Articolo 47 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 46Articolo 48
Versione
29 marzo 1961
Art. 47. (Contestazione degli addebiti)

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.
L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.
I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.
La contestazione degli addebiti puo' essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entita' che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente