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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9386 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5398/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2025 promossa da:
La p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., sig. , sedente in Venafro (IS), alla Parte_2
Via Caravaggio, n.9, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Tommaso
Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. AN Santonastaso (c.f.
, che la rappresenta e difende C.F._1
ATTRICE
pagina 1 di 17 contro
(c.f. e p.i. ), con sede in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Pietro AN Lettieri, n.28, in persona del legale rapp.te p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20-10-2025
il difensore di parte attrice si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-3-2025 la Parte_1
conveniva in giudizio la allo scopo di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la intervenuta cessione di fatto dell'azienda dalla
[...]
(d'ora Controparte_2
innanzi, per brevità, ) alla e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, accertato e dichiarato il diritto di credito della nei Parte_1
confronti della quale cessionaria dell'azienda della Controparte_1 [...]
Controparte_2
condannarsi la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, a norma dell'art.2560, co.II, c.c., in favore della Parte_1
pagina 2 di 17 della somma pari ad € 35.318,36, oltre interessi moratori dalle fatture al saldo.
L'istante deduceva:
di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della
[...]
per un importo di € 35.318,36 per fornitura di prodotti CP_2
alimentari;
di avere azionato tale credito con ricorso monitorio, a cui conseguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n.3756/23 nei confronti della
[...]
; CP_2
che avverso tale decreto proponeva opposizione l'ingiunta;
che il G.I. con ordinanza in data 22.12.2023 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
che acclarata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della lite, l'istante notificava il titolo con allegati ordinanza di provvisoria esecutorietà ed atto di precetto per € 41.926,82 a mezzo UNEP del Tribunale
di Napoli e in tale occasione, si avvedeva del fatto che presso la sede della debitrice risultava presente altra ditta;
pagina 3 di 17 che la si vedeva costretta a notificare l'atto di precetto presso Parte_1
la residenza del legale rapp.te p.t. della società ingiunta, CP_2
che riceveva l'atto in data 02.04.2024;
[...]
- che il conseguente atto di pignoramento presso terzi, costituiti da Istituti
bancari, aveva esito completamente negativo, in ragione di dichiarazioni di incapienza assoluta;
la società e lo stesso socio accomandatario, poi, sono risultati totalmente privi di patrimonio immobiliare;
che la aveva, di fatto, ceduto la propria azienda alla Controparte_2 [...]
con sede in Napoli, alla Via Pietro AN Lettieri, n.28, come CP_1
si poteva desumere da una serie di indizi, quali l'identità della sede legale, l'identità dell'attività svolta, l'identità dei locali all'interno dei quali veniva svolta l'attività, l'identità dei soggetti di riferimento, appartenenti alla medesima famiglia.
Sulla base di tali premesse la formulava le conclusioni Parte_1
come sopra riportate.
Restava contumace parte convenuta, pur regolarmente citata.
pagina 4 di 17 Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc per la data del 20-10-2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Sulla base delle risultanze documentali in atti può ritenersi comprovato il credito rivendicato dalla nei confronti della Parte_1 [...]
(v.decreto Controparte_2
ingiuntivo n.3756/2023 del 25-5-2023, con il quale l'ingiunta
[...]
veniva condannata al pagamento in favore dell'odierna CP_2
attrice della somma di euro 35.318,36, oltre interessi e spese).
L'istante ha chiesto, con il presente giudizio, condannarsi la convenuta al pagamento, a norma dell'art.2560, co.II, c.c., in favore Controparte_1
della della somma pari ad € 35.318,36 oltre interessi Parte_1
moratori dalle fatture al saldo.
Nella prospettazione dell'attrice, vi sarebbe stata una cessione di fatto dell'azienda dalla Controparte_2
alla in epoca successiva all'insorgenza
[...] CP_1 CP_1
del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n.3756/23, con la pagina 5 di 17 conseguenza che la cessionaria dovrebbe rispondere del debito in parola in solido con la cedente, giusta quanto disposto dall'art.2560 cc.
Recita, infatti, tale norma: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
A questo punto occorre verificare se sulla base degli atti di causa possa ritenersi realizzata una cessione “occulta” di azienda tra la
[...]
e la . CP_2 Controparte_1
Appare opportuno precisare in punto di diritto che per giurisprudenza costante: “deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività
economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo;
al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di pagina 6 di 17 impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività
esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario,
all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività di impresa, di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. (Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. nn. 5932/2008; 5709/2009;
6452/2009). Così individuato l'oggetto necessario della cessione,
l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam”, ma solo “ad probationem”. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto,
questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo pagina 7 di 17 scritto solo sotto il profilo della prova. La giurisprudenza in merito, tuttavia,
precisa che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite” (Cass. n.
6071/1987).
Ciò rilevato, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (Cass. n.
6071/1987; cfr. anche Trib. Treviso n. 2395/2018).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi che siano emersi nel giudizio una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a far ritenere realizzata la cessione occulta per cui è causa.
Il Tribunale di Treviso, nella succitata sentenza n.2395/2018, si è soffermato sugli elementi dai quali potere inferire la cessione aziendale, ossia in presenza dei quali si può presumere che vi sia stata una cessione occulta. In
particolare, ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: a) l'identità del nome e/o della ragione sociale pagina 8 di 17 dell'azienda cedente;
l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente;
b) l'identità (o anche la sola somiglianza) dell'attività svolta dall'azienda cedente;
c) l'identità dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell'azienda cedente;
d) l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente;
e) l'eventuale riferimento nelle comunicazioni al pubblico (cartacee o digitali) alla attività dell'azienda cedente;
f) l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente (es. vanto dei lavori pregressi, uso delle liste clienti ecc.); g) la riassunzione di tutti i dipendenti il giorno immediatamente successivo al licenziamento disposto dall'azienda cedente.
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda di accertamento del trasferimento di azienda di cui sopra è fondata.
Dagli atti di causa emergono i seguenti elementi di valutazione:
- la ha la sede legale all'interno del medesimo locale in Controparte_1
cui vi era la sede legale della (Napoli, Via P.A. Lettieri, Controparte_2
n.28: cfr. visure storiche versate in atti);
- la svolge la stessa attività della : dalla Controparte_1 Controparte_2
visura storica della risulta che la stessa ha per oggetto CP_1
pagina 9 di 17 “commercio all'ingrosso e dettaglio di carni di tutte le specie animali (suine,
bovine, equine, pollami ecc.), fresche, conservate e comunque preparate e confezionate;
frattaglie, salumi ed uova, frattaglie di bassa macelleria fresche,
congelate e surgelate, cacciagione in genere, insaccati, formaggi, cereali,
legumi, pasta, farina, vini ed olii con scatolame vario ed affini, prodotti ittici freschi, congelati e surgelati, stok e baccalà, prodotti alimentari in genere e prodotti per la casa e l'igiene della persona…”; dalla visura storica della risulta che la stessa ha per oggetto: “ “commercio Controparte_2
all'ingrosso e dettaglio di carni di tutte le specie animali (suine, bovine,
equine, pollami ecc.), fresche, conservate e comunque preparate e confezionate;
frattaglie, salumi ed uova, frattaglie di bassa macelleria fresche,
congelate e surgelate, cacciagione in genere, insaccati, formaggi, cereali,
legumi, pasta, farina, vini ed olii con scatolame vario ed affini, prodotti ittici freschi, congelati e surgelati, stok e baccalà, prodotti alimentari in genere e prodotti per la casa e l'igiene della persona …”;
è stata costituita in data 8-2-2024 (v.visura in atti), Controparte_3
poco tempo dopo l'emissione dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del pagina 10 di 17 decreto ingiuntivo n.3756/23 in favore della e nei confronti Parte_1
della ; Controparte_2
-la occupa, per l'espletamento della propria attività, gli CP_1 CP_1
stessi locali occupati dalla per l'espletamento della propria: Controparte_2
v.relazione di notificazione negativa dell'ufficiale giudiziario datata 29-2-
2024, da cui si evince: “Anzi non potuto notificare in quanto
all'indirizzo indicato rinvengo la ditta “ “. La destinataria CP_1
non opera più in luogo da qualche mese, come da informazioni assunte
dai commessi ivi rinvenuti” (v.doc.9);
-l'amm.re unico e socio unico della è , Controparte_1 Controparte_4
nata a [...] il [...], figlia di (nato a [...] il Persona_1
18.11.1963) ed (nata a [...] il [...]); CP_5 Persona_1
svolgeva la mansione di preposto nella e svolge
[...] Controparte_2
identica mansione nella era socio Controparte_1 CP_5
accomandante della;
socio accomandatario della Controparte_2 [...]
era (nato a [...] il [...]), fratello di CP_2 Controparte_2
e, quindi, zio di (v.visure storiche e Persona_1 Controparte_4
schede anagrafiche in atti).
pagina 11 di 17 Tutti gli elementi raccolti - identità della sede legale, dell'attività svolta,
dei locali all'interno dei quali è svolta, dei soggetti di riferimento -
evidenziano una continuità tra l'attività svolta dalla e Controparte_2
quella svolta dalla facendo emergere la prova della Controparte_1
stipulazione tra le parti di un accordo per la cessione dell'azienda, con conseguente affermazione della responsabilità solidale della odierna convenuta per il debito della , cedente (poi cancellata). Controparte_2
Con la precisazione che il debito, oggetto del presente giudizio, deve ritenersi esistente già al momento del perfezionamento della cessione occulta, posto che il credito in oggetto risulta consacrato nel decreto ingiuntivo n.
3756/2023 pubblicato il 25-5-2023 e, quindi, in epoca antecedente alla data di costituzione della (data di costituzione di tale Controparte_1
società: 8-2-2024, come da visura in atti).
Giova, inoltre, al riguardo, ricordare che la norma di cui all'art.2560, comma
2, cc, è relativa ai debiti puri, discendenti da fatto contrattuale o extracontrattuale, come nel caso di specie (fatto contrattuale).
pagina 12 di 17 E' pacifico che la responsabilità del cessionario non si estenda a tutti i debiti,
bensì sia limitata ai c.d. debiti puri (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/07/1991, n.
8121), ossia quelli nascenti da:
a) fonte extracontrattuale;
b) contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell'alienante dell'azienda;
c) contratti a prestazioni corrispettive allorquando la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, laddove la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, troverà applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c.).
Non senza aggiungere che nella fattispecie in esame non pare esservi, come sopra argomentato, dualità soggettiva tra la cedente e la cessionaria: manca in radice, nella sostanza, l'alterità soggettiva del cessionario medesimo rispetto al cedente.
Ad avviso di chi scrive, dunque, la e la Controparte_2 CP_1 CP_1
hanno realizzato una “cessione d'azienda occulta”, desumibile sulla base
[...]
di plurime presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti, ovvero:
l'identità della sede;
l'identità delle attività svolte;
l'identità dei locali pagina 13 di 17 all'interno dei quali viene svolta l'attività; l'appartenenza dei soggetti di riferimento e degli organi amministrativi delle due società alla medesima famiglia.
Né rileva, in senso contrario all'affermazione della responsabilità solidale tra alienante ed acquirente dell'azienda, l'eventuale, mancata annotazione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente.
Ed infatti, in caso di cessione occulta d'azienda non si può ritenere applicabile l'art. 2560, comma 2, cod. civ. (peraltro, neppure invocato dalla società convenuta, rimasta contumace), non potendosi applicare il criterio formale dell'iscrizione dei debiti nelle scritture contabili del cedente in difetto, per l'appunto, di cessione formalizzata (Treviso, sez. III, sentenza
30/11/2018 n° 2395)
In caso di trasferimento di azienda, l'esclusione della responsabilità in solido prevista dall' articolo 2560, 2 comma del codice civile postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario, che non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano pagina 14 di 17 rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l'applicazione dell' articolo
2560 del Cc , comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;
interesse che si correla a quello,
superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda (Cassazione civile , sez. I , 29/04/2024 , n. 11503).
Nel caso in cui non vi sia alterità soggettiva tra alienante e acquirente dell'azienda (o di un suo ramo), indipendentemente dall'intento elusivo o fraudolento della cessione, l'acquirente risponde dei debiti della medesima, in quanto non trova applicazione l' art. 2560, comma 2, c.c. , che subordina tale responsabilità all'iscrizione del debito nelle scritture contabili (Cassazione
n.26450/2023).
A tutte le argomentazioni esposte consegue l'accoglimento della domanda attorea e la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 35.318,36, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (7-3-2025) al saldo.
pagina 15 di 17 Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la cessione di fatto dell'azienda dalla Controparte_2
alla condanna la in
[...] Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di€ 35.318,36 oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (7-3-2025) al saldo;
-condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 20-10-2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2025 promossa da:
La p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., sig. , sedente in Venafro (IS), alla Parte_2
Via Caravaggio, n.9, elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Tommaso
Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. AN Santonastaso (c.f.
, che la rappresenta e difende C.F._1
ATTRICE
pagina 1 di 17 contro
(c.f. e p.i. ), con sede in Napoli, alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Pietro AN Lettieri, n.28, in persona del legale rapp.te p.t.,
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20-10-2025
il difensore di parte attrice si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7-3-2025 la Parte_1
conveniva in giudizio la allo scopo di sentire Controparte_1
accertare e dichiarare la intervenuta cessione di fatto dell'azienda dalla
[...]
(d'ora Controparte_2
innanzi, per brevità, ) alla e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, accertato e dichiarato il diritto di credito della nei Parte_1
confronti della quale cessionaria dell'azienda della Controparte_1 [...]
Controparte_2
condannarsi la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, a norma dell'art.2560, co.II, c.c., in favore della Parte_1
pagina 2 di 17 della somma pari ad € 35.318,36, oltre interessi moratori dalle fatture al saldo.
L'istante deduceva:
di essere titolare di un diritto di credito nei confronti della
[...]
per un importo di € 35.318,36 per fornitura di prodotti CP_2
alimentari;
di avere azionato tale credito con ricorso monitorio, a cui conseguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n.3756/23 nei confronti della
[...]
; CP_2
che avverso tale decreto proponeva opposizione l'ingiunta;
che il G.I. con ordinanza in data 22.12.2023 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
che acclarata l'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della lite, l'istante notificava il titolo con allegati ordinanza di provvisoria esecutorietà ed atto di precetto per € 41.926,82 a mezzo UNEP del Tribunale
di Napoli e in tale occasione, si avvedeva del fatto che presso la sede della debitrice risultava presente altra ditta;
pagina 3 di 17 che la si vedeva costretta a notificare l'atto di precetto presso Parte_1
la residenza del legale rapp.te p.t. della società ingiunta, CP_2
che riceveva l'atto in data 02.04.2024;
[...]
- che il conseguente atto di pignoramento presso terzi, costituiti da Istituti
bancari, aveva esito completamente negativo, in ragione di dichiarazioni di incapienza assoluta;
la società e lo stesso socio accomandatario, poi, sono risultati totalmente privi di patrimonio immobiliare;
che la aveva, di fatto, ceduto la propria azienda alla Controparte_2 [...]
con sede in Napoli, alla Via Pietro AN Lettieri, n.28, come CP_1
si poteva desumere da una serie di indizi, quali l'identità della sede legale, l'identità dell'attività svolta, l'identità dei locali all'interno dei quali veniva svolta l'attività, l'identità dei soggetti di riferimento, appartenenti alla medesima famiglia.
Sulla base di tali premesse la formulava le conclusioni Parte_1
come sopra riportate.
Restava contumace parte convenuta, pur regolarmente citata.
pagina 4 di 17 Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di discussione ex art.281 sexies cpc per la data del 20-10-2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Sulla base delle risultanze documentali in atti può ritenersi comprovato il credito rivendicato dalla nei confronti della Parte_1 [...]
(v.decreto Controparte_2
ingiuntivo n.3756/2023 del 25-5-2023, con il quale l'ingiunta
[...]
veniva condannata al pagamento in favore dell'odierna CP_2
attrice della somma di euro 35.318,36, oltre interessi e spese).
L'istante ha chiesto, con il presente giudizio, condannarsi la convenuta al pagamento, a norma dell'art.2560, co.II, c.c., in favore Controparte_1
della della somma pari ad € 35.318,36 oltre interessi Parte_1
moratori dalle fatture al saldo.
Nella prospettazione dell'attrice, vi sarebbe stata una cessione di fatto dell'azienda dalla Controparte_2
alla in epoca successiva all'insorgenza
[...] CP_1 CP_1
del credito consacrato nel decreto ingiuntivo n.3756/23, con la pagina 5 di 17 conseguenza che la cessionaria dovrebbe rispondere del debito in parola in solido con la cedente, giusta quanto disposto dall'art.2560 cc.
Recita, infatti, tale norma: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
A questo punto occorre verificare se sulla base degli atti di causa possa ritenersi realizzata una cessione “occulta” di azienda tra la
[...]
e la . CP_2 Controparte_1
Appare opportuno precisare in punto di diritto che per giurisprudenza costante: “deve intendersi come cessione di azienda il trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività
economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo;
al fine di un simile accertamento occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di pagina 6 di 17 impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività
esercitate prima o dopo la cessione. Vero è che l'ipotesi della cessione di azienda ricorre anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti, tuttavia per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario,
all'esercizio dell'impresa. Si deve, quindi, verificare che si tratti di un insieme organicamente finalizzato "ex ante" all'esercizio dell'attività di impresa, di per sè idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività. (Cass. n. 21481/2009; cfr. anche Cass. nn. 5932/2008; 5709/2009;
6452/2009). Così individuato l'oggetto necessario della cessione,
l'ordinamento ex art. 2556 c.c. richiede per la stessa il requisito della forma scritta non “ad substantiam”, ma solo “ad probationem”. Ne discende che anche ove le parti non abbiano formalizzato la cessione in un accordo scritto,
questa potrà dirsi, comunque, efficace, incidendo la mancanza di un accordo pagina 7 di 17 scritto solo sotto il profilo della prova. La giurisprudenza in merito, tuttavia,
precisa che: “l'art. 2556, primo comma, cod. civ., ove prescrive la forma scritta "ad probationem" per i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda, opera solo con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite” (Cass. n.
6071/1987).
Ciò rilevato, deve considerarsi che la prova dell'avvenuta cessione da parte dei terzi “può essere data anche con testimonianze e presunzioni” (Cass. n.
6071/1987; cfr. anche Trib. Treviso n. 2395/2018).
Ebbene, nel caso di specie, può dirsi che siano emersi nel giudizio una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a far ritenere realizzata la cessione occulta per cui è causa.
Il Tribunale di Treviso, nella succitata sentenza n.2395/2018, si è soffermato sugli elementi dai quali potere inferire la cessione aziendale, ossia in presenza dei quali si può presumere che vi sia stata una cessione occulta. In
particolare, ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: a) l'identità del nome e/o della ragione sociale pagina 8 di 17 dell'azienda cedente;
l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente;
b) l'identità (o anche la sola somiglianza) dell'attività svolta dall'azienda cedente;
c) l'identità dei recapiti, quali numero di telefono e di fax dell'azienda cedente;
d) l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente;
e) l'eventuale riferimento nelle comunicazioni al pubblico (cartacee o digitali) alla attività dell'azienda cedente;
f) l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente (es. vanto dei lavori pregressi, uso delle liste clienti ecc.); g) la riassunzione di tutti i dipendenti il giorno immediatamente successivo al licenziamento disposto dall'azienda cedente.
Ritornando alla fattispecie in esame, la domanda di accertamento del trasferimento di azienda di cui sopra è fondata.
Dagli atti di causa emergono i seguenti elementi di valutazione:
- la ha la sede legale all'interno del medesimo locale in Controparte_1
cui vi era la sede legale della (Napoli, Via P.A. Lettieri, Controparte_2
n.28: cfr. visure storiche versate in atti);
- la svolge la stessa attività della : dalla Controparte_1 Controparte_2
visura storica della risulta che la stessa ha per oggetto CP_1
pagina 9 di 17 “commercio all'ingrosso e dettaglio di carni di tutte le specie animali (suine,
bovine, equine, pollami ecc.), fresche, conservate e comunque preparate e confezionate;
frattaglie, salumi ed uova, frattaglie di bassa macelleria fresche,
congelate e surgelate, cacciagione in genere, insaccati, formaggi, cereali,
legumi, pasta, farina, vini ed olii con scatolame vario ed affini, prodotti ittici freschi, congelati e surgelati, stok e baccalà, prodotti alimentari in genere e prodotti per la casa e l'igiene della persona…”; dalla visura storica della risulta che la stessa ha per oggetto: “ “commercio Controparte_2
all'ingrosso e dettaglio di carni di tutte le specie animali (suine, bovine,
equine, pollami ecc.), fresche, conservate e comunque preparate e confezionate;
frattaglie, salumi ed uova, frattaglie di bassa macelleria fresche,
congelate e surgelate, cacciagione in genere, insaccati, formaggi, cereali,
legumi, pasta, farina, vini ed olii con scatolame vario ed affini, prodotti ittici freschi, congelati e surgelati, stok e baccalà, prodotti alimentari in genere e prodotti per la casa e l'igiene della persona …”;
è stata costituita in data 8-2-2024 (v.visura in atti), Controparte_3
poco tempo dopo l'emissione dell'ordinanza di provvisoria esecutorietà del pagina 10 di 17 decreto ingiuntivo n.3756/23 in favore della e nei confronti Parte_1
della ; Controparte_2
-la occupa, per l'espletamento della propria attività, gli CP_1 CP_1
stessi locali occupati dalla per l'espletamento della propria: Controparte_2
v.relazione di notificazione negativa dell'ufficiale giudiziario datata 29-2-
2024, da cui si evince: “Anzi non potuto notificare in quanto
all'indirizzo indicato rinvengo la ditta “ “. La destinataria CP_1
non opera più in luogo da qualche mese, come da informazioni assunte
dai commessi ivi rinvenuti” (v.doc.9);
-l'amm.re unico e socio unico della è , Controparte_1 Controparte_4
nata a [...] il [...], figlia di (nato a [...] il Persona_1
18.11.1963) ed (nata a [...] il [...]); CP_5 Persona_1
svolgeva la mansione di preposto nella e svolge
[...] Controparte_2
identica mansione nella era socio Controparte_1 CP_5
accomandante della;
socio accomandatario della Controparte_2 [...]
era (nato a [...] il [...]), fratello di CP_2 Controparte_2
e, quindi, zio di (v.visure storiche e Persona_1 Controparte_4
schede anagrafiche in atti).
pagina 11 di 17 Tutti gli elementi raccolti - identità della sede legale, dell'attività svolta,
dei locali all'interno dei quali è svolta, dei soggetti di riferimento -
evidenziano una continuità tra l'attività svolta dalla e Controparte_2
quella svolta dalla facendo emergere la prova della Controparte_1
stipulazione tra le parti di un accordo per la cessione dell'azienda, con conseguente affermazione della responsabilità solidale della odierna convenuta per il debito della , cedente (poi cancellata). Controparte_2
Con la precisazione che il debito, oggetto del presente giudizio, deve ritenersi esistente già al momento del perfezionamento della cessione occulta, posto che il credito in oggetto risulta consacrato nel decreto ingiuntivo n.
3756/2023 pubblicato il 25-5-2023 e, quindi, in epoca antecedente alla data di costituzione della (data di costituzione di tale Controparte_1
società: 8-2-2024, come da visura in atti).
Giova, inoltre, al riguardo, ricordare che la norma di cui all'art.2560, comma
2, cc, è relativa ai debiti puri, discendenti da fatto contrattuale o extracontrattuale, come nel caso di specie (fatto contrattuale).
pagina 12 di 17 E' pacifico che la responsabilità del cessionario non si estenda a tutti i debiti,
bensì sia limitata ai c.d. debiti puri (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/07/1991, n.
8121), ossia quelli nascenti da:
a) fonte extracontrattuale;
b) contratti che stabiliscono prestazioni solo a carico dell'alienante dell'azienda;
c) contratti a prestazioni corrispettive allorquando la controprestazione sia stata già eseguita (diversamente, laddove la controprestazione non sia stata ancora adempiuta, troverà applicazione la disciplina della successione nei contratti di cui all'art. 2558 c.c.).
Non senza aggiungere che nella fattispecie in esame non pare esservi, come sopra argomentato, dualità soggettiva tra la cedente e la cessionaria: manca in radice, nella sostanza, l'alterità soggettiva del cessionario medesimo rispetto al cedente.
Ad avviso di chi scrive, dunque, la e la Controparte_2 CP_1 CP_1
hanno realizzato una “cessione d'azienda occulta”, desumibile sulla base
[...]
di plurime presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti, ovvero:
l'identità della sede;
l'identità delle attività svolte;
l'identità dei locali pagina 13 di 17 all'interno dei quali viene svolta l'attività; l'appartenenza dei soggetti di riferimento e degli organi amministrativi delle due società alla medesima famiglia.
Né rileva, in senso contrario all'affermazione della responsabilità solidale tra alienante ed acquirente dell'azienda, l'eventuale, mancata annotazione del debito nei libri contabili obbligatori della cedente.
Ed infatti, in caso di cessione occulta d'azienda non si può ritenere applicabile l'art. 2560, comma 2, cod. civ. (peraltro, neppure invocato dalla società convenuta, rimasta contumace), non potendosi applicare il criterio formale dell'iscrizione dei debiti nelle scritture contabili del cedente in difetto, per l'appunto, di cessione formalizzata (Treviso, sez. III, sentenza
30/11/2018 n° 2395)
In caso di trasferimento di azienda, l'esclusione della responsabilità in solido prevista dall' articolo 2560, 2 comma del codice civile postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario, che non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell'impresa e gli organi amministrativi della stessa siano pagina 14 di 17 rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell'azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l'applicazione dell' articolo
2560 del Cc , comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi;
interesse che si correla a quello,
superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda (Cassazione civile , sez. I , 29/04/2024 , n. 11503).
Nel caso in cui non vi sia alterità soggettiva tra alienante e acquirente dell'azienda (o di un suo ramo), indipendentemente dall'intento elusivo o fraudolento della cessione, l'acquirente risponde dei debiti della medesima, in quanto non trova applicazione l' art. 2560, comma 2, c.c. , che subordina tale responsabilità all'iscrizione del debito nelle scritture contabili (Cassazione
n.26450/2023).
A tutte le argomentazioni esposte consegue l'accoglimento della domanda attorea e la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 35.318,36, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (7-3-2025) al saldo.
pagina 15 di 17 Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto, accertata la cessione di fatto dell'azienda dalla Controparte_2
alla condanna la in
[...] Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della Parte_1
della somma di€ 35.318,36 oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla proposizione della domanda (7-3-2025) al saldo;
-condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi,
oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 20-10-2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 17 di 17