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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RIZZO GIUSEPPE ANGELO PEC
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
PEC: e dell'avv. CALANDRA GIROLAMO PEC Email_2
Email_3
(c.f. rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'Avv. Michele Perrino PEC Email_4
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._2
Vincenzo Caponnetto PEC: Email_5 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4 dall'Avv. Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_5
Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), Controparte_4 C.F._6
(c.f. , Parte_5 C.F._7
(c.f. ), Parte_6 C.F._8
(c.f. ), Parte_7 C.F._9
(c.f. ), Parte_8 C.F._10
(c.f. ), Parte_9 C.F._11
(c.f. ), Parte_10 C.F._12
c.f. ), Parte_11 C.F._13
(c.f. ), (c.f. Parte_12 C.F._14 Parte_13
) (c.f. ), C.F._15 Parte_14 C.F._16 Pt_15
(c.f. ), in qualità di eredi di
[...] C.F._17 Persona_1 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in via preliminare, sospendere, l'efficacia esecutiva e comunque l'esecuzione della sentenza impugnata, nel merito accogliere l'appello proposto dal ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata,
1) ritenere e dichiarare che in difetto di un contratto in forma scritta tra il
[...]
e la per la somministrazione di acqua dissalata, a carico del Parte_1 CP_1 non è sorta alcuna obbligazione di pagamento in favore della Parte_1
, e conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei CP_1 CP_1 confronti del Parte_1
Pag. 2 di 11 2) in ogni caso ritenere e dichiarare che in difetto di un impegno contabile per la somministrazione di acqua dissalata imposto dall'art. 191 del Dlgs n° 267 del 18.08.2000, a carico del non è sorta alcuna obbligazione di pagamento in Parte_1 Pt_1 favore della , e conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla CP_1
nei confronti del CP_1 Parte_1
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare l'inadempimento della e CP_1 conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti CP_1 del Parte_1
4) rigettare comunque la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla nei CP_1 confronti del Parte_1
5) rigettare la domanda di arricchimento senza causa proposta dai convenuti e CP_3 nei confronti del nel giudizio di primo Controparte_4 Parte_1 grado.
Per l'appellato
[...]
CORTE DI APPELLO Controparte_5 respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex adverso gravata;
dichiarare inammissibile e/o, subordinatamente, rigettare nel merito l'appello proposto dal contro la sentenza n. 4921/2018 del Tribunale di RM (vd. Parte_1 conclusioni dell'avversario atto di appello, domande nn. 1, 2 e 3) e, conseguentemente, confermare in toto la detta pronuncia di prime cure;
in subordine, previo rigetto della domanda n. 4 delle conclusioni dell'avversario atto di appello, accogliere la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla in CP_1 prime cure, ritenuta assorbita dal Tribunale di RM con la sentenza n. 4921/2018 ed in questa sede prudenzialmente riproposta;
condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
Salvis juribus
Per l'appellato CP_2
Pag. 3 di 11 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rejectis adversis
- previo accoglimento delle suindicate istanze istruttorie,
- dichiarare inammissibili, per le ragioni esposte ai §§ 1 e 2 della presente comparsa nella parte in diritto, dichiarare prescritte per le ragioni indicate al § 3 della presente comparsa nella parte in diritto e/o comunque rigettare nel merito le azioni subordinate riproposte da CP_1 con comparsa di risposta nel presente giudizio di appello nei confronti dell'odierno resistente, perché improponibili, inammissibili, prescritte e comunque infondate per le ragioni tutte indicate in narrativa.
Per l'appellato Controparte_6
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
[...]
1) in via preliminare dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 n° 4 cod. civ del credito e/o diritto fatto valere dall'attore ovvero in subordine dichiarare la prescrizione di quei crediti rispetto ai quali al momento della proposizione della domanda era comunque maturato il termine decennale di prescrizione;
2) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti rispetto all'azione esercitata nei loro confronti ex art. 2041 c.c. da controparte con conseguente rigetto della stessa;
3) ritenere e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di arricchimento proposta da controparte per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e conseguentemente rigettare la stessa;
4) rigettare la domanda di arricchimento proposta dalla perché infondata in fatto e CP_1 diritto;
5) in subordine, in caso di accoglimento della domanda di arricchimento proposta, limitare la condanna nei limiti dell'indennizzo che verrà riconosciuto all'attore in relazione a ciascuna fornitura imputabile agli odierni comparenti;
6) in subordine ed in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda, riconoscere
l'ingiustificato arricchimento del , in quanto lo stesso ha tratto Parte_1 Pt_1 utilità dalla prestazione della fornitura nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
Pag. 4 di 11 servizi di competenza, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo riconosciuto a favore del creditore procedente.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Per gli appellati , , Parte_2 Controparte_7 CP_8
[...]
ALLA CORTE D'APPELLO
[...] dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 n° 4 cod. civ del credito e/o diritto fatto valere dall'attore ovvero in subordine dichiarare la prescrizione di quei crediti rispetto ai quali al momento della proposizione della domanda era comunque maturato il termine decennale di prescrizione;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , e rispetto Pt_2 Pt_3 Parte_4 all'azione esercitata nei loro confronti ex art. 2041 c.c. da controparte con conseguente rigetto della stessa;
dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di arricchimento proposta da controparte per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e conseguentemente rigettare la stessa;
rigettare la domanda di arricchimento proposta dalla perché infondata in fatto e CP_1 diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di arricchimento proposta, limitare la condanna nei limiti dell'indennizzo che verrà riconosciuto all'attore in relazione a ciascuna fornitura imputabile agli odierni comparenti e riconoscere l'ingiustificato arricchimento del
in quanto lo stesso ha tratto utilità dalla prestazione della Parte_1 fornitura nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio CP_1
dinanzi il Tribunale di RM il chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della somma di Euro 1.449.858,76 come da fatture per la fornitura idrica ed in subordine chiedendo la condanna per indebito arricchimento ex
Pag. 5 di 11 art. 2041 cod. civ. degli ex amministratori, funzionari e dirigenti del
[...]
sigg. , , Parte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_4
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_2 Parte_6 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_10
e, utendo iuribus dello stesso in CP_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra lodo, al pagamento in favore di della somma di Euro 1.449.858,76, oltre a rivalutazione ed CP_1 interessi di legge decorrenti dalla data iniziale di ciascuna fattura, ovvero altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo la Parte_1 prescrizione dei crediti e l'inadempimento della società per immissione CP_1
nella rete comunale di acqua inquinata da idrocarburi, nonché l'assenza di contratto in forma scritta e l'impegno di spesa.
3. Si costituivano inoltre i convenuti , Parte_7 Controparte_2
, , Controparte_7 Parte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_3
i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione, la prescrizione dei
[...]
crediti, il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l'infondatezza della domanda. Si costituivano, altresì, e i quali Parte_6 Parte_5 eccepivano, in aggiunta alle difese degli appellati, il difetto di procura della società attrice.
4. Pur ritualmente citati non si costituivano Parte_15 [...]
, , , e e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
. Parte_9
5. Con sentenza n. 4291/2018 pubblicata il 13.11.2018 il Tribunale di RM accoglieva la domanda principale della e condannava il comune al pagamento CP_1
della somma di € 1.449.858,76 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e lo condannava al pagamento delle spese. Dichiarava assorbite le restanti domande.
6. In motivazione, il Tribunale respingeva tutte le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti. Con riferimento all'eccezione di prescrizione riconduceva la fattispecie
Pag. 6 di 11 all'art. 1173 c.c. (posto che la pretesa della SOFIP derivava da una previsione di legge: la l.r. 134/82) e riteneva che dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria, rilevava che, in ogni caso, anche a voler applicare la prescrizione quinquennale, la stessa era stata interrotta. Sull'eccezione di inadempimento evidenziava che la causa dell'inquinamento era da addebitarsi alle condizioni della conduttura di proprietà comunale e che comunque non era stato creato alcun disservizio poiché l'altro dissalatore era funzionante.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il che l'ha censurata sotto Pt_1 molteplici profili, e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
8. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del gravame e ha riproposto le CP_1 domande dichiarate assorbite ex art. 346 c.p.c.
9. Si sono altresì costituiti , , Controparte_2 CP_3 [...]
, e che hanno riproposto le eccezioni e Pt_2 Parte_3 Parte_4 le domande già avanzate in primo grado e dichiarate assorbite.
10. Sostituita l'udienza del 20 marzo 2024 con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione, con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza per aver Pt_1
respinto l'eccezione di prescrizione. Ad avviso del il pagamento richiesto Pt_1
dalla avrebbe dovuto essere eseguito mensilmente o trimestralmente. CP_1
Pertanto, in assenza di un atto interruttivo, il credito vantato dalla CP_1
dovrebbe ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Assume che, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, la notifica della citazione del 20.09.2006 e la nota del 06.09.2004 non possano essere considerate atti interruttivi della prescrizione. Il primo perché è una domanda diversa, e la seconda perché il Sindaco non è competente per la ricognizione di debito
Pag. 7 di 11 e, in ogni caso, riguarda le pretese fino al 2004, e quindi nel 2009 era nuovamente maturata la prescrizione.
12. Il motivo non è fondato.
13. Come già rilevato dal primo Giudice, l'obbligo per il di provvedere al Pt_1
pagamento dell'acqua prodotta dal dissalatore deriva direttamente dalla previsione dell'art. 3 L.R. 132/1984, a mente del quale “Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma”, da tanto deriva che la prescrizione non può che essere decennale.
14. Ciò posto, va rilevato che la prescrizione è stata utilmente interrotta, non solo tenuto conto che nel presente giudizio, così come in quello con atto di citazione notificato il 20.9.2006 (conclusosi con la sentenza n. 1489/2013 e il cui giudizio di appello non risulta ancora concluso) ha avanzato la medesima domanda di arricchimento senza causa, di tal che non appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega valore interruttivo fino al passaggio in giudicato della domanda avente petitum e causa petendi diversi, ma soprattutto perché con la nota del
6.9.2004 il ha chiesto alla Regione Siciliana l'anticipazione delle somme Pt_1
necessarie al pagamento dei crediti vantati dalla e, successivamente, la , CP_1 CP_1
con nota del 29.4.2013 ha messo in mora il per il pagamento. Né risulta Pt_1 conferente il richiamo dell'appellante all'incompetenza del Sindaco, dovendo questa essere limitata al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL che costituisce fattispecie diversa dalla presente.
15. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale il Pt_1
censura la sentenza per averlo condannato al pagamento pur difettando il contratto in forma scritta.
16. In disparte la circostanza che fin dall'inizio della gestione del dissalatore la ha ripetutamente invitato il alla sottoscrizione del contratto, tanto da CP_1 Pt_1 adire il Giudice Amministrativo che ha nominato un Commissario ad acta per tale incombente (cfr. doc. 3, 4 e 5 fascicolo primo grado ), deve ritenersi, alla luce CP_1
del chiaro disposto dell'art. 3 L.R. 132/1984 sopra riportato, che l'obbligo del Pt_1
Pag. 8 di 11 del pagamento del compenso spettante alla per la sua attività di dissalazione e CP_1
consegna dell'acqua, trovi il suo diretto fondamento in una fonte di carattere autoritativo, senza, pertanto, la necessità di apposito contratto in forma scritta (cfr. C.
App. RM n. 1391/2018).
17. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al terzo motivo di gravame con il quale il si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto Pt_1 della circostanza che non era stato formalizzato alcun impegno di spesa.
18. Invero, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe comunque venir meno l'obbligazione in capo all'Ente.
19. Con il quarto motivo di appello il lamenta il mancato accoglimento Pt_1 dell'eccezione di inadempimento della . Sostiene, in sintesi, che l'acqua CP_1
distribuita dalla era inquinata da idrocarburi, così come risulta dalla relazione CP_1
dell'ARPA in atti.
20. Nemmeno tale motivo merita accoglimento.
21. È incontroverso, anzitutto, che l'interruzione idrica per inquinamento ha riguardato il solo impianto di dissalazione di per il periodo dicembre Parte_1
2004-luglio 2005. Deve ritenersi, pertanto, che la sospensione della fornitura idrica per tale periodo, quale ne fosse la causa (se, cioè, imputabile o meno alla SOFIP), considerato il periodo complessivo della gestione dell'impianto di dissalazione non possa essere considerato di gravità tale da rendere la SOFIP inadempiente rispetto agli obblighi di gestione del dissalatore assunti con la Regione.
Pag. 9 di 11 22. Inoltre, dall'esame delle fatture (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado ) non CP_1
risulta che nel predetto periodo con riferimento all'impianto di la Parte_1 CP_1
abbia richiesto pagamenti, poiché quelle relative al medesimo periodo riguardano soltanto il cui impianto era funzionante. Va, peraltro, aggiunto che quasi tutte Pt_1
le fatture sono state emesse in esito alla misurazione dei consumi eseguita in contraddittorio con i tecnici del Comune.
23. Il rigetto dei primi quattro motivi determina l'assorbimento sia del quinto motivo di appello, relativo all'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, sia della domanda di ingiustificato arricchimento riproposta in via subordinata dalla , sia, infine, delle difese delle restanti parti, essendo esse CP_1
strettamente dipendenti dall'eventuale accoglimento delle domande nei confronti degli amministratori e funzionari del proposte in via subordinata sia dal Pt_1
sia dalla . Pt_1 CP_1
24. Il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado comportano la condanna del al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di , secondo la liquidazione operata in dispositivo, CP_1 mentre devono essere compensate le spese con tutte le altre parti.
25. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RM n. 4921/2018 pubblicata il 13.11.2018 proposto dal Parte_1
nei confronti di nonché nei confronti di , CP_1 Parte_5
, , Controparte_2 Controparte_4 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_2
, , ,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_10 CP_3
con atto di citazione notificato il 5.2.2019.
[...]
Pag. 10 di 11 - Condanna il al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese CP_1
generali al 15%, iva e cpa, compensa le spese tra le restanti parti.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 di 11
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RIZZO GIUSEPPE ANGELO PEC
Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
PEC: e dell'avv. CALANDRA GIROLAMO PEC Email_2
Email_3
(c.f. rappresentato e Controparte_2 C.F._1 difeso dall'Avv. Michele Perrino PEC Email_4
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._2
Vincenzo Caponnetto PEC: Email_5 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_3 C.F._4 dall'Avv. Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_4 CodiceFiscale_5
Calogero Noto Millefiori, PEC Email_6
(c.f. ), Controparte_4 C.F._6
(c.f. , Parte_5 C.F._7
(c.f. ), Parte_6 C.F._8
(c.f. ), Parte_7 C.F._9
(c.f. ), Parte_8 C.F._10
(c.f. ), Parte_9 C.F._11
(c.f. ), Parte_10 C.F._12
c.f. ), Parte_11 C.F._13
(c.f. ), (c.f. Parte_12 C.F._14 Parte_13
) (c.f. ), C.F._15 Parte_14 C.F._16 Pt_15
(c.f. ), in qualità di eredi di
[...] C.F._17 Persona_1 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in via preliminare, sospendere, l'efficacia esecutiva e comunque l'esecuzione della sentenza impugnata, nel merito accogliere l'appello proposto dal ed in riforma della Parte_1 sentenza impugnata,
1) ritenere e dichiarare che in difetto di un contratto in forma scritta tra il
[...]
e la per la somministrazione di acqua dissalata, a carico del Parte_1 CP_1 non è sorta alcuna obbligazione di pagamento in favore della Parte_1
, e conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei CP_1 CP_1 confronti del Parte_1
Pag. 2 di 11 2) in ogni caso ritenere e dichiarare che in difetto di un impegno contabile per la somministrazione di acqua dissalata imposto dall'art. 191 del Dlgs n° 267 del 18.08.2000, a carico del non è sorta alcuna obbligazione di pagamento in Parte_1 Pt_1 favore della , e conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla CP_1
nei confronti del CP_1 Parte_1
3) in via subordinata, ritenere e dichiarare l'inadempimento della e CP_1 conseguentemente rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti CP_1 del Parte_1
4) rigettare comunque la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla nei CP_1 confronti del Parte_1
5) rigettare la domanda di arricchimento senza causa proposta dai convenuti e CP_3 nei confronti del nel giudizio di primo Controparte_4 Parte_1 grado.
Per l'appellato
[...]
CORTE DI APPELLO Controparte_5 respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa
respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex adverso gravata;
dichiarare inammissibile e/o, subordinatamente, rigettare nel merito l'appello proposto dal contro la sentenza n. 4921/2018 del Tribunale di RM (vd. Parte_1 conclusioni dell'avversario atto di appello, domande nn. 1, 2 e 3) e, conseguentemente, confermare in toto la detta pronuncia di prime cure;
in subordine, previo rigetto della domanda n. 4 delle conclusioni dell'avversario atto di appello, accogliere la domanda di arricchimento senza causa proposta dalla in CP_1 prime cure, ritenuta assorbita dal Tribunale di RM con la sentenza n. 4921/2018 ed in questa sede prudenzialmente riproposta;
condannare il al pagamento delle spese del presente giudizio. Pt_1
Salvis juribus
Per l'appellato CP_2
Pag. 3 di 11 VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Rejectis adversis
- previo accoglimento delle suindicate istanze istruttorie,
- dichiarare inammissibili, per le ragioni esposte ai §§ 1 e 2 della presente comparsa nella parte in diritto, dichiarare prescritte per le ragioni indicate al § 3 della presente comparsa nella parte in diritto e/o comunque rigettare nel merito le azioni subordinate riproposte da CP_1 con comparsa di risposta nel presente giudizio di appello nei confronti dell'odierno resistente, perché improponibili, inammissibili, prescritte e comunque infondate per le ragioni tutte indicate in narrativa.
Per l'appellato Controparte_6
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO
[...]
1) in via preliminare dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 n° 4 cod. civ del credito e/o diritto fatto valere dall'attore ovvero in subordine dichiarare la prescrizione di quei crediti rispetto ai quali al momento della proposizione della domanda era comunque maturato il termine decennale di prescrizione;
2) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti rispetto all'azione esercitata nei loro confronti ex art. 2041 c.c. da controparte con conseguente rigetto della stessa;
3) ritenere e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di arricchimento proposta da controparte per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e conseguentemente rigettare la stessa;
4) rigettare la domanda di arricchimento proposta dalla perché infondata in fatto e CP_1 diritto;
5) in subordine, in caso di accoglimento della domanda di arricchimento proposta, limitare la condanna nei limiti dell'indennizzo che verrà riconosciuto all'attore in relazione a ciascuna fornitura imputabile agli odierni comparenti;
6) in subordine ed in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della domanda, riconoscere
l'ingiustificato arricchimento del , in quanto lo stesso ha tratto Parte_1 Pt_1 utilità dalla prestazione della fornitura nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e
Pag. 4 di 11 servizi di competenza, e per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento dell'importo riconosciuto a favore del creditore procedente.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Per gli appellati , , Parte_2 Controparte_7 CP_8
[...]
ALLA CORTE D'APPELLO
[...] dichiarare la prescrizione quinquennale ex art 2948 n° 4 cod. civ del credito e/o diritto fatto valere dall'attore ovvero in subordine dichiarare la prescrizione di quei crediti rispetto ai quali al momento della proposizione della domanda era comunque maturato il termine decennale di prescrizione;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , e rispetto Pt_2 Pt_3 Parte_4 all'azione esercitata nei loro confronti ex art. 2041 c.c. da controparte con conseguente rigetto della stessa;
dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda di arricchimento proposta da controparte per difetto del requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c. e conseguentemente rigettare la stessa;
rigettare la domanda di arricchimento proposta dalla perché infondata in fatto e CP_1 diritto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda di arricchimento proposta, limitare la condanna nei limiti dell'indennizzo che verrà riconosciuto all'attore in relazione a ciascuna fornitura imputabile agli odierni comparenti e riconoscere l'ingiustificato arricchimento del
in quanto lo stesso ha tratto utilità dalla prestazione della Parte_1 fornitura nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio CP_1
dinanzi il Tribunale di RM il chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della somma di Euro 1.449.858,76 come da fatture per la fornitura idrica ed in subordine chiedendo la condanna per indebito arricchimento ex
Pag. 5 di 11 art. 2041 cod. civ. degli ex amministratori, funzionari e dirigenti del
[...]
sigg. , , Parte_1 Parte_5 Controparte_2 CP_4
, , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_2 Parte_6 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_10
e, utendo iuribus dello stesso in CP_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra lodo, al pagamento in favore di della somma di Euro 1.449.858,76, oltre a rivalutazione ed CP_1 interessi di legge decorrenti dalla data iniziale di ciascuna fattura, ovvero altra maggiore o minore somma accertata in corso di causa.
2. Si costituiva in giudizio il eccependo la Parte_1 prescrizione dei crediti e l'inadempimento della società per immissione CP_1
nella rete comunale di acqua inquinata da idrocarburi, nonché l'assenza di contratto in forma scritta e l'impegno di spesa.
3. Si costituivano inoltre i convenuti , Parte_7 Controparte_2
, , Controparte_7 Parte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_3
i quali eccepivano il proprio difetto di legittimazione, la prescrizione dei
[...]
crediti, il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l'infondatezza della domanda. Si costituivano, altresì, e i quali Parte_6 Parte_5 eccepivano, in aggiunta alle difese degli appellati, il difetto di procura della società attrice.
4. Pur ritualmente citati non si costituivano Parte_15 [...]
, , , e e Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
. Parte_9
5. Con sentenza n. 4291/2018 pubblicata il 13.11.2018 il Tribunale di RM accoglieva la domanda principale della e condannava il comune al pagamento CP_1
della somma di € 1.449.858,76 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 e lo condannava al pagamento delle spese. Dichiarava assorbite le restanti domande.
6. In motivazione, il Tribunale respingeva tutte le eccezioni preliminari avanzate dai convenuti. Con riferimento all'eccezione di prescrizione riconduceva la fattispecie
Pag. 6 di 11 all'art. 1173 c.c. (posto che la pretesa della SOFIP derivava da una previsione di legge: la l.r. 134/82) e riteneva che dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria, rilevava che, in ogni caso, anche a voler applicare la prescrizione quinquennale, la stessa era stata interrotta. Sull'eccezione di inadempimento evidenziava che la causa dell'inquinamento era da addebitarsi alle condizioni della conduttura di proprietà comunale e che comunque non era stato creato alcun disservizio poiché l'altro dissalatore era funzionante.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il che l'ha censurata sotto Pt_1 molteplici profili, e ne ha chiesto la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
8. Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del gravame e ha riproposto le CP_1 domande dichiarate assorbite ex art. 346 c.p.c.
9. Si sono altresì costituiti , , Controparte_2 CP_3 [...]
, e che hanno riproposto le eccezioni e Pt_2 Parte_3 Parte_4 le domande già avanzate in primo grado e dichiarate assorbite.
10. Sostituita l'udienza del 20 marzo 2024 con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione, con la concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza per aver Pt_1
respinto l'eccezione di prescrizione. Ad avviso del il pagamento richiesto Pt_1
dalla avrebbe dovuto essere eseguito mensilmente o trimestralmente. CP_1
Pertanto, in assenza di un atto interruttivo, il credito vantato dalla CP_1
dovrebbe ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., che prevede una prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. Assume che, contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, la notifica della citazione del 20.09.2006 e la nota del 06.09.2004 non possano essere considerate atti interruttivi della prescrizione. Il primo perché è una domanda diversa, e la seconda perché il Sindaco non è competente per la ricognizione di debito
Pag. 7 di 11 e, in ogni caso, riguarda le pretese fino al 2004, e quindi nel 2009 era nuovamente maturata la prescrizione.
12. Il motivo non è fondato.
13. Come già rilevato dal primo Giudice, l'obbligo per il di provvedere al Pt_1
pagamento dell'acqua prodotta dal dissalatore deriva direttamente dalla previsione dell'art. 3 L.R. 132/1984, a mente del quale “Le utenze civili costituite dai comuni, anche attraverso le società di gestione del servizio idrico integrato di pertinenza, e dalle società di gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito sono tenute a versare al gestore dell'impianto di dissalazione la tariffa per la fornitura dell'acqua nella misura stabilita al presente comma”, da tanto deriva che la prescrizione non può che essere decennale.
14. Ciò posto, va rilevato che la prescrizione è stata utilmente interrotta, non solo tenuto conto che nel presente giudizio, così come in quello con atto di citazione notificato il 20.9.2006 (conclusosi con la sentenza n. 1489/2013 e il cui giudizio di appello non risulta ancora concluso) ha avanzato la medesima domanda di arricchimento senza causa, di tal che non appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza che nega valore interruttivo fino al passaggio in giudicato della domanda avente petitum e causa petendi diversi, ma soprattutto perché con la nota del
6.9.2004 il ha chiesto alla Regione Siciliana l'anticipazione delle somme Pt_1
necessarie al pagamento dei crediti vantati dalla e, successivamente, la , CP_1 CP_1
con nota del 29.4.2013 ha messo in mora il per il pagamento. Né risulta Pt_1 conferente il richiamo dell'appellante all'incompetenza del Sindaco, dovendo questa essere limitata al riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL che costituisce fattispecie diversa dalla presente.
15. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello con il quale il Pt_1
censura la sentenza per averlo condannato al pagamento pur difettando il contratto in forma scritta.
16. In disparte la circostanza che fin dall'inizio della gestione del dissalatore la ha ripetutamente invitato il alla sottoscrizione del contratto, tanto da CP_1 Pt_1 adire il Giudice Amministrativo che ha nominato un Commissario ad acta per tale incombente (cfr. doc. 3, 4 e 5 fascicolo primo grado ), deve ritenersi, alla luce CP_1
del chiaro disposto dell'art. 3 L.R. 132/1984 sopra riportato, che l'obbligo del Pt_1
Pag. 8 di 11 del pagamento del compenso spettante alla per la sua attività di dissalazione e CP_1
consegna dell'acqua, trovi il suo diretto fondamento in una fonte di carattere autoritativo, senza, pertanto, la necessità di apposito contratto in forma scritta (cfr. C.
App. RM n. 1391/2018).
17. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento al terzo motivo di gravame con il quale il si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto Pt_1 della circostanza che non era stato formalizzato alcun impegno di spesa.
18. Invero, l'impegno di spesa di cui all'art. 183 T.U.E.L. è conseguente alla determinazione dirigenziale a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. Mancando nel caso di specie un contratto, non occorre dunque alcuna determinazione né il conseguente impegno. L'art. 191 T.U.E.L. può quindi essere interpretato nel senso che la mancanza del preventivo impegno di spesa relativo ad obbligazioni ex lege non determina la non debenza dei relativi pagamenti (come del resto avviene per ogni spesa relativa ad obblighi di natura extracontrattuale, ad esempio, in casi di responsabilità civile dell'Ente). In altri termini, l'impegno di spesa non occorre per il pagamento di prestazioni dovute in forza di obbligazioni di fonte legale;
se anche tale impegno occorresse, la sua mancanza non farebbe comunque venir meno l'obbligazione in capo all'Ente.
19. Con il quarto motivo di appello il lamenta il mancato accoglimento Pt_1 dell'eccezione di inadempimento della . Sostiene, in sintesi, che l'acqua CP_1
distribuita dalla era inquinata da idrocarburi, così come risulta dalla relazione CP_1
dell'ARPA in atti.
20. Nemmeno tale motivo merita accoglimento.
21. È incontroverso, anzitutto, che l'interruzione idrica per inquinamento ha riguardato il solo impianto di dissalazione di per il periodo dicembre Parte_1
2004-luglio 2005. Deve ritenersi, pertanto, che la sospensione della fornitura idrica per tale periodo, quale ne fosse la causa (se, cioè, imputabile o meno alla SOFIP), considerato il periodo complessivo della gestione dell'impianto di dissalazione non possa essere considerato di gravità tale da rendere la SOFIP inadempiente rispetto agli obblighi di gestione del dissalatore assunti con la Regione.
Pag. 9 di 11 22. Inoltre, dall'esame delle fatture (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado ) non CP_1
risulta che nel predetto periodo con riferimento all'impianto di la Parte_1 CP_1
abbia richiesto pagamenti, poiché quelle relative al medesimo periodo riguardano soltanto il cui impianto era funzionante. Va, peraltro, aggiunto che quasi tutte Pt_1
le fatture sono state emesse in esito alla misurazione dei consumi eseguita in contraddittorio con i tecnici del Comune.
23. Il rigetto dei primi quattro motivi determina l'assorbimento sia del quinto motivo di appello, relativo all'inammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, sia della domanda di ingiustificato arricchimento riproposta in via subordinata dalla , sia, infine, delle difese delle restanti parti, essendo esse CP_1
strettamente dipendenti dall'eventuale accoglimento delle domande nei confronti degli amministratori e funzionari del proposte in via subordinata sia dal Pt_1
sia dalla . Pt_1 CP_1
24. Il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado comportano la condanna del al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore di , secondo la liquidazione operata in dispositivo, CP_1 mentre devono essere compensate le spese con tutte le altre parti.
25. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di RM n. 4921/2018 pubblicata il 13.11.2018 proposto dal Parte_1
nei confronti di nonché nei confronti di , CP_1 Parte_5
, , Controparte_2 Controparte_4 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_2
, , ,
[...] Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_7 Parte_10 CP_3
con atto di citazione notificato il 5.2.2019.
[...]
Pag. 10 di 11 - Condanna il al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore di che si liquidano in € 12.000,00, oltre spese CP_1
generali al 15%, iva e cpa, compensa le spese tra le restanti parti.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
Così deciso in RM, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 24 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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