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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 253/2023 promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_1 [...]
) ed ivi residente e , nato a C.F._1 Controparte_2 CP_3
SANT'AGATA DEL BIANCO il 31.10.1957 (C.F.: ), residente in CodiceFiscale_2
BOVALINO (RC) - Via F. Calfapetra n. 63-, entrambi, elettivamente domiciliati in BOVALINO (RC)
Via XXIV Maggio n. 157-, presso lo Studio dell'avv. ROBERTA AUTELITANO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORI
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_4 C.F._3 residente in [...]; , nata a Controparte_5
BOVALINO il 17.10.1963 (C.F.: ), residente in (41125) MODENA (MO) - C.F._4
Via Rieti n. 25-; , nato a [...] l'[...] (C.F.: Controparte_6
), residente in [...]-; , C.F._5 CP_6 nato a [...] il [...] c.f. residente a [...] scala UN int. C.F._6
4; tutti quali eredi di nata BOVALINO l'08.04.1935 e deceduta in MODENA Persona_1 in data 02.07.2012;
(C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, corrente in (00142) ROMA -Via Giuseppe Grezar n. 14-; (C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_7 P.IVA_2
CP_ tempore, corrente in (00196) ROMA Lungotevere Flaminio n. 18;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Gli attori precisano come da atto introduttivo e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 2.2.2023 i signori e Controparte_1 CP_3 proponevano domanda per il riconoscimento del loro diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente ai seguenti beni immobili siti tutti a Bovalino località Casa del Signore
Iddio:
quanto a : Controparte_1
NCT Foglio n. 14, particella n. 1684, Uliveto Classe 1, Superficie ca. 28, con R.D. € 0,29 e R.A. €
0,12; • NCT Foglio n. 14, particella n. 1686, Vigneto Classe 1, Superficie are 03 ca. 35, con R.D. €
2,65 e R.A. € 1,56; NCEU fabbricato sito a Monasterace e contraddistinto al fol. 15 p.lla 80 cat. A/4 classe 1.
quanto a : CP_3
NCT Foglio n. 14, particella n. 1685, Uliveto Classe 1, Superficie ca. 12, con R.D. € 0,12 e R.A. €
0,05; NCT Foglio n. 14, particella n. 1687, Vigneto Classe 1, Superficie are 06 ca. 65, con R.D. €
5,25 e R.A. € 3,09.
Affermavano di aver posseduto detti beni da oltre vent'anni in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto.
I beni per cui è causa risultano formalmente intestatI agli odierni convenuti dopo la ricostruzione per successione effettuata dagli attori come da documentazione catastale ed anagrafica prodotta in giudizio. Chiedevano pertanto che venisse accertato e dichiarato il loro diritto di proprietà acquisito per usucapione sui beni suddetti.
Alla prima udienza il giudice concedeva nuovo termine per il rinnovo delle notifiche dell'atto di citazione ai convenuti e disponendo altresì la rettifica dei dati CP_6 Controparte_4 anagrafici di . CP_6 Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e dopo istruzione della causa mediante assunzione di prova testimoniale richiesta dagli attori, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e all'udienza tratteneva la causa ai sensi dell'art.281 sexies quarto comma cpc.
Nel merito, si osserva che gli attori, nel corso del giudizio hanno dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio i beni sopra indicati.
La prova testimoniale espletata con i testi e hanno Testimone_1 Testimone_2 confermato che gli attori nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda, hanno utilizzato i terreni e l'unità immobiliare sopra identificati. In particolare entrambi i testi hanno in modo concorde e puntuale specificato che gli attori hanno negli anni recintato i terreni chiudendoli con un cancello e che accedono ai terreni dalle loro rispettive abitazioni contigue. Hanno riconosciuto i beni dalle fotografie che gli sono state mostrate e hanno concordemente dichiarato che provvedono alla manutenzione e coltivazione dei terreni.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702).
Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che e sono Controparte_1 CP_3 proprietari esclusivi degli immobili indicati in citazione per averli usucapiti.
Le ragioni della decisione, e la non opposizione dei convenuti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
e con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e
[...] CP_3 deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara e Controparte_1
proprietari per intervenuto usucapione dei rispettivi beni siti a Bovalino località CP_3
Casa del Signore Iddio:
1) quanto a : CP_1 Controparte_1
NCT Foglio n. 14, particella n. 1684, Uliveto Classe 1, Superficie ca. 28, con R.D. € 0,29 e R.A. €
0,12; • NCT Foglio n. 14, particella n. 1686, Vigneto Classe 1, Superficie are 03 ca. 35, con R.D. €
2,65 e R.A. € 1,56; NCEU fabbricato sito a Monasterace e contraddistinto al fol. 15 p.lla 80 cat. A/4 classe 1.
2) quanto a : CP_3
NCT Foglio n. 14, particella n. 1685, Uliveto Classe 1, Superficie ca. 12, con R.D. € 0,12 e R.A. €
0,05; NCT Foglio n. 14, particella n. 1687, Vigneto Classe 1, Superficie are 06 ca. 65, con R.D. €
5,25 e R.A. € 3,09. Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari b) - compensa integralmente le spese del giudizio.
Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 29 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis