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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall' avvocato Vantaggio Cinzia, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
Oggetto: “ pensione di inabilità -–EX ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 05.03.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinarne una percentuale di invalidità civile pari al 100%. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del Per_1 tutto significativamente rilevato e chiarito, per un verso che il sig. è Parte_1 affetto dal seguente complesso patologico: “1. (cod. 9309, Parte_2
45%);
2. Controparte_2
(cod. 7004, 55%); 3.
[...] [...]
(cod. 6446, 41%); 4. (cod. 4005, 10%);
5. Controparte_3 CP_4
(cod 2204, 10%)”, e dopo aver significativamente Controparte_5 rilevato che “La patologia spondilodiscoartrosica è la principale problematica del periziando ed interessa in particolare il rachide dorso-lombare, in esiti di discectomia e stabilizzazione. E' presente una rigidità con contrattura muscolare paravertebrale che determina una limitazione funzionale, rendendo tuttavia possibili i cambi posturali e la marcia. Per la sintomatologia dolorosa assume saltuariamente antinfiammatori, con parziale beneficio. A tali problematiche osteoarticolare, che determinano una significativa limitazione, vengono giustamente riconosciute percentuali di invalidità significative. E' presente una Cardiopatia Ipertensiva in discreto compenso clinico ed emodinamico. Durante la valutazione clinica la Pressione Arteriosa era ben controllata, non vi erano segni di sovraccarico o di deficit di circolo in atto. E' segnalato un rigurgito valvolare mitralico per il quale non viene indicata nessuna terapia specifica. La patologia Diabetica è ben nota ed il paziente è in trattamento con soli antidiabetici orali. Tuttavia la patologia risulta stabile ed in discreto compenso. Le patologie ORL e psichiatrica appaiono di modesta entità. In particolare l'ultima visita psichiatrica risale al 2021 e non sono presenti agli atti ulteriori rivalutazioni.” ha, in termini convincenti, concluso rilevando che: “Le accertate infermità determinano una percentuale invalidante in ambito civile (riduzione permanente della capacità lavorativa), che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti è quantificabile in una percentuale dell' 88%,”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni di salute dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 05.03.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 8 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dall' avvocato Vantaggio Cinzia, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Graziuso Salvatore, resistente;
Oggetto: “ pensione di inabilità -–EX ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 05.03.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni assistenziali di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo), e che, altresì, non sussiste la decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n. 269/03, conv. in L. n. 326/03, ove si consideri che il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita, ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che non sono tali da determinarne una percentuale di invalidità civile pari al 100%. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del Per_1 tutto significativamente rilevato e chiarito, per un verso che il sig. è Parte_1 affetto dal seguente complesso patologico: “1. (cod. 9309, Parte_2
45%);
2. Controparte_2
(cod. 7004, 55%); 3.
[...] [...]
(cod. 6446, 41%); 4. (cod. 4005, 10%);
5. Controparte_3 CP_4
(cod 2204, 10%)”, e dopo aver significativamente Controparte_5 rilevato che “La patologia spondilodiscoartrosica è la principale problematica del periziando ed interessa in particolare il rachide dorso-lombare, in esiti di discectomia e stabilizzazione. E' presente una rigidità con contrattura muscolare paravertebrale che determina una limitazione funzionale, rendendo tuttavia possibili i cambi posturali e la marcia. Per la sintomatologia dolorosa assume saltuariamente antinfiammatori, con parziale beneficio. A tali problematiche osteoarticolare, che determinano una significativa limitazione, vengono giustamente riconosciute percentuali di invalidità significative. E' presente una Cardiopatia Ipertensiva in discreto compenso clinico ed emodinamico. Durante la valutazione clinica la Pressione Arteriosa era ben controllata, non vi erano segni di sovraccarico o di deficit di circolo in atto. E' segnalato un rigurgito valvolare mitralico per il quale non viene indicata nessuna terapia specifica. La patologia Diabetica è ben nota ed il paziente è in trattamento con soli antidiabetici orali. Tuttavia la patologia risulta stabile ed in discreto compenso. Le patologie ORL e psichiatrica appaiono di modesta entità. In particolare l'ultima visita psichiatrica risale al 2021 e non sono presenti agli atti ulteriori rivalutazioni.” ha, in termini convincenti, concluso rilevando che: “Le accertate infermità determinano una percentuale invalidante in ambito civile (riduzione permanente della capacità lavorativa), che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti è quantificabile in una percentuale dell' 88%,”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni di salute dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 05.03.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 8 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma