Articolo 4 della Legge 20 febbraio 1956, n. 73
Articolo 3
Versione
20 marzo 1956
Art. 4.
I premi di rafferma che all'entrata in vigore della presente legge si trovano depositati presso il Fondo massa del Corpo saranno versati agli aventi diritto insieme con gli interessi maturati.

Entrata in vigore il 20 marzo 1956