Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6723/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ilaria Felicetti,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Ciaramella,
Convenuta
e di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Carlotta Farina,
Terza intervenuta
1
[...]
Per_1 Persona_2
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: come da verbale di udienza del 6.2.2025;
conclusioni della convenuta: come da verbale di udienza del 6.2.2025;
conclusioni della terza intervenuta: come da verbale di udienza del 6.2.2025;
conclusioni della curatrice speciale: come da verbale di udienza del 6.2.2025
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 8.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 28.6.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con e che CP_1
venisse al contempo disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento delle figlie minori e nate Per_1 Per_2
dall'unione coniugale rispettivamente il 14.9.2009 e il 16.2.2015;
con comparsa del 12.11.2024 è intervenuta in giudizio nonna materna Controparte_2
delle minori, articolando richieste concernenti la gestione delle nipoti;
con comparsa del 15.11.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, la quale ha prestato adesione alla domanda di divorzio, ma ha formulato, per il resto, richieste parzialmente difformi rispetto a quelle delle controparti;
con ordinanza del 10.1.2025 il giudice delegato ha preliminarmente disposto la riunione al presente del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova recante
N. 751/2024 R.G.; ha poi confermato la nomina della curatrice speciale, nella persona dell'avv.
Randazzo, già disposta in favore delle minori da parte del Tribunale per i Minorenni di Genova;
con successiva ordinanza del 7.2.2025 sono stati assunti gli ulteriori provvedimenti provvisori reputati opportuni;
all'udienza del 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati;
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esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
la domanda di divorzio spiegata dall'attore, alla quale la convenuta si è associata, meriti accoglimento;
dagli elementi acquisiti è infatti emerso che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a Genova (GE), il 2.12.2010 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 23.9.2016, omologata da questo Tribunale il 29.9.2016;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
- sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2. ravvisata per altro verso la necessità, alla luce delle risultanze dell'istruttoria fin qui espletata, e tenuto conto delle richieste delle parti, di disporre la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, dovendosi rimettere la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 2.12.2010;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 814, parte I, anno 2010), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
3 - spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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