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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2983/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
16.10.2024, tra:
- sito in Caserta alla via Colombo n° 14 (C.F.: ), in persona CP_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Magliocca
(C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P. Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avvocato Stefano Mariano (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
L'amministratore del sito in Caserta alla via Colombo n° 14 otteneva dal CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti della condomina Controparte_3
[...] il decreto ingiuntivo n° 1623/2010, con il quale si ingiungeva alla
[...]
citata società il pagamento della somma complessiva di euro 36.686,59, oltre ad interessi legali dalle scadenze, relativa alle quote condominiali per l'ottavo ed il nono SAL dei lavori di ristrutturazione dell'edificio dovute dall'ingiunta in base ai piani di riparto approvati nelle assemblee condominiali del 25.3.2009, del 5.11.2009 e del 15.7.2010.
Sulla base di tale decreto ingiuntivo il Condominio notificava alla atto di precetto CP_2
per euro 42.454,61, comprensivi di spese, diritti ed onorari per l'atto di precetto stesso.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_2
conveniva in giudizio il proponendo opposizione a precetto, con la quale CP_1
deduceva l'eccessività della somma precettata, che non aveva tenuto conto dei pagamenti intervenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo;
deduceva inoltre, quanto alle spese di precetto, la non debenza di una serie di voci aggiuntive, tra cui quelle richieste a titolo di diritti, non più previste dalle nuove tariffe forensi, che indicano a titolo di compenso una sola ed onnicomprensiva voce.
Con sentenza n° 3622/2018, pubblicata in data 11.12.2018, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo ad euro 23.527,45 la somma oggetto dell'atto di precetto
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , proponendo una serie di doglianze CP_1
racchiuse in un unico motivo, e chiedendo che, in accoglimento dell'atto di appello, venga dichiarata la “regolarità e validità dell'atto di precetto opposto”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
16.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è manifestamente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità.
Il primo giudice ha innanzitutto osservato che la società opponente aveva dato prova di avere effettuato, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo azionato, diversi pagamenti relativi alla somma ingiunta con tale decreto, ed in particolare:
- di avere effettuato alcuni pagamenti che avevano come esplicita causale il riferimento al predetto decreto ingiuntivo: pagamento del 23.9.2011 di euro 2.000,00 e pagamento del
15.11.2011 di euro 2.000,00;
- di avere effettuato altri pagamenti che avevano come causale l'ottavo ed nono SAL, e cioè quelli oggetto del decreto ingiuntivo: pagamento del 29.4.2011 di euro 4.000,00 e pagamento del 17.5.2011 di euro 4.000,00;
- di avere effettuato un ulteriore pagamento in data 20.5.2013, per euro 1.500,00, dalla società genericamente imputato alla ristrutturazione del fabbricato condominiale, ma comunque da imputare al decreto ingiuntivo azionato con il precetto impugnato alla luce del disposto dell'art. 1193 c.c., secondo il quale, in mancanza della precisa imputazione da parte del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto e, tra più debiti scaduti, ed a parità di garanzie, al più oneroso per il debitore.
A fronte di tali precise argomentazioni in fatto ed in diritto l'appellante deduce innanzitutto nell'atto di impugnazione (il quale atto di impugnazione non è suddiviso in specifici motivi di appello, ma contiene argomentazioni sparse) che: “Non vi è chi non veda che le morosità richieste dal , come emerge dalla lettura del decreto ingiuntivo non opposto, è CP_1
relativa ai piani di riparto approvati nella seduta assembleare del 25.3.2009, del 5.11.2009
e ratificati nella seduta assembleare del 15.7.2010. Pertanto è evidente che i pagamenti
effettuati successivamente a tali date, facevano riferimento non al pregresso ma alla prosecuzione delle opere”.
Ebbene, osserva questa Corte che davvero non si comprende che cosa l'appellante intenda dire.
La società opponente non deduce, né tanto meno lo afferma il primo giudice in sentenza, che le somme indicate nei piani di riparto approvati dall'assemblea condominiale non sono da essa dovute perché già pagate prima dell'approvazione dei piani di riparto stessi o comunque prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (è peraltro evidente che una tale
3 questione non avrebbe potuto essere oggetto di opposizione a precetto, ma avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo): semplicemente deduce, ed il primo giudice ritiene fondate tali deduzioni, che tali somme, o meglio parte di esse, sono state pagate dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima dell'atto di precetto, ragione per la quale è illegittimo richiederle nuovamente con quest'ultimo.
Davvero non si comprende quindi perché invece, secondo l'opponente, le somme pagate dopo l'emissione del decreto ingiuntivo dovrebbero riferirsi non già ai piani di riparto approvati dall'assemblea, ed oggetto del decreto ingiuntivo stesso, bensì dovrebbero riferirsi ai lavori realizzati successivamente ai detti piani di riparto.
E ciò, peraltro, nonostante che i pagamenti indicati dal primo giudice in sentenza rechino delle precise causali che li riconducono indiscutibilmente alle somme di cui al decreto ingiuntivo (ad esclusione del pagamento del 20.5.2013 per euro 1.500,00, che comunque il primo giudice imputa al decreto ingiuntivo richiamando il disposto dell'art. 1193 c.c., sulla base di un ragionamento giuridico che l'appellante non confuta minimamente).
Sostiene poi l'appellante che, con i pagamenti effettuati, la società opponente avrebbe pagato le somme oggetto di precedenti decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di
Caserta.
Orbene, al di là della evidente contraddizione con la tesi precedente (si tratta di pagamenti da imputarsi a lavori successivi al decreto ingiuntivo oggetto del precetto opposto oppure da imputarsi a decreti ingiuntivi precedenti rispetto a quello oggetto del precetto opposto?), quella dell'appellante è una affermazione del tutto generica, che non si confronta per nulla con la motivazione del primo giudice, il quale ha evidenziato, lo si ribadisce ancora una volta, che i pagamenti indicati in sentenza recano delle precise causali che li riconducono indiscutibilmente alle somme di cui al decreto ingiuntivo, ad esclusione del pagamento del
20.5.2013 per euro 1.500,00, comunque da imputarsi al decreto ingiuntivo alla luce del disposto dell'art. 1193 c.c.
L'appellante, a sostegno della bontà delle sue tesi, richiama anche un “prospetto analitico depositato in giudizio a firma dell'amministratore”: orbene, è appena il caso di evidenziare che tale prospetto non è altro che un mero conteggio, su foglio 4, privo di qualsiasi allegazione a supporto, effettuato dallo stesso amministratore del appellante e, CP_1
pertanto, privo all'evidenza di qualsivoglia valore probatorio;
peraltro tale conteggio, che si
4 conclude indicando come somma tuttora dovuta dalla quella di euro 37.434,93, CP_2
include anche somme dovute per il decimo e l'undicesimo SAL, che sono successivi a quelli oggetto del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice poi, in aggiunta ai pagamenti più sopra analizzati (che raggiungono la cifra complessiva di euro 13.500,00), ha tenuto conto che, come risulta da annotazione apposta dal giudice dell'esecuzione in calce al decreto ingiuntivo in oggetto, al è stato CP_1
assegnato, a seguito di pignoramento presso terzi, l'importo di euro 4.188,10, di cui euro
1511,25 a titolo di spese, oltre ad IVA e CPA: ragione per la quale, osserva il primo giudice,
a seguito di tale pignoramento presso terzi l'importo percepito dal condominio, al netto di spese, IVA e CPA, è pari ad euro 2.270,63.
Orbene, in proposito nell'atto di appello il assume invece che la somma CP_1
assegnatagli al netto delle spese sarebbe di soli euro 475,62: ma, visto che almeno la matematica qualche certezza la offre, davvero non si comprende come il possa CP_1
giungere a questa conclusione (ed infatti non lo spiega minimamente), se è vero come è vero che nell'annotazione in questione, a firma dello stesso giudice dell'esecuzione presso terzi, si legge: “Con ordinanza del 9/5/11, il GE del Tribunale di S.M.C.V., sezione distaccata di Caserta, in esecuzione del presente titolo, ha assegnato l'importo di euro 4.188,10, di cui euro 1511,25 oltre CPA ed IVA a titolo di spese (le sottolineature sono di questa Corte).
Infine, quanto a spese e diritti portati in precetto, il primo giudice ha osservato: “Quanto all'ulteriore doglianza relativa a diritti e spese di precetto, essa è meritevole di accoglimento, in quanto l'attività in questione risulta essere stata compiuta successivamente all'entrata in vigore del DM 140/2012, per cui non sono applicabili le vecchie tariffe forensi di cui all'atto di precetto, ma va riconosciuto quale compenso l'importo unitario di € 250,00, applicandosi la tariffa media, mentre le spese possono essere riconosciute soltanto nell'importo complessivo di € 20,40 per richiesta copie decreto e notifica atto di precetto, in quanto spese risultanti dagli atti di causa”.
In proposito il replica, nell'atto di appello, che “è lo stesso giudice di primo grado CP_1
a dichiarare che le nuove tabelle forensi sono state adottate con il D.M. 140/2012 mentre il
Decreto Ingiuntivo con pedissequo atto di precetto è stato notificato in data 20.12.2010, cui seguiva l'azione esecutiva risultata incapiente. Pertanto, l'atto di precetto opposto era una rinnovazione del precedente azionato per il pignoramento presso terzi”.
5 In altri termini sembrerebbe che l'appellante sostenga che andavano applicate le vecchie (e più favorevoli) tariffe perché l'atto di precetto era una “rinnovazione” del precedente atto di precetto azionato per il pignoramento presso terzi: la tesi è all'evidenza palesemente infondata, atteso che ci troviamo invece dinanzi ad un nuovo atto di precetto - avendo il precedente esaurito la sua funzione con l'inizio e la successiva conclusione dell'espropriazione presso terzi - tendente a dare impulso ad una nuova ed autonoma azione esecutiva.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 4.900,00 per onorari (fase di studio: euro 1.400,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.500,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma intimata in precetto), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
6 - rigetta l'appello proposto dal sito in Caserta alla via Colombo n° 14, in persona CP_1
dell'amministratore pro-tempore, contro la sentenza n° 3622/2018, pubblicata in data
11.12.2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed
[...]
onorari di giudizio, liquidati in euro 4.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2983/2019 R.G., avente ad oggetto
“opposizione a precetto”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
16.10.2024, tra:
- sito in Caserta alla via Colombo n° 14 (C.F.: ), in persona CP_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Magliocca
(C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P. Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dall'avvocato Stefano Mariano (C.F.: ) C.F._2
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
L'amministratore del sito in Caserta alla via Colombo n° 14 otteneva dal CP_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti della condomina Controparte_3
[...] il decreto ingiuntivo n° 1623/2010, con il quale si ingiungeva alla
[...]
citata società il pagamento della somma complessiva di euro 36.686,59, oltre ad interessi legali dalle scadenze, relativa alle quote condominiali per l'ottavo ed il nono SAL dei lavori di ristrutturazione dell'edificio dovute dall'ingiunta in base ai piani di riparto approvati nelle assemblee condominiali del 25.3.2009, del 5.11.2009 e del 15.7.2010.
Sulla base di tale decreto ingiuntivo il Condominio notificava alla atto di precetto CP_2
per euro 42.454,61, comprensivi di spese, diritti ed onorari per l'atto di precetto stesso.
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_2
conveniva in giudizio il proponendo opposizione a precetto, con la quale CP_1
deduceva l'eccessività della somma precettata, che non aveva tenuto conto dei pagamenti intervenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo;
deduceva inoltre, quanto alle spese di precetto, la non debenza di una serie di voci aggiuntive, tra cui quelle richieste a titolo di diritti, non più previste dalle nuove tariffe forensi, che indicano a titolo di compenso una sola ed onnicomprensiva voce.
Con sentenza n° 3622/2018, pubblicata in data 11.12.2018, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere accoglieva parzialmente l'opposizione, riducendo ad euro 23.527,45 la somma oggetto dell'atto di precetto
…
Contro tale sentenza ha proposto appello il , proponendo una serie di doglianze CP_1
racchiuse in un unico motivo, e chiedendo che, in accoglimento dell'atto di appello, venga dichiarata la “regolarità e validità dell'atto di precetto opposto”.
Si è costituita in giudizio la , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
16.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello è manifestamente infondato ed ai limiti dell'ammissibilità.
Il primo giudice ha innanzitutto osservato che la società opponente aveva dato prova di avere effettuato, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo azionato, diversi pagamenti relativi alla somma ingiunta con tale decreto, ed in particolare:
- di avere effettuato alcuni pagamenti che avevano come esplicita causale il riferimento al predetto decreto ingiuntivo: pagamento del 23.9.2011 di euro 2.000,00 e pagamento del
15.11.2011 di euro 2.000,00;
- di avere effettuato altri pagamenti che avevano come causale l'ottavo ed nono SAL, e cioè quelli oggetto del decreto ingiuntivo: pagamento del 29.4.2011 di euro 4.000,00 e pagamento del 17.5.2011 di euro 4.000,00;
- di avere effettuato un ulteriore pagamento in data 20.5.2013, per euro 1.500,00, dalla società genericamente imputato alla ristrutturazione del fabbricato condominiale, ma comunque da imputare al decreto ingiuntivo azionato con il precetto impugnato alla luce del disposto dell'art. 1193 c.c., secondo il quale, in mancanza della precisa imputazione da parte del debitore, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto e, tra più debiti scaduti, ed a parità di garanzie, al più oneroso per il debitore.
A fronte di tali precise argomentazioni in fatto ed in diritto l'appellante deduce innanzitutto nell'atto di impugnazione (il quale atto di impugnazione non è suddiviso in specifici motivi di appello, ma contiene argomentazioni sparse) che: “Non vi è chi non veda che le morosità richieste dal , come emerge dalla lettura del decreto ingiuntivo non opposto, è CP_1
relativa ai piani di riparto approvati nella seduta assembleare del 25.3.2009, del 5.11.2009
e ratificati nella seduta assembleare del 15.7.2010. Pertanto è evidente che i pagamenti
effettuati successivamente a tali date, facevano riferimento non al pregresso ma alla prosecuzione delle opere”.
Ebbene, osserva questa Corte che davvero non si comprende che cosa l'appellante intenda dire.
La società opponente non deduce, né tanto meno lo afferma il primo giudice in sentenza, che le somme indicate nei piani di riparto approvati dall'assemblea condominiale non sono da essa dovute perché già pagate prima dell'approvazione dei piani di riparto stessi o comunque prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (è peraltro evidente che una tale
3 questione non avrebbe potuto essere oggetto di opposizione a precetto, ma avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo): semplicemente deduce, ed il primo giudice ritiene fondate tali deduzioni, che tali somme, o meglio parte di esse, sono state pagate dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima dell'atto di precetto, ragione per la quale è illegittimo richiederle nuovamente con quest'ultimo.
Davvero non si comprende quindi perché invece, secondo l'opponente, le somme pagate dopo l'emissione del decreto ingiuntivo dovrebbero riferirsi non già ai piani di riparto approvati dall'assemblea, ed oggetto del decreto ingiuntivo stesso, bensì dovrebbero riferirsi ai lavori realizzati successivamente ai detti piani di riparto.
E ciò, peraltro, nonostante che i pagamenti indicati dal primo giudice in sentenza rechino delle precise causali che li riconducono indiscutibilmente alle somme di cui al decreto ingiuntivo (ad esclusione del pagamento del 20.5.2013 per euro 1.500,00, che comunque il primo giudice imputa al decreto ingiuntivo richiamando il disposto dell'art. 1193 c.c., sulla base di un ragionamento giuridico che l'appellante non confuta minimamente).
Sostiene poi l'appellante che, con i pagamenti effettuati, la società opponente avrebbe pagato le somme oggetto di precedenti decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace di
Caserta.
Orbene, al di là della evidente contraddizione con la tesi precedente (si tratta di pagamenti da imputarsi a lavori successivi al decreto ingiuntivo oggetto del precetto opposto oppure da imputarsi a decreti ingiuntivi precedenti rispetto a quello oggetto del precetto opposto?), quella dell'appellante è una affermazione del tutto generica, che non si confronta per nulla con la motivazione del primo giudice, il quale ha evidenziato, lo si ribadisce ancora una volta, che i pagamenti indicati in sentenza recano delle precise causali che li riconducono indiscutibilmente alle somme di cui al decreto ingiuntivo, ad esclusione del pagamento del
20.5.2013 per euro 1.500,00, comunque da imputarsi al decreto ingiuntivo alla luce del disposto dell'art. 1193 c.c.
L'appellante, a sostegno della bontà delle sue tesi, richiama anche un “prospetto analitico depositato in giudizio a firma dell'amministratore”: orbene, è appena il caso di evidenziare che tale prospetto non è altro che un mero conteggio, su foglio 4, privo di qualsiasi allegazione a supporto, effettuato dallo stesso amministratore del appellante e, CP_1
pertanto, privo all'evidenza di qualsivoglia valore probatorio;
peraltro tale conteggio, che si
4 conclude indicando come somma tuttora dovuta dalla quella di euro 37.434,93, CP_2
include anche somme dovute per il decimo e l'undicesimo SAL, che sono successivi a quelli oggetto del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice poi, in aggiunta ai pagamenti più sopra analizzati (che raggiungono la cifra complessiva di euro 13.500,00), ha tenuto conto che, come risulta da annotazione apposta dal giudice dell'esecuzione in calce al decreto ingiuntivo in oggetto, al è stato CP_1
assegnato, a seguito di pignoramento presso terzi, l'importo di euro 4.188,10, di cui euro
1511,25 a titolo di spese, oltre ad IVA e CPA: ragione per la quale, osserva il primo giudice,
a seguito di tale pignoramento presso terzi l'importo percepito dal condominio, al netto di spese, IVA e CPA, è pari ad euro 2.270,63.
Orbene, in proposito nell'atto di appello il assume invece che la somma CP_1
assegnatagli al netto delle spese sarebbe di soli euro 475,62: ma, visto che almeno la matematica qualche certezza la offre, davvero non si comprende come il possa CP_1
giungere a questa conclusione (ed infatti non lo spiega minimamente), se è vero come è vero che nell'annotazione in questione, a firma dello stesso giudice dell'esecuzione presso terzi, si legge: “Con ordinanza del 9/5/11, il GE del Tribunale di S.M.C.V., sezione distaccata di Caserta, in esecuzione del presente titolo, ha assegnato l'importo di euro 4.188,10, di cui euro 1511,25 oltre CPA ed IVA a titolo di spese (le sottolineature sono di questa Corte).
Infine, quanto a spese e diritti portati in precetto, il primo giudice ha osservato: “Quanto all'ulteriore doglianza relativa a diritti e spese di precetto, essa è meritevole di accoglimento, in quanto l'attività in questione risulta essere stata compiuta successivamente all'entrata in vigore del DM 140/2012, per cui non sono applicabili le vecchie tariffe forensi di cui all'atto di precetto, ma va riconosciuto quale compenso l'importo unitario di € 250,00, applicandosi la tariffa media, mentre le spese possono essere riconosciute soltanto nell'importo complessivo di € 20,40 per richiesta copie decreto e notifica atto di precetto, in quanto spese risultanti dagli atti di causa”.
In proposito il replica, nell'atto di appello, che “è lo stesso giudice di primo grado CP_1
a dichiarare che le nuove tabelle forensi sono state adottate con il D.M. 140/2012 mentre il
Decreto Ingiuntivo con pedissequo atto di precetto è stato notificato in data 20.12.2010, cui seguiva l'azione esecutiva risultata incapiente. Pertanto, l'atto di precetto opposto era una rinnovazione del precedente azionato per il pignoramento presso terzi”.
5 In altri termini sembrerebbe che l'appellante sostenga che andavano applicate le vecchie (e più favorevoli) tariffe perché l'atto di precetto era una “rinnovazione” del precedente atto di precetto azionato per il pignoramento presso terzi: la tesi è all'evidenza palesemente infondata, atteso che ci troviamo invece dinanzi ad un nuovo atto di precetto - avendo il precedente esaurito la sua funzione con l'inizio e la successiva conclusione dell'espropriazione presso terzi - tendente a dare impulso ad una nuova ed autonoma azione esecutiva.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione al suo difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 4.900,00 per onorari (fase di studio: euro 1.400,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 2.500,00), attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità della somma intimata in precetto), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
6 - rigetta l'appello proposto dal sito in Caserta alla via Colombo n° 14, in persona CP_1
dell'amministratore pro-tempore, contro la sentenza n° 3622/2018, pubblicata in data
11.12.2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed
[...]
onorari di giudizio, liquidati in euro 4.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 14.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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