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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
VG n. 1549 / anno 2024
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composto da:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice
Dott. ssa Martina R. Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore,
letti gli atti e i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Alan Parte_1 C.F._1
Melchionna
E
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Alan Melchionna
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figli
1) IA AM nato a Como il 06/01/2011 sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
All'udienza del 9/12/24, il Giudice relatore disponeva: “Rinvia la causa all'udienza cartolare del
27.2.2025, ore 8.45, disponendo che entro il 15 febbraio 2025 i servizi sociali territorialmente competenti (Cucciago e Como), trasmettano una breve relazione che dia atto dell'effettivo superamento delle problematiche del nucleo che avevano condotto l'intestato Tribunale a disporre un apposito monitoraggio con il decreto del 18.3.2021 che sarà loro ritrasmesso per maggior facilità di consultazione tramite la Cancelleria”.
In data 13 febbraio 2025, l' depositava propria relazione che Controparte_2 concludeva affermando che “concorda con quanto richiesto congiuntamente dai IG.ri circa la chiusura del monitoraggio presso i servizi”. 13.
In data 19 febbraio 2025, anche il STM Como depositava proprio elaborato: “Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente servizio, ritiene di non attuare interventi a sostegno del nucleo”.
Rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del DECRETO DATATO 03/05/2017
EMESSO IN PARI DATA DAL Tribunale di Como e il successivo decreto datato 18/03/2021 del medesimo Tribunale di Como, disciplinando i rapporti tra gli stessi e i figli, nelle modalità di seguito indicate:
I la figlia IA AM verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
II la figlia IA AM verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, sita in
Cucciago (CO) alla Via Stazione n. 6/F;
III le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora richiamano la regolamentazione delle visite tra il IG. AM e la piccola IA, già posta dal decreto del Tribunale di Como del 03/05/2017 e richiamato dal decreto dello stesso Tribunale del 18 marzo 2021 e, in particolare: permanenza di IA presso la casa del padre, a weekend alterni, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica, con onere del AM di riaccompagnare la piccola IA presso la residenza della madre;
Quanto ai rapporti infrasettimanali tra il padre e la figlia, il AM, nella settimana il cui weekend non sarà di sua spettanza, terrà con sé la minore dal mercoledì dopo gli impegni scolastici ed extracurriculari sino al venerdì mattina ove riaccompagnerà la figlia a scuola;
durante la settimana il cui weekend sarà di spettanza del padre, la piccola IA potrà rimanere con il padre per un giorno che sarà concordato liberamente tra i genitori;
IV ad ogni modo, i genitori si riconoscono la più ampia libertà di visita con la minore anche in orari e giorni diversi da quelli indicati nel provvedimento giudiziale del 03/05/2017, tenendo conto soltanto degli impegni lavorativi di ciascuno e di quelli scolastici della minore;
V le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
VI entrambe i ricorrenti prestano il consenso per passaporto e rinnovo documenti ed alcune precisazioni sulla scuola;
VII le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente:
VIII al versamento, da parte del IG. dell'assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
figlio , il quale, nelle more, è divenuto maggiorenne ed autosufficiente sotto il profilo Per_1
economico-reddituale.
IX Altresì, le parti si accordano per un adeguamento dell'assegno di mantenimento dovuto per la piccola IA e a carico del IG. , con un aumento dagli attuali 250 mensili a € Controparte_1
400 mensili, in ragione delle mutate eIGenze di vita e scolastiche della stessa minore;
X Il tutto, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Como;
XI la somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, nonché verrà versata sul conto corrente intestato alla IG.ra e identificato al seguente codice IBAN Parte_1
[...];
XII l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dal IG. Controparte_1
mentre gli assegni familiari per i figli a carico riconosciuti dal datore di lavoro straniero, continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra , senza necessità di ulteriore consenso da parte Parte_1
di entrambe.
XIII In ogni caso, visti il netto miglioramento del contegno tra i ricorrenti, il riacquistato rapporto padre-figlia e il venir meno di eIGenze di tutela e cautelari per la salvaguardia della minore, si chiede la revoca dell'incarico, precedentemente, conferito ai Servizi Sociali competenti, per la posizione della minore IA AM. Con
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; preso atto della recente relazione depositata dal competente servizio sociale che dà atto dell'esistenza di rapporti sereni tra le parti e la figlia che non necessitano di ulteriore supporto;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
ritenuto che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed eIGenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare superflua l'audizione diretta di quest' ultima (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., attesa la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di conIGlio, il 28.2.2025 SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composto da:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice
Dott. ssa Martina R. Manenti - Giudice
sentita la relazione del giudice relatore,
letti gli atti e i documenti di causa,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe indicato, promosso
DA
, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Alan Parte_1 C.F._1
Melchionna
E
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato Controparte_1 C.F._2
Alan Melchionna
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figli
1) IA AM nato a Como il 06/01/2011 sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
All'udienza del 9/12/24, il Giudice relatore disponeva: “Rinvia la causa all'udienza cartolare del
27.2.2025, ore 8.45, disponendo che entro il 15 febbraio 2025 i servizi sociali territorialmente competenti (Cucciago e Como), trasmettano una breve relazione che dia atto dell'effettivo superamento delle problematiche del nucleo che avevano condotto l'intestato Tribunale a disporre un apposito monitoraggio con il decreto del 18.3.2021 che sarà loro ritrasmesso per maggior facilità di consultazione tramite la Cancelleria”.
In data 13 febbraio 2025, l' depositava propria relazione che Controparte_2 concludeva affermando che “concorda con quanto richiesto congiuntamente dai IG.ri circa la chiusura del monitoraggio presso i servizi”. 13.
In data 19 febbraio 2025, anche il STM Como depositava proprio elaborato: “Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente servizio, ritiene di non attuare interventi a sostegno del nucleo”.
Rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del DECRETO DATATO 03/05/2017
EMESSO IN PARI DATA DAL Tribunale di Como e il successivo decreto datato 18/03/2021 del medesimo Tribunale di Como, disciplinando i rapporti tra gli stessi e i figli, nelle modalità di seguito indicate:
I la figlia IA AM verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
II la figlia IA AM verrà collocata prioritariamente presso la residenza della madre, sita in
Cucciago (CO) alla Via Stazione n. 6/F;
III le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora richiamano la regolamentazione delle visite tra il IG. AM e la piccola IA, già posta dal decreto del Tribunale di Como del 03/05/2017 e richiamato dal decreto dello stesso Tribunale del 18 marzo 2021 e, in particolare: permanenza di IA presso la casa del padre, a weekend alterni, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica, con onere del AM di riaccompagnare la piccola IA presso la residenza della madre;
Quanto ai rapporti infrasettimanali tra il padre e la figlia, il AM, nella settimana il cui weekend non sarà di sua spettanza, terrà con sé la minore dal mercoledì dopo gli impegni scolastici ed extracurriculari sino al venerdì mattina ove riaccompagnerà la figlia a scuola;
durante la settimana il cui weekend sarà di spettanza del padre, la piccola IA potrà rimanere con il padre per un giorno che sarà concordato liberamente tra i genitori;
IV ad ogni modo, i genitori si riconoscono la più ampia libertà di visita con la minore anche in orari e giorni diversi da quelli indicati nel provvedimento giudiziale del 03/05/2017, tenendo conto soltanto degli impegni lavorativi di ciascuno e di quelli scolastici della minore;
V le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
VI entrambe i ricorrenti prestano il consenso per passaporto e rinnovo documenti ed alcune precisazioni sulla scuola;
VII le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente:
VIII al versamento, da parte del IG. dell'assegno di mantenimento in favore del Controparte_1
figlio , il quale, nelle more, è divenuto maggiorenne ed autosufficiente sotto il profilo Per_1
economico-reddituale.
IX Altresì, le parti si accordano per un adeguamento dell'assegno di mantenimento dovuto per la piccola IA e a carico del IG. , con un aumento dagli attuali 250 mensili a € Controparte_1
400 mensili, in ragione delle mutate eIGenze di vita e scolastiche della stessa minore;
X Il tutto, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Como;
XI la somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, nonché verrà versata sul conto corrente intestato alla IG.ra e identificato al seguente codice IBAN Parte_1
[...];
XII l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dal IG. Controparte_1
mentre gli assegni familiari per i figli a carico riconosciuti dal datore di lavoro straniero, continuerà ad essere percepito al 100% dalla IG.ra , senza necessità di ulteriore consenso da parte Parte_1
di entrambe.
XIII In ogni caso, visti il netto miglioramento del contegno tra i ricorrenti, il riacquistato rapporto padre-figlia e il venir meno di eIGenze di tutela e cautelari per la salvaguardia della minore, si chiede la revoca dell'incarico, precedentemente, conferito ai Servizi Sociali competenti, per la posizione della minore IA AM. Con
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; preso atto della recente relazione depositata dal competente servizio sociale che dà atto dell'esistenza di rapporti sereni tra le parti e la figlia che non necessitano di ulteriore supporto;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
ritenuto che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed eIGenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare superflua l'audizione diretta di quest' ultima (ex art. 337 octies c.c.);
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., attesa la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di conIGlio, il 28.2.2025 SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao