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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 805/2024, vertente
TRA
, C.F.: , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
Sciacca (AG) in data 10.12.1965, ivi residente nella Via Carlo Marx n. 14 ed elettivamente domiciliata in Sciacca (AG) nella Via T. Campanella n. 18, presso lo Studio Legale dell'Avv. Calogero Dimino, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nato ad [...] Controparte_1 C.F._2 in data 1.7.1965 e residente in [...] senza fissa dimora;
Resistente contumace
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7.5.2025, la parte ricorrente concludeva come in atti ed il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione ai sensi dell'articolo 473 bis 22 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, ha concluso, nulla opponendo con parere del 16.5.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, la ricorrente Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con
[...] CP
, in Sciacca in data 22.4.1989, trascritto nel Registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Sciacca al n. 67 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1989, deduceva:
- che dalla loro unione sono nati tre figli: nato a Persona_1
Sciacca il 2.6.1990, nata a [...] il [...], Persona_2
nata a [...] l'[...]; Persona_3
- che le figlie e coabitano con la madre, nell'abitazione Per_2 Per_3 dalla medesima condotta in locazione, sita in Sciacca nella Via Carlo
Marx n. 14;
- che il resistente, che ha fatto uso di alcolici, dal 9.8.2014 non abita più con la propria famiglia e, pur essendo residente sempre in Sciacca, il medesimo è senza fissa dimora;
- che da tale data il di fatto è separato dalla coniuge, Controparte_1 con cui non ha più una unione affettiva e sentimentale;
- che pertanto, con ricorso del 13.11.2023, la Sig.ra Parte_1 ha chiesto la separazione giudiziale al Tribunale di Sciacca nel
[...] procedimento iscritto al n. 877/2023 R.G., definito con sentenza n.
405/2024;
La resistente concludeva, essendo trascorso abbondantemente il termine di cui all'art. 3 L. 898/1970, chiedendo che il Tribunale volesse:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
22/04/1989 in Sciacca tra e Controparte_1 Parte_1
, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso
[...]
Comune dell'anno 1989 n. 67 Parte II Serie A.
- Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Sciacca di annotare a margine dell'atto di matrimonio
l'emananda sentenza.
- Assegnare la casa familiare, sita in Sciacca nella Via Carlo Marx n. 14 ed i mobili e suppellettili in essa contenuti alla Sig.ra Parte_1
, dalla stessa condotta in locazione.
[...]
2 - Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarre in favore dell'Erario, essendo la Sig.ra Parte_1 ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Il resistente, , seppur raggiunto dalla notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo non si costituiva in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 12.3.2025, il Giudice, preso atto che non vi fossero provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, rinviava per la rimessione al collegio.
All'udienza del 7.5.2025, il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, ha concluso, dando parere favorevole in dat a
16.5.2025.
Nel merito.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 citato e non costituitosi nel presente giudizio.
Tanto premesso in fatto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti tutti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, come può facilmente desumersi, peraltro, dalla contumacia di parte resistente.
Da tale data, in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, invero, documentalmente comprovato, che i coniugi si sono separati formalmente con ricorso per separazione giudiziale nel proc. n. 877/2023
R.G., definito con sentenza n. 405/2024 del 2.8.2024, procedimento nel quale il resistente si è reso parimenti contumace.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio e della mancata volontà di ripristinarla.
Per ciò che attiene all'assegnazione della casa coniugale, si rigetta la domanda relativa all'assegnazione in uso alla sig.ra Parte_1 dell'abitazione sita in Sciacca, nella Via Carlo Marx n. 14.
3 Invero, è principio consolidato che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli, disposizione che risponde all'esigenza, che ne costituisce al contempo l'unica ragione, di conservare ai figli di genitori separati l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(Cass. 25604/2018; Cass. 14553/2011; Cass 14348/2012). Tali esigenze di tutela, rispondono alle previsioni sottese all'articolo 337 sexies c.c., a mente del quale:
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio
o contragga nuovo matrimonio”.
Deve, infatti, specificarsi che per “casa familiare” deve intendersi il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare, ovvero il luogo ove la famiglia viveva unita prima della disgregazione del rapporto coniugale, considerando per tale il luogo nel quale sia stata fissata la residenza della famiglia. Invero, casa coniugale è stata definita quale “ambiente domestico” costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (cfr.
Corte Costituzionale sentenza n. 308/2008).
Trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale (cfr. artt. 29, 30 e 31 Cost.) e solo ciò fonda una funzionalizzazione (temporanea) dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e di sviluppo dei figli, potendo così essere la casa familiare assegnata al genitore con cui convivono i figli.
Ne discende, dunque, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole. In questi termini si è da sempre pronunciata la cristallizzata giurisprudenza di legittimità
(cfr. Corte di Cassazione 12 aprile 2011 n. 8361, n. 22394 del 2008).
4 La ratio della disciplina dell'assegnazione della casa familiare soggiace esclusivamente nella tutela dei figli minori e nel primario interesse a garantirne la permanenza nell'ambiente domestico. Pertanto, tale finalità perde di ogni pregnanza nella misura in cui non sussistano figli minori, la cui presenza viene addotta al fine di ottenere l'assegnazione della casa familiare, come accaduto nel caso di specie.
Orbene, dalle risultanze probatorie e dalla documentazione versata in atti, si evince come sia maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente, oltre che staccato dal nucleo familiare di provenienza;
le figlie in attesa di occupazione, e , studentessa Persona_2 Persona_3 universitaria, coabitano entrambe con la madre presso l'abitazione dalla medesima condotta in locazione presso Sciacca, nella via Carlo Marx n. 14, sono entrambe maggiorenni.
Pertanto, risulta prevalente il titolo in forza del quale la coppia stabiliva la propria casa coniugale, ovvero un contratto di locazione, così esulando dalla competenza funzionale del giudice del divorzio, essendo una questione estranea al thema decidendum del presente giudizio.
Per tali ragioni, pur in considerazione della circostanza per cui parte resistente oltre ad essere contumace nel presente giudizio, vive presso Sciacca senza una fissa dimora, la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale va rigettata per assenza dei presupposti di legge fondanti la domanda.
In merito alle spese del presente giudizio, le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , in Sciacca in data Parte_1 Controparte_1
22.4.1989, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 67 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 1989;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di
5 Sciacca per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898, 134 R.D. 9 luglio 1939, n.
1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento Stato Civile);
c) rigetta le ulteriori domande;
d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, del
22.5.2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
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