Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 35934/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con gli avv.ti MASSAFRA NICOLA e Parte_1 P.IVA_1
ADILARDI MARIA RAFFAELLA
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con l'avv. FOLESANI STEFANO GIMMI Controparte_1 P.IVA_2
come da procura
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Noleggio
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria.
Pagina nr. 1
Sentenza
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Parte convenuta. :
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
Autorizzare, in ragione delle argomentazioni addotte dall'opponente e per le ragioni illustrate in atti, la chiamata in causa ex art. 106 e/o 107 c.p.c. di C.F. Controparte_2
, con sede in 00149 Roma (RM), Via Giuseppe Vitali n. 43, indirizzo PEC P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella riferita qualità di Email_1
affittuaria di ramo aziendale di a far data dal 22/12/2021 e di cessionaria del Parte_1
ramo stesso a far data dal 04/10/2022 e, in tale qualità, asseritamente subentrata quale parte
Conduttrice nel contratto di locazione operativa n. 01159553 del 22/09/2020, originariamente sottoscritto fra e fissando nuova udienza allo scopo di Controparte_1 Parte_1
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e stabilendo il termine perentorio entro cui la citazione dovrà essere notificata al terzo;
SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE
Confermare l'esecuzione provvisoria del decreto opposto quanto alla consegna dei beni e/o quanto all'ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, per € 13.026,33, oltre Parte_1
interessi come da domanda, ovvero per la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non risultando basata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO
Respingere nel miglior modo l'opposizione per tutti i motivi esposti, con conseguente conferma del Decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque, in accoglimento delle domande di cui al ricorso depositato il 14/07/2023, come modificate con la presente comparsa di costituzione in ragione delle argomentazioni svolte dall'opponente, previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta risoluzione di diritto in data 07/03/2023 ex art. 1456 c.c. e art. 17 delle condizioni generali di contratto ovvero previa dichiarazione di intervenuta risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento:
A) condannare C.F. e P.IVA con sede legale in 00142 Roma Parte_1 P.IVA_1
(RM), Via Benedetto Croce n. 97, in persona del legale rappresentante pro tempore, [e/o
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
C.F. , con sede in 00149 Roma (RM), Via Giuseppe Vitali n. Controparte_2 P.IVA_4
43, in persona del legale rappresentante pro tempore, ove chiamata in causa e in tal caso fra loro in solido giusta previsione di cui all'art. 18.2 delle condizioni generali di contratto, e/o singolarmente per quanto di ragione], a pagare ad l'importo complessivo Controparte_1 di € 40.837,80 (quindi € 13.026,33 per canoni scaduti ed insoluti, € 235,62 per interessi di mora su detti e € 27.575,62 per canoni a scadere), a titolo di corrispettivo residuo di cui al contratto di locazione operativa n.
01159553 del 22/09/2020, dichiarato risolto di diritto in data 07/03/2023, ovvero per la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia e risulterà dovuta in corso di causa, oltre pari alla media del trimestre solare precedente del tasso Euribor 3 Mesi, maggiorata di 4 punti percentuali (e comunque in misura non superiore al “tasso soglia” come rilevato e determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 108 del 07/03/1996 ancorchè relativamente alle classi di importo delle operazioni di “altri finanziamenti” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di insolvenza)] dall'08/03/2023 al saldo effettivo;
B) condannare altresì, per quanto di rispettiva spettanza, C.F. e P.IVA Parte_1
, con sede legale in 00142 Roma (RM), Via Benedetto Croce n. 97, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore e/o C.F. , con sede in Controparte_2 P.IVA_3
00149 Roma (RM), Via Giuseppe Vitali n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, ove chiamata in causa, a consegnare immediatamente e senza dilazione alcuna ad ovvero a chi verrà da quest'ultima delegato, i beni oggetto del contratto Controparte_1
di locazione operativa n. 01159553 del 22/09/2020 e precisamente:
1) NB LN 0194632879 NB 15-IIL 20SM002CIX Persona_1
15.6"FHD IPS AG i7-1065G7 Tipo dato: DATI Valore testo: Id: 4743 Per_2
- Qtà:
30 - - - C.F._1 C.F._2 C.F._3
- - - - C.F._4 C.F._5 C.F._6 C.F._7
- - - - C.F._8 C.F._9 C.F._10 C.F._11
- - - - C.F._12 C.F._13 C.F._14 C.F._15
- - - - C.F._16 C.F._17 C.F._18 C.F._19
- - - - C.F._20 C.F._21 C.F._22 C.F._23
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Sentenza
S.N.SLR0DL0AC - - - - C.F._24 CP_3 C.F._25
- - ; C.F._26 C.F._27 C.F._28
2) NB NB 14-IIL 20SL0031IX 14" C.F._29 CP_4 CP_5
16DDR4 51 - - - C.F._30 C.F._31 C.F._32
- - - C.F._33 C.F._34 C.F._35 C.F._36
- - - - C.F._37 C.F._38 C.F._39
; C.F._40
3) AC LG 5099206065 oem B170 WIRELESS ottico CP_6
BLACK US P/N 910-004798
4) AC 0740617211 FLASH US3.0 64GB Kingston DT100G3/64GB CP_7
"DataTraveler" Ner;
5) NB AP MVVK2T/A MACBOOK PRO 16" TOUCH BAR/8 CORE I9
2.3GHZ/1TB Tipo dato: DATI LOTTO Valore testo: Id: 4745 - Qtà: 2
C.F._41 C.F._42
Con 6) MACBOOK PRO 13" i5 C.F._43 Controparte_9
GREY Tipo dato: Valore testo: Id: 4746 - C.F._44 Tes_1
Qtà: 1 C.F._45
7) NB AP MACKBOOK AIR 13.3 Tipo dato: C.F._46 C.F._47
DATI Valore testo: Id: 4747 - Qtà: 2 Per_2 C.F._48
C.F._49
Con 8) AC US;
CP_10 Controparte_12
completi di ogni relativo documento, ivi compresi gli originali della dichiarazione di conformità CE ed i manuali di istruzione redatti in lingua italiana, con ogni accessorio di pertinenza, nonché delle (eventuali) migliorie apportate;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e di compensi di avvocato del presente giudizio, da liquidarsi in favore di ex DM n. 147/2022, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, Controparte_1
CPA ed IVA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Anche ai sensi degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. e 163, comma 3, n. 5)
c.p.c. si riporta di seguito l'elenco dei documenti (…)”
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Sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 12247/2023 col quale il Tribunale di Milano in data del 22/07/2023 le aveva ingiunto:
“ di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto i seguenti beni mobili:
1) NB LN 0194632879 NB 15-IIL 20SM002CIX 15.6"FHD IPS AG Persona_1
i7-1065G7 Tipo dato: DATI Valore testo: Id: 4743 - Qtà: 30 Per_2
- - - - - C.F._1 C.F._2 C.F._3 C.F._4 C.F._5
- - - - - C.F._6 C.F._7 C.F._8 C.F._9 C.F._10
- - - - – C.F._11 C.F._12 C.F._13 C.F._14 C.F._15
- - - - - C.F._16 C.F._17 C.F._18 C.F._19 C.F._20
- - - - - C.F._21 C.F._22 CP_13 CP_14 CP_15
- - - - ; CP_3 C.F._25 C.F._26 C.F._27 C.F._28
2) NB NB 14-IIL 20SL0031IX 14" C.F._29 CP_4 CP_5 C.F._30
16DDR4 51 - - - - - C.F._31 C.F._32 C.F._33 C.F._34
- - - - C.F._35 C.F._36 C.F._37 C.F._38
- ; C.F._39 C.F._40
3) AC LG 5099206065 oem B170 WIRELESS ottico BLACK US P/N CP_6
910-004798
4) AC 0740617211 FLASH US3.0 64GB Kingston DT100G3/64GB "DataTraveler" CP_7
Ner;
5) NB AP MVVK2T/A MACBOOK PRO 16" TOUCH BAR/8 CORE I9 2.3GHZ/1TB Tipo dato:
DATI LOTTO Valore testo: Id: 4745 - Qtà: 2 C.F._41 C.F._42
Co 6) MACBOOK PRO 13" i5 C.F._43 Controparte_9
GREY Tipo dato: Valore testo: Id: 4746 - Qtà: 1 C.F._44 Tes_1
C.F._45
7) NB AP MACKBOOK AIR 13.3 Tipo dato: DATI C.F._46 C.F._47 Per_2
Valore testo: Id: 4747 - Qtà: 2 C.F._48 C.F._49
Con 8) AC US;
CP_10 Controparte_12
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Sentenza
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13.026,33;
2. gli interessi di mora nella misura convenzionale dalle singole scadenze sino al saldo;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate € 1400,00 per compenso, in € 286,00 per spese, oltre oneri di legge”,
a titolo di canoni insoluti e restituzioni di cui al contratto di locazione operativa n. 1159553 stipulato in data 22/09/2020.
Quali motivi di opposizione, Parte_1
- Deduceva l'incompetenza territoriale del giudice adito;
- La propria carenza di legittimazione passiva;
- L'illegittimità della risoluzione anticipata.
- La nullità del contratto per mancata sottoscrizione dello stesso;
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto nonché autorizzarsi la chiamata in causa del terzo CP_2
.Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata per la discussione orale e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. cpc.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale.
Come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 02/08/2024 il contratto di locazione prevede all'art. 24 quale Foro esclusivo il Tribunale di Milano e detta clausola risulta adeguatamente approvata per le ragioni di seguito espresse.
Quanto alla mancata sottoscrizione del contratto.
Vero è che i contratti stipulati dalla ricorrente rientrano nella fattispecie di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c., trattandosi di clausole derogatorie della competenza inserite in contratti di adesione predisposti dalla banca per una molteplicità indistinta di contraenti, per cui l'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha, pertanto, natura di clausola vessatoria. “Ne consegue quindi che tale clausola deve
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Sentenza
essere specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale” (cfr Cass. n. 15278/2015).
Avendo parte opponente dedotto di non aver mai sottoscritto il relativo contratto, occorre verificare la fondatezza di tale allegazione.
Sul punto: “È ormai oramai acquisito il principio giurisprudenziale secondo il quale il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale può validamente perfezionarlo producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente, a condizione che, medio tempore, quest'ultimo, pur avendo validamente sottoscritto l'atto, non abbia poi revocato il proprio consenso prima della proposizione della domanda giudiziale” ( cfr. Cass. n. 7075/2014).
L'attore non ha revocato il proprio consenso alla stipula del contratto per cui è causa, anzi invocandone l'efficacia ai fini della cessione a terzi ai sensi dell'art. 18 del contratto stesso e così dimostrando di avere contezza del suo contenuto.
Dunque, in modo del tutto contraddittorio e contrario a buona fede, l'opponente invoca per un verso la nullità del contratto, per altro la sua efficacia ai limitati fini di declinare la propria legittimazione passiva.
Sulla carenza di legittimazione passiva.
Sul punto riferisce di avere concesso in affitto in data 22/12/2021 a Parte_1 CP_2 il ramo d'azienda tra cui rientrerebbe il contratto di locazione operativa per cui è causa.
Tuttavia, né la PEC del 22/09/2022 ( doc. 5 attricee), né altri documenti provano che detta cessione sia mai divenuta efficace ed opponibile alla convenuta.
In particolare, la ridetta PEC che nega di aver ricevuto, è stata depositata CP_16
priva delle ricevute di accettazione e consegna, sicchè ad essa nessun valore probatorio può essere attribuito.
Anche in relazione al modulo di subentro prodotto sub. 1 dall'opponente, è del tutto carente la prova che sia mai pervenuto nella conoscenza della locatrice.
Peraltro, come già rilevato nella più volte richiamata ordinanza del 02/08/2024, il contratto di cessione di ramo d'azienda ( e non dell'intera azienda condotta da ) non Parte_1
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Sentenza
individua espressamente i contratti ceduti con il singolo ramo d'azienda né le parti hanno redatto un verbale di consegna dei beni di cui al contratto di locazione operativa.
Anche in relazione a tale ultimo profilo, pertanto, è del tutto carente la prova che i beni siano fuoriusciti dalla disponibilità materiale e giuridica dell'attrice.
Per tali ragioni, e in base agli artt. 16 e 18 del contratto, la chiamata in causa del terzo non poteva essere autorizzata, sia perché trattasi di soggetto la cui legittimazione CP_2
passiva non è provata ed è contestata dallo stesso convenuto chiamate, sia perché gli articoli appena richiamati prevedono la responsabilità solidale tra cedente e cessionario sia in punto di pagamento dei canoni che in punto di restituzione dei beni, salvo evidentemente ogni diritto maturato nei rapporti interni tra cedente e cessionario di azienda.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Parte opposta, già in sede monitoria aveva chiesto emettersi ingiunzione di pagamento nei confronti della odierna attrice anche in relazione dell'ulteriore somma di € 27.575,62 (IVA inclusa) oltre interessi contrattuali a titolo di pagamento della penale di risoluzione prevista degli artt. 17 e 19 delle Condizioni Generali di contratto.
La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
, infatti, ha provato di aver risolto il contratto in data 07/03/2023, CP_1
contestando a l'inadempimento prima descritto che - per le ragioni già esposte- Parte_1
risulta del tutto colpevole ed imputabile.
L'art. 19, per quanto di interesse, prevede infatti che: “ Il Locatore comunicherà al Conduttore
l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva di cui alla presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta elettronica certificata (PEC.); al ricevimento di tale comunicazione, come pure in caso di accertata impossibilità di consegna della comunicazione all'indirizzo del Conduttore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In caso di risoluzione del contratto il Locatore avrà diritto a trattenere tutte le somme, sino aquel momento, già versate dal Conduttore che, dal canto proprio, dovrà:(…) d) pagare una penale pari ai canoni a scadere alla data della risoluzione”
Sulla natura non vessatoria della clausola penale è sufficiente rilevare che: “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra
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Sentenza
in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. civ., Sez.
II, Sentenza, 30/06/2021, n. 18550).
Per l'effetto, la parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta dell'ulteriore importo di € 27.575,62, IVA inclusa, oltre interessi legali dalla risoluzione al saldo effettivo.
Non possono essere invece riconosciuti gli interessi convenzionali ( che in fase monitoria il giudice ha applicato ai ratei scaduti in quanto espressamente previsti dal'art. 19. Lett.b del contratto)), non essendo pattiziamente pattuiti interessi di mora in relazione alla penale da inadempimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum ( ivi compresa la parte di credito non riconosciuta in fase monitoria) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 35934/ 2023 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 12247/2023 emesso in data
22/07/2023 dal Tribunale di Milano nei confronti di [C.F. ] Parte_1 P.IVA_1
ed in favore di C.F. ] e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) conferma e dichiara esecutivo il decreto stesso;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 27.575,62 (IVA inclusa) oltre interessi legali dalla risoluzione al saldo effettivo;
4) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 23/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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