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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6302 del Ruolo Generale dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 13/06/2025, tra
e , rappresentate e difese dall'Avv. Piero Parte_1 Parte_2
Mongelli in virtù di mandato alle liti in atti, attrici
c o n t r o
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Salvatore Parente dell'avvocatura interna, giusta alle liti, in virtù di procura generale alle liti in atti, convenuta
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. La domanda attrice è infondata.
e hanno convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 il rimborso di quattro buoni fruttiferi postali a termine e precisamente: “BFP n.0545899113 e n.0545899213 sottoscritti il 03.01.2000 di Lit 5.000.000,00 (Lire cinque milioni/00) cadauno per un totale Lit. 10.000.000,00 (Lire dieci milioni/00); BFP n.05458978 sottoscritto il 04.11.1999 di Lit. 5.000.000,00 (Lire cinque milioni/00); BFP n.05458954 sottoscritto il 30.08.1999 di Lit. 5.000.000,00 (Lire cinque milioni/00); BFP n.05459722 sottoscritto il 08.07.1999 di Lit. 5.000.000,00 (Lire cinque milioni/00)”; tanto a seguito di diniego alla domanda di rimborso dei titoli medesimi da parte di (diniego motivato con l'intervenuta prescrizione decennale, CP_1 decorrente dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi titoli avevano cessato di essere fruttiferi, vale a dire dalla data di scadenza); hanno altresì contestato la violazione degli obblighi di trasparenza ed informazione delle condizioni di emissione e rimborso dei titoli, chiedendo il risarcimento del danno subito. Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attrice, sulla scorta dell'intervenuta prescrizione decennale dei buoni fruttiferi, nonché deducendo l'inapplicabilità della normativa relativa agli obblighi di trasparenza e di informazione, previsti per i servizi bancari e non per i buoni fruttiferi (qualificabili solo come titoli di legittimazione); quanto alla violazione degli obblighi informativi, ha eccepito che l'informativa inerente i rendimenti e la scadenza era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dalla legge. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. I buoni postali emessi in questione (appartenenti alle serie CB e CC) sono della tipologia “a termine”; i primi (serie CB) divenivano infruttiferi alla scadenza del 11° anno e si prescrivevano decorso il successivo decennio;
per i secondi (serie CC), il termine prescrizionale previsto - originariamente quinquennale - fu esteso con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), a dieci anni. Ciò posto, si osserva che il dies a quo decorre dal primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi, vale a dire dalla data di scadenza. Il diritto al rimborso, pertanto, si è irrimediabilmente prescritto il 09/07/2020 per il buono fruttifero postale a termine serie “CB”, sottoscritto in data 08/07/1999; il 31/08/2020 per il buono fruttifero postale a termine serie “CB” sottoscritto in data 30/08/1999; il 05/11/2020 per il buono fruttifero postale a termine serie “CB” sottoscritto in data 04/11/1999, il 04/01/2020 per i buoni fruttiferi postali a termine serie “CC” sottoscritti in data 03/01/2000; nè vi è prova che lo stesso sia stato utilmente interrotto e la prima richiesta di rimborso risale all'agosto del 2021. Né può avere rilievo la denuncia di smarrimento dei titoli, effettuata soltanto nel mese di novembre 2021, a prescrizione già maturata. Quanto al rilievo inerente la minore età della attrice , la giurisprudenza prevalente ha negato ha rilevato che essa non Parte_2 può costituire motivo di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c. “ [...] non rientra l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (ABF Bologna n. 15836/2018; Cass. Civ. n. 10828/2015; Cass. Civ. n. 3584/2012; Cass. Civ. n. 14163/2011; Cass. Civ. n. 15991/2009). In ordine alla contestazione inerente alla omessa indicazione della serie di appartenenza e della data di scadenza, si osserva che - sul retro dei buoni - vi è la dicitura “il Buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità.” Pertanto, non è accoglibile la tesi delle attrici, secondo cui esse sarebbero state indotte a credere che i buoni in questione avessero durata trentennale;
peraltro, sul BPF emesso il 04/11/1999 è leggibile l'etichetta “BPF SERIE A TERMINE “CB” RENDIMENTI LORDI 25% del capitale sottoscritto allo scadere del 7° anno 50% del capitale sottoscritto allo scadere dell'11° anno”; ragion per cui è maggiormente credibile che le attrici abbiano avuto contezza del termine e della conseguente prescrizione, o comunque avrebbero, con l'ordinaria diligenza, potuto apprendere tali informazioni consultando i decreti ministeriali pubblicati sulla G.U. Con riferimento alla dedotta mancata consegna del “Foglio Informativo Analitico”, si osserva che la previsione normativa relativa alla consegna del Foglio Informativo è contenuta nell' art. 3 del D.M. del 19/12/2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/12/2000, che è entrato in vigore successivamente all'emissione dei BFP in esame. Nessuna violazione dei principi di correttezza è dunque ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte del ricorrente, il quale è tenuto a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita (c.f.r. Trib. Bergamo 2019, n. 2051). Dunque, non sussiste alcuna violazione del principio dell'affidamento del cliente - risparmiatore, giacchè la pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale è idonea a garantire la conoscenza e/o conoscibilità delle condizioni di emissione e dei rendimenti (Cass., SS.UU., n. 3963/2019). Ricorrono gli estremi per la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione oggetto di controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile – G.O. avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. compensa integralmente le spese di lite.
Lecce 13.06.2025 Il Giudice Onorario