Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7337/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/04/2025, alle ore 10.07 nella 9 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Renata Palmieri, è chiamata la causa
TRA
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTO CP_1
Sono presenti: l'avv SEPE per l'attore che dichiara che l'immobile è stato rilasciato come da verbale depositato e stante la rinuncia alla domanda risarcitoria chiede dichia- rarsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese.
Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito , il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
9 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc
1
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla via Belvedere 11, presso lo studio dell'avv. Achille Sepe, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -ATTORE-
e
(C.F. , nato a [...] il [...] e resi- CP_1 C.F._2
dente in Pozzuoli (NA) alla via Vecchia San Gennaro 101
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso abitativo per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144021).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio il convenuto in epigrafe indicato, con atto di Parte_1
intimazione di sfratto per morosità, deducendo: che con contratto stipulato in data 31.05.2019 e registrato all'Agenzia delle Entrate in data14.06.2019, al n. 002148/3T, concedeva in locazione, per uso abitativo, al sig.
[...]
l'immobile sito in Arco Felice (NA), alla via Montenuovo Licola Patria 78, Parte_2
primo piano, int.1, identificato all'N.C.E.U. del Comune di Pozzuoli, al foglio 81, map- pale 150, part. 4, sub. 202, cat. A/2, cl. 4, R.C. 542,28; che il conduttore si rendeva inadempiente agli obblighi del contratto ed in particolare a) nonostante gli inviti ometteva l' impermeabilizzazione di un box doccia creando infiltrazioni al piano sottostante da circa quattro anni antecedenti la domanda giudizia- le;
; B) al piano sottostante vi era un locale adibito ad autoscuola che aveva dovuto più volte interrompere le lezioni sia per la caduta di acqua sia per la caduta di intonaco;
C) ometteva il rimborso di spese condominiali .
L'attore concludeva chiedendo: “Dichiarare la risoluzione del contratto per grave ina- dempimento del conduttore;
2) Condannare lo stesso all'immediato rilascio del bene locato;
3) Condannare lo stesso al risarcimento dei danni che saranno quantificati in separata sede al chiaro fine di non intralciare il presente giudizio”.
Instaurato il giudizio non si costituiva il convenuto.
All'udienza del 27.11.2023 parte attrice dichiarava che l'immobile era stato rilasciato ed insiste affinché il giudice si pronunciasse sulla domanda risolutoria per grave ina-
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dempimento del conduttore con cessata materia del contendere sulla domanda di rilascio e rinunciano alla domanda risarcitoria e chiedendo la condanna delle spese in suo favo- re. Rinunciava all'interrogatorio formale ma insisteva sulla prova testi come articolata in ricorso. Il Giudice ammetteva la prova per testi rinviando la causa al 29.5.2024 ore
11.30 per l'escussione , onerando entro detta data parte istante a depositare nel fascicolo telematico il verbale di rilascio.
L'udienza per l'escussione dei testi era rinviata di ufficio al 21/10/2024; in quella sede parte attrice non compariva ed il giudice rinviava la causa al 20/1/2025 ; in quella sede neppure parte attrice compariva con rinvio della causa ex art 309 cpc.
Indi la causa , sulle conclusioni rassegnate a verbale viene decisa all'udienza del
30.04.2025, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ex art. 281 sexies cpc.
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In via preliminare, la domanda attorea è procedibile per intervenuta mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 11.10.2023).
Tanto esposto, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande di risolu- zione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ex art. 100 cpc.
Come noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere investe il merito e non il rito di una controversia, in quanto presuppone la valutazione dell'effettivo conse- guimento, seppur aliunde, del bene della vita da parte degli istanti. Ciò rende inutile la prosecuzione del processo, giacché difetta l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuri- dicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, (Cass. civ.,
Sez. 1, 03.03.2006, n. 4714). La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica, infatti, il sopravvenire di una situazione alla luce della quale possa ritenersi che la lite insorta tra le parti sia stata risolta e superata, in forma tale che non risulti più al- Con cun interesse delle stesse ad una decisione sul diritto sostanziale dedotto in giudizio.
[..
costituisce una fattispecie - creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio - da dichiararsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla na- turale definizione dello stesso.
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Conforme in tal senso Cass. civ. n. 5997/2022: “ In caso di impugnazione della delibera condominiale, la cessazione della materia del contendere può ravvisarsi soltanto quan- do il secondo deliberato modifichi le decisioni del primo in senso conforme a quanto ri- chiesto dal condomino che impugna e non anche quando reiteri o comunque adotti una decisione nello stesso senso della precedente, presupponendo la stessa il sopravvenire di una situazione che consenta di ritenere risolta o superata lite insorta tra le parti, sì da comportare il venir meno dell'interesse a una decisione sul diritto sostanziale dedot- to in giudizio”..
In punto di soccombenza virtuale va detto che la parte attrice è decaduta dalla prova come ammessa ex art 208 cpc non presentandosi all'udienza di assunzione della prova di guisa che la domanda attorea come prospettata in ricorso è sfornita di prova ex art
2697 cc e non poteva essere accolta e quindi le spese non possono gravare sul conve- nuto né essere liquidate a favore dell'attore che non ha assolto adeguatamente all'onere probatorio su di lui gravante .
Attesa la contumacia di parte resistente quindi nulla va delibato sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere sulle domande di risoluzione del contratto di locazione e di rilascio dell'immobile;
2) Nulla per le spese .
Così deciso in Napoli il 30/04/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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