Versione
20 marzo 1956
20 marzo 1956
Art. 4.
I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.
I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.