Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 13510
CASS
Sentenza 30 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di appalti di opere pubbliche, il “dies a quo” del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da estromissione di una società dal mercato dei pubblici appalti, asseritamente conseguente al rifiuto, da parte della P.A., dell’aggiornamento delle banche dati funzionali al rilascio delle informative cd. antimafia (di cui all’art. 10, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 252 del 1998), si identifica, qualora la società abbia disposto la propria messa in liquidazione volontaria, ancorchè indotta dal detto rifiuto, nel momento stesso di tale messa in liquidazione, pur perdurando il comportamento omissivo dell’amministrazione; ciò non solo per i danni già verificatisi, ma anche per quelli futuri derivanti dalla perdita della possibilità di partecipazione a quel mercato, in quanto causalmente ricollegabili sempre alla stessa condotta omissiva, atteso che il fatto del danneggiato, volto a rimediare al danno già prodottosi, non elimina l’efficacia causale di tale condotta per il danno ulteriore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2017, n. 13510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13510
    Data del deposito : 30 maggio 2017

    Testo completo