Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 11.06.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.10071/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra
nato a [...], il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Santoro. ricorrente e
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi.
resistente nella persona del legale rapp.te pt. Controparte_2
resistente contumace
OGGETTO: OPPOSIZIONE E CONTESTUALE RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELL'AVVISO DI
ADDEBITO N.371 2024 0001515284000
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28.04.2024 l'epigrafato ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito a lui notificato in data 21/03/2024, n.371 2024 0001515284000, con il quale l gli ha intimato il pagamento, entro 60 giorni, di un importo complessivo di euro 1969,07 CP_1 riguardante il periodo dal periodo dal 12/2010 al 02 /2012, relativo ai contributi accertati a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. Egli ha eccepito la prescrizione e la mancata prova dell'esistenza del credito e ha concluso chiedendo “1.in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà dell'impugnato avviso di addebito n.37120240001515284000 onde evitare un ingiusto pregiudizio alla ricorrente, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
2. Nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito n.37120240001515284000 per i motivi esposti nel presente ricorso;
3.Nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito n.37120240001515284000 per tutti i motivi esposti nel
4. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da assegnarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario”.
È stata accolta l'istanza in ragione dei rilievi formulati ed è stata quindi sospesa l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato.
L' si è costituito in giudizio allegando che l ha provveduto ad CP_1 Controparte_3 effettuare sgravio dell'avviso di addebito opposto come da prospetto AVA che si allega. L' CP_4
che ha ricevuto lo sgravio in tempo reale provvederà ad annullare anche le spese di
[...] notifica. c.f.r. all. n. 1 per cui ha chiesto darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
La è rimasta contumace. CP_2
Il Giudice, in data odierna, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La è priva di legittimazione passiva. La l. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e CP_2 cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. 30 settembre CP_1
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, per quanto in questa sede rileva: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori CP_ per interessi e le sanzioni, vantati dal , già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto....Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. ...Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato CP_ in causa, fermo restando che non può in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato CP_ passivo tra ed il cessionario». Ne consegue che legittimati passivi sull'opposizione avente ad oggetto vizi concernenti il merito della pretesa sono esclusivamente l e, solo per i contributi CP_1 dovuti sino al 2008, il cessionario, CP_2
Quanto al merito, l'impugnativa dell'avviso di addebito n. 371 2024 00015152 84 afferente i contributi Gestione ART COM periodo dal 12/2010 al 02/2012 per un totale di E. 1969,07.
A tale riguardo, deve darsi atto del provvedimento di sgravio disposto dall , avente CP_1
l'univoco significato di eliminare la pretesa impositiva in relazione all'avviso di addebito impugnato, relativamente alla contribuzione oggetto di impugnativa con il ricorso giudiziario de quo. La condotta dell'Istituto, connotante una sostanziale ammissione dell'erroneità della pretesa contributiva azionata nei confronti del ricorrente con il predetto avviso, in relazione alla specifica contribuzione oggetto di impugnativa, rende imputabile all la tardività del provvedimento di sgravio, mancando CP_1 qualsivoglia deduzione che valga ad escludere o attenuare la sua responsabilità. Tali considerazioni consentono quindi di configurare profili di responsabilità a carico dell , dando luogo CP_1 all'applicazione del principio della soccombenza virtuale ai fini del governo delle spese di lite. Esse sono quindi poste a carico dell e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 11.06.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini