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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 791 /2023
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Di Giovanni Maddalena ricorrente
E
c.f , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
convenuto resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da note telematiche depositate ex art 127 ter cpc con scadenza al 27.01.2025.
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.02.2023 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Casalnuovo di PO il giorno 09.06.2001 con il sig. dalla cui Controparte_1 unione nascevano le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
24.07.1998) entrambe maggiorenni ed autonome economicamente, assumeva che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità ma soprattutto a causa del comportamento del resistente che avrebbe di fatto abbandonato la casa coniugale disinteressandosi della moglie. La parte chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge con addebito allo stesso, previa emanazione dei provvedimenti consequenziali, precipuamente: assegnazione della casa coniugale condotta in locazione e determinazione di assegno di mantenimento per se stessa nella misura di €
500,00 con condanna del resistente alle spese.
All'udienza presidenziale del 29.11.2023, il Presidente, verificata la regolarità del contradditorio e dichiarata la contumacia del resistente tuttavia presente, sentiva le parti e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separatamente. In merito al profilo patrimoniale il resistente veniva obbligato a versare entro il 5 di ogni mese la somma di 150,00 euro alla sig.ra a titolo di mantenimento per la stessa;
Pt_1
nominava pertanto il Giudice Istruttore per il prosieguo.
In sede istruttoria si costituiva parte ricorrente che ribadiva il proprio assunto senza articolare mezzi di prova orale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si traducono in una violazione tout court alle regole di Pt_2
condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito la generica circostanza che il resistente si sia allontanato dalla casa coniugale e che nel corso del ménage matrimoniale durato oltre vent'anni lo stesso l'abbia ripetutamente tradita, tanto da aver generato altre due figli, allo stato minori. Non articola prova orale.
Invero, l'abbandono del tetto coniugale o le presunte relazioni extraconiugali non giustificano di per sé l'addebito ma sono al più sintomatici di una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza.
L'allontanamento dal domicilio domestico, così come l'adulterio, non costituiscono violazione di un dovere coniugale quando il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14591 ). Del resto è proprio la ricorrente a lamentare che siffatta situazione si protraeva fin dai primi anni di convivenza coniugale tanto da impedire “da subito l'instaurarsi di un sereno clima familiare”.
Ebbene, in assenza di ulteriore supporto probatorio, ciò che emerge dalle risultanze in atti, tenuto conto altresì del comportamento processuale del resistente rimasto contumace sebbene comparso personalmente all'udienza presidenziale, è la esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta evidentemente a divergenze caratteriali, mentalità e stili di vita. La crisi, dunque, è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti dal ricorrente a base della domanda di addebito.
Le risultanze istruttorie non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
In merito alle determinazioni di natura patrimoniale il Tribunale osserva quanto segue .
La determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda, anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonchè alla capacità contributiva dei soggetti.
Nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni della parte nonché alla documentazione versata in atti ( vs. CUD anno 2022 del sig. ), emerge che la ricorrente ha stentati mezzi per la propria CP_1
sussistenza sussistendo tra le parti una sensibile sproporzione tra le rispettive situazioni economiche: la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica /badante quando viene chiamata mentre il resistente ha dichiarato di lavorare alle dipendenze di terzi, di guadagnare
€ 1200/1300 al mese, di non sopportare oneri di locazione in quanto vive dalla sorella e di avere due figli ancora minori.
Alla luce di tali evidenze il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per determinare il contributo al mantenimento a favore della ricorrente a carico del resistente nella misura reputata equa di euro
150,00 considerata la sperequazione tra le condizioni economiche delle parti.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale richiesta da parte ricorrente, il Tribunale precisa che alcuna statuizione può essere resa in quanto non sono stati adottati provvedimenti a tutela di figli minori o maggiorenni non autonomi. Pertanto la stessa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di legittimazione reale. Pt_1
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] e c.f , Controparte_1 C.F._2
nato ad [...] il [...] che hanno contratto matrimonio in data 09/06/2001 in
Casalnuovo di PO ( atto n. 24 P. I, s. A, anno 2001);
2) rigetta la domanda di addebito formulata da;
Parte_1
3) determina in € 150,00 il contributo al mantenimento a carico di da corrispondere Controparte_1
il 5 di ogni mese mediante contanti, vaglia postale o bonifico bancario alla sig.ra Parte_1
con soggezione alla rivalutazione Istat;
[...]
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
5) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 28/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca