Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 2261/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2261/2025 RG, avente per oggetto: Mutamento del sesso e
Rettificazione del genere e dati anagrafici ex L. n. 164/1982 e art. 31 D.Lgs 150/2011
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Miguel Coraggio;
C.F._1
RICORRENTE
E
SEDE CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
1. ha premesso di avere maturato, fin dall'infanzia, un'identità di genere Parte_1 femminile e di avere, pertanto, nel corso degli anni preso coscienza della propria identità di genere, difforme da quella biologica.
Al riguardo, l'attore ha precisato di avere intrapreso un percorso psicoterapeutico, al termine del quale ha avuto la conferma e la certezza di volere appartenere al genere sessuale femminile, infatti, con relazione dell'ASL di Salerno del 21.05.2024, è stata definitivamente accertata la disforia di genere di , che già da tempo vive ufficialmente come una donna ( ). Pt_1 Per_1
Pertanto, l'attore ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un sesso diverso, oltre alla rettificazione del genere e dei dati anagrafici e l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 164/82, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
1
2. Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
In primo luogo, va precisato che il Tribunale aderisce al recente indirizzo giurisprudenziale che consente la rettificazione del sesso e dei dati anagrafici con autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Al riguardo, nel solco della sentenza n. 161/1985 della Corte Costituzionale, quello all'identità di genere deve essere considerato un diritto inviolabile della persona in quanto inerente alla dignità personale e diretto a determinare un equilibrato sviluppo della personalità dell'individuo.
In particolare, l'art. 1, comma 1 L. n. 164/1982 accoglie << (…) un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale.>> ; in definitiva, la disposizione in esame << riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico.>>. (cfr. Corte Cost. cit).
Va precisato che i principi appena enunciati sono stati ribaditi e specificati anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15138/2015, ha affermato, al riguardo, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di << un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso>> e il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto;
d'altra parte << La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce
l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche. >> (cfr. Corte Cassazione cit.).
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In altre parole, è necessario accertare unicamente le modalità attraverso cui è intervenuto il cambiamento e se lo stesso abbia o meno carattere definitivo con la precisazione che il trattamento chirurgico deve considerarsi uno strumento meramente eventuale e << In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. >> (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha richiesto altresì l'autorizzazione al trattamento chirurgico ma deve precisarsi, in virtù dei principi appena enunciati, che potrà procedere alla rettificazione dei dati anagrafici anche prima dell'operazione.
Tanto premesso, nell'ottica dell'accertamento giudiziale da compiersi, deve dirsi che dalla documentazione prodotta dall'attore emerge, tra l'altro, che l'attore manifesta un forte desiderio per le caratteristiche primarie e/o secondarie del genere opposto tanto che, sulla base delle osservazioni cliniche e del percorso affrontato, è stata diagnosticata una Disforia di genere (cfr. relazione sul percorso psicologico in atti).
In definitiva, gli elementi emersi consentono di ritenere definitiva la condizione sessuale di Per_2
che ha da tempo affermato la propria identità di genere in ogni contesto, familiare,
[...]
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scolastico e sociale;
il che dimostra il carattere irreversibile della sua scelta, frutto di un percorso psico–fisico articolato e complesso, ma fortemente voluto.
Appare dunque acclarato il diritto dell'attore ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento medicochirurgico idoneo allo scopo, nonché alla rettificazione del proprio genere (da maschile a femminile) e dei propri dati anagrafici (con sostituzione del nome con , così come Pt_1 Per_1
manifestato dallo stesso).
In considerazione della natura del presente procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la rettificazione dell'atto di nascita di Parte_1
nato a [...] il [...], C.F.: , nel
[...] C.F._1 senso che l'indicazione del sesso “maschile” deve essere corretta in sesso “femminile” e che il nome
” deve essere corretto in “ ; Pt_1 Per_1
- dichiara il diritto di ad ottenere l'attribuzione del sesso femminile, Parte_2
con autorizzazione a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico adeguato allo scopo;
- manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (Sa) per la disposta rettificazione nell'atto di nascita;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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