli oneri processuali di allegazione e prova.
L'esclusione dallo stato passivo di si fonda sulla Controparte_1
affermata nullità del contratto di mutuo chirografario per contrarietà a norme imperative (art. 1418, 1 co., c.c.), per non aver la NC verificato adeguatamente il merito creditizio della finanziata, infine fallita a pochi mesi di distanza dall'erogazione del credito.
Sul punto, deve rilevarsi come il contratto di finanziamento da cui promana il credito dell'opponente non sia stato dichiarato nullo in precedente ed altro giudizio di cognizione.
Pertanto, a fronte di titolo estrinsecamente valido, spettava al Fallimento allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento incidentale della nullità di tale contratto.
Si ritiene che tale dimostrazione non sia stata fornita: non può, dunque, dirsi nullo il titolo da cui promana il credito azionato.
E infatti, tanto la Curatela, quanto il giudice delegato, hanno erroneamente ritenuto che il contratto fosse affetto da nullità c.d. virtuale, derivante dalla violazione di norme imperative, che nel caso di specie non ricorre. In generale, la nullità virtuale ex art. 1418, co. 1, c.c. costituisce sanzione di invalidità per quel contratto che si pone in contrasto con una norma imperativa, ossia con una norma posta a tutela di interessi generali (v. Cass. 11600/2011), che costituisce limite all'autonomia privata.
Sul punto deve, poi, ribadirsi una distinzione rilevante, da tempo chiarita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 26725/2007) e non tenuta in debita considerazione dal GD, ossia quella tra norme di validità e norme di condotta. La distinzione trova spiegazione nel fatto che mentre le norme di validità sono quelle che definiscono i requisiti strutturali del contratto ed afferiscono agli elementi intrinseci al negozio, regolandone direttamente e specificamente il contenuto ed il suo atteggiarsi rispetto al comando o al divieto posto dalla legge, le norme di condotta non attengono al profilo oggettivo del contratto, ma prescrivono delle regole di comportamento dei contraenti (tanto nelle fasi antecedenti, quanto nelle successive al sorgere del vincolo contrattuale).
La violazione delle seconde non afferisce al contenuto del contratto e non incide sulla validità dello stesso, ma si limita a qualificare il comportamento colposo o doloso del trasgressore come illecito, obbligandolo al risarcimento del danno. Ciò a patto che tali norme di condotta non siano poste a tutela di beni giuridici di preminente interesse generale: in tal caso e solo in tal caso anche le norme di condotta possono in thesi assurgere a norme imperative, la cui violazione importa la nullità del negozio.
Fatta tale utile premessa ed essendo pacifico che nel caso di specie non è invocabile un'ipotesi di nullità c.d. testuale (art. 1418, co. 3, c.c.), non essendoci una norma che sanzioni espressamente con la nullità l'errata valutazione del merito creditizio, deve allora verificarsi in primis se la norma di cui si assume la violazione – afferente alla valutazione del merito creditizio – concreti o meno una regola di validità del contratto
(sia cioè una norma imperativa secondo il paradigma della struttura).
La verifica porta alla conclusione per cui nel caso di specie non vengono in rilievo regole di validità, ma solo regole di condotta. Ciò per le seguenti ragioni.
La questione della concessione abusiva del credito costituisce tema parallelo a quello del ricorso abusivo al credito, il quale trova espressa previsione all'art. 325 del Codice della crisi d'impresa. E allora, se è espressamente punito il ricorso abusivo al credito di colui che intenda ottenere finanziamenti al solo scopo di nascondere l'insolvenza, deve considerarsi parimenti illecita la condotta dell'istituto di credito che – in violazione delle regole di prudenza del “buon banchiere” – concretamente eroghi tale finanziamento alla impresa decotta.
Del resto, come ha rilevato la Suprema Corte, la concessione abusiva del credito
“designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata. Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore
e gli accordi internazionali. Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate” (Cass.
18610/2021, est. Nazzicone).
L'istituto trova, poi, disciplina in diverse disposizioni dell'ordinamento: alcune sono rivolte direttamente al sistema bancario ed alla NC d'TA (artt. 5, 14 co. 2, 19, 25,
53, 53 bis, 56, 67, 67 ter, 108, 114 quinquies.2 e 114 quaterdecies T.U.B.), altre sono riportate in fonti sovranazionali (art 142 Reg. UE n. 575/2013 ove il rating creditizio è definito come “l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione”).
In sostanza, l'ordinamento assegna sì primaria rilevanza alla disciplina della concessione del credito, ma tale disciplina non stabilisce in maniera diretta e immediata il contenuto essenziale e/o la struttura dei contratti latu sensu di finanziamento, ma onera il soggetto finanziatore ad effettuare una serie di verifiche volte a stabilire con ragionevole certezza la capacità del finanziato di poter adempiere all'obbligazione restitutoria.
Più nello specifico, le citate norme prescrivono determinate condotte alla banca finanziatrice, imponendo verifiche sul patrimonio del finanziato, sulla sua struttura societaria e in generale obbligando l'istituto di credito ad accertare le ragionevoli possibilità di adempimento delle obbligazioni contrattuali. Basti pensare, ad esempio, alla raccolta dei dati di bilancio e delle attestazioni di regolare adempimento delle obbligazioni tributarie e contributive od all'analisi dei dati desumibili dalle visure camerali o tratti da agenzie di informazioni commerciali.
Si tratta di attività che devono essere poste in essere da uno dei due contraenti, anche a fini di tutela dell'interesse generale, ma che non riguardano in modo alcuno gli elementi strutturali di un contratto di finanziamento.
Prendendo, ad esempio, proprio il contratto di mutuo, appare evidente che, da un lato,
l'attività di verifica del merito creditizio si pone in un momento antecedente e diverso rispetto a quello del sorgere del vincolo contrattuale e, dall'altro, sia estranea agli elementi di struttura del contratto oggettivi ed indefettibili per la sua esistenza.
Il dato dell'anteriorità temporale delle verifiche rispetto alla stipula del contratto dimostra come la questione della violazione delle norme sul merito creditizio afferisca in sostanza al solo comportamento di uno o di entrambi i contraenti: del resto, si pone anche cronologicamente in un momento diverso da quello in cui sorge e si perfeziona il vincolo contrattuale.
L'altro dato – quello dell'estraneità delle verifiche del merito creditizio agli elementi strutturali del contratto – fa emergere come, eseguite o non eseguite tali verifiche, il contratto, di per sé, rimanga immutato nel contenuto, nella idoneità a produrre i propri effetti tipici e, in definitiva, ad assolvere estrinsecamente alla propria funzione economico-sociale. E infatti, nel caso del mutuo, gli elementi strutturali sono costituiti dalla corresponsione di una somma di denaro da parte del mutuante e dalla sussistenza dell'obbligo restitutorio del mutuatario di capitale ed interessi in un dato periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento prescelto. Tali elementi risultano indifferenti alla precedente valutazione delle capacità restitutorie del mutuatario: ove infatti il mutuante, nonostante la mala esecuzione o la omessa esecuzione della suddetta valutazione, eroghi la somma mutuata ed il mutuatario assuma su di sé l'obbligo restitutorio, il contratto viene comunque validamente perfezionato, potendo assolvere alla funzione sua propria di finanziamento del mutuatario.
D'altronde – eccetto le limitate ipotesi di mutuo di scopo, cui non è riconducibile il contratto oggetto di causa – la funzione economico-sociale di finanziamento (causa del contratto) va intesa come astratta idoneità a raggiungere tali effetti, non in concreto secondo l'utilizzo specifico che della somma mutuata il mutuatario va a fare. Più precisamente, va rimarcato che lo scopo di finanziamento viene comunque raggiunto, pur a fronte di un'errata valutazione del merito creditizio, e anzi, pur nell'ipotesi in cui il soggetto finanziato utilizzi concretamente le somme erogate non per il risanamento della propria impresa, ma per dissimulare lo stato di insolvenza.
Se, allora, nella normalità dei casi – e così anche in quello di cui in questa sede si discute
– il mutuo non costituisce un contratto di scopo, dato che non è strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità (Cass. S.U. 6882/2019), il concreto utilizzo delle somme ricevute per dissimulare la propria insolvenza non comporta invalidità del contratto sotto il profilo causale.
Per un verso, dunque, le norme sulla valutazione del merito creditizio impongono una determinata condotta ad uno dei contraenti nella fase antecedente alla stipula del contratto o, nel caso della verifica della permanenza dei requisiti di finanziabilità, anche nella fase esecutiva dello stesso, ma, in ogni caso, restano estranee, sia sotto il profilo cronologico che sotto quello funzionale, alla nascita del vincolo contrattuale.
Per altro verso, tali norme non intersecano nemmeno il contenuto o la struttura del contratto che – come precisato – anche ove non preceduto dalle verifiche del merito creditizio, è idoneo ad assolvere alla propria funzione economico-sociale.
In tale prospettiva, risulta allora che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero “affare privato” tra le parti del finanziamento,
“attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso” (Cass. 18610/2021, est. Nazzicone).
In sostanza, le norme che stabiliscono gli obblighi di verifica del merito creditizio non costituiscono norme di validità, ma di condotta, e sono indubbiamente poste a tutela di interessi generali ed inderogabili. Ne segue che deve procedersi ad una seconda verifica: accertare se tali norme di condotta possano assurgere a norme imperative secondo il paradigma dell'interesse generale.
Così non è nel caso di specie, ove le norme di cui si assume la violazione da parte del finanziatore non sono poste a tutela di preminenti interessi generali della collettività o di valori giuridici fondamentali.
Del resto, il fatto che le norme sulla valutazione del merito creditizio siano poste a tutela di interessi generali non è sufficiente a farle assurgere a norme imperative: hanno di recente chiarito proprio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il generale principio di diritto, per cui il fatto che una norma presenti profili di interesse pubblico “non è di per sé sufficiente per attribuire carattere imperativo ad una norma, dovendo piuttosto sussistere 'preminenti interessi generali della collettività' o 'valori giuridici fondamentali” per riconoscere tale carattere” (S.U. n. 15130, 29.5.2024).
Proprio tali preminenti interessi e valori giuridici fondamentali non si rinvengono con riferimento al caso di specie.
In definitiva, la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio non comporta nullità del contratto di mutuo, costituendo, al più, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano.
*
Tale è anche la conclusione della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di cassazione, infatti, ha prospettato la sussistenza di sole conseguenze risarcitorie derivanti dall'errata o inesistente valutazione del merito creditizio, idonea a cagionare al patrimonio dell'imprenditore “un danno, pari all'aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite” (Cass. 18610/2021).
Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte di Cassazione all'esito sia di un attento esame del dato normativo – da cui può evincersi l'inserirsi degli obblighi dell'ente finanziatore tra quelli di natura precontrattuale e contrattuale del bonus argentarius, ascrivibili più in generale ai doveri di buona fede e correttezza suscettibili di sole conseguenze risarcitorie – sia di un'operazione di bilanciamento degli opposti interessi,
l'uno derivante dal principio di meritevolezza dell'ausilio creditizio all'impresa in crisi e l'altro da quello di divieto di finanziamento all'impresa in stato di decozione.
In particolare, l'ente finanziatore che non abbia assolto ai propri obblighi in materia di verifica del merito creditizio del finanziato risponde dell'eventuale danno “secondo il diritto comune di cui agli artt. 1218/2043 c.c.” (Cass. cit.).
Nello specifico, la responsabilità verso il fallito è “a titolo precontrattuale ex art. 1337
c.c., in quanto la banca avrà contrattato senza il rispetto delle prescrizioni speciali e generali che ne presidiano l'agire, dolosamente o colpevolmente disattendendo gli obblighi di prudente ed accorto operatore professionale ed acconsentendo alla concessione di credito in favore di un soggetto destinato, in caso contrario, ad uscire dal mercato;
mentre si tratterà, più propriamente, di responsabilità contrattuale ex art.
1218 c.c., ove sia imputata alla banca la prosecuzione di un finanziamento in corso”
(Cass. 18610/2021).
Di converso, la responsabilità verso il ceto creditorio – ossia quella che qui astrattamente interessa, in cui il Curatore agisce a reintegrazione del patrimonio sociale pregiudicato dall'abusiva concessione del credito – è a titolo “aquiliano ex art. 2043 c.c.” (Cass.
18610/2021).
In particolare, “sia nell'azione ex artt. 2394-bis c.c. e 146 I. fall. contro gli amministratori, sia nell'azione ex artt. 2043 c.c. contro la banca finanziatrice, il curatore non fa valere, come rilevato, un danno subìto nella propria sfera individuale dal creditore, quale conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, ma i danni che abbiano colpito il ceto creditorio, non allegando egli, invero, l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione verso un singolo creditore (nel senso esplicitato da Cass. 10 aprile 2014, n. 8458)” (Cass. 181610/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge – lo si ribadisce – la fondatezza dell'opposizione.
Ne discende che, essendosi in presenza di un valido titolo (contratto di mutuo) ed in assenza di un'eccezione o domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla Curatela, il credito dell'opponente non può essere escluso dallo stato passivo.
Va, pertanto, accolta l'opposizione, con conseguente ordine di modifica dello stato passivo nei termini di cui al dispositivo.
Inoltre, attesa la novità della questione, codesto Giudice ritiene che sussistano ragioni eccezionali per procedere con la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
1. ACCOGLIE l'opposizione.
2. DISPONE l'ammissione di al passivo del fallimento “ Controparte_5 [...]
” per l'importo complessivo di € € 126.050,12 in via Controparte_1
chirografaria, relativamente all'affidamento transitorio per smobilizzo di portafoglio commerciale e altri documenti di incasso a scadenza per €
150.000,00, a valere sul conto corrente n. 45614/1000/00001948; MANDA al curatore per le conseguenti modificazioni dello stato passivo.
3. Spese compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice estensore
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
Dott.ssa Caterina Santinello 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 non erano state rispettate, essendo state corrisposte le ultime rate ben anteriormente allo scoppio della pandemia Covid-19. Deve, pertanto, desumersi che la società fosse insolvente sin dal 2019 e che detta condizione fosse agevolmente percepibile dagli operatori del mercato (in primis, istituti di credito, tenuti a valutare il merito creditizio) con l'ordinaria diligenza,
- mediante la richiesta di esibizione delle quietanze di pagamento delle rate pagate sino al momento dell'erogazione dei finanziamenti concessi. Alla luce di tutto quanto precede, l'erogazione della facilitazione per il cui credito l'istante chiede l'ammissione al passivo del Fallimento configura una condotta potenzialmente integrante una ipotesi di concorso (art. 110 c.p.) nel reato fallimentare di cui agli artt. 224, comma 1, n. 1), l.f., in relazione all'art. 217, n.
3), l.f., norma, quest'ultima, che incrimina la condotta dell'amministratore che