Articolo 11 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 giugno 1989
Art. 11. 1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute e' dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facolta' di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.
2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, e' vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all' articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall' articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 . Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.
3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, le pene previste dall' articolo 683 del codice penale .
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come sostituito dall' art. 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si vedano le note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 683 del codice penale , come sostituito dall' art. 44 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' il seguente:
"Art. 683 (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Entrata in vigore il 7 giugno 1989