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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9278 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. IA UP, deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
TRA
(C.F. ) con sede a Roma Via della Giuliana 113, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa nel presente Parte_2 procedimento, dall'Avv. Alessio Totaro del Foro di Bologna e dall' Avv. Simone Grassi del Foro di Roma
PARTE OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(P.IVA e C.F. ) con sede in Roma alla Via Tenuta del Controparte_1 P.IVA_2
Casalotto 80 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Rosario Stingone
PARTE OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo NRG 57130/2022 n. 16785/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. NRG 57130/2022 n. 16785/2022 e notificato in termini il Tribunale di Roma ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro 16.924,11, Parte_1 oltre gli interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, su ricorso della società
[...]
Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società le fatture - tutte rimaste non pagate – nn 13, 14 e 20 tutte del gennaio 2022 emesse a seguito di trasporti merci effettuati nell'interesse della e dalla stessa commissionati come da mail Pt_1 allegata (All. 4 ricorso).
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi:
1. IN VIA PRELIMINARE: INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO
2. MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
3. ANCORA IN VIA PRELIMINARE – SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI CREDITO VANTATI DALLA Controparte_1
4. NEL MERITO – SULLA CARENZA PROBATORIA DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO – ECCESSIVA GENERICITÀ DELLE FATTURE E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
5. SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: VIOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO TRA LE PARTI
Parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare ed in rito - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare la competenza esclusa del Tribunale di Latina revocando il decreto ingiuntivo oggi opposto;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento svolta da per il mancato esperimento del procedimento di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita ovvero concedere alle parti termine per l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita previsto ex lege e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione;
- sempre in via preliminare - non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16785/2022 pronunciato dal Tribunale di Roma, essendo la presente opposizione giuridicamente fondata e supportata dalla documentazione esibita che attesta la fondatezza delle eccezioni svolte dall'esponente; - in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione attiva in capo e per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo telematico n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) dichiarandolo invalido e/o inefficace;
- accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione (parziale e/o totale) degli importi di cui al decreto ingiuntivo n. n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) con i crediti vantati da meglio indicati in atti e Pt_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza ed illegittimità del credito indicato dalla ricorrente ed in ogni caso per carenza probatoria del diritto di credito azionato, ai sensi dell'art. 634, secondo comma c.p.c.;- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2
e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo telematico n. n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) - in via riconvenzionale ed in ogni caso - condannare e al pagamento in favore dell'esponente della somma di € Parte_1 Controparte_1
38.036,68 ovvero della minor somma di euro € 24.634,24 a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza riserva alcuna. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA”.
Si costituiva parte opposta, che contestava le eccezioni di rito e di merito sollevate da parte opponente;
chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva: rigettar(si) l'opposizione e confermar(si) il decreto ingiuntivo opposto;
rigettar(si) la formulata domanda riconvenzionale per i motivi di cui in premessa nel merito e/o per la eccepita prescrizione;
in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della proposta riconvenzionale, dichiarare che il costo dovuto per ogni pallet è di euro 8 oltre iva e conseguentemente effettuare le dovute compensazione;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per la precisazione della domanda e per la produzione di nuovi mezzi di prova, era disposta mediazione delegata, cui le parti provvedevano senza purtuttavia raggiungere un accordo di conciliazione.
La causa era istruita sui documenti prodotti e con prove per testimoni su istanza di parte opponente.
All'odierna udienza, a seguito della precisazione delle conclusioni di cui al verbale che precede, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vanno esaminate le due eccezioni in rito sollevate da parte opponente.
Entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
Insegna la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2021, n. 37159) che “ In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva”.
Nel caso in esame è pacifico che il rapporto contrattuale inizialmente disciplinato dal contratto poi scaduto e nella cui vigenza trovava applicazione anche la clausola specificamente e doppiamente sottoscritta sulla competenza esclusiva del “foro convenzionale” è proseguito in virtù di tacita proroga. Da ciò consegue che, trovando applicazione il richiamato principio di diritto della Suprema Corte, quella clausola che individuava un diverso foro rispetto a quello stabilito per legge non trova applicazione proprio in quanto non più specificamente accettata e sottoscritta.
Passando alla seconda eccezione di rito va osservato che il decreto legge numero 132 del 2014 che ha introdotto l'obbligatorietà della negoziazione assistita, come condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, esclude espressamente i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate, alla parte opposta non è più bastato provare l'esistenza del contratto, essendo divenuto suo preciso onere anche fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ora va osservato che effettivamente - come eccepito - da parte opponente la Parte_1 CP_1 si è limitata a produrre in giudizio le sole fatture (sub docc. 1, 2, 3 ricorso per decreto
[...] ingiuntivo ) e non ha prodotto anche i documenti di trasporto sottoscritti e relativi alle predette fatture.
La non è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna probatoria in Parte_1 CP_1 quanto i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare l'effettiva esecuzione dei servizi per i quali la parte ricorrente/opposta ha preteso di essere pagata.
Le fatture, che come noto sono di formazione unilaterale ed hanno contenuto meramente partecipativo, non bastano per sé sole a fornire prova dell'esistenza del credito.
Insegna la Suprema Corte con giurisprudenza granitica che la fattura commerciale, seppur permette di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione (ex multis Cass. Sen. n. 9542/2018).
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita idonea prova dell'effettiva esecuzione dei servizi per il cui pagamento sono state azionate le fatture di cui al ricorso.
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esistenza stessa della causa petendi posta a fondamento della pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ribadita l'insufficiente valenza dei documenti prodotti dalla Controparte_1
a tale fine.
[...]
Per principio giurisprudenziale cristallizzato, sia di merito che di legittimità, è il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione dei servizi da parte della le fatture emesse e azionate e gli altri documenti non sono Parte_1 Controparte_1 più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire la necessaria prova della fonte del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento.
Va, quindi, ritenuto che la domanda avanzata dalla all'esito del giudizio Parte_1 Controparte_1 sia risultata infondata in quanto non provata.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna a carico della e Parte_1 al pagamento della somma di € 38.036,68 ovvero della minor somma di euro € Controparte_1
24.634,24 a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal.
A tale riguardo ritiene questo tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta sui documenti e sulle prove testimoniali svolte sia stata raggiunta la prova della fondatezza della domanda in riconvenzionale che va accolta per quanto di ragione.
In particolare entrambi i testi escussi, signori e , che hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 di essere a conoscenza diretta dei fatti sui quali sono stati interrogati per essere il primo consulente della Rizzato Tasporti e e il secondo un dipendente della medesima società hanno Parte_1 confermato le seguenti circostanze articolate ai capitoli sub 14 e 15 delle memorie in prova diretta di parte opponente:
14. in data 23/03/2022 alle ore 14:00 i Sig.ri e il Sig. per conto di Testimone_1 Testimone_2
e i Sig.ri e per conto di e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 si incontravano per la verifica dei pallet presso il deposito Parmalat di Cisterna di Controparte_1
Latina in Via della Quaglia.
15. all'esito dell'incontro di cui al precedente capitolo, in data 24/03/2022 l'ufficio amministrazione di nella persona di , confermava il proprio debito pallet nei Parte_1 Parte_1 CP_1 Persona_1 confronti di nella misura di n.
1.567 unità, come da documenti che Parte_1 le si rammostrano (Cfr. Doc. 10 e 10 bis ). Pt_1
Entrambi i tesi hanno confermato di essere stati presenti alle suddette circostanze e hanno dato conferma della conoscenza dei documenti che gli sono stati mostrati 10 e 10 bis.
Non può tenersi conto del valore di mercato stabilito dall'Osservatorio permanente (doc.6) pari ad euro 15.07 a bancale in quanto nel contratto che ha regolato il rapporto contrattuale proseguito oltre la prevista scadenza non vi è riferimento a tale valore.
Invece per stabilire la somma dovuta da e alla e Parte_1 CP_1 Parte_1 Parte_1
a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal va preso come riferimento il
[...] valore previsto nel contratto per ogni singolo bancale e cioé euro 8.00 + IVA a pezzo (e dunque = 2.524 x €8,00 = € 20.192,00 +iva al 22% )per l'importo complessivo di euro € 24.634,00.
Le spese seguono la soccombenza.
I compensi si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta dalla
[...]
con domanda riconvenzionale avverso la Parte_1 Parte_1 CP_1
così provvede: - rigetta le eccezioni preliminari in rito avanzate da parte opponente;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo NRG 57130/2022 n. 16785/2022;
-accoglie per quanto di ragione la domanda in riconvenzionale avanzata dalla Parte_1
e per l'effetto condanna la a pagare alla
[...] Controparte_1 [...]
la somma di Euro 24.634,00; Parte_1
- condanna la pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro Controparte_1
5077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza del 18 giugno 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
IA UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. IA UP, deposita la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
TRA
(C.F. ) con sede a Roma Via della Giuliana 113, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , rappresentata e difesa nel presente Parte_2 procedimento, dall'Avv. Alessio Totaro del Foro di Bologna e dall' Avv. Simone Grassi del Foro di Roma
PARTE OPPONENTE-ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
(P.IVA e C.F. ) con sede in Roma alla Via Tenuta del Controparte_1 P.IVA_2
Casalotto 80 in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Rosario Stingone
PARTE OPPOSTA-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo NRG 57130/2022 n. 16785/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: quelle precisate al verbale dell'odierna udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. NRG 57130/2022 n. 16785/2022 e notificato in termini il Tribunale di Roma ingiungeva alla il pagamento della somma di Euro 16.924,11, Parte_1 oltre gli interessi moratori e le spese del procedimento monitorio, su ricorso della società
[...]
Controparte_1
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società le fatture - tutte rimaste non pagate – nn 13, 14 e 20 tutte del gennaio 2022 emesse a seguito di trasporti merci effettuati nell'interesse della e dalla stessa commissionati come da mail Pt_1 allegata (All. 4 ricorso).
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi:
1. IN VIA PRELIMINARE: INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO
2. MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
3. ANCORA IN VIA PRELIMINARE – SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA E TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI CREDITO VANTATI DALLA Controparte_1
4. NEL MERITO – SULLA CARENZA PROBATORIA DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO – ECCESSIVA GENERICITÀ DELLE FATTURE E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
5. SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: VIOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO STIPULATO TRA LE PARTI
Parte opponente concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, -in via preliminare ed in rito - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e per l'effetto dichiarare la competenza esclusa del Tribunale di Latina revocando il decreto ingiuntivo oggi opposto;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento svolta da per il mancato esperimento del procedimento di Parte_1 CP_1 negoziazione assistita ovvero concedere alle parti termine per l'espletamento dell'invito alla negoziazione assistita previsto ex lege e, per l'effetto, rinviare la prima udienza di comparizione;
- sempre in via preliminare - non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 16785/2022 pronunciato dal Tribunale di Roma, essendo la presente opposizione giuridicamente fondata e supportata dalla documentazione esibita che attesta la fondatezza delle eccezioni svolte dall'esponente; - in via principale e nel merito - accertare e dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione attiva in capo e per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo telematico n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) dichiarandolo invalido e/o inefficace;
- accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione (parziale e/o totale) degli importi di cui al decreto ingiuntivo n. n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) con i crediti vantati da meglio indicati in atti e Pt_1 per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per infondatezza ed illegittimità del credito indicato dalla ricorrente ed in ogni caso per carenza probatoria del diritto di credito azionato, ai sensi dell'art. 634, secondo comma c.p.c.;- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da CP_2
e per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto revocare il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo telematico n. n.16785/2022 (R.G. n. 57130/2022) - in via riconvenzionale ed in ogni caso - condannare e al pagamento in favore dell'esponente della somma di € Parte_1 Controparte_1
38.036,68 ovvero della minor somma di euro € 24.634,24 a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza riserva alcuna. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA”.
Si costituiva parte opposta, che contestava le eccezioni di rito e di merito sollevate da parte opponente;
chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva: rigettar(si) l'opposizione e confermar(si) il decreto ingiuntivo opposto;
rigettar(si) la formulata domanda riconvenzionale per i motivi di cui in premessa nel merito e/o per la eccepita prescrizione;
in subordine, in caso di accoglimento totale o parziale della proposta riconvenzionale, dichiarare che il costo dovuto per ogni pallet è di euro 8 oltre iva e conseguentemente effettuare le dovute compensazione;
in ogni caso condannare l'opponente al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario”.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per la precisazione della domanda e per la produzione di nuovi mezzi di prova, era disposta mediazione delegata, cui le parti provvedevano senza purtuttavia raggiungere un accordo di conciliazione.
La causa era istruita sui documenti prodotti e con prove per testimoni su istanza di parte opponente.
All'odierna udienza, a seguito della precisazione delle conclusioni di cui al verbale che precede, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare vanno esaminate le due eccezioni in rito sollevate da parte opponente.
Entrambe le eccezioni non meritano accoglimento.
Insegna la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 29 Novembre 2021, n. 37159) che “ In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva”.
Nel caso in esame è pacifico che il rapporto contrattuale inizialmente disciplinato dal contratto poi scaduto e nella cui vigenza trovava applicazione anche la clausola specificamente e doppiamente sottoscritta sulla competenza esclusiva del “foro convenzionale” è proseguito in virtù di tacita proroga. Da ciò consegue che, trovando applicazione il richiamato principio di diritto della Suprema Corte, quella clausola che individuava un diverso foro rispetto a quello stabilito per legge non trova applicazione proprio in quanto non più specificamente accettata e sottoscritta.
Passando alla seconda eccezione di rito va osservato che il decreto legge numero 132 del 2014 che ha introdotto l'obbligatorietà della negoziazione assistita, come condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, esclude espressamente i procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate, alla parte opposta non è più bastato provare l'esistenza del contratto, essendo divenuto suo preciso onere anche fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Ora va osservato che effettivamente - come eccepito - da parte opponente la Parte_1 CP_1 si è limitata a produrre in giudizio le sole fatture (sub docc. 1, 2, 3 ricorso per decreto
[...] ingiuntivo ) e non ha prodotto anche i documenti di trasporto sottoscritti e relativi alle predette fatture.
La non è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna probatoria in Parte_1 CP_1 quanto i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare l'effettiva esecuzione dei servizi per i quali la parte ricorrente/opposta ha preteso di essere pagata.
Le fatture, che come noto sono di formazione unilaterale ed hanno contenuto meramente partecipativo, non bastano per sé sole a fornire prova dell'esistenza del credito.
Insegna la Suprema Corte con giurisprudenza granitica che la fattura commerciale, seppur permette di ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo, mantiene il valore di mero indizio e non di prova piena nell'ordinario processo di cognizione (ex multis Cass. Sen. n. 9542/2018).
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita idonea prova dell'effettiva esecuzione dei servizi per il cui pagamento sono state azionate le fatture di cui al ricorso.
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esistenza stessa della causa petendi posta a fondamento della pretesa di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ribadita l'insufficiente valenza dei documenti prodotti dalla Controparte_1
a tale fine.
[...]
Per principio giurisprudenziale cristallizzato, sia di merito che di legittimità, è il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'inadempimento a dover provare la fonte negoziale o legale del suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione dei servizi da parte della le fatture emesse e azionate e gli altri documenti non sono Parte_1 Controparte_1 più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire la necessaria prova della fonte del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento.
Va, quindi, ritenuto che la domanda avanzata dalla all'esito del giudizio Parte_1 Controparte_1 sia risultata infondata in quanto non provata.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per la condanna a carico della e Parte_1 al pagamento della somma di € 38.036,68 ovvero della minor somma di euro € Controparte_1
24.634,24 a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal.
A tale riguardo ritiene questo tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta sui documenti e sulle prove testimoniali svolte sia stata raggiunta la prova della fondatezza della domanda in riconvenzionale che va accolta per quanto di ragione.
In particolare entrambi i testi escussi, signori e , che hanno dichiarato Testimone_1 Testimone_2 di essere a conoscenza diretta dei fatti sui quali sono stati interrogati per essere il primo consulente della Rizzato Tasporti e e il secondo un dipendente della medesima società hanno Parte_1 confermato le seguenti circostanze articolate ai capitoli sub 14 e 15 delle memorie in prova diretta di parte opponente:
14. in data 23/03/2022 alle ore 14:00 i Sig.ri e il Sig. per conto di Testimone_1 Testimone_2
e i Sig.ri e per conto di e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_1 si incontravano per la verifica dei pallet presso il deposito Parmalat di Cisterna di Controparte_1
Latina in Via della Quaglia.
15. all'esito dell'incontro di cui al precedente capitolo, in data 24/03/2022 l'ufficio amministrazione di nella persona di , confermava il proprio debito pallet nei Parte_1 Parte_1 CP_1 Persona_1 confronti di nella misura di n.
1.567 unità, come da documenti che Parte_1 le si rammostrano (Cfr. Doc. 10 e 10 bis ). Pt_1
Entrambi i tesi hanno confermato di essere stati presenti alle suddette circostanze e hanno dato conferma della conoscenza dei documenti che gli sono stati mostrati 10 e 10 bis.
Non può tenersi conto del valore di mercato stabilito dall'Osservatorio permanente (doc.6) pari ad euro 15.07 a bancale in quanto nel contratto che ha regolato il rapporto contrattuale proseguito oltre la prevista scadenza non vi è riferimento a tale valore.
Invece per stabilire la somma dovuta da e alla e Parte_1 CP_1 Parte_1 Parte_1
a titolo di rimborso per la mancata restituzione dei bancali Epal va preso come riferimento il
[...] valore previsto nel contratto per ogni singolo bancale e cioé euro 8.00 + IVA a pezzo (e dunque = 2.524 x €8,00 = € 20.192,00 +iva al 22% )per l'importo complessivo di euro € 24.634,00.
Le spese seguono la soccombenza.
I compensi si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta dalla
[...]
con domanda riconvenzionale avverso la Parte_1 Parte_1 CP_1
così provvede: - rigetta le eccezioni preliminari in rito avanzate da parte opponente;
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo NRG 57130/2022 n. 16785/2022;
-accoglie per quanto di ragione la domanda in riconvenzionale avanzata dalla Parte_1
e per l'effetto condanna la a pagare alla
[...] Controparte_1 [...]
la somma di Euro 24.634,00; Parte_1
- condanna la pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro Controparte_1
5077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza del 18 giugno 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
IA UP