TRIB
Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 56/2025 R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AQUINO
GIUSEPPE MAURO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/06/1986, elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti presso lo studio dell'avv. MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 22 agosto 2009, matrimonio concordatario con
[...] in Patti (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune CP_1 al n. 50, parte II, Serie A, Anno 2009; che dal matrimonio nascevano due figli:
1 (26.10.2011) e (15.03.2017); che con la sentenza n. 307/2023, Per_1 Per_2 pubblicata il 30.3.2023 e passata in giudicato, il Tribunale di Patti pronunziava la separazione dei coniugi a definizione del procedimento n. 706/2021 R.G..
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni della separazione e con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio e, in via riconvenzionale, domandando l'assegnazione della casa familiare per abitarla con la prole e un assegno per la prole medesima, a carico del ricorrente, di € 500,00 per ciascun figlio. Con conferma delle altre statuizioni della separazione e con vittoria di spese e compensi.
Fissata l'udienza di comparizione e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo per la definizione del giudizio, come verbalizzato all'udienza del 21.5.2025, sicché la causa veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i succitati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Vanno, altresì, confermate -come richiesto dalle parti- le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale d'udienza del 21.5.2025 in base al quale il sig.
2 verserà alla signora € 800,00 rivalutabili ex indici ISTAT per il Pt_1 CP_1 mantenimento mensile dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo CNF;
la casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano, resta assegnata alla signora quale genitore prevalentemente CP_1 collocatario dei figli, perché la abiti con loro;
quanto all'esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre, restano valide le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Poiché non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e risponde agli interessi della prole, l'accordo, per come raggiunto, può essere recepito ai fini della decisione.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel procedimento n. 56/2025 RG instaurato da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto in Patti (ME) il 22 agosto 2009 e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. n. 50, parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3 .compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 56/2025 R.G., promosso da
, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/02/1979, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. AQUINO
GIUSEPPE MAURO, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/06/1986, elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti presso lo studio dell'avv. MERLO MARCELLA, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2025, premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 22 agosto 2009, matrimonio concordatario con
[...] in Patti (ME), trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune CP_1 al n. 50, parte II, Serie A, Anno 2009; che dal matrimonio nascevano due figli:
1 (26.10.2011) e (15.03.2017); che con la sentenza n. 307/2023, Per_1 Per_2 pubblicata il 30.3.2023 e passata in giudicato, il Tribunale di Patti pronunziava la separazione dei coniugi a definizione del procedimento n. 706/2021 R.G..
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma delle statuizioni della separazione e con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio e, in via riconvenzionale, domandando l'assegnazione della casa familiare per abitarla con la prole e un assegno per la prole medesima, a carico del ricorrente, di € 500,00 per ciascun figlio. Con conferma delle altre statuizioni della separazione e con vittoria di spese e compensi.
Fissata l'udienza di comparizione e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo per la definizione del giudizio, come verbalizzato all'udienza del 21.5.2025, sicché la causa veniva assunta in decisione.
Tanto premesso, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte ricorrente stante l'adesione della parte resistente.
Ai fini dell'accoglimento della superiore domanda va, invero, rilevato che sussistono i presupposti ed i requisiti di legge essendo documentalmente provato che dall'udienza di comparizione dei coniugi in sede di separazione alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio è certamente trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
La volontà di far venire meno gli effetti del vincolo coniugale espressa dalla parte ricorrente e l'adesione della parte resistente dimostrano, poi, la cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
deve pertanto ritenersi irreversibile la crisi del rapporto coniugale, escludendosi una riconciliazione tra i succitati coniugi.
Ricorrono pertanto tutte le condizioni di cui agli artt. 3, n. 2 lett. b) e art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, per farsi luogo alla pronuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti (ME) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza.
Vanno, altresì, confermate -come richiesto dalle parti- le condizioni di cui all'accordo riportato nel verbale d'udienza del 21.5.2025 in base al quale il sig.
2 verserà alla signora € 800,00 rivalutabili ex indici ISTAT per il Pt_1 CP_1 mantenimento mensile dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nel protocollo CNF;
la casa coniugale, unitamente ai mobili che la arredano, resta assegnata alla signora quale genitore prevalentemente CP_1 collocatario dei figli, perché la abiti con loro;
quanto all'esercizio del diritto di visita dei figli da parte del padre, restano valide le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Poiché non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico e risponde agli interessi della prole, l'accordo, per come raggiunto, può essere recepito ai fini della decisione.
Le spese del presente giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nel procedimento n. 56/2025 RG instaurato da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi contratto in Patti (ME) il 22 agosto 2009 e trascritto negli Uffici di Stato Civile del medesimo Comune al n. n. 50, parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Patti di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3 .compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3