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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 386 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to POLACCO PRIMOANDREA Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO E PARISI SILVIA CP_1
Appellato -appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Catanzaro - pronunciandosi sul ricorso proposto dal dott. volto al Parte_1
conseguimento dell'indennità ex art. 39 legge n. comma 1, della legge 448/2001 per il periodo
CP_ 1.2.2016/31.1.2019, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 20.158,61, oltre accessori di legge – lo ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza annuale ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970, decorrente dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione, avendo ritenuto che a) il beneficio rivendicato da parte ricorrente si sostanzia in una indennità assistenziale annuale destinata ai lavoratori che possiedano, congiuntamente, il requisito sanitario (sussistenza della talassemia major e drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea), il requisito anagrafico (almeno trentacinque anni di età) ed il requisito contributivo (anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni); b) si tratta di una forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24, comma 1, l. n. 88/1989), con conseguente applicazione del termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970; c) nel caso di specie, parte ricorrente ha avanzato domanda per l'ottenimento del beneficio invocato in data 21.1.2016. Da tale momento, in data 16.11.2016 è decorso il termine di 300 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e dal 16.11.2016 deve essere fatto decorrere il termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, che è scaduto in data 16.11.2017, sicchè il ricorso, depositato in data 23.7.2019, è stato proposto allorquando la decadenza era già maturata.
Ha aggiunto che, anche qualora si volesse accedere alla tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza è triennale, essendo l'indennità in questione riconducibile ad un trattamento pensionistico, comunque il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto decorsi 120 giorni dalla data della domanda amministrativa (in data 21.1.2016), in assenza di ricorso amministrativo, in data
20.5.2016 è divenuto definitivo il silenzio-rigetto sull'istanza del ricorrente: sicché la domanda giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il triennio successivo, ossia entro il 20.5.2019, mentre, come già accennato, il ricorso è stato depositato in data 23.7.2019.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. ha errato il giudice di prime cure nella qualificazione dell'indennità in parola che non ha natura assistenziale e provvisoria, bensì previdenziale e permanente, considerata la sua finalità, che è quella di rimediare alla scarsa aspettativa di vita dei soggetti talassemici, garantendo loro una prestazione che anticipi gli effetti della futura pensione, di cui , altrimenti, non potrebbero godere.
E ciò è corroborato dal fatto che normalmente tutti i trattamenti assistenziali e provvisori tengono conto del reddito del beneficiario e non dell'anzianità contributiva;
proprio tale requisito deve far presumere la funzione previdenziale del trattamento di cui si discute;
inoltre è erogato mensilmente, per tutta la vita ed è calcolato, per espressa disposizione dell'art. 39, comma 1, della detta legge, al pari del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Infine non può rientrare nel novero delle prestazioni temporanee diverse dalle pensioni di cui all'art
24, comma 1, l n 88/1989, che contiene un elenco tassativo di prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività: situazione non riscontrabile nel caso di specie.
Quindi il termine decadenziale da applicare è quello di tre anni previsto dal comma II dell'art. 47
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
2.ha errato il giudice nell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza triennale in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza: quando manca un provvedimento decisorio dell'amministrazione, come nel caso che ci occupa, il termine triennale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo (300 giorni: 120
Pag. 2 di 7 giorni – formazione silenzio rifiuto + 90 giorni presentazione ricorso amministrativo + 90 giorni formazione silenzio rigetto), come previsto espressamente dall'art 47 del DPR n. 639/70; quindi nel caso di specie tenuta presente la data della domanda amministrativa del 21.01.2016), il relativo procedimento sarebbe dovuto durare non più di 300 giorni e terminare, pertanto, il 17 novembre 2016
e da questa data si calcola il triennio, sicchè il ricorso proposto in data 23.7.2019 è tempestivo;
3) contraddittoria è la sentenza che individua il dies a quo diversamente per il termine annuale e per quello triennale, utilizzando due metodologie di calcolo diverse rispetto alla stessa domanda amministrativa ed allo stesso relativo procedimento.
Ha, dunque, concluso che alcuna decadenza è maturata ed ha chiesto l'esame del merito, ribadendo che oltre al requisito sanitario, acclarato in sede amministrativa, egli era in possesso al momento della domanda amministrativa del 21.1.2016 sia del requisito anagrafico dei 35 anni (essendo nato il
6.6.1980), sia di quello dell'anzianità contributiva di almeno 10 anni, ritenuto erroneamente CP_ insussistente dall' considerato che:
a) dal 1.1.2006 al 31.12.2007, è stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
CP_ Forense, con regolare versamento dei relativi contributi, tramessi dalla Cassa all' per la ricongiunzione con nota del 30.11.2015;
b) tali contributi concorrono ai fini del requisito anche se versati presso altri Enti previdenziali
CP_ gestori di forme di previdenza pubblica, secondo quanto risulta dalla circolare n. 152/2002 art. 2
e tra gli enti compare la Cassa Forense;
c) dal 19.3.2007 al 26.12.2007 era stato dipendente a tempo indeterminato della dal CP_2
28.12.2007 al 30.12.2013, era stato magistrato ordinario;
dal 31.12.2013 è, ininterrottamente, magistrato amministrativo.
Il quantum debeatur è stato calcolato sulla pensione minima secondo quanto previsto dalle circolari
CP_ indicate.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito:
1. che il gravame è inammissibile perché non sono stati indicati gli estremi della sentenza impugnata ed i motivi sono generici;
2.che l'indennità in parola non è un trattamento pensionistico, ma una indennità annuale assistenziale, ancorato alla sussistenza di un requisito sanitario che accerta l'Asl, erogato in misura fissa e predeterminata e esente IRPEF;
quindi soggiace al termine di decadenza annuale e comunque è decorso anche quello triennale;
3.che comunque manca il requisito contributivo perché alla data della domanda amministrativa aveva una anzianità contributiva – da calcolarsi da marzo 2007 - inferiore a 10 anni come da estratto contributivo, non potendosi considerare quelli versati alla Cassa Forense di cui il ricorrente non aveva fatto menzione nella domanda né aveva allegato ad essa certificazione di contribuzione presso altri
Pag. 3 di 7 enti;
ha rimarcato che la ricongiunzione è un procedimento autonomo – rispetto a quello volto al conseguimento della prestazione – ed a domanda dell'interessato, di cui l' non può avere CP_3
contezza se non viene messo a conoscenza con la domanda amministrativa;
che comunque la ricongiunzione non risulta, perché rinunciata
4. che dal quantum debeatur comunque andrebbe sottratto per il 2016 un rateo, perché la prestazione avrebbe decorrenza dal 1.2.2016;
5.che opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Ha spiegato appello incidentale subordinato, lamentando:
1. l'omesso esame e/o il rigetto implicito sulla eccezione di decadenza ex art. 42, c. 3^ L. 326/03. In particolare, il giudicante di prime cure anziché ritenere inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza annuale di cui all'art. 47 D.P.R. n.
639/1970, avrebbe dovuto affermare la decadenza semestrale ex art. 42 citato, considerata la natura assistenziale dell'indennità in oggetto;
2. l'omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso di primo grado per domanda amministrativa generica/incompleta.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Infondata è l'eccezione di inammissibilità del gravame , in quanto non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate (cfr ex multis
Cass. sez. L, n. 4570 del 22/04/1995): e nel caso di specie risulta allegata al ricorso in appello (cfr doc.1) copia autentica della sentenza appellata, che consente di constatare con certezza il collegamento con i motivi di gravame.
2. In ordine alla questione della improponibilità del ricorso per difetto e/o incompletezza della domanda amministrativa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che anche CP_ oggetto di uno dei motivi dell'appello incidentale dell' si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha utilizzato l'apposito modello di domanda denominato TD1, alla quale ha allegato la documentazione rilasciata dall'ASL, che certificava la talassemia ed ha barrato la prima delle due opzioni del riquadro “comunicazione sulla posizione contributiva – ovvero quella “sono assicurato presso l' , essendo per l'appunto assicurato con tale istituto;
ha altresì allegato l'estratto CP_1
contributivo, in cui risultano non solo i contributi versati come lavoratore dipendente, ma anche l'annotazione della posizione assicurativa aperta presso la Cassa Forense e della domanda di CP_ ricongiunzione del 13.9.2008: a fronte di tali risultanze era obbligo dell' avvertire l'interessato dell'incompletezza della documentazione, onerandolo di regolarizzare la domanda nell'ambito del medesimo procedimento che consente di riparare all'incompletezza della domanda dando impulso al
Pag. 4 di 7 procedimento di liquidazione;
l'inadempimento di tale obbligo è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare (cfr Cass. n. 317/1996 che in parte motiva richiama l'obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione, l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare).
3.In ordine alla questione della decadenza oggetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la natura della prestazione oggetto del giudizio, ma ha applicato un regime decadenziale non conforme ad essa.
Ed invero, l'indennità in parola non è una prestazione temporanea diversa dalle pensioni di cui all'art
24, comma 1, l n 88/1989, perché non rientra nell'elenco di prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività; ma neanche una prestazione pensionistica in senso stretto: l'indennità di
CP_ cui all'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – per come affermato dall' e sostanzialmente anche dal giudice di prime cure - è una prestazione di carattere assistenziale per come evincibile da una pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. Ord. 11043/2020) che ha anche implicitamente ammesso per l'indennità in argomento lo speciale procedimento per ATPO di cui all'art. 445 bis cpc, previsto proprio per l'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Trova, dunque, applicazione non già il regime decadenziale disciplinato dall'art. 47 D.P.R. n.
639/1970, bensì quello contemplato dall'art. 42 comma 3 legge n. 326/2003.
Sennonché è stato chiarito dalla Suprema Corte che “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato. (cfr Cass. Sez. L -n. 26845 del 25/11/2020)
CP_ Nel caso di specie l' non ha dimostrato che il provvedimento di diniego sia stato comunicato (e l'omessa comunicazione era una delle doglianze nel ricorso di primo grado) e del resto nel prospettare l'eccezione di decadenza semestrale l'Istituto si riferisce ad un'acquisita conoscenza del diniego in via di mero fatto da parte del ricorrente in data antecedente al 23.1.2019 (data in cui è stato presentato il ricorso amministrativo), senza l'individuazione di una data certa, cui ancorare il dies a quo.
In conclusione non può dirsi maturata alcuna decadenza con conseguente necessità di esaminare il merito della pretesa.
Pag. 5 di 7 4. L'unico punto controverso è la sussistenza all'epoca della domanda del 21.1.2016 dell'anzianità contributiva di almeno 10 anni.
Orbene, premesso che la Cassa Forense, rientra tra gli altri enti previdenziali gestori di forme di
CP_ previdenza pubblica secondo quanto risulta dalla circolare n. 152/2002 art. 2 (cfr doc. 4 del fasc.di parte ricorrente), i contributi versati alla Cassa concorrono ai fini del requisito contributivo: nel caso di specie il ricorrente è stato iscritto alla Cassa Forense di Previdenza e Assistenza Forense
CP_ dal 1.1.2006 al 31.12.2007 ed ha versato regolarmente i contributi, tramessi dalla Cassa all' per la ricongiunzione con nota del 30.11.2015, in cui risultano gli importi versati ed i periodi (cfr doc. 12);
CP_ quanto all'asserita rinuncia affermata dall' essa non è documentata, risultando in atti solo una comunicazione a firma di un dipendente dell' che non è idonea a dimostrare che sia CP_3
intervenuta una dichiarazione dell'interessato in tal senso.
In conclusione, sommando tali periodi contributivi presso la Cassa Forense a quelli successivi dal
19.3.2007 al 26.12.2007 (quale era dipendente a tempo indeterminato della ), dal CP_2
28.12.2007 al 30.12.2013 (quale magistrato ordinario) e dal 31.12.2013 (data a partire dalla quale è magistrato amministrativo) al 31.12.2015, alla data della domanda del 21.1.2016 il requisito contributivo era stato raggiunto.
In ordine al quantum debeatur, si rileva che non spetta il primo rateo di gennaio 2016 – avendo la prestazione decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa e quindi dal 1.2.2016 - ma nel ricorso sono stati considerati correttamente 12 ratei, evidentemente includendo quello della tredicesima.
L'importo dei ratei, parificato alla pensione minima, è stato individuato in ricorso per i vari anni sulla
CP_ base delle Circolari e cioè anno 2016: pensione minima € 501,89 (cfr. Circolare del CP_1
17.1.2017 – n°8) x 12 mensilità = € 6.022,6; anno 2017: pensione minima € 501,89 (cfr. Circolare
del 21.12.2017 – n°186) x 13 mensilità = € 6.524,57; anno 2018: pensione minima € 507,42 CP_1
(cfr. Circolare del 27.12.2018 – n°122) x 13 mensilità = 6.596,46; anno 2019: pensione minima CP_1
€ 513,01 (cfr. Circolare del 27.12.2018 – n°122) x 1 mensilità = € 513,01. CP_1
Dalla sommatoria degli importi sopra indicati, per come richiesti, il totale dovuto è pari ad €
19.656,64, dandosi atto che per mero errore di calcolo nel dispositivo è stato indicato l'importo di €
20.158,61.
Sulla predetta somma sono dovuti solo gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, non essendo ammissibile il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 L.n. 412/91.
Per i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo con rigetto dell'appello incidentale dell' CP_1
5.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 20.4.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da con CP_1
memoria depositata il 12.12.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 717/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di parte appellante all'indennità di cui all'art. 39 comma 1 della l. n. 448/2001 per
CP_ il periodo 1.2.2016/31.1.2019 e condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €
20.158,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
CP_
2. rigetta l'appello incidentale dell' CP_
3. condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.900,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 386 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to POLACCO PRIMOANDREA Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO E PARISI SILVIA CP_1
Appellato -appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Catanzaro - pronunciandosi sul ricorso proposto dal dott. volto al Parte_1
conseguimento dell'indennità ex art. 39 legge n. comma 1, della legge 448/2001 per il periodo
CP_ 1.2.2016/31.1.2019, con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 20.158,61, oltre accessori di legge – lo ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza annuale ex art. 47
D.P.R. n. 639/1970, decorrente dalla scadenza del termine di trecento giorni prescritto per l'esaurimento del procedimento amministrativo da computarsi dalla data di presentazione della domanda di prestazione, avendo ritenuto che a) il beneficio rivendicato da parte ricorrente si sostanzia in una indennità assistenziale annuale destinata ai lavoratori che possiedano, congiuntamente, il requisito sanitario (sussistenza della talassemia major e drepanocitosi, talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea), il requisito anagrafico (almeno trentacinque anni di età) ed il requisito contributivo (anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni); b) si tratta di una forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni (art. 24, comma 1, l. n. 88/1989), con conseguente applicazione del termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970; c) nel caso di specie, parte ricorrente ha avanzato domanda per l'ottenimento del beneficio invocato in data 21.1.2016. Da tale momento, in data 16.11.2016 è decorso il termine di 300 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo e dal 16.11.2016 deve essere fatto decorrere il termine annuale di decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, che è scaduto in data 16.11.2017, sicchè il ricorso, depositato in data 23.7.2019, è stato proposto allorquando la decadenza era già maturata.
Ha aggiunto che, anche qualora si volesse accedere alla tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza è triennale, essendo l'indennità in questione riconducibile ad un trattamento pensionistico, comunque il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto decorsi 120 giorni dalla data della domanda amministrativa (in data 21.1.2016), in assenza di ricorso amministrativo, in data
20.5.2016 è divenuto definitivo il silenzio-rigetto sull'istanza del ricorrente: sicché la domanda giudiziaria avrebbe dovuto essere proposta entro il triennio successivo, ossia entro il 20.5.2019, mentre, come già accennato, il ricorso è stato depositato in data 23.7.2019.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1. ha errato il giudice di prime cure nella qualificazione dell'indennità in parola che non ha natura assistenziale e provvisoria, bensì previdenziale e permanente, considerata la sua finalità, che è quella di rimediare alla scarsa aspettativa di vita dei soggetti talassemici, garantendo loro una prestazione che anticipi gli effetti della futura pensione, di cui , altrimenti, non potrebbero godere.
E ciò è corroborato dal fatto che normalmente tutti i trattamenti assistenziali e provvisori tengono conto del reddito del beneficiario e non dell'anzianità contributiva;
proprio tale requisito deve far presumere la funzione previdenziale del trattamento di cui si discute;
inoltre è erogato mensilmente, per tutta la vita ed è calcolato, per espressa disposizione dell'art. 39, comma 1, della detta legge, al pari del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Infine non può rientrare nel novero delle prestazioni temporanee diverse dalle pensioni di cui all'art
24, comma 1, l n 88/1989, che contiene un elenco tassativo di prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore nel corso della vita lavorativa, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività: situazione non riscontrabile nel caso di specie.
Quindi il termine decadenziale da applicare è quello di tre anni previsto dal comma II dell'art. 47
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
2.ha errato il giudice nell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza triennale in contrasto con i principi affermati in giurisprudenza: quando manca un provvedimento decisorio dell'amministrazione, come nel caso che ci occupa, il termine triennale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo (300 giorni: 120
Pag. 2 di 7 giorni – formazione silenzio rifiuto + 90 giorni presentazione ricorso amministrativo + 90 giorni formazione silenzio rigetto), come previsto espressamente dall'art 47 del DPR n. 639/70; quindi nel caso di specie tenuta presente la data della domanda amministrativa del 21.01.2016), il relativo procedimento sarebbe dovuto durare non più di 300 giorni e terminare, pertanto, il 17 novembre 2016
e da questa data si calcola il triennio, sicchè il ricorso proposto in data 23.7.2019 è tempestivo;
3) contraddittoria è la sentenza che individua il dies a quo diversamente per il termine annuale e per quello triennale, utilizzando due metodologie di calcolo diverse rispetto alla stessa domanda amministrativa ed allo stesso relativo procedimento.
Ha, dunque, concluso che alcuna decadenza è maturata ed ha chiesto l'esame del merito, ribadendo che oltre al requisito sanitario, acclarato in sede amministrativa, egli era in possesso al momento della domanda amministrativa del 21.1.2016 sia del requisito anagrafico dei 35 anni (essendo nato il
6.6.1980), sia di quello dell'anzianità contributiva di almeno 10 anni, ritenuto erroneamente CP_ insussistente dall' considerato che:
a) dal 1.1.2006 al 31.12.2007, è stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
CP_ Forense, con regolare versamento dei relativi contributi, tramessi dalla Cassa all' per la ricongiunzione con nota del 30.11.2015;
b) tali contributi concorrono ai fini del requisito anche se versati presso altri Enti previdenziali
CP_ gestori di forme di previdenza pubblica, secondo quanto risulta dalla circolare n. 152/2002 art. 2
e tra gli enti compare la Cassa Forense;
c) dal 19.3.2007 al 26.12.2007 era stato dipendente a tempo indeterminato della dal CP_2
28.12.2007 al 30.12.2013, era stato magistrato ordinario;
dal 31.12.2013 è, ininterrottamente, magistrato amministrativo.
Il quantum debeatur è stato calcolato sulla pensione minima secondo quanto previsto dalle circolari
CP_ indicate.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha eccepito:
1. che il gravame è inammissibile perché non sono stati indicati gli estremi della sentenza impugnata ed i motivi sono generici;
2.che l'indennità in parola non è un trattamento pensionistico, ma una indennità annuale assistenziale, ancorato alla sussistenza di un requisito sanitario che accerta l'Asl, erogato in misura fissa e predeterminata e esente IRPEF;
quindi soggiace al termine di decadenza annuale e comunque è decorso anche quello triennale;
3.che comunque manca il requisito contributivo perché alla data della domanda amministrativa aveva una anzianità contributiva – da calcolarsi da marzo 2007 - inferiore a 10 anni come da estratto contributivo, non potendosi considerare quelli versati alla Cassa Forense di cui il ricorrente non aveva fatto menzione nella domanda né aveva allegato ad essa certificazione di contribuzione presso altri
Pag. 3 di 7 enti;
ha rimarcato che la ricongiunzione è un procedimento autonomo – rispetto a quello volto al conseguimento della prestazione – ed a domanda dell'interessato, di cui l' non può avere CP_3
contezza se non viene messo a conoscenza con la domanda amministrativa;
che comunque la ricongiunzione non risulta, perché rinunciata
4. che dal quantum debeatur comunque andrebbe sottratto per il 2016 un rateo, perché la prestazione avrebbe decorrenza dal 1.2.2016;
5.che opera il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Ha spiegato appello incidentale subordinato, lamentando:
1. l'omesso esame e/o il rigetto implicito sulla eccezione di decadenza ex art. 42, c. 3^ L. 326/03. In particolare, il giudicante di prime cure anziché ritenere inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza annuale di cui all'art. 47 D.P.R. n.
639/1970, avrebbe dovuto affermare la decadenza semestrale ex art. 42 citato, considerata la natura assistenziale dell'indennità in oggetto;
2. l'omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso di primo grado per domanda amministrativa generica/incompleta.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Infondata è l'eccezione di inammissibilità del gravame , in quanto non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate (cfr ex multis
Cass. sez. L, n. 4570 del 22/04/1995): e nel caso di specie risulta allegata al ricorso in appello (cfr doc.1) copia autentica della sentenza appellata, che consente di constatare con certezza il collegamento con i motivi di gravame.
2. In ordine alla questione della improponibilità del ricorso per difetto e/o incompletezza della domanda amministrativa, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che anche CP_ oggetto di uno dei motivi dell'appello incidentale dell' si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha utilizzato l'apposito modello di domanda denominato TD1, alla quale ha allegato la documentazione rilasciata dall'ASL, che certificava la talassemia ed ha barrato la prima delle due opzioni del riquadro “comunicazione sulla posizione contributiva – ovvero quella “sono assicurato presso l' , essendo per l'appunto assicurato con tale istituto;
ha altresì allegato l'estratto CP_1
contributivo, in cui risultano non solo i contributi versati come lavoratore dipendente, ma anche l'annotazione della posizione assicurativa aperta presso la Cassa Forense e della domanda di CP_ ricongiunzione del 13.9.2008: a fronte di tali risultanze era obbligo dell' avvertire l'interessato dell'incompletezza della documentazione, onerandolo di regolarizzare la domanda nell'ambito del medesimo procedimento che consente di riparare all'incompletezza della domanda dando impulso al
Pag. 4 di 7 procedimento di liquidazione;
l'inadempimento di tale obbligo è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare (cfr Cass. n. 317/1996 che in parte motiva richiama l'obbligo dell'amministrazione di avvertire l'interessato dell'incompletezza o irregolarità della documentazione, l'inadempimento del quale è sanzionato conferendo piena efficacia alla domanda irregolare).
3.In ordine alla questione della decadenza oggetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale si osserva quanto segue.
Il giudice di prime cure ha correttamente qualificato la natura della prestazione oggetto del giudizio, ma ha applicato un regime decadenziale non conforme ad essa.
Ed invero, l'indennità in parola non è una prestazione temporanea diversa dalle pensioni di cui all'art
24, comma 1, l n 88/1989, perché non rientra nell'elenco di prestazioni economiche temporanee che vengono erogate al lavoratore, allorché si verifichino eventi che gli impediscano transitoriamente di svolgere la propria attività; ma neanche una prestazione pensionistica in senso stretto: l'indennità di
CP_ cui all'art. 39, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – per come affermato dall' e sostanzialmente anche dal giudice di prime cure - è una prestazione di carattere assistenziale per come evincibile da una pronuncia della Suprema Corte (cfr Cass. Ord. 11043/2020) che ha anche implicitamente ammesso per l'indennità in argomento lo speciale procedimento per ATPO di cui all'art. 445 bis cpc, previsto proprio per l'accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.
Trova, dunque, applicazione non già il regime decadenziale disciplinato dall'art. 47 D.P.R. n.
639/1970, bensì quello contemplato dall'art. 42 comma 3 legge n. 326/2003.
Sennonché è stato chiarito dalla Suprema Corte che “Il termine di decadenza previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse, sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato all'interessato. (cfr Cass. Sez. L -n. 26845 del 25/11/2020)
CP_ Nel caso di specie l' non ha dimostrato che il provvedimento di diniego sia stato comunicato (e l'omessa comunicazione era una delle doglianze nel ricorso di primo grado) e del resto nel prospettare l'eccezione di decadenza semestrale l'Istituto si riferisce ad un'acquisita conoscenza del diniego in via di mero fatto da parte del ricorrente in data antecedente al 23.1.2019 (data in cui è stato presentato il ricorso amministrativo), senza l'individuazione di una data certa, cui ancorare il dies a quo.
In conclusione non può dirsi maturata alcuna decadenza con conseguente necessità di esaminare il merito della pretesa.
Pag. 5 di 7 4. L'unico punto controverso è la sussistenza all'epoca della domanda del 21.1.2016 dell'anzianità contributiva di almeno 10 anni.
Orbene, premesso che la Cassa Forense, rientra tra gli altri enti previdenziali gestori di forme di
CP_ previdenza pubblica secondo quanto risulta dalla circolare n. 152/2002 art. 2 (cfr doc. 4 del fasc.di parte ricorrente), i contributi versati alla Cassa concorrono ai fini del requisito contributivo: nel caso di specie il ricorrente è stato iscritto alla Cassa Forense di Previdenza e Assistenza Forense
CP_ dal 1.1.2006 al 31.12.2007 ed ha versato regolarmente i contributi, tramessi dalla Cassa all' per la ricongiunzione con nota del 30.11.2015, in cui risultano gli importi versati ed i periodi (cfr doc. 12);
CP_ quanto all'asserita rinuncia affermata dall' essa non è documentata, risultando in atti solo una comunicazione a firma di un dipendente dell' che non è idonea a dimostrare che sia CP_3
intervenuta una dichiarazione dell'interessato in tal senso.
In conclusione, sommando tali periodi contributivi presso la Cassa Forense a quelli successivi dal
19.3.2007 al 26.12.2007 (quale era dipendente a tempo indeterminato della ), dal CP_2
28.12.2007 al 30.12.2013 (quale magistrato ordinario) e dal 31.12.2013 (data a partire dalla quale è magistrato amministrativo) al 31.12.2015, alla data della domanda del 21.1.2016 il requisito contributivo era stato raggiunto.
In ordine al quantum debeatur, si rileva che non spetta il primo rateo di gennaio 2016 – avendo la prestazione decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa e quindi dal 1.2.2016 - ma nel ricorso sono stati considerati correttamente 12 ratei, evidentemente includendo quello della tredicesima.
L'importo dei ratei, parificato alla pensione minima, è stato individuato in ricorso per i vari anni sulla
CP_ base delle Circolari e cioè anno 2016: pensione minima € 501,89 (cfr. Circolare del CP_1
17.1.2017 – n°8) x 12 mensilità = € 6.022,6; anno 2017: pensione minima € 501,89 (cfr. Circolare
del 21.12.2017 – n°186) x 13 mensilità = € 6.524,57; anno 2018: pensione minima € 507,42 CP_1
(cfr. Circolare del 27.12.2018 – n°122) x 13 mensilità = 6.596,46; anno 2019: pensione minima CP_1
€ 513,01 (cfr. Circolare del 27.12.2018 – n°122) x 1 mensilità = € 513,01. CP_1
Dalla sommatoria degli importi sopra indicati, per come richiesti, il totale dovuto è pari ad €
19.656,64, dandosi atto che per mero errore di calcolo nel dispositivo è stato indicato l'importo di €
20.158,61.
Sulla predetta somma sono dovuti solo gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, non essendo ammissibile il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 16 comma 6 L.n. 412/91.
Per i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata nei termini di cui in dispositivo con rigetto dell'appello incidentale dell' CP_1
5.Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 20.4.2023, nonché sull'appello incidentale proposto da con CP_1
memoria depositata il 12.12.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 717/2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di parte appellante all'indennità di cui all'art. 39 comma 1 della l. n. 448/2001 per
CP_ il periodo 1.2.2016/31.1.2019 e condanna l' al pagamento in suo favore della somma di €
20.158,61, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
CP_
2. rigetta l'appello incidentale dell' CP_
3. condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.900,00 per il primo grado ed € 3.000,00 per il secondo grado, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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