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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.SS Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5984/2020 promoSS da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Iannace (C.F. ), e con lui elettivamente domiciliato in Benevento al Viale C.F._2
Principe di Napoli n. 140, giusta procura agli atti
- OPPONENTE
E
(C.F. , con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n.1, e Controparte_1 P.IVA_1
per eSS, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018 Persona_1
(rep.70501, racc. 9608), registrata a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T,
[...]
- con sede in 20159 Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Controparte_2
Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. , iscritta al REA di Milano P.IVA_2
al n. 1217580, capitale sociale di euro 4.510.568,00 interamente versato, e per eSS, giusta procura speciale in autentica Notaio OT. di Milano del 09.05.2019 (rep. Persona_2
140487, racc. 35375), registrata a Milano 2 in data 20.05.2019 al n. 25338 serie 1T,
[...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Controparte_3
Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 13048380151, capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato, in persona del procuratore speciale OT.
nato a [...] il [...], (C.F. ), in virtù dei Controparte_4 C.F._3
poteri ad esso conferiti giusta procura del OT. nella sua qualità di Persona_3
Consigliere della in forza di delibera del Consiglio di Controparte_3
pagina 1 di 13 Amministrazione del 24.07.2019, con firma autenticata dal Notaio OT. in Persona_2
data 25.05.2020 (rep. 142719, racc. 36506) registrata in Milano DP II il 27.05.2020 al n. 35001 serie 1t, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giada Belardinelli (C.F. ) e C.F._4
(C.F. del Foro di Milano, eleggendo Parte_2 C.F._5
domicilio (così come sancito dalla sentenza della Corte di CaSSzione n. 10143 del 20.06.2012) presso il loro studio in Milano, Via Plinio 11, giusta procura speciale agli atti
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto;
fondo patrimoniale.
Conclusioni: il procuratore dell'opponente concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'insussistenza, l'illiquidità e l'incertezza totale e/o parziale del diritto di credito vantato dalla con l'atto di precetto quivi opposto per i motivi innanzi esposti;
-. Controparte_2
accertare e dichiarare l'efficacia del fondo patrimoniale Rep. N. 43973, Racc. 10212 istituito dalla sig.ra e dal coniuge nei confronti della Parte_3 Controparte_5 [...]
e per l'effetto dichiararsi l'inefficacia e/o invalidità della intrapresa azione Controparte_2
esecutiva promoSS dalla per i motivi innanzi esposti;
-. Ad ogni Controparte_2
modo accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata sui beni ricadenti nel fondo patrimoniale istituito in precedenza dai coniugi attori/ricorrenti per tutti i motivi innanzi esposti;
-. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'intestato procuratore che si dichiara antistatario”.
Il procuratore dell'opposta concludeva chiedendo “nel merito in via principale: respingere perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché non proponibili nel presente giudizio tutte le domande svolte nel merito dal Sig. con l'atto di citazione in data Parte_1
16.11.2020; nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie in punto richiesta delle spese per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale pari ad €2.450,00=, voglia il Tribunale accertare la validità ed efficacia del precetto per la minor somma di €122.717,42. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c..
pagina 2 di 13 FATTO E DIRITTO
, con atto di opposizione regolarmente notificato, impugnava l'atto di Parte_1
precetto notificatogli dalla in data 30.10.2020, con il quale veniva chiesto il Controparte_1
pagamento dell'importo di euro 125.167,42.
Il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n.
1937/2015, RG 5304/2015, reso dal Tribunale di Ancona, con il quale è stato ingiunto a di pagare - in solido con e – a favore di Parte_1 Parte_4 Parte_3 [...]
(incorporata in la somma di € 117.386,25 oltre interessi, Controparte_6 CP_7
compensi e spese.
In particolare, parte opponente deduceva che:
-in data 19.03.2013 i coniugi e costituivano, con atto per Parte_1 Parte_3
Notar in Napoli del 19.3.2013, un fondo patrimoniale che veniva trascritto Persona_4
presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Napoli e di Campobasso il 25.3.2013;
- la otteneva il decreto ingiuntivo n. 1937/2015 emesso dal Controparte_3
Tribunale Civile di Ancona, opposto dai debitori e confermato dal Tribunale;
- la , già iscriveva ipoteca sui beni Controparte_3 Controparte_6
ricadenti nel fondo patrimoniale, mentre la notificava, in data Controparte_2
30.10.2020, atto di precetto nei confronti del , con il quale richiedeva il pagamento Parte_1
dell'importo di euro 125.167,42; ed eccepiva:
- l'infondatezza, inesistenza ed illegittimità della pretesa contenuta nell'atto di precetto – sulla richiesta delle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria. La non debenza dell'importo di euro
2.450,00 in quanto relativa alle spese riguardanti l'attività di costituzione dell'ipoteca;
- l'inefficacia ed illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni in proprietà di e del proprio Parte_1
coniuge – Mancato esperimento dell'azione revocatoria. Parte_3
- sulla formazione del titolo esecutivo - Sulla fidejussione prestata dai coniugi e . Parte_1 Pt_3
L'omeSS prova dell'inerenza delle obbligazioni contratte dai debitori rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare, atteso che la fideiussione resa per una società di cui i debitori erano pagina 3 di 13 soci non può ritenersi in alcun modo inerente alla gestione familiare o al fabbisogno della propria famiglia;
- la mancata trascrizione del pignoramento entro un anno dalla trascrizione del presunto atto pregiudizievole – Decadenza;
-l'indisponibilità dei beni ricadenti nel fondo patrimoniale. I terzi non possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi che sia difforme da quanto stabilito dall'art. 169 c.c.;
-l'inefficacia ed illegittimità delle ipoteche iscritte da parte della – Sul Controparte_6
valore dei beni sottoposti a pignoramento - Sulla consulenza tecnica disposta dal Giudice
OT.SS Di Meo. Risulta pendente, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (RG 972/2017 –
Giudice OT.SS Di Meo), un giudizio promosso da ed volto ad accertare Parte_1 Pt_3
l'illegittimità dell'ipoteca costituita sui beni ricadenti nel fondo patrimoniale ed istituito in precedenza dai coniugi.
Concludeva chiedendo: in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito: accertare e dichiarare l'insussistenza, l'illiquidità e l'incertezza totale e/o parziale del diritto di credito vantato dalla con l'atto di precetto;
accertare e Controparte_2
dichiarare l'efficacia del fondo patrimoniale Rep. N. 43973, Racc. 10212 istituito da Pt_3
e dal coniuge nei confronti della e,
[...] Parte_1 Controparte_2
per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia e/o invalidità della intrapresa azione esecutiva promoSS dalla accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria Controparte_2
effettuata sui beni ricadenti nel fondo patrimoniale istituito in precedenza dai coniugi attori/ricorrenti; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Nelle note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 03.6.2021, l'opponente deduceva che parte creditrice aveva provveduto a notificare un secondo atto di precetto in data
19.2.2021, dal che era derivata altra opposizione con R.G.A.C. 1411/2021 +5276/2021 definiti con sentenza del 2.1.2024 (depositata dall'avv. Belardinelli, procuratore di unitamente CP_1
alla comparsa conclusionale).
Nelle memorie conclusive di replica eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione della società non avendo fornito la steSS la prova di essere la reale cessionaria del credito CP_1
presuntivamente vantato atteso che la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla GU in pagina 4 di 13 blocco di tutti i crediti, non può di certo ritenersi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito ceduto, che deve essere provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto.
In data 26.02.2021 si costituiva la e per eSS la Controparte_1 Controparte_2
nonché la la quale deduceva che: Controparte_3
- in data 20.07.2018, aveva concluso con (nella quale si è Controparte_1 Controparte_8
fusa per incorporazione un contratto di cessione di crediti Controparte_6
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario;
- il titolo azionato è rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona RG 5304/2015, ing. N. 1937/2015, dichiarato definitivo e irrevocabile con sentenza n. 864/2017 e munito di formula esecutiva in data 1.8.2016. Orbene, è evidente che nessuna contestazione può essere moSS in questa sede sulla validità del titolo esecutivo ottenuto dalla creditrice in forza del quale si agisce. La creditrice ha, inoltre, dedotto che il precetto notificato a in data 30.10.2020 Parte_1
non è stato azionato, e per l'effetto non ha dato origine ad alcuna procedura esecutiva in danno di . L'efficacia del precetto è venuta meno, infatti, in data 28 gennaio 2021. Parte_1
Nel merito, la creditrice deduceva l'infondatezza delle doglianze, delle quali chiedeva il rigetto. L'eccezione di efficacia e legittimità dell'ipoteca iscritta sui beni in proprietà di e Parte_1
del proprio coniuge è già stata oggetto di valutazione (ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emeSS dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 27.7.2020 nell'ambito della causa iscritta al R.G. n
972/2017) in cui si è stato dichiarato: “ritenuta l'ammissibilità della costituzione di ipoteca sui beni poi costituiti in un fondo patrimoniale”. Inoltre, evidenziava che l'iscrizione ipotecaria sui beni facente parte del fondo patrimoniale non è vietata e l'onere della prova dell'estraneità ai bisogni familiari spetta al debitore. Le contestazioni circa l'inefficacia e l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni facente parte del fondo patrimoniale esulano dal petitum e dalla causa petendi del presente giudizio. Trattasi di domanda nuova ed autonoma, assolutamente estranea al procedimento e che pertanto non può trovare accoglimento non meritando neppure di essere discuSS.
Quanto, poi, alla doglianza relativa al mancato esperimento della azione revocatoria da parte del creditore ribadiva nuovamente che nessuna azione esecutiva immobiliare è stata ad oggi posta in essere sui beni di proprietà del Sig. . Inoltre non spettava e non spetterà, certo Parte_1
al creditore procedente esperire l'azione revocatoria al fine di ottenere la revoca del fondo pagina 5 di 13 patrimoniale. Era invece onere del Sig. e della moglie instaurare Parte_1 Parte_3
autonomo giudizio al fine di ottenere idonea sentenza che potesse consentire la cancellazione dell'ipoteca giudiziale qualora l'autorità giudiziaria avesse accolto le richieste dei debitori che – solo in questa sede – sono state illegittimamente avanzate;
- sulla formazione del titolo esecutivo – sulla fidejussione prestata dai coniugi e . Parte_1 Pt_3
A garanzia di quanto dovuto dalla alla Parte_5 [...]
i Sigg. e hanno Controparte_6 Parte_4 Parte_1 Parte_3
rilasciato due fideiussioni e, precisamente: - la prima in data 08/01/2004 sino alla concorrenza di euro 172.500,00; - la seconda in data 26/07/2011 di euro 90.000,00 e relativa al solo contratto di prestito finanziario n. 1008672. Le fideiussioni sono state prestate quindi nel 2004 e nel 2011, mentre il fondo patrimoniale è stato costituito con atto del 19.3.2013, trascritto nel 25.3.2013.
I coniugi erano ben consapevoli della propria esposizione debitoria e volutamente, solo Parte_1
nel marzo 2013, hanno costituito il fondo patrimoniale non al fine di soddisfare i bisogni della famiglia, ma per sottrarre ai creditori le garanzie del proprio debito.
Concludeva chiedendo in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione del titolo esecutivo avanzata da in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito: respingere Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché non proponibili nel presente giudizio tutte le domande svolte nel merito da con l'atto di citazione in data Parte_1
16.11.2020; - nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie relativamente alla richiesta delle spese per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale pari ad € 2.450,00, di accertare la validità ed efficacia del precetto per la minor somma di € 122.717,42; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del giudizio anche ex art. 96
c.p.c..
All'udienza del 19.03.21 il Got OT.SS , originaria assegnataria della causa, così CP_9
provvedeva: “rilevato che la causa attiene ad opposizione a precetto per un valore eccedente quello fiSSto quale limite di competenza dei magistrati onorari secondo le vigenti tabelle del
Tribunale” rimetteva gli atti al Presidente di sezione, il quale a sua volta, rimetteva il giudizio alla cognizione della OT.SS Diana.
Con ordinanza del 01.09.2021 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione del titolo esecutivo e dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'atto di precetto;
assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie. pagina 6 di 13 Espletata l'istruttoria all'udienza del 02.11.2023 le parti rassegnavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali chiedevano l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Successivamente con ordinanza dell'8.5.2024, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo, sottoponendo alle parti la questione relativa all'opponibilità del fondo patrimoniale iscritto nel registro degli atti di matrimonio, rinviando all'udienza del 24.10.2024 ore 10.30 per la comparizione delle parti;
Alla predetta udienza il GI dott.SS Musi, sul cui ruolo la causa veniva rimeSS, tratteneva la causa in decisione concedendo termine di 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e successivo termine di 20 giorni per il deposito memorie di replica.
Preliminarmente, va delimitato il thema decidendum, evidenziandosi sin d'ora che il G.I. non si pronuncerà sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva per mancata prova della cessione sollevata in corso di causa dalla difesa dell'opponente (nelle memorie di replica depositate in data 22.01.24).
Valga, al riguardo, il richiamo al principio espresso da Cass. Civ. 16904/2018 secondo cui la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, cosicché grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito, esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza (Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva, sul presupposto che il debitore aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale). Nel caso che occupa, come detto, soltanto in sede conclusiva la difesa del ha articolato l'eccezione di difetto di titolarità attiva, evidenziando la mancanza di Parte_1
prova della cessione del credito (il cui onere graverebbe sulla . Nel detto precedente, la CP_1
S.C. non nega che il giudice dell'opposizione all'esecuzione poSS sempre rilevare il venir meno del titolo, atteso che la sua sussistenza costituisce una condizione dell'azione esecutiva, e che il pagina 7 di 13 giudice dell'esecuzione poSS sempre compiere anche d'ufficio quegli accertamenti sulla sussistenza delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e dei presupposti del processo esecutivo, in mancanza dei quali quest'ultimo non può proseguire o raggiungere i suoi fini istituzionali. Tuttavia, la Corte osserva che la questione dell'estensione dei poteri di verifica anche ufficiosa da parte del giudice dell'esecuzione, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al raggiungimento di un utile risultato invocata dal ricorrente, è irrilevante in questo caso, cui andava applicato il principio stabilito dalle Sezioni
Unite n. 2951/16, sui tempi e modi di contestazione della titolarità del diritto vantato ex adverso.
Da un lato, la peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione implica che detta contestazione debba avvenire per via di azione ad opera di parte opponente e cioè del debitore, sicché deve neceSSriamente essere esplicita;
dall'altro lato, anche in forza dei principi affermati da Cass. Sez. U. 16/02/2016, n. 2951, in tema di ufficiosa rilevabilità della carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, la relativa verifica può compiersi in base agli elementi a disposizione del giudicante, tra i quali rientra la considerazione delle prove dirette - documentali o meno - e di quelle indirette, desumibili dal contegno delle parti, tra le quali rientra la condotta processuale dello stesso debitore - unico legittimato alle opposizioni ad esecuzione volte a fare valere quelle carenze e quindi onerato di farlo in via di azione - la quale sia incompatibile con la contestazione di quella titolarità. Tanto è accaduto nella fattispecie, come si evidenzia dallo sviluppo della causa steSS e dalla pacifica circostanza del dispiegamento della questione soltanto dopo il termine di maturazione delle preclusioni istruttorie.
Ne deriva di conseguenza che il tema della presente decisione va circoscritto a quelli che erano i motivi di opposizione articolati nell'atto di citazione ex art. 615 introduttivo del giudizio.
Sempre preliminarmente, si rileva che l'opposizione proposta da ai sensi Parte_1
dell'art. 615, primo comma c.p.c. non integra (e non può integrare) un'impugnazione del titolo posto a base del precetto. ESS, piuttosto, è volta a contestare - al pari dell'opposizione all'esecuzione già iniziata - il diritto del creditore ad agire in executivis. In tal senso depone, anzitutto, la circostanza che tale tipologia di opposizione può essere proposta solo dopo la notifica dell'atto di precetto.
Con l'opposizione pre-esecutiva, pertanto, non si contesta il diritto in sé, così come consacrato nel titolo, bensì il diritto ad agire in via esecutiva. L'eventuale contestazione sul merito della pretesa creditoria rappresenta solamente una domanda accessoria. Ed invero, nel caso di titolo pagina 8 di 13 esecutivo giudiziale, con l'opposizione a precetto non si può certamente addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poiché quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente con gli specifici mezzi di impugnazione del titolo previsti dall'ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015; Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6337 del 19/03/2014). Inoltre, per i fatti posteriori alla definitività del titolo esecutivo o alla maturazione delle preclusioni per farli valere nel giudizio in cui il titolo medesimo si è formato, la relativa opposizione non integra, a stretto rigore, un'impugnazione rivolta ad inficiare il titolo per un vizio suo proprio.
Il credito che la società opposta aziona si fonda sul decreto ingiuntivo n. 1937/2015 emesso dal
Tribunale Civile di Ancona il 15/09/2015, con cui veniva ingiunto a , Parte_1
e il pagamento della somma di euro 117.386,25, oltre interessi e Parte_4 Parte_3
spese legali ivi liquidate. L'opposizione avverso il decreto si concludeva con la sentenza n. 864 del 23.05.2017 favorevole per la il decreto ingiuntivo è divenuto titolo Parte_6
definitivo e irrevocabile, ed il rapporto ad esso sotteso non può essere rimesso in discussione se non per fatti (estintivi o modificativi) successivi al giudizio in cui si è formato. Pertanto, alcuna eccezione circa l'infondatezza, l'inesistenza e l'illegittimità della pretesa contenuta nell'atto di precetto può essere avanzata in questa sede.
E ancora, le contestazioni circa l'inefficacia e l'illegittimità dell'ipoteca iscritta sui beni facente parte del fondo patrimoniale esulano dal petitum e dalla causa petendi del presente giudizio
(essendo state già oggetto del processo sfociato nell' ordinanza della OT.SS Di Meo nel procedimento recante numero di Rg. 972/2017), ogni altra questione addotta dall'opponente
(circa la mancata azione revocatoria da parte della – sulla mancata trascrizione del CP_1
pignoramento entro un anno dalla trascrizione del presunto atto pregiudizievole- sulla indisponibilità dei beni ricadenti nel fondo patrimoniale) esulano dal thema del presente giudizio dove si discute del diritto della di procedere ad esecuzione nei confronti del e CP_1 Parte_1
non anche della assoggettabilità ad espropriazione di determinati beni.
Infatti, col ricorso ex art. 702 bis cpc R.G.. 972/2017 (agli atti), e Parte_1 Pt_3
chiedevano che il Tribunale volesse “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata sui beni ricadenti nel fondo patrimoniale istituito in precedenza dai coniugi attori/ricorrenti per tutti i motivi innanzi esposti”. Ed i motivi erano esattamente i medesimi qui riproposti. Il Tribunale ha rigettato la domanda di cancellazione dell'ipoteca sulla scorta delle pagina 9 di 13 seguenti ragioni: “orbene, dovendosi fare corretta applicazione dei menzionati principi e ricordando che l'onere della prova dei presupposti di operatività della limitazione di cui all'art. 170 c.c. (ossia obbligazione assunta per bisogni della famiglia e sua conoscenza in capo al creditore), va osservato come nel caso che ne occupa il credito a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca derivi dal contratto di fideiussione sottoscritto dai ricorrenti a garanzia dei debiti della società Ebbene, deve senz'altro ritenersi che tale società sia Parte_5
riconducibile alla famiglia come comprovato dal nome della società, dalla circostanza Parte_1
che a garanzia dei crediti contratti dalla steSS abbiano prestato fideiussione gli odierni ricorrenti in uno alla sig.ra madre del e, dunque, tutte persone appartenenti al Parte_4 Parte_1
nucleo familiare, dalla qualità di socio e di dipendente della società assunta dal ricorrente;
ne consegue che, sia pur evidenziandosi che trattasi di società a responsabilità limitata, deve ritenersi che la steSS costituisse fonte di sostentamento per il nucleo familiare il quale, proprio dall'attività della società, di cui il ricorrente era dipendente, traeva l'introito economico neceSSrio al proprio fabbisogno, tanto da indurre il nucleo familiare a prestare garanzia fideiussoria per consentire alla steSS di continuare a godere di merito creditizio ed essere operativa (ciò che all'evidenza, nessun semplice dipendente avrebbe fatto). In ragioni di tali osservazioni, deve quindi ritenersi la sussistenza di una sicura relazione fra l'attività societaria ed il tenore di vita goduto dal nucleo familiare e, quindi, in definitiva, quei bisogni della famiglia cui fa riferimento la norma in parola.
Del resto anche i debitori, cui incombeva il relativo onere della prova, si sono limitati a dedurre che la tipologia di debito contratto, ossia garanzia fideiussoria in favore di una società di capitali, evidenziasse per sua steSS natura la incompatibilità con il concetto di bisogni della famiglia;
assunto che – come si è visto – la giurisprudenza anche con pronunce più recenti, ha ritenuto privo di fondamento. Ne consegue che la domanda di cancellazione dell'ipoteca proposta in via principale dai ricorrenti non può trovare accoglimento”.
La nei propri atti difensivi, afferma di aver proposto appello avverso detta ordinanza CP_1
limitatamente all'accoglimento della domanda di riduzione dell'ipoteca, ma gli opponenti, ritualmente costituiti, non hanno sollevato alcuna sorta di appello incidentale, sicché la decisione del Tribunale in ordine alla pretesa impignorabilità dei beni ricompresi nel fondo patrimoniale, richiesta che è stata rigettata integralmente, deve ritenersi non più passibile di vaglio giudiziario atteso che su di eSS è sceso il giudicato. In ogni caso, pur a voler ritenere che la difesa dell'opponente abbia, in questa sede, inteso contestare non tanto la non assoggettabilità Parte_1
pagina 10 di 13 ad ipoteca dei beni costituiti in fondo patrimoniale, bensì la relativa pignorabilità (in astratto, dal momento che l'opposizione in esame è proposta ai sensi dell'art. 615 I co. c.p.c.), si ritiene condivisibile quanto affermato nella costituzione della e nelle successive note conclusive CP_1
quanto alla mancata prova dell'estraneità ai bisogni familiari del credito per cui si agisce secondo i principi tra le altre di Cass. civ. 11029/2016 [v. anche di recente Cass. civ. 32146/2024 secondo cui “in tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia - da intendersi non limitati al suo sostentamento ma estesi al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno, o più armonico possibile, sviluppo della loro personalità - del debito contratto, anche se questo
è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad eSS destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza anche materiale, hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”].
Quanto all'ulteriore motivo con cui il contesta la non debenza dell'importo di € Parte_1
2.450.00 contenuto nell'atto di precetto relativo alle spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria, si osserva quanto segue.
Le spese per l'iscrizione di ipoteca giudiziale attengono al procedimento di esecuzione immobiliare, in relazione al quale il creditore procedente vanta il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 95 c.p.c., all'esito dell'utile conclusione della procedura espropriativa.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti stabilito che “Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promoSS sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.” (Cass. 16 giugno 2016 n. 12410).
pagina 11 di 13 Questa conclusione, secondo la Corte, si giustifica "non tanto e non soltanto perché esse richiedono il preventivo riscontro del giudice, quanto perché esse possono essere poste a carico del debitore non indiscriminatamente e preventivamente, al momento della notifica del precetto, ma soltanto se, in sede esecutiva, si ritenga di aggredire il bene ipotecato: in quel caso le spese per l'iscrizione ipotecaria gli saranno riconosciute come spese di esecuzione in sede di liquidazione di esse da parte del giudice dell'esecuzione, ex art. 95 c.p.c., e con riguardo ad esse gli sarà anche riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2855 c.c.". Aggiunge la Corte che
“le spese per iscrivere ipoteca non sono, in effetti, spese che il creditore deve neceSSriamente sostenere non appena ottiene la sentenza di condanna, per poter utilizzare la sentenza come titolo esecutivo e per intimarne il pagamento al debitore (non sono cioè in alcun modo assimilabili all'imposta di registro); - non sussiste infatti un obbligo per il creditore di iscrivere immediatamente l'ipoteca giudiziale, prima della notifica del precetto;
- esse sono spese strumentali a favorire il recupero coattivo del credito da parte del creditore sul singolo bene ipotecato e a dotarlo del privilegio ipotecario;
- con il precetto può essere legittimamente intimato il pagamento dell'importo portato dal titolo di condanna, le spese accessorie e neceSSrie al titolo quali le spese di registrazione e le spese legali del precetto: dopo la notifica della intimazione di pagamento, è ben possibile che il debitore paghi spontaneamente;
- se invece il debitore, pur a fronte della notifica del precetto, rifiuti il pagamento o comunque non provveda al pagamento del debito principale e degli accessori di esso, il creditore potrà attivare la procedura di recupero coattivo del credito ed ha facoltà di scegliere liberamente i beni sui quali tentare di soddisfarsi: se per farlo procederà sul bene assistito da privilegio ipotecario, ricadranno sul debitore esecutato anche le spese che il creditore ha dovuto sostenere per poter fruire del privilegio, e nello stesso rango. E' ben possibile, peraltro, che il creditore, pur avendo proceduto ad iscrivere ipoteca su alcuni beni del debitore, promuova l'espropriazione su altri beni (ricorrendo, ad esempio, al più veloce e meno oneroso strumento del pignoramento presso terzi): in questo caso le spese sostenute per l'iscrizione ipotecaria relative a beni rimasti del tutto estranei al processo esecutivo non potranno essergli riconosciute neppure quali spese di esecuzione".
Pertanto, il precetto notificato risulta illegittimo nella parte in cui il creditore procedente si è auto liquidato le spese di iscrizione di ipoteca giudiziale nella misura di euro 2.454,00.
pagina 12 di 13 Sul punto si rivela opportuno evidenziare che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità (o inefficacia) totale dell'atto bensì con la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente (cfr. Cass. civ. n.
27032/2014; Cass. civ. 5515/2008).
L'opposizione di va pertanto accolta limitatamente al detto motivo di doglianza. Parte_1
L'esito complessivo della lite che vede concretizzarsi una soccombenza parziale dell'opponente giustifica la compensazione delle spese tra le stesse nella misura della metà, la restante parte dovendo essere liquidata in favore della ed a carico del in dispositivo. Non si CP_1 Parte_1
ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. (essendosi rivelata in parte fondata la proposta iniziativa giudiziale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale accoglimento della opposizione, ridetermina le somme dovute, con l'esclusione delle voci indicate in parte motiva;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà, condannando alla Parte_1
rifusione della restante parte in favore della liquidata in Euro 7.000,00 per compensi oltre CP_1
accessori come per legge.
Torre Annunziata, 13/02/2025
Il Giudice dott.SS Emanuela Musi
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