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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Danilo Fedeli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gabriele Salvago Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2280/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 marzo 2022 adiva il Tribunale di Controparte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della esercente attività di prestazione di servizi Parte_1 per l'igiene e l'estetica della persona quali manicure, pedicure, massaggi, ossigenoterapia, nel periodo compreso tra il 5 marzo 2014 e l'8 ottobre 2021, quando il rapporto era cessato per i fatti oltre descritti;
quale estetista diplomata, avendo già svolto l'attività presso altri negozi in Roma maturando una notevole esperienza nel settore ed essendo disoccupata ed alla ricerca di una occupazione, nel febbraio 2014 aveva presentato il proprio
Pag. 1 di 9 curriculum vitae alla società convenuta, che le aveva proposto di svolgere attività lavorativa con mansioni di estetista presso il punto vendita sito in Roma, via Quintilio
Varo n. 108, che doveva essere dalla stessa interamente gestito;
deduceva che, a far data dal 5 marzo 2014, aveva pertanto prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della senza alcuna assicurazione di legge e di contratto;
che il rapporto era stato Parte_1
tardivamente formalizzato solo con decorrenza dal 21 maggio 2014 con un simulato contratto di associazione in partecipazione di cui ella non possedeva copia e, a far tempo dal 31 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per 30 ore settimanali, mansioni di estetista ed inquadramento nel III livello del c.c.n.l. Acconciatori estetisti parrucchieri;
che il contratto in questione indicava un orario ampiamente inferiore, pari a 30 ore settimanali poi ridotto a 24 ore, rispetto a quello effettivo;
che per l'intero periodo dedotto era stata stabilmente inserita nell'organizzazione della convenuta, ed in particolare: era tenuta ad osservare, per l'intera durata del rapporto di lavoro, un orario predeterminato dalla società, difforme da quello contrattualmente previsto, senza possibilità alcuna di variarne la distribuzione, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con riposo il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 19:30, con
15 minuti di pausa per consumare il pasto, per complessive circa 47 ore settimanali;
che l'orario di lavoro menzionato era stato sempre osservato dalla ricorrente, sebbene il datore di lavoro le avesse chiesto di sottoscrivere, in data 31 dicembre 2018, un accordo per la riduzione del monte ore settimanale da 30 a 24 ore;
che il centro estetico rimaneva aperto anche nella giornata di giovedì, e le mansioni di estetista erano svolte dalla sig.ra
; di avere, pertanto, svolto costantemente lavoro supplementare e Parte_2
straordinario che non le era stato remunerato in busta paga;
che, sebbene la società convenuta le avesse delegato l'intera gestione del punto vendita, aveva comunque ricevuto ordini, direttive e disposizioni in merito ai compiti affidatile ed alle modalità di esplicazione dell'attività da svolgere da parte del legale rappresentante,
[...]
il quale vigilava sulla corretta esecuzione delle mansioni a lei assegnate, Parte_1 controllandone l'esito ed i tempi di esecuzione, e sull'attività del centro estetico;
che era tenuta a richiedere allo l'autorizzazione per la fruizione di permessi, congedi Parte_1
ed eventuali sospensioni dal servizio o periodi di ferie, nonché a giustificare le assenze con obbligo di darne tempestiva e preventiva comunicazione;
che nel caso si fosse discostata dalle disposizioni impartitele o dagli orari di servizio prestabiliti era soggetta
Pag. 2 di 9 all'irrogazione di provvedimenti disciplinari, quali il biasimo ed il rimprovero verbale;
di avere utilizzato, per lo svolgimento delle mansioni di lavoro affidatele, strumenti e materiali della convenuta, essendo priva di un'organizzazione propria;
che nel corso del rapporto di lavoro aveva fruito di 5 giorni di ferie nel mese di agosto e di 12 giorni nel mese di novembre di ogni anno, ricevendo la relativa indennità sostitutiva in misura inferiore a quella riportata in busta paga;
di non avere goduto per l'intero periodo del rapporto di lavoro di permessi, né aveva percepito l'indennità sostitutiva per i permessi non goduti;
di avere svolto, in costanza di rapporto, come da incarico ricevuto, la mansione di estetista presso il punto vendita della convenuta, occupandosi in autonomia della gestione del centro estetico e della clientela;
segnatamente:
• svolgeva in autonomia tutti i trattamenti di estetica specializzata, utilizzando macchinari ed apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica (radiofrequenza, ossigenoterapia, depilazione laser, ecc…)
• organizzava l'agenda degli appuntamenti del centro estetico
• proponeva alle clienti trattamenti estetici personalizzati, consigliandoli in base alle caratteristiche dell'aspetto
• effettuava trattamenti estetici “di routine” (trattamenti viso, massaggi, cerette, manicure, pedicure, ecc…)
• si occupava dell'apertura e della chiusura del centro estetico, delle attività di cassa, delle attività di semplice contabilità; di avere percepito le retribuzioni e le altre indennità di cui alle buste paga in atti ed indicate alla voce percepito dei conteggi, che costituivano parte integrante del ricorso;
di avere percepito dal datore di lavoro, in modo discontinuo, compensi in contanti che non era in grado di quantificare;
che i giorni di festività nazionale di novembre 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, giugno 2019, aprile ed agosto 2021, erano caduti in giornata domenicale;
che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'attività lavorativa era stata sospesa dal marzo 2020 al maggio 2020; che il rapporto era proseguito secondo le modalità sopra indicate sino al mese di ottobre 2020 allorquando, a seguito di un intervento chirurgico alla mano destra, aveva usufruito di un periodo di malattia;
che a decorrere dal mese di dicembre 2020, lo le aveva comunicato di aver inoltrato Parte_1
la richiesta di usufruire della cassa integrazione, senza altresì specificare la durata della stessa;
che dal mese di dicembre 2020 al mese di settembre 2021 era rimasta a
Pag. 3 di 9 disposizione del datore di lavoro che non le aveva mai comunicato né la durata, né la proroga della cassa integrazione, né la data di cessazione, né quella di ripresa del servizio;
di avere saltuariamente contattato il legale rappresentante della società per chiedere informazioni sulla ripresa dell'attività, senza tuttavia avere informazioni certe dallo stesso, che lamentava difficoltà economiche dovute al calo del fatturato;
di avere pertanto usufruito della cassa integrazione per Covid-19 sino al mese di settembre 2021; che dal dicembre 2020 alla risoluzione del rapporto per i fatti oltre descritti, le constava che il centro estetico fosse rimasto regolarmente aperto e dapprima e Parte_2
successivamente altra estetista di cui ignorava il nome avevano svolto attività lavorativa a favore della società convenuta;
che il rapporto era proseguito sino al 13 settembre 2021, allorquando aveva ricevuto una lettera raccomandata della società convenuta con la quale, le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal giorno 30 agosto 2021 nei termini seguenti: “…con la presente Le viene contestata l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro a far data dal 30/08/2021, data in cui avrebbe dovuto riprendere servizio…”; di avere inviato a mezzo di lettera raccomandata del 14 settembre 2021 le proprie controdeduzioni scritte del seguente tenore: “…Giustifico la mia assenza nel posto di lavoro in quanto non sono mai stata chiamata per rientrare nel giorno indicato, rimango basita e chiedo gentilmente spiegazioni al riguardo. Oltre a tale lettera contatto il datore di lavoro per ricevere indicazioni sul rientro a lavoro”; che in data 8 Parte_1
ottobre 2021 aveva ricevuto una lettera raccomandata datata 21 settembre 2021 con la quale il datore di lavoro le aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa;
che aveva contestato il licenziamento, contestualmente rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro a decorrere dal 5 marzo 2014, il pagamento delle differenze retributive maturate e offrendo altresì le proprie prestazioni di lavoro in favore della società; che nel corso del rapporto non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare;
che successivamente alla cessazione del rapporto, la società convenuta non le aveva corrisposto l'indennità sostitutiva del preavviso, né le spettanze di fine rapporto, anche omettendo la consegna della relativa busta paga;
che la retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. era pari a € 1.380,70 (orario di lavoro full-time rivendicato, così calcolata: € 1.274,50 x 13/12) o in subordine € 828,42 (orario di lavoro part-time al 60% secondo il contratto formale, così calcolata: € 1.274,50 x 60% = € 764,50 x 13/12); che la convenuta occupava mediamente almeno 1 lavoratore stabilmente inserito nel proprio
Pag. 4 di 9 organico;
che successivamente alla cessazione del rapporto non aveva reperito altra utile occupazione, né godeva di fonti di reddito ulteriori oltre quelle derivanti dal proprio lavoro;
che le constava che, successivamente alla risoluzione del rapporto, l'attività della società convenuta fosse continuata.
Argomentato in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine e in ordine alla illegittimità del licenziamento, concludeva con richiesta di: “a. Accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far tempo dal 05/03/2014, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
b. accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in virtù di quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ. ed in relazione alle mansioni concretamente svolte dal
05/03/2014 all'08/10/2021, o da quella ritenuta di giustizia, all'inquadramento nel 1° livello di cui al c.c.n.l. imprese parrucchieri ed estetica - o in subordine il 2° livello - ed
a percepire il correlato trattamento economico;
c. accertare e dichiarare la illegittimità,
e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata
21/09/2021 e ricevuta il successivo 08/10/2021 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto
e, per l'effetto d. condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è pari ad euro 1380,70 o, in subordine € 828,42; e. condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di indennità di lavoro specificate al paragrafo “4” che precede ed in favore della ricorrente, dell'importo di € 95.319,08, o di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà equo e di giustizia;
f. condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429
c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.”, il tutto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Parte_1
contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto;
in particolare, affermava:
• come il rapporto intercorso dal maggio 2014 al 31 dicembre 2015 fosse genuinamente un rapporto di collaborazione, nella forma dell'associazione in partecipazione
• come, quanto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2016, la ricorrente avesse sempre prestato le proprie energie
Pag. 5 di 9 lavorative nel rispetto degli orari contrattualmente previsti, non avendo quindi mai svolto lavoro supplementare e straordinario
• come avesse sempre svolto le mansioni assegnate, corrispondenti al III Livello del c.c.n.l. Estetica e Parrucchieri
• come, rispetto al licenziamento per giusta causa, la ricorrente si fosse assentata dal lavoro dal 30 agosto 2021 – termine del periodo di c.i.g.s. – al 21 settembre
2021, pur avendo avuto comunque contezza dei suoi obblighi quantomeno dal 13 settembre 2021, data di ricezione della raccomandata a./r. contenente la contestazione disciplinare
• come, relativamente alle differenze retributive, la società avesse regolarmente erogato tutte le somme dovute in conseguenza del rapporto di lavoro sulla base dei parametri del c.c.n.l. di categoria, contestando i conteggi di parte ricorrente anche nel quantum.
Istruita anche a mezzo di istruttoria orale, la causa era decisa con la sentenza n.
2280/2024, depositata il 25 febbraio 2024, che accoglieva in parte il ricorso
• dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 21 maggio 2014 con inquadramento nel I livello del c.c.n.l. applicato
• condannando la società resistente al pagamento in favore della della somma CP_1 complessiva di € 80.753,90
• dichiarando l'illegittimità del licenziamento
• condannando la società al pagamento di un'indennità pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto individuata in € 1.380,70
• condannando, infine, la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 30 marzo 2024 interponeva tempestivo appello avverso Parte_1
la pronuncia affidandosi ai motivi di seguito succintamente riassunti.
Con il primo punto censurava la sentenza in ordine alla affermata ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno fin dal 21 maggio 2014 con lo svolgimento di un enorme numero di ore di lavoro straordinario, lamentando l'errata valutazione delle prove testimoniali e la completa assenza di elementi probatori in tal senso. Evidenziava che le deposizioni valorizzate dal primo giudice non erano in grado di coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto e che erano in parte fondate su notizie apprese de relato actoris, dunque assolutamente inutilizzabili, ciò che costituiva una chiara
Pag. 6 di 9 violazione dell'art. 116 c.p.c., essendo il Tribunale andato ben oltre il principio del libero convincimento. Si doleva dunque del difetto di quella prova rigorosa che la giurisprudenza richiede per la dimostrazione dell'espletamento di lavoro oltre l'orario contrattuale, riportando ampi stralci a sé favorevoli delle dichiarazioni rese dai testi esaminati, ribadendo l'insufficienza di quanto riferito da quelli introdotti dalla e CP_1
l'attendibilità di quelli propri e rilevando significative discrasie tra quanto allegato dalla ricorrente e quanto riferito dai testimoni. Ne derivava che si poteva al più ammettere lo svolgimento di lavoro straordinario per sole tre ore settimanali, con drastica riduzione delle somme asseritamente dovute, ciò che era peraltro dimostrato dalla circostanza che, in sede conciliativa, la lavoratrice aveva richiesto la ben più modesta somma di €
10.000,00.
Con il secondo punto deduceva l'erroneità del riconoscimento di mansioni superiori, nuovamente dolendosi dell'errata valutazione delle prove testimoniali e della completa assenza di elementi probatori in ordine alla continuatività del loro ipotetico svolgimento;
ribadiva che le deposizioni valorizzate dal primo giudice non erano in grado di coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto e che erano in parte fondate su notizie apprese de relato actoris, in disparte la considerazione che il Tribunale aveva invertito l'onere della prova, asserendo come fosse la società a dover dimostrare lo svolgimento delle sole mansioni contrattualmente previste.
Con un terzo punto criticava l'affermata simulazione del rapporto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti fino al 31 dicembre 2015 dolendosi, stante anche l'assenza di prove testimoniali sul punto, della valutazione operata dal giudice sulla base di flebili elementi indiziari, costituiti dalla pretesa continuità della prestazione resa dopo la trasformazione in rapporto subordinato, dalla pretesa fissità delle somme erogate, dalla mancata esibizione del rendiconto. Sottolineava che le somme erogate, variabili da €
800,00 a € 900,00 a € 1.050,00 risultavano comunque congrue rispetto al lavoro svolto.
Con un quarto punto contestava l'affermata illegittimità del licenziamento intimato evidenziando che la era a conoscenza dell'obbligo di riprendere il lavoro almeno a CP_1
far data dal 13 settembre 2021, data di ricezione della contestazione disciplinare, ma ciononostante aveva protratto l'assenza fino al 20 settembre 2021, in maniera tale da violare il disposto dell'art. 127 del c.c.n.l., che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi. Affermava che la era perfettamente a CP_1
Pag. 7 di 9 conoscenza della cessazione del periodo di c.i.g.s. alla data del 29 agosto 2021; dunque, il datore di lavoro non era onerato di effettuare alcuna comunicazione al riguardo e che l'assenza successiva al 13 settembre 2021 integrava quella compromissione del legame fiduciario che consente la cessazione del rapporto.
Con un quinto punto contestava la decisione in ordine all'asserito mancato pagamento del t.f.r., argomentando sulla rivelabilità d'ufficio dell'eccezione di pagamento, dimostrato dalla documentazione prodotta in atti e incomprensibilmente dichiarata tardiva dal primo giudice. Ne derivava che dalle somme eventualmente spettanti alla andava detratto CP_1
l'importo di € 4.061,17 già versato a titolo di t.f.r. a mezzo di bonifici bancari del 15 ottobre, del 15 novembre e del 17 dicembre 2021.
Con un sesto punto si doleva dell'acritico recepimento dei conteggi elaborati dalla lavoratrice, anche evidenziando gli errori di calcolo nei quali era incorso il Tribunale in ordine alla detrazione delle somme richieste a titolo di “netto CIGS”, di festività, di ferie e di permessi non goduti e di quella di € 14.663,27 indicata dallo stesso giudice come già versata e non conteggiata nel percepito, con la conseguenza che dalla iniziale richiesta della andava detratta la somma di almeno € 29.406,94. CP_1
Proposta istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, concludeva con richiesta di riforma della sentenza impugnata e di rigetto delle domande proposte dall'appellata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva la richiedendo la conferma CP_1
della sentenza gravata.
Raggiunto l'accordo per la conciliazione della lite su stimolo della Corte, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero è stato redatto verbale di conciliazione tra le parti del quale è stata data lettura all'udienza odierna.
In tale verbale si legge che la accetta a composizione della lite la somma netta di € CP_1
20.000,00 da versarsi ratealmente, convenendosi, infine, per un contributo alle spese legali pari a € 1.000,00 da versarsi all'avv. Salvago e per la compensazione delle ulteriori spese.
Pag. 8 di 9 Orbene, osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere – che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione – non si traduce nella inammissibilità
o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n.
3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto, decidendo in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 30 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale
[...]
del lavoro di Roma n. 2280/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle spese processuali.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 806/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Danilo Fedeli Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Gabriele Salvago Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2280/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 marzo 2022 adiva il Tribunale di Controparte_1
Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato alle dipendenze della esercente attività di prestazione di servizi Parte_1 per l'igiene e l'estetica della persona quali manicure, pedicure, massaggi, ossigenoterapia, nel periodo compreso tra il 5 marzo 2014 e l'8 ottobre 2021, quando il rapporto era cessato per i fatti oltre descritti;
quale estetista diplomata, avendo già svolto l'attività presso altri negozi in Roma maturando una notevole esperienza nel settore ed essendo disoccupata ed alla ricerca di una occupazione, nel febbraio 2014 aveva presentato il proprio
Pag. 1 di 9 curriculum vitae alla società convenuta, che le aveva proposto di svolgere attività lavorativa con mansioni di estetista presso il punto vendita sito in Roma, via Quintilio
Varo n. 108, che doveva essere dalla stessa interamente gestito;
deduceva che, a far data dal 5 marzo 2014, aveva pertanto prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della senza alcuna assicurazione di legge e di contratto;
che il rapporto era stato Parte_1
tardivamente formalizzato solo con decorrenza dal 21 maggio 2014 con un simulato contratto di associazione in partecipazione di cui ella non possedeva copia e, a far tempo dal 31 dicembre 2015, con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale per 30 ore settimanali, mansioni di estetista ed inquadramento nel III livello del c.c.n.l. Acconciatori estetisti parrucchieri;
che il contratto in questione indicava un orario ampiamente inferiore, pari a 30 ore settimanali poi ridotto a 24 ore, rispetto a quello effettivo;
che per l'intero periodo dedotto era stata stabilmente inserita nell'organizzazione della convenuta, ed in particolare: era tenuta ad osservare, per l'intera durata del rapporto di lavoro, un orario predeterminato dalla società, difforme da quello contrattualmente previsto, senza possibilità alcuna di variarne la distribuzione, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con riposo il giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 19:30, con
15 minuti di pausa per consumare il pasto, per complessive circa 47 ore settimanali;
che l'orario di lavoro menzionato era stato sempre osservato dalla ricorrente, sebbene il datore di lavoro le avesse chiesto di sottoscrivere, in data 31 dicembre 2018, un accordo per la riduzione del monte ore settimanale da 30 a 24 ore;
che il centro estetico rimaneva aperto anche nella giornata di giovedì, e le mansioni di estetista erano svolte dalla sig.ra
; di avere, pertanto, svolto costantemente lavoro supplementare e Parte_2
straordinario che non le era stato remunerato in busta paga;
che, sebbene la società convenuta le avesse delegato l'intera gestione del punto vendita, aveva comunque ricevuto ordini, direttive e disposizioni in merito ai compiti affidatile ed alle modalità di esplicazione dell'attività da svolgere da parte del legale rappresentante,
[...]
il quale vigilava sulla corretta esecuzione delle mansioni a lei assegnate, Parte_1 controllandone l'esito ed i tempi di esecuzione, e sull'attività del centro estetico;
che era tenuta a richiedere allo l'autorizzazione per la fruizione di permessi, congedi Parte_1
ed eventuali sospensioni dal servizio o periodi di ferie, nonché a giustificare le assenze con obbligo di darne tempestiva e preventiva comunicazione;
che nel caso si fosse discostata dalle disposizioni impartitele o dagli orari di servizio prestabiliti era soggetta
Pag. 2 di 9 all'irrogazione di provvedimenti disciplinari, quali il biasimo ed il rimprovero verbale;
di avere utilizzato, per lo svolgimento delle mansioni di lavoro affidatele, strumenti e materiali della convenuta, essendo priva di un'organizzazione propria;
che nel corso del rapporto di lavoro aveva fruito di 5 giorni di ferie nel mese di agosto e di 12 giorni nel mese di novembre di ogni anno, ricevendo la relativa indennità sostitutiva in misura inferiore a quella riportata in busta paga;
di non avere goduto per l'intero periodo del rapporto di lavoro di permessi, né aveva percepito l'indennità sostitutiva per i permessi non goduti;
di avere svolto, in costanza di rapporto, come da incarico ricevuto, la mansione di estetista presso il punto vendita della convenuta, occupandosi in autonomia della gestione del centro estetico e della clientela;
segnatamente:
• svolgeva in autonomia tutti i trattamenti di estetica specializzata, utilizzando macchinari ed apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica (radiofrequenza, ossigenoterapia, depilazione laser, ecc…)
• organizzava l'agenda degli appuntamenti del centro estetico
• proponeva alle clienti trattamenti estetici personalizzati, consigliandoli in base alle caratteristiche dell'aspetto
• effettuava trattamenti estetici “di routine” (trattamenti viso, massaggi, cerette, manicure, pedicure, ecc…)
• si occupava dell'apertura e della chiusura del centro estetico, delle attività di cassa, delle attività di semplice contabilità; di avere percepito le retribuzioni e le altre indennità di cui alle buste paga in atti ed indicate alla voce percepito dei conteggi, che costituivano parte integrante del ricorso;
di avere percepito dal datore di lavoro, in modo discontinuo, compensi in contanti che non era in grado di quantificare;
che i giorni di festività nazionale di novembre 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, giugno 2019, aprile ed agosto 2021, erano caduti in giornata domenicale;
che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'attività lavorativa era stata sospesa dal marzo 2020 al maggio 2020; che il rapporto era proseguito secondo le modalità sopra indicate sino al mese di ottobre 2020 allorquando, a seguito di un intervento chirurgico alla mano destra, aveva usufruito di un periodo di malattia;
che a decorrere dal mese di dicembre 2020, lo le aveva comunicato di aver inoltrato Parte_1
la richiesta di usufruire della cassa integrazione, senza altresì specificare la durata della stessa;
che dal mese di dicembre 2020 al mese di settembre 2021 era rimasta a
Pag. 3 di 9 disposizione del datore di lavoro che non le aveva mai comunicato né la durata, né la proroga della cassa integrazione, né la data di cessazione, né quella di ripresa del servizio;
di avere saltuariamente contattato il legale rappresentante della società per chiedere informazioni sulla ripresa dell'attività, senza tuttavia avere informazioni certe dallo stesso, che lamentava difficoltà economiche dovute al calo del fatturato;
di avere pertanto usufruito della cassa integrazione per Covid-19 sino al mese di settembre 2021; che dal dicembre 2020 alla risoluzione del rapporto per i fatti oltre descritti, le constava che il centro estetico fosse rimasto regolarmente aperto e dapprima e Parte_2
successivamente altra estetista di cui ignorava il nome avevano svolto attività lavorativa a favore della società convenuta;
che il rapporto era proseguito sino al 13 settembre 2021, allorquando aveva ricevuto una lettera raccomandata della società convenuta con la quale, le era stata contestata l'assenza ingiustificata dal giorno 30 agosto 2021 nei termini seguenti: “…con la presente Le viene contestata l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro a far data dal 30/08/2021, data in cui avrebbe dovuto riprendere servizio…”; di avere inviato a mezzo di lettera raccomandata del 14 settembre 2021 le proprie controdeduzioni scritte del seguente tenore: “…Giustifico la mia assenza nel posto di lavoro in quanto non sono mai stata chiamata per rientrare nel giorno indicato, rimango basita e chiedo gentilmente spiegazioni al riguardo. Oltre a tale lettera contatto il datore di lavoro per ricevere indicazioni sul rientro a lavoro”; che in data 8 Parte_1
ottobre 2021 aveva ricevuto una lettera raccomandata datata 21 settembre 2021 con la quale il datore di lavoro le aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa;
che aveva contestato il licenziamento, contestualmente rivendicando la natura subordinata del rapporto di lavoro a decorrere dal 5 marzo 2014, il pagamento delle differenze retributive maturate e offrendo altresì le proprie prestazioni di lavoro in favore della società; che nel corso del rapporto non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare;
che successivamente alla cessazione del rapporto, la società convenuta non le aveva corrisposto l'indennità sostitutiva del preavviso, né le spettanze di fine rapporto, anche omettendo la consegna della relativa busta paga;
che la retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. era pari a € 1.380,70 (orario di lavoro full-time rivendicato, così calcolata: € 1.274,50 x 13/12) o in subordine € 828,42 (orario di lavoro part-time al 60% secondo il contratto formale, così calcolata: € 1.274,50 x 60% = € 764,50 x 13/12); che la convenuta occupava mediamente almeno 1 lavoratore stabilmente inserito nel proprio
Pag. 4 di 9 organico;
che successivamente alla cessazione del rapporto non aveva reperito altra utile occupazione, né godeva di fonti di reddito ulteriori oltre quelle derivanti dal proprio lavoro;
che le constava che, successivamente alla risoluzione del rapporto, l'attività della società convenuta fosse continuata.
Argomentato in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine e in ordine alla illegittimità del licenziamento, concludeva con richiesta di: “a. Accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far tempo dal 05/03/2014, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
b. accertare e dichiarare il diritto dell'istante, in virtù di quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ. ed in relazione alle mansioni concretamente svolte dal
05/03/2014 all'08/10/2021, o da quella ritenuta di giustizia, all'inquadramento nel 1° livello di cui al c.c.n.l. imprese parrucchieri ed estetica - o in subordine il 2° livello - ed
a percepire il correlato trattamento economico;
c. accertare e dichiarare la illegittimità,
e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata
21/09/2021 e ricevuta il successivo 08/10/2021 per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto
e, per l'effetto d. condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è pari ad euro 1380,70 o, in subordine € 828,42; e. condannare la società convenuta al pagamento, a titolo di indennità di lavoro specificate al paragrafo “4” che precede ed in favore della ricorrente, dell'importo di € 95.319,08, o di quello diverso, maggiore o minore, che risulterà equo e di giustizia;
f. condannare, altresì, la parte resistente a corrispondere il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli interessi legali, sulle somme rivalutate, a norma di quanto previsto dagli artt. 429
c.p.c. e 150 disp. attuaz. c.p.c.”, il tutto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Parte_1
contestando ed impugnando tutto quanto ex adverso dedotto;
in particolare, affermava:
• come il rapporto intercorso dal maggio 2014 al 31 dicembre 2015 fosse genuinamente un rapporto di collaborazione, nella forma dell'associazione in partecipazione
• come, quanto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2016, la ricorrente avesse sempre prestato le proprie energie
Pag. 5 di 9 lavorative nel rispetto degli orari contrattualmente previsti, non avendo quindi mai svolto lavoro supplementare e straordinario
• come avesse sempre svolto le mansioni assegnate, corrispondenti al III Livello del c.c.n.l. Estetica e Parrucchieri
• come, rispetto al licenziamento per giusta causa, la ricorrente si fosse assentata dal lavoro dal 30 agosto 2021 – termine del periodo di c.i.g.s. – al 21 settembre
2021, pur avendo avuto comunque contezza dei suoi obblighi quantomeno dal 13 settembre 2021, data di ricezione della raccomandata a./r. contenente la contestazione disciplinare
• come, relativamente alle differenze retributive, la società avesse regolarmente erogato tutte le somme dovute in conseguenza del rapporto di lavoro sulla base dei parametri del c.c.n.l. di categoria, contestando i conteggi di parte ricorrente anche nel quantum.
Istruita anche a mezzo di istruttoria orale, la causa era decisa con la sentenza n.
2280/2024, depositata il 25 febbraio 2024, che accoglieva in parte il ricorso
• dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 21 maggio 2014 con inquadramento nel I livello del c.c.n.l. applicato
• condannando la società resistente al pagamento in favore della della somma CP_1 complessiva di € 80.753,90
• dichiarando l'illegittimità del licenziamento
• condannando la società al pagamento di un'indennità pari a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto individuata in € 1.380,70
• condannando, infine, la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 30 marzo 2024 interponeva tempestivo appello avverso Parte_1
la pronuncia affidandosi ai motivi di seguito succintamente riassunti.
Con il primo punto censurava la sentenza in ordine alla affermata ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno fin dal 21 maggio 2014 con lo svolgimento di un enorme numero di ore di lavoro straordinario, lamentando l'errata valutazione delle prove testimoniali e la completa assenza di elementi probatori in tal senso. Evidenziava che le deposizioni valorizzate dal primo giudice non erano in grado di coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto e che erano in parte fondate su notizie apprese de relato actoris, dunque assolutamente inutilizzabili, ciò che costituiva una chiara
Pag. 6 di 9 violazione dell'art. 116 c.p.c., essendo il Tribunale andato ben oltre il principio del libero convincimento. Si doleva dunque del difetto di quella prova rigorosa che la giurisprudenza richiede per la dimostrazione dell'espletamento di lavoro oltre l'orario contrattuale, riportando ampi stralci a sé favorevoli delle dichiarazioni rese dai testi esaminati, ribadendo l'insufficienza di quanto riferito da quelli introdotti dalla e CP_1
l'attendibilità di quelli propri e rilevando significative discrasie tra quanto allegato dalla ricorrente e quanto riferito dai testimoni. Ne derivava che si poteva al più ammettere lo svolgimento di lavoro straordinario per sole tre ore settimanali, con drastica riduzione delle somme asseritamente dovute, ciò che era peraltro dimostrato dalla circostanza che, in sede conciliativa, la lavoratrice aveva richiesto la ben più modesta somma di €
10.000,00.
Con il secondo punto deduceva l'erroneità del riconoscimento di mansioni superiori, nuovamente dolendosi dell'errata valutazione delle prove testimoniali e della completa assenza di elementi probatori in ordine alla continuatività del loro ipotetico svolgimento;
ribadiva che le deposizioni valorizzate dal primo giudice non erano in grado di coprire l'intero arco temporale di svolgimento del rapporto e che erano in parte fondate su notizie apprese de relato actoris, in disparte la considerazione che il Tribunale aveva invertito l'onere della prova, asserendo come fosse la società a dover dimostrare lo svolgimento delle sole mansioni contrattualmente previste.
Con un terzo punto criticava l'affermata simulazione del rapporto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti fino al 31 dicembre 2015 dolendosi, stante anche l'assenza di prove testimoniali sul punto, della valutazione operata dal giudice sulla base di flebili elementi indiziari, costituiti dalla pretesa continuità della prestazione resa dopo la trasformazione in rapporto subordinato, dalla pretesa fissità delle somme erogate, dalla mancata esibizione del rendiconto. Sottolineava che le somme erogate, variabili da €
800,00 a € 900,00 a € 1.050,00 risultavano comunque congrue rispetto al lavoro svolto.
Con un quarto punto contestava l'affermata illegittimità del licenziamento intimato evidenziando che la era a conoscenza dell'obbligo di riprendere il lavoro almeno a CP_1
far data dal 13 settembre 2021, data di ricezione della contestazione disciplinare, ma ciononostante aveva protratto l'assenza fino al 20 settembre 2021, in maniera tale da violare il disposto dell'art. 127 del c.c.n.l., che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi. Affermava che la era perfettamente a CP_1
Pag. 7 di 9 conoscenza della cessazione del periodo di c.i.g.s. alla data del 29 agosto 2021; dunque, il datore di lavoro non era onerato di effettuare alcuna comunicazione al riguardo e che l'assenza successiva al 13 settembre 2021 integrava quella compromissione del legame fiduciario che consente la cessazione del rapporto.
Con un quinto punto contestava la decisione in ordine all'asserito mancato pagamento del t.f.r., argomentando sulla rivelabilità d'ufficio dell'eccezione di pagamento, dimostrato dalla documentazione prodotta in atti e incomprensibilmente dichiarata tardiva dal primo giudice. Ne derivava che dalle somme eventualmente spettanti alla andava detratto CP_1
l'importo di € 4.061,17 già versato a titolo di t.f.r. a mezzo di bonifici bancari del 15 ottobre, del 15 novembre e del 17 dicembre 2021.
Con un sesto punto si doleva dell'acritico recepimento dei conteggi elaborati dalla lavoratrice, anche evidenziando gli errori di calcolo nei quali era incorso il Tribunale in ordine alla detrazione delle somme richieste a titolo di “netto CIGS”, di festività, di ferie e di permessi non goduti e di quella di € 14.663,27 indicata dallo stesso giudice come già versata e non conteggiata nel percepito, con la conseguenza che dalla iniziale richiesta della andava detratta la somma di almeno € 29.406,94. CP_1
Proposta istanza di sospensione della esecuzione della sentenza impugnata, concludeva con richiesta di riforma della sentenza impugnata e di rigetto delle domande proposte dall'appellata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva la richiedendo la conferma CP_1
della sentenza gravata.
Raggiunto l'accordo per la conciliazione della lite su stimolo della Corte, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ed invero è stato redatto verbale di conciliazione tra le parti del quale è stata data lettura all'udienza odierna.
In tale verbale si legge che la accetta a composizione della lite la somma netta di € CP_1
20.000,00 da versarsi ratealmente, convenendosi, infine, per un contributo alle spese legali pari a € 1.000,00 da versarsi all'avv. Salvago e per la compensazione delle ulteriori spese.
Pag. 8 di 9 Orbene, osserva la Corte che la cessazione della materia del contendere – che si determina quando la situazione contestata che ha dato origine alla domanda viene meno nel corso del processo eliminando l'interesse alla decisione – non si traduce nella inammissibilità
o improcedibilità della impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, ma autorizza una pronuncia sulla impugnazione stessa che, senza decidere sul merito, rimuova la sentenza pronunciata nel corso del giudizio, eliminando la decisione sulla fondatezza della domanda (v. Cass. n. 1614/1994, Cass. n.
3075/1997).
Venendo, quindi, meno l'interesse delle parti, viene anche meno il dovere di pronunciare sul merito, mentre sorge quello di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 6226/1997).
Tale declaratoria, poi, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (v. Cass. n. 3075/1997 cit.), sempreché sul punto permanga il contrasto tra le parti (v. sul punto Cass. n. 2937/1999).
Nel caso di specie le parti hanno concordemente conciliato la lite anche sulle spese, di guisa che alla Corte non resta che prenderne atto, decidendo in conformità.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 30 marzo 2024 avverso la sentenza del Tribunale
[...]
del lavoro di Roma n. 2280/2024, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata dichiara la cessazione della materia del contendere anche in relazione alle spese processuali.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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