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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2877/2024
Promossa da
(c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CATENA C. PATANE', nel cui studio in Piedimonte Etneo ha eletto domicilio, via Notara, 8/B
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI TOMASELLI e VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in
Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17/3/2024, il ricorrente esponeva di aver ricevuto da parte dell' CP_1 in data
17/2/2024 richiesta di restituzione di somme asseritamente non dovute, per complessivi euro
1.492,65. Deduceva che dette somme fossero relative al periodo dal novembre 2020 al gennaio 2021
e che fossero state erogate a titolo di Reddito di cittadinanza, a seguito di assunte "false dichiarazioni rese nell'istanza di richiesta del RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo". Eccepiva l'infondatezza della richiesta di restituzione, atteso che non fossero state rese dichiarazioni false al momento della presentazione dell'istanza, essendo in possesso dei requisiti reddituali per poter godere del beneficio, come da SU che allegava, nella quale erano stati indicati tutti i beni di sua proprietà.
In diritto ribadiva l'illegittimità del provvedimento impugnato considerato che, al momento della richiesta, lo stesso fosse stato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Evidenziava inoltre il difetto di motivazione del provvedimento medesimo per essere stati omessi i motivi alla base della richiesta di restituzione.
Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'atto impugnato, detto ultimo fosse annullato, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione e con condanna alle spese. In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, proponeva istanza di rateizzazione.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1.
L'ente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva, osservando che il provvedimento di indebito non fosse dotato di efficacia esecutiva. Nel merito e con riferimento alla revoca del Reddito di cittadinanza, richiamava il verbale di accertamento della Guardia di Finanza,
Compagnia di Riposto, del 16/6/2023, redatto in seguito agli accertamenti eseguiti nei confronti del ricorrente in materia di reddito di cittadinanza. Rilevava che il controllo, eseguito in data 8/6/2023,
avesse riguardato la locazione di immobile ad uso abitativo, il cui contratto non fosse stato registrato;
che il ricorrente fosse risultato proprietario per i 2/5 dell'immobile in questione, mentre gli altri comproprietari, signora fossero risultati proprietari per Persona_2 e Persona_3
le quote, rispettivamente, di 1/5 e di 2/5. Rilevava che, nonostante dai controlli fosse emerso che il canone di locazione fosse corrisposto alla sola Persona_2 in applicazione dell'art. 26 del
T.U.I.R., la Guardia di Finanza aveva ritenuto che l'obbligazione tributaria dovesse essere suddivisa fra i vari comproprietari sulla base della quota di titolarità di ognuno (comma 2 del citato art. 26).
Deduceva, pertanto, che al termine dell'attività, fosse stata accertata nei confronti del ricorrente l'omessa dichiarazione di redditi fondiari relativamente agli anni dal 2018 al 2023, che avevano portato ad una variazione del reddito complessivo. Rilevava, dunque, che in seguito ai suddetti controlli fosse stata disposta la revoca del Reddito di cittadinanza. Richiamava all'uopo i presupposti di erogazione della prestazione previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, riguardanti il possesso di requisiti economici, di cittadinanza e di residenza (art. 2). Richiamava, in particolare, le disposizioni dell'articolo 7 del suddetto decreto, relative alle dichiarazioni mendaci, rilavando che la decadenza dal godimento del beneficio fosse prevista, oltre che al termine del periodo stabilito, anche nelle ipotesi in cui venisse meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione.
In ordine alla disciplina del beneficio, si riportava anche ai principi processualistici in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., osservando che il ricorrente non avesse dato prova, come sarebbe stato suo onere, della sussistenza dei presupposti della propria pretesa. Evidenziava che l'CP_1 non avesse alcuna facoltà di contestare il merito degli accertamenti eseguiti per legge dagli organi all'uopo preposti, ribadendo che nella specie la Guardia di Finanza avesse segnalato l'omessa comunicazione da parte del ricorrente della composizione del proprio patrimonio immobiliare,
circostanza che aveva comportato la revoca del beneficio ex art. 7, commi 3 e 4, con effetto retroattivo. Rilevava pertanto che, in seguito alla revoca, il beneficiario fosse tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e che l'CP_1, del tutto legittimamente, avesse proceduto alla suddetta revoca, all'irrogazione di sanzioni diverse da quelle penali e al recupero dell'indebito.
In definitiva chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'stanza di sospensiva siccome inammissibile ed infondata, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore;
in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande siccome infondate e la condanna alle spese;
in via istruttoria, infine, chiedeva di essere ammesso alla prova per testi nella persona del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
di Riposto. Con note di trattazione del 3/6/2024, il ricorrente contestava le difese dell' CP_1, osservando di avere correttamente dichiarato in seno alla SU la comproprietà per i 2/5 dell'immobile in oggetto sito in
Riposto. Rilevava di non avere percepito alcuna somma a titolo di canone di locazione e che, dunque,
conformemente a quanto affermato della Suprema Corte, il reddito derivante dal canone locativo dovesse essere interamente attribuito al percettore dello stesso ed indicato come reddito fondiario in seno alla dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo. Insisteva infine nell'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circostanza che l'eventuale quota di canone spettantegli sarebbe stata talmente minima da non inciderebbe sul proprio diritto al beneficio.
Con ordinanza del 7/6/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione, stante la mancanza di prova in ordine al dedotto recupero di somme da parte dell' CP_1; la causa, di natura documentale, veniva dunque ritenuta matura per la decisione.
Da ultimo, con provvedimento del 23/5/2025, la causa veniva delegata per la trattazione e decisione al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 3 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Sul punto, si osserva che, con nota raccomandata del 18/11/2023, il ricorrente è stato informato che,
con riferimento al reddito/pensione di cittadinanza in oggetto (domanda prot. INPS-RDC-2020-
3147780), l'importo di euro 1.492,65 ricevuto da novembre 2020 a gennaio 2021 non fosse dovuto e che dovesse essere restituito. Il provvedimento in esame contiene il riferimento alla precedente revoca/decadenza della prestazione,
comunicata con provvedimento del 13/8/2023 e indicante la seguente motivazione: "Accertamento
false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo".
Si rileva, dunque, che con riferimento al suddetto provvedimento di indebito, risulta indicata la prestazione revocata, il numero di protocollo della domanda e la motivazione della revoca. Appare
evidente che detta ultima sia scaturita dall'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o di omesse comunicazioni di variazione di composizione del reddito o del patrimonio inerenti il nucleo familiare.
Si ritiene, quindi, che l' CP_3 , sia pure sinteticamente, abbia fornito al ricorrente le indicazioni necessarie per procedere ai controlli sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
Si richiama, inoltre, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alle prestazioni previdenziali o assistenziali, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata)
specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo" (Ord.
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, ud. 20/12/2017, dep. 14/03/2018, n. 6375).
Anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ciò posto, venendo al merito della controversia e, precisamente, all'eccepita illegittimità della richiesta di restituzione stante la sussistenza dei presupposti di legge per godere della prestazione,
occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019 "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro" (art. 1 co. 1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario che vi sia il requisito reddituale stabilito dall'art. 2 del suddetto D.L. ovvero: “b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito ai fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizioni di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (SU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600
cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Si aggiunga che, oltre al suindicato requisito reddituale, che è quello che rileva nella specie, la normativa prevede anche la ricorrenza di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, anch'essi indicati nell'art. 2 della citata legge, per i quali il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione
europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
Ciò premesso, nel caso in esame, l' CP_1 ha allegato e documentato che, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente è emersa la locazione di un immobile ad uso abitativo, il cui contratto non è stato registrato;
è emersa inoltre la comproprietà del bene in capo al
per le ricorrente, per la quota di 2/5, e in capo ai signori Persona_2 e Persona_3
quote rispettivamente di 1/5 e di 2/5; che, secondo gli accordi raggiunti fra le parti, la conduttrice definita come dell'immobile corrispondeva il canone di locazione alla sola Persona_2
,
"proprietaria"; e che erano state corrisposte tutte le mensilità, da gennaio 2018 a maggio 2023 (cfr.
verbale della Guardia di Finanza trasmesso all' CP_1).
Al termine delle attività, è stata contestata al ricorrente l'omessa comunicazione della variazione di reddito derivante dai redditi fondiari accertati e non dichiarati. Tali redditi sono stati indicati nell'importo di euro 961,46 in relazione agli anni dal 2018 al 2021, di euro 912,00 con riferimento all'anno 2022 e di euro 380,00 con riferimento all'anno 2023.
Or, in seno al verbale sopra indicato, la Guardia di Finanza ha richiamato l'art. 26 del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".
Nel documento in esame è stato, in particolare, richiamato il comma 2 del suddetto articolo,
riguardante la fattispecie riscontrata, a mente del quale: "Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto".
Ciò posto, considerato che, stando a quanto riferito dalla Guardia di Finanza, gli accordi verbali intercorsi fra le parti del contratto di locazione prevedevano che il canone dovesse essere corrisposto
(come in effetti è stato corrisposto) ad uno solo dei contitolari dell'immobile, signora Per_2
[...] e che dunque detto canone non risulta percepito dal ricorrente, si ritiene che debba trovare applicazione nella specie il comma 1 del suddetto art. 26, nella parte in cui precisa che "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito". Al riguardo si osserva che la prova della mancata percezione anziché derivare
"dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento”, come disposto dalla norma in esame, deriva dagli accertamenti della Guardia di Finanza di indubbio valore probatorio.
Ne consegue che il reddito fondiario emerso dalle indagini non ha comportato alcuna variazione di reddito in capo al ricorrente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in seno alla SU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE) e, precisamente, in seno a quella parte dedicata all'indicazione del patrimonio immobiliare del richiedente il beneficio (quadro FC3). Si osserva inoltre che l'CP_1 non ha dato prova che il dedotto reddito fondiario abbia in qualche modo inciso sul diritto o sulla misura della prestazione per avere lo stesso comportato il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
Or, prendendo le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, riguardante le condotte omissive del richiedente la prestazione ed applicato nella specie dall' CP_1, detta norma prevede che "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza,
ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Il comma 6 del medesimo art. 7 recita: "La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di SU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3,
comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso".
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio allorchè l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio.
La disposizione è infatti inserita nell'articolo riguardante le "sanzioni" applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettura della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che "data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicchè il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva” (sul punto: Trib. Novara, sentenza n. 83/2022 del 5/4/2022).
Nel caso di specie, alla luce dell'accertata mancata percezione da parte del ricorrente del canone di locazione di cui si è detto, il falso contestato dall' CP_1 deve ritenersi del tutto irrilevante e ininfluente sulla percezione e sull'ammontare della prestazione.
Sulla base di quanto osservato deve ritenersi invariato il reddito del ricorrente per il periodo in esame e, dunque, sussistente il requisito reddituale necessario per beneficiare della prestazione.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza anche con riguardo al periodo in contestazione, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e del provvedimento di indebito impugnato contenente la richiesta di restituzione della somma di euro 1.492,65 percepita da novembre 2020 a gennaio 2021.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla peculiarità e complessità della questione trattata, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione;
Conseguentemente, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del 13/8/2023 e del provvedimento di indebito impugnato contenente la richiesta di restituzione della somma di euro
1.492,65 corrisposta da novembre 2020 a gennaio 2021, da ritenersi non dovuta;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2877/2024
Promossa da
(c.f. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CATENA C. PATANE', nel cui studio in Piedimonte Etneo ha eletto domicilio, via Notara, 8/B
-ricorrente-
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati PIERLUIGI TOMASELLI e VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in
Notar Persona_1 di Roma
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 17/3/2024, il ricorrente esponeva di aver ricevuto da parte dell' CP_1 in data
17/2/2024 richiesta di restituzione di somme asseritamente non dovute, per complessivi euro
1.492,65. Deduceva che dette somme fossero relative al periodo dal novembre 2020 al gennaio 2021
e che fossero state erogate a titolo di Reddito di cittadinanza, a seguito di assunte "false dichiarazioni rese nell'istanza di richiesta del RdC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo". Eccepiva l'infondatezza della richiesta di restituzione, atteso che non fossero state rese dichiarazioni false al momento della presentazione dell'istanza, essendo in possesso dei requisiti reddituali per poter godere del beneficio, come da SU che allegava, nella quale erano stati indicati tutti i beni di sua proprietà.
In diritto ribadiva l'illegittimità del provvedimento impugnato considerato che, al momento della richiesta, lo stesso fosse stato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Evidenziava inoltre il difetto di motivazione del provvedimento medesimo per essere stati omessi i motivi alla base della richiesta di restituzione.
Chiedeva pertanto che, previa sospensione dell'atto impugnato, detto ultimo fosse annullato, con ogni presupposta e/o conseguente statuizione e con condanna alle spese. In via subordinata, nell'ipotesi di rigetto del ricorso, proponeva istanza di rateizzazione.
Fissata l'udienza di discussione ed instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1.
L'ente preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva, osservando che il provvedimento di indebito non fosse dotato di efficacia esecutiva. Nel merito e con riferimento alla revoca del Reddito di cittadinanza, richiamava il verbale di accertamento della Guardia di Finanza,
Compagnia di Riposto, del 16/6/2023, redatto in seguito agli accertamenti eseguiti nei confronti del ricorrente in materia di reddito di cittadinanza. Rilevava che il controllo, eseguito in data 8/6/2023,
avesse riguardato la locazione di immobile ad uso abitativo, il cui contratto non fosse stato registrato;
che il ricorrente fosse risultato proprietario per i 2/5 dell'immobile in questione, mentre gli altri comproprietari, signora fossero risultati proprietari per Persona_2 e Persona_3
le quote, rispettivamente, di 1/5 e di 2/5. Rilevava che, nonostante dai controlli fosse emerso che il canone di locazione fosse corrisposto alla sola Persona_2 in applicazione dell'art. 26 del
T.U.I.R., la Guardia di Finanza aveva ritenuto che l'obbligazione tributaria dovesse essere suddivisa fra i vari comproprietari sulla base della quota di titolarità di ognuno (comma 2 del citato art. 26).
Deduceva, pertanto, che al termine dell'attività, fosse stata accertata nei confronti del ricorrente l'omessa dichiarazione di redditi fondiari relativamente agli anni dal 2018 al 2023, che avevano portato ad una variazione del reddito complessivo. Rilevava, dunque, che in seguito ai suddetti controlli fosse stata disposta la revoca del Reddito di cittadinanza. Richiamava all'uopo i presupposti di erogazione della prestazione previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, riguardanti il possesso di requisiti economici, di cittadinanza e di residenza (art. 2). Richiamava, in particolare, le disposizioni dell'articolo 7 del suddetto decreto, relative alle dichiarazioni mendaci, rilavando che la decadenza dal godimento del beneficio fosse prevista, oltre che al termine del periodo stabilito, anche nelle ipotesi in cui venisse meno uno dei requisiti economici in corso di godimento della prestazione e nei casi di violazione degli obblighi di comunicazione.
In ordine alla disciplina del beneficio, si riportava anche ai principi processualistici in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., osservando che il ricorrente non avesse dato prova, come sarebbe stato suo onere, della sussistenza dei presupposti della propria pretesa. Evidenziava che l'CP_1 non avesse alcuna facoltà di contestare il merito degli accertamenti eseguiti per legge dagli organi all'uopo preposti, ribadendo che nella specie la Guardia di Finanza avesse segnalato l'omessa comunicazione da parte del ricorrente della composizione del proprio patrimonio immobiliare,
circostanza che aveva comportato la revoca del beneficio ex art. 7, commi 3 e 4, con effetto retroattivo. Rilevava pertanto che, in seguito alla revoca, il beneficiario fosse tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e che l'CP_1, del tutto legittimamente, avesse proceduto alla suddetta revoca, all'irrogazione di sanzioni diverse da quelle penali e al recupero dell'indebito.
In definitiva chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'stanza di sospensiva siccome inammissibile ed infondata, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_2
in persona del Ministro pro tempore;
in via principale, chiedeva il rigetto del ricorso e di tutte le domande siccome infondate e la condanna alle spese;
in via istruttoria, infine, chiedeva di essere ammesso alla prova per testi nella persona del Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza
di Riposto. Con note di trattazione del 3/6/2024, il ricorrente contestava le difese dell' CP_1, osservando di avere correttamente dichiarato in seno alla SU la comproprietà per i 2/5 dell'immobile in oggetto sito in
Riposto. Rilevava di non avere percepito alcuna somma a titolo di canone di locazione e che, dunque,
conformemente a quanto affermato della Suprema Corte, il reddito derivante dal canone locativo dovesse essere interamente attribuito al percettore dello stesso ed indicato come reddito fondiario in seno alla dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultimo. Insisteva infine nell'accoglimento del ricorso anche in considerazione della circostanza che l'eventuale quota di canone spettantegli sarebbe stata talmente minima da non inciderebbe sul proprio diritto al beneficio.
Con ordinanza del 7/6/2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione, stante la mancanza di prova in ordine al dedotto recupero di somme da parte dell' CP_1; la causa, di natura documentale, veniva dunque ritenuta matura per la decisione.
Da ultimo, con provvedimento del 23/5/2025, la causa veniva delegata per la trattazione e decisione al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 3 dicembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
Parte ricorrente ha preliminarmente eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'eccezione è da ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Sul punto, si osserva che, con nota raccomandata del 18/11/2023, il ricorrente è stato informato che,
con riferimento al reddito/pensione di cittadinanza in oggetto (domanda prot. INPS-RDC-2020-
3147780), l'importo di euro 1.492,65 ricevuto da novembre 2020 a gennaio 2021 non fosse dovuto e che dovesse essere restituito. Il provvedimento in esame contiene il riferimento alla precedente revoca/decadenza della prestazione,
comunicata con provvedimento del 13/8/2023 e indicante la seguente motivazione: "Accertamento
false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo".
Si rileva, dunque, che con riferimento al suddetto provvedimento di indebito, risulta indicata la prestazione revocata, il numero di protocollo della domanda e la motivazione della revoca. Appare
evidente che detta ultima sia scaturita dall'accertamento di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o di omesse comunicazioni di variazione di composizione del reddito o del patrimonio inerenti il nucleo familiare.
Si ritiene, quindi, che l' CP_3 , sia pure sinteticamente, abbia fornito al ricorrente le indicazioni necessarie per procedere ai controlli sulla fondatezza della pretesa fatta valere.
Si richiama, inoltre, quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorchè posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alle prestazioni previdenziali o assistenziali, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata)
specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo" (Ord.
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, ud. 20/12/2017, dep. 14/03/2018, n. 6375).
Anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, va pertanto rigettata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Ciò posto, venendo al merito della controversia e, precisamente, all'eccepita illegittimità della richiesta di restituzione stante la sussistenza dei presupposti di legge per godere della prestazione,
occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento. Il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal D.L. n. 4/2019 convertito in Legge
n. 26/2019 "quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro" (art. 1 co. 1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario che vi sia il requisito reddituale stabilito dall'art. 2 del suddetto D.L. ovvero: “b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è
calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito ai fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizioni di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (SU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600
cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due mesi antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Si aggiunga che, oltre al suindicato requisito reddituale, che è quello che rileva nella specie, la normativa prevede anche la ricorrenza di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, anch'essi indicati nell'art. 2 della citata legge, per i quali il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione
europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
Ciò premesso, nel caso in esame, l' CP_1 ha allegato e documentato che, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti del ricorrente è emersa la locazione di un immobile ad uso abitativo, il cui contratto non è stato registrato;
è emersa inoltre la comproprietà del bene in capo al
per le ricorrente, per la quota di 2/5, e in capo ai signori Persona_2 e Persona_3
quote rispettivamente di 1/5 e di 2/5; che, secondo gli accordi raggiunti fra le parti, la conduttrice definita come dell'immobile corrispondeva il canone di locazione alla sola Persona_2
,
"proprietaria"; e che erano state corrisposte tutte le mensilità, da gennaio 2018 a maggio 2023 (cfr.
verbale della Guardia di Finanza trasmesso all' CP_1).
Al termine delle attività, è stata contestata al ricorrente l'omessa comunicazione della variazione di reddito derivante dai redditi fondiari accertati e non dichiarati. Tali redditi sono stati indicati nell'importo di euro 961,46 in relazione agli anni dal 2018 al 2021, di euro 912,00 con riferimento all'anno 2022 e di euro 380,00 con riferimento all'anno 2023.
Or, in seno al verbale sopra indicato, la Guardia di Finanza ha richiamato l'art. 26 del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso".
Nel documento in esame è stato, in particolare, richiamato il comma 2 del suddetto articolo,
riguardante la fattispecie riscontrata, a mente del quale: "Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto".
Ciò posto, considerato che, stando a quanto riferito dalla Guardia di Finanza, gli accordi verbali intercorsi fra le parti del contratto di locazione prevedevano che il canone dovesse essere corrisposto
(come in effetti è stato corrisposto) ad uno solo dei contitolari dell'immobile, signora Per_2
[...] e che dunque detto canone non risulta percepito dal ricorrente, si ritiene che debba trovare applicazione nella specie il comma 1 del suddetto art. 26, nella parte in cui precisa che "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito". Al riguardo si osserva che la prova della mancata percezione anziché derivare
"dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento”, come disposto dalla norma in esame, deriva dagli accertamenti della Guardia di Finanza di indubbio valore probatorio.
Ne consegue che il reddito fondiario emerso dalle indagini non ha comportato alcuna variazione di reddito in capo al ricorrente rispetto a quanto dallo stesso dichiarato in seno alla SU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE) e, precisamente, in seno a quella parte dedicata all'indicazione del patrimonio immobiliare del richiedente il beneficio (quadro FC3). Si osserva inoltre che l'CP_1 non ha dato prova che il dedotto reddito fondiario abbia in qualche modo inciso sul diritto o sulla misura della prestazione per avere lo stesso comportato il superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
Or, prendendo le mosse dal disposto dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 4 del 2019, riguardante le condotte omissive del richiedente la prestazione ed applicato nella specie dall' CP_1, detta norma prevede che "Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'Amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza,
ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito".
Il comma 6 del medesimo art. 7 recita: "La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di SU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3,
comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso".
Da quanto sopra esposto si evince chiaramente che la legge prevede la sanzione della revoca del beneficio allorchè l'Amministrazione erogante accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese in sede di domanda amministrativa ovvero l'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per l'attribuzione del beneficio.
La disposizione è infatti inserita nell'articolo riguardante le "sanzioni" applicabili ai soggetti che pongono in essere dichiarazioni false e/o si sottraggono agli obblighi previsti dalla legge per i fruitori della prestazione.
Dalla lettura della norma e dalla sua collocazione sistematica, pertanto, si deve ritenere che "data la natura sanzionatoria della norma, a essa va attribuita una generale funzione di deterrenza rispetto al rilascio di dichiarazioni false, sicchè il falso, comunque incidente sul diritto o sulla misura della prestazione, comporta sempre e comunque la revoca della stessa, con efficacia retroattiva” (sul punto: Trib. Novara, sentenza n. 83/2022 del 5/4/2022).
Nel caso di specie, alla luce dell'accertata mancata percezione da parte del ricorrente del canone di locazione di cui si è detto, il falso contestato dall' CP_1 deve ritenersi del tutto irrilevante e ininfluente sulla percezione e sull'ammontare della prestazione.
Sulla base di quanto osservato deve ritenersi invariato il reddito del ricorrente per il periodo in esame e, dunque, sussistente il requisito reddituale necessario per beneficiare della prestazione.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza anche con riguardo al periodo in contestazione, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e del provvedimento di indebito impugnato contenente la richiesta di restituzione della somma di euro 1.492,65 percepita da novembre 2020 a gennaio 2021.
Il ricorso deve quindi trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla peculiarità e complessità della questione trattata, si ritiene sussistano valide ragioni per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara il diritto del ricorrente a percepire il Reddito di cittadinanza per il periodo in contestazione;
Conseguentemente, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del 13/8/2023 e del provvedimento di indebito impugnato contenente la richiesta di restituzione della somma di euro
1.492,65 corrisposta da novembre 2020 a gennaio 2021, da ritenersi non dovuta;
Compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Catania il 3 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Letizia Formaggio