Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3100 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Palamà, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Prete Controparte_1 C.F._2
Cosimo unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Rosafio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili).
Per l'udienza del 13/01/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/04/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 9/09/1996 in RT (LE); che Controparte_1 dalla loro unione sono nati i figli: , di anni 21 e di anni 25; che il Per_1 Persona_2 rapporto coniugale col tempo è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale, con le ulteriori statuizioni indicate in ricorso, e, nel rispetto dei termini di legge, dichiarata la
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Con comparsa depositata il 3/09/2023 si è costituito , contestando le Controparte_1 avverse deduzioni e chiedendo la separazione personale dei coniugi alle diverse condizioni indicate in atti, previo accoglimento della domanda riconvenzionale di cui alla propria comparsa.
Tuttavia, per l'udienza del 22/01/2024 le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato.
Il Tribunale si è pronunciato con sentenza n. 2342/2024 del 3/07/2024.
Essendo decorsi i termini di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, pure richiesta negli atti introduttivi del giudizio, stante la cessata convivenza delle parti sin dall'epoca della separazione, queste ultime, per l'udienza del 13/01/2025 hanno depositato note scritte chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RT (LE) il
9/09/1996 tra e , trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 80, parte II, serie A, anno 1996, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) il sig. resterà nella casa coniugale, insieme al figlio sita Controparte_1 Per_1 al primo piano dell'immobile di Via Umbria n. 53 in RT (Foglio 43 p.lla 988 sub 2 cat. N3), sino al conseguimento della sua laurea triennale in Economia e Finanza
e comunque fino e non oltre il 30.12.2025 (tale termine è ritenuto termine essenziale nell'accordo sulle condizioni che sono state stabilite concordemente e che regoleranno la separazione tra coniugi). Al termine di detto periodo la casa coniugale, sita al primo piano, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità della signora che ne è Pt_1 proprietaria. Tale determinazione (che il signor resti insieme al figlio CP_1 maggiorenne presso quella che fu la casa coniugale fino e non oltre il termine del
30.12.2025) è pattuita non perché ci siano le esigenze di cui all'art 337 sexies c.c. da tutelare, atteso che il figlio ha già cercato e trovato lavori stagionali compatibili Per_1 coi suoi studi, ma perché la signora è fuori sede per lavoro e, finché tale situazione perdura ma non oltre il termine suddetto, non ci sono ragioni ostative a che il coniuge abiti con il figlio presso la casa coniugale, fino al raggiungimento CP_1 Per_1 della sua laurea triennale e comunque non oltre il termine essenziale del 30.12.2025.
Resta inteso che il sig ha la facoltà di lasciare l'abitazione Controparte_1 coniugale già indicata e trasferirsi altrove in qualsiasi momento, dandone ovviamente avviso;
2) la sig.ra verserà, entro i primi giorni di ogni mese, la somma di euro 200,00 Pt_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio che nelle more di Per_1 questa separazione, ha inteso riprendere gli studi universitari mentre il signor
[...]
fino a che permarrà la convivenza del figlio , contribuirà direttamente CP_1 Per_1 al suo mantenimento inteso come soddisfacimento dei suoi bisogni primari, fino a
3 quando lo stesso non raggiungerà l'indipendenza economica. I sig.ri e CP_1
convengono che l'importo a titolo di mantenimento per il figlio , posto Pt_1 Per_1
a carico della signora lontana dal nucleo familiare per motivi di lavoro, venga Pt_1 versato direttamente a quest'ultimo ormai maggiorenne sul conto corrente IBAN:
[...]. Il Sig. , a partire dalla data in Controparte_1 cui lo stesso lascerà l'abitazione coniugale e, conseguentemente, non coabiterà più con il figlio, verserà, entro i primi giorni di ogni mese, la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento del figlio , fino a quando quest'ultimo Per_1 non raggiungerà l'indipendenza economica sullo stesso iban sopra indicato. l coniugi specificano che il loro contributo per il mantenimento del figlio viene stabilito per sostenere fattivamente l'iniziativa del figlio di laurearsi al fine di raggiungere Per_1 una migliore professionalità che si ripercuoterà sulla sua futura capacità di percezione di reddito;
3) le spese straordinarie per i bisogni e le necessità di saranno a carico di entrambi Per_1
i coniugi nella misura del 50% come per legge e per l'individuazione di quali siano da intendersi spese straordinarie i coniugi rimandano al protocollo d'Intesa stipulato con il Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e dalla Camera Minorile;
4) la sig.ra rinuncia al 50% dell'importo da riscuotere in ragione di polizza Pt_1 assicurativa stipulata dal sig. che, dunque, resterà per intero ad Controparte_1 appannaggio di quest'ultimo. Dal canto suo il sig. rinuncia a qualsivoglia CP_1 richiesta di ripetizione delle somme a qualsiasi titolo investite su quella che poi ha costituito casa coniugale, comprese le somme eventualmente impiegate per lavori di realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di detto immobile e così facendo i coniugi dichiarano reciprocamente di non aver null'altro da pretendere a nessun titolo o ragione rinveniente dall'intercorso rapporto matrimoniale;
5) i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento e a qualunque pretesa economica o patrimoniale perché entrambi autonomi economicamente, così come nulla prevedono a titolo di mantenimento per la figlia perché già da tempo autonoma Persona_3 in ogni aspetto;
6) il sig. si impegna, per il periodo in cui resterà all'interno della casa CP_1 coniugale, al pagamento delle bollette inerenti alle utenze domestiche e la TARI mentre la signora si impegna ad attivare il contatore di sottrazione per la Pt_1
4 fornitura di gas metano già esistente e di far allacciare l''intero immobile posto al piano terra - che rimarrà in uso alla signora - al contatore relativo alla fornitura di Pt_1 energia elettrica intestato alla Sig.ra e che lo serve attualmente solo per metà. Pt_1
La sig.ra provvederà a far installare anche per l'utenza idrica un contatore di Pt_1 sottrazione. Nelle more di tale allacciamento della suddetta metà dell'immobile posto al piano terra, il Sig. provvederà ad apporre un contatore di sottrazione CP_1 dell'energia elettrica che poi verrà asportato dallo stesso tramite un elettricista di propria fiducia al momento in cui lascerà l'immobile;
7) i sig.ri e con riguardo ai beni mobili presenti nella casa coniugale, CP_1 Pt_1 individuati a seguito di sopralluogo il cui verbale si allega alla presente istanza, danno atto che gli stessi sono suddivisi come previsto nel suddetto inventario. Si specifica che i beni spettanti al sig saranno da questi asportati nel termine di Controparte_1 gg 15 dal momento in cui lascerà l'immobile;
8) a specificazione dei doveri dei coniugi, in ordine al mantenimento del figlio Per_1 si stabilisce che nell'eventualità il figlio debba trasferirsi all'estero per un corso Per_1
Erasmus, oltre alla sig.ra anche il sig verserà l'importo di € 200,00 Pt_1 CP_1 mensili al figlio sull' iban già indicato;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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