Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel.
- dott.ssa Elena Merlo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 115-1/2025 R.G. P.U. promossa da rappresentato dagli Avvocati Michele Bolzonello e Enrico Parte_1
Genovese
RICORRENTE
***
Il Tribunale, letti i ricorsi proposti da ai sensi dell'art. 268 CCII, Parte_1
ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a [...]di San Marco, rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII, ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett.
c, CCII perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti dell'importo di euro 2.599.862,00,
- percepisce redditi di non rilevante importo e non possiede beni,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 115-1/2025 R.G. P.U.
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Parte_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e la dott.ssa Persona_1
quale liquidatore, ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 29 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio Dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 115-1/2025 R.G. P.U.