TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2421 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cappai, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Barone, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
All'udienza del 21.05.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28
c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in ON (Uruguay) il
31.01.2008 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Corigliano Rossano all'anno 2019 atto n. 43, parte 2, Ufficio 2 sede
Rossano;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (14.07.2008) e Per_1 Per_2
(16.04.2012);
- che la famiglia si era trasferita in Italia a causa delle gravi condizioni di salute di a cui, all'età di tre anni, veniva diagnosticata in Uruguay una rara Per_2 malattia genetica, con una aspettativa di vita di non oltre sei mesi dalla comparsa dei sintomi;
- di essersi laureata in Uruguay in cosmetologia medica e in marketing ma di avere lasciato il lavoro presso un'azienda di dermocosmesi con mansioni di tecnico di laboratorio per dedicarsi alla figlia minore;
- di avere costituito una al fine di raccogliere fondi per la ricerca della CP_2 patologia genetica di e di avere affrontato numerosi viaggi per Per_2 incontrare medici specialisti e ricercatori;
- che nel 2018 la famiglia giungeva in Italia e nel 2019 riusciva ad entrare Per_2 in un piano terapeutico con la somministrazione di un farmaco sperimentale presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, nonché in carico, per le altre terapie all'avanguardia ed innovative (Metodo Euterpe -non farmacologiche) presso il
OPBG di Palidoro con evidenti risultati positivi;
- che il marito era agente immobiliare e anche in Italia riusciva a svolgere una proficua attività lavorativa;
- che sin dai primi anni di matrimonio il marito aveva manifestato una crescente intolleranza nei confronti della ricorrente e della figlia e aveva avuto Per_2 diverse relazioni extraconiugali;
- che dal 2016 il marito aveva esercitato violenza psicologica nei confronti della ricorrente, in alcune occasioni sfociata in violenza fisica;
- che nel 2021 il aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi dalla CP_1 compagna salvo poi, terminata la relazione, pretendere di rientrare in casa;
- che era stato aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ex artt. 330 c.c. e 473 bis.13 c.p.c. a fronte di una segnalazione dei Servizi
Sociali provocata dal rivoltosi agli stessi per lamentare una presunta negata CP_1 frequentazione delle figlie;
- che tale procedimento aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulle figlie minori e alla nomina di un tutore con prossima udienza fissata in data 19.11.2025;
- di percepire euro 700,00 mensili in qualità di caregiver della figlia , oltre Per_2 all'assegno di invalidità ed al relativo assegno di accompagnamento.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocamento delle figlie presso di lei e un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 400,00 mensili e per le figlie di euro 800,00 mensili oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie per le figlie.
In data 31.01.2025 venivano depositati gli atti del Tribunale per i Minorenni dai quali emergeva:
- che il ricorso presso il Tribunale per i Minorenni stato instaurato a seguito della relazione dei Servizi Sociali di Fiumicino dalla quale emergeva una grave situazione di conflittualità tra la coppia genitoriale con conseguente rischio di pregiudizio per le minori che assistevano alle liti familiari, dapprima verbali e successivamente anche fisiche;
- che era stato nominato Curatore Speciale per le minori l'Avv. Annarita Colaiuda;
- che con ordinanza del 18.03.2024 il Tribunale per i Minorenni disponeva un accertamento sull'esistenza di problematiche psichiatriche e/o psicologiche dei genitori dei minori, sulla presenza di eventuali disturbi che potessero inficiare o comunque limitare la capacità genitoriale degli stessi, incaricava il Servizio
Sociale di proseguire l'assistenza educativa domiciliare per le minori, disponeva la continuazione del percorso di psicoterapia per incaricava il Servizio Per_1
Sociale di regolare gli incontri padre-figlie;
- che, con ordinanza del 11.07.2024, il Tribunale per i Minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava Tutore provvisorio dei minori il Sindaco pro-tempore del Comune di Fiumicino, disponeva gli incontri padre-figlie alla presenza di un educatore e ammoniva i genitori alla collaborazione con gli operatori e alla riduzione del livello di conflittualità pena il collocamento delle minori in casa-famiglia; - che con ordinanza del 27.01.2025 il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Civitavecchia stante l'intervenuto deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi presso il Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva in giudizio in data 25.02.2025 , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- di essersi sempre adoperato per svolgere attività che consentissero di ricevere fondi per sostenere lo studio e la ricerca di terapie per la malattia della figlia
Per_2
- che la moglie aveva ridotto il proprio orario di lavoro per stare più vicina alla figlia, mentre il resistente aveva continuato a lavorare per mantenere la famiglia;
- che la relazione era terminata a causa della spasmodica ricerca dei fondi da parte della ricorrente che aveva comportato una minore attenzione della madre nei confronti dell'altra figlia e del marito;
- che solo in seguito alla fine della relazione con la moglie aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale;
- che la moglie aveva iniziato ad ostacolare il rapporto padre-figlie, motivo per cui si era rivolto ai Servizi Sociali i quali, attesa l'alta conflittualità tra i coniugi, avevano richiesto l'intervento del Tribunale per i Minorenni;
- di essere in difficoltà economica e di aver finanche dormito in auto per diversi mesi;
- di avere reperito un nuovo lavoro a tempo parziale e determinato dal mese di marzo al mese di giugno 2025 e di essere riuscito a locare un appartamento grazie all'aiuto di un amico;
- che il rapporto con le figlie era migliorato grazie all'intervento ed al sostegno dei
Servizi Sociali.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre nella casa coniugale con disciplina del diritto di visita paterno e disporsi un assegno di mantenimento a carico del er le figlie di euro CP_1
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 24.03.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte richiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 26.03.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano che la nomina del Tutore stava rallentando i processi per le cure mediche della figlia e il Giudice, rilevato che dalla relazione del servizio Per_2 di valutazione delle competenze genitoriali “il Filatoio” del 27.01.2025 risultava che i genitori si erano mostrati entrambi adeguati ed in grado di recuperare le loro capacità genitoriali alle condizioni indicate nella suddetta relazione, tra cui la prosecuzione del monitoraggio da parte degli assistenti sociali, della psicoterapia individuale per i genitori e per le figlie, della psicoterapia familiare nonché del deposito di una separazione consensuale, accoglieva in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., le condizioni indicate nell'accordo congiunto sottoscritto dalle parti nel senso di reintegrare i genitori nella piena responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori disponendo l'affidamento condiviso delle stesse con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del nei confronti delle figlie di CP_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava la causa all'udienza del 21.05.2025 per esame della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino e del Tutore delegato.
In data 07.04.2025 i Servizi Sociali del Comune di Fiumicino depositavano una relazione con cui rappresentavano che i genitori si erano mostrati puntuali e collaborativi, che la conflittualità si era attenuata e che la relazione con le figlie era migliorata e, pertanto, ritenevano le parti in grado di esercitare compiutamente la genitorialità alle condizioni indicate nella suddetta relazione.
All'udienza del 21.05.2025 comparivano le parti personalmente nonché la dott.ssa
, il Controparte_3 Controparte_4
e la psicologa dott.ssa le quali si dichiaravano in
[...] CP_5 accordo per il ripristino della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori essendosi ridotta la conflittualità tra le parti che stavano collaborando nell'interesse delle figlie minorenni. I difensori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate e richiedevano rimettersi la causa in decisione al Collegio e il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Come sopra esposto, infatti, le relazioni in merito alle competenze genitoriali delle parti sono state positive ed anche gli assistenti sociali ed il Tutore hanno concordato per la revoca della tutela per le minori atteso che le patti hanno anche depositato conclusioni congiunte come richiesto dal filatoio tra le condizioni previste nella relazione e che comunque è in corso un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2421/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Le figlie minori nata a [...] in data [...] e Persona_3 nata a [...] in data [...], sono affidate Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, che potrà stabilirsi anche in un luogo diverso da quello attuale comunque nell'ambito della provincia di Roma, mentre l'altro coniuge potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e compatibilmente con le esigenze ed impegni delle figlie comunque, in caso di disaccordo, il padre potrà vederle e trattenerle con se un week end ogni 15 gg, dal sabato fino all'ora di cena della domenica oppure potrà far pernottare presso di se le ragazze infrasettimanalmente dalle ore 16 all'indomani mattina riaccompagnandole a scuola , in coincidenza con il giorno di riposo lavorativo;
il padre vedrà e terrà con sé le figlie il venerdì pomeriggio dalle 16 alle
21 quando le riaccompagnerà dopo cena . Durante le vacanze estive il padre vedrà
e terrà con sé le ragazze 15 giorni anche non consecutivi, secondo le necessità di e degli impegni lavorativi dei genitori, per il periodo che dovrà esser Per_2 concordato con l'altro genitore entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre vedrà e terrà con se le figlie invertendo ogni anno i periodi che ricomprendono i giorni di Natale o Capodanno, e durante le festività
Pasquali e trascorreranno ad anni alterni con il papà il giorno di Per_1 Per_2 Pasqua o di Pasquetta. Infine per i compleanni i genitori si alterneranno trascorrendo metà giornata (il pranzo o la cena) per festeggiare le figlie anche in base alla loro volontà;
- La casa coniugale, sita in Fiumicino Loc. Maccarese via della Stazione di Maccarese
n 6/A, condotta in locazione ammobiliata, è assegnata alla madre con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
- il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile Parte_2 di Euro 250,00 (duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento delle figlie,
a decorrere dal mese di Aprile al domicilio dell'avente diritto, entro i primi 15 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- Si specifica che il contributo al mantenimento delle due figlie minori sarà aumentato ad € 400 (euro 200 cadauna), quando il padre avrà una adeguata collocazione lavorativa ed un incremento del reddito pari almeno al 50% rispetto a quello ad oggi percepito;
- Le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria non convenzionate con il SSN, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Civitavecchia e l'Ordine avvocati di Civitavecchia in data 15/01/2015;
- I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 3 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2421 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Fiumicino (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Cappai, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
, nato a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Barone, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi e contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio.
Conclusioni
All'udienza del 21.05.2025, le parti si sono riportate alle conclusioni congiunte depositate telematicamente richiedendone l'accoglimento e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28
c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in ON (Uruguay) il
31.01.2008 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Corigliano Rossano all'anno 2019 atto n. 43, parte 2, Ufficio 2 sede
Rossano;
- che dall'unione tra le parti erano nate le figlie (14.07.2008) e Per_1 Per_2
(16.04.2012);
- che la famiglia si era trasferita in Italia a causa delle gravi condizioni di salute di a cui, all'età di tre anni, veniva diagnosticata in Uruguay una rara Per_2 malattia genetica, con una aspettativa di vita di non oltre sei mesi dalla comparsa dei sintomi;
- di essersi laureata in Uruguay in cosmetologia medica e in marketing ma di avere lasciato il lavoro presso un'azienda di dermocosmesi con mansioni di tecnico di laboratorio per dedicarsi alla figlia minore;
- di avere costituito una al fine di raccogliere fondi per la ricerca della CP_2 patologia genetica di e di avere affrontato numerosi viaggi per Per_2 incontrare medici specialisti e ricercatori;
- che nel 2018 la famiglia giungeva in Italia e nel 2019 riusciva ad entrare Per_2 in un piano terapeutico con la somministrazione di un farmaco sperimentale presso l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, nonché in carico, per le altre terapie all'avanguardia ed innovative (Metodo Euterpe -non farmacologiche) presso il
OPBG di Palidoro con evidenti risultati positivi;
- che il marito era agente immobiliare e anche in Italia riusciva a svolgere una proficua attività lavorativa;
- che sin dai primi anni di matrimonio il marito aveva manifestato una crescente intolleranza nei confronti della ricorrente e della figlia e aveva avuto Per_2 diverse relazioni extraconiugali;
- che dal 2016 il marito aveva esercitato violenza psicologica nei confronti della ricorrente, in alcune occasioni sfociata in violenza fisica;
- che nel 2021 il aveva abbandonato la casa coniugale per trasferirsi dalla CP_1 compagna salvo poi, terminata la relazione, pretendere di rientrare in casa;
- che era stato aperto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ex artt. 330 c.c. e 473 bis.13 c.p.c. a fronte di una segnalazione dei Servizi
Sociali provocata dal rivoltosi agli stessi per lamentare una presunta negata CP_1 frequentazione delle figlie;
- che tale procedimento aveva portato alla sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulle figlie minori e alla nomina di un tutore con prossima udienza fissata in data 19.11.2025;
- di percepire euro 700,00 mensili in qualità di caregiver della figlia , oltre Per_2 all'assegno di invalidità ed al relativo assegno di accompagnamento.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi chiedendo dichiararsi l'addebito a carico del resistente e disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con collocamento delle figlie presso di lei e un assegno di mantenimento a carico del per la moglie di euro 400,00 mensili e per le figlie di euro 800,00 mensili oltre CP_1 al 50% delle spese straordinarie per le figlie.
In data 31.01.2025 venivano depositati gli atti del Tribunale per i Minorenni dai quali emergeva:
- che il ricorso presso il Tribunale per i Minorenni stato instaurato a seguito della relazione dei Servizi Sociali di Fiumicino dalla quale emergeva una grave situazione di conflittualità tra la coppia genitoriale con conseguente rischio di pregiudizio per le minori che assistevano alle liti familiari, dapprima verbali e successivamente anche fisiche;
- che era stato nominato Curatore Speciale per le minori l'Avv. Annarita Colaiuda;
- che con ordinanza del 18.03.2024 il Tribunale per i Minorenni disponeva un accertamento sull'esistenza di problematiche psichiatriche e/o psicologiche dei genitori dei minori, sulla presenza di eventuali disturbi che potessero inficiare o comunque limitare la capacità genitoriale degli stessi, incaricava il Servizio
Sociale di proseguire l'assistenza educativa domiciliare per le minori, disponeva la continuazione del percorso di psicoterapia per incaricava il Servizio Per_1
Sociale di regolare gli incontri padre-figlie;
- che, con ordinanza del 11.07.2024, il Tribunale per i Minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominava Tutore provvisorio dei minori il Sindaco pro-tempore del Comune di Fiumicino, disponeva gli incontri padre-figlie alla presenza di un educatore e ammoniva i genitori alla collaborazione con gli operatori e alla riduzione del livello di conflittualità pena il collocamento delle minori in casa-famiglia; - che con ordinanza del 27.01.2025 il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Civitavecchia stante l'intervenuto deposito del ricorso per la separazione personale dei coniugi presso il Tribunale di Civitavecchia.
Si costituiva in giudizio in data 25.02.2025 , il quale Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e deduceva:
- di essersi sempre adoperato per svolgere attività che consentissero di ricevere fondi per sostenere lo studio e la ricerca di terapie per la malattia della figlia
Per_2
- che la moglie aveva ridotto il proprio orario di lavoro per stare più vicina alla figlia, mentre il resistente aveva continuato a lavorare per mantenere la famiglia;
- che la relazione era terminata a causa della spasmodica ricerca dei fondi da parte della ricorrente che aveva comportato una minore attenzione della madre nei confronti dell'altra figlia e del marito;
- che solo in seguito alla fine della relazione con la moglie aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale;
- che la moglie aveva iniziato ad ostacolare il rapporto padre-figlie, motivo per cui si era rivolto ai Servizi Sociali i quali, attesa l'alta conflittualità tra i coniugi, avevano richiesto l'intervento del Tribunale per i Minorenni;
- di essere in difficoltà economica e di aver finanche dormito in auto per diversi mesi;
- di avere reperito un nuovo lavoro a tempo parziale e determinato dal mese di marzo al mese di giugno 2025 e di essere riuscito a locare un appartamento grazie all'aiuto di un amico;
- che il rapporto con le figlie era migliorato grazie all'intervento ed al sostegno dei
Servizi Sociali.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e richiedeva al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento presso la madre nella casa coniugale con disciplina del diritto di visita paterno e disporsi un assegno di mantenimento a carico del er le figlie di euro CP_1
250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 24.03.2025 le parti depositavano conclusioni congiunte richiedendone l'accoglimento.
All'udienza del 26.03.2025 comparivano le parti personalmente le quali rappresentavano che la nomina del Tutore stava rallentando i processi per le cure mediche della figlia e il Giudice, rilevato che dalla relazione del servizio Per_2 di valutazione delle competenze genitoriali “il Filatoio” del 27.01.2025 risultava che i genitori si erano mostrati entrambi adeguati ed in grado di recuperare le loro capacità genitoriali alle condizioni indicate nella suddetta relazione, tra cui la prosecuzione del monitoraggio da parte degli assistenti sociali, della psicoterapia individuale per i genitori e per le figlie, della psicoterapia familiare nonché del deposito di una separazione consensuale, accoglieva in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., le condizioni indicate nell'accordo congiunto sottoscritto dalle parti nel senso di reintegrare i genitori nella piena responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori disponendo l'affidamento condiviso delle stesse con collocamento presso la madre nella casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del nei confronti delle figlie di CP_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e rinviava la causa all'udienza del 21.05.2025 per esame della relazione dei Servizi Sociali del Comune di Fiumicino e del Tutore delegato.
In data 07.04.2025 i Servizi Sociali del Comune di Fiumicino depositavano una relazione con cui rappresentavano che i genitori si erano mostrati puntuali e collaborativi, che la conflittualità si era attenuata e che la relazione con le figlie era migliorata e, pertanto, ritenevano le parti in grado di esercitare compiutamente la genitorialità alle condizioni indicate nella suddetta relazione.
All'udienza del 21.05.2025 comparivano le parti personalmente nonché la dott.ssa
, il Controparte_3 Controparte_4
e la psicologa dott.ssa le quali si dichiaravano in
[...] CP_5 accordo per il ripristino della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori essendosi ridotta la conflittualità tra le parti che stavano collaborando nell'interesse delle figlie minorenni. I difensori delle parti si riportavano alle conclusioni congiunte depositate e richiedevano rimettersi la causa in decisione al Collegio e il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia dei difensori.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Come sopra esposto, infatti, le relazioni in merito alle competenze genitoriali delle parti sono state positive ed anche gli assistenti sociali ed il Tutore hanno concordato per la revoca della tutela per le minori atteso che le patti hanno anche depositato conclusioni congiunte come richiesto dal filatoio tra le condizioni previste nella relazione e che comunque è in corso un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione materna.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2421/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- Le figlie minori nata a [...] in data [...] e Persona_3 nata a [...] in data [...], sono affidate Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- Le figlie risiederanno in via prevalente presso la madre, che potrà stabilirsi anche in un luogo diverso da quello attuale comunque nell'ambito della provincia di Roma, mentre l'altro coniuge potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il collocatario e compatibilmente con le esigenze ed impegni delle figlie comunque, in caso di disaccordo, il padre potrà vederle e trattenerle con se un week end ogni 15 gg, dal sabato fino all'ora di cena della domenica oppure potrà far pernottare presso di se le ragazze infrasettimanalmente dalle ore 16 all'indomani mattina riaccompagnandole a scuola , in coincidenza con il giorno di riposo lavorativo;
il padre vedrà e terrà con sé le figlie il venerdì pomeriggio dalle 16 alle
21 quando le riaccompagnerà dopo cena . Durante le vacanze estive il padre vedrà
e terrà con sé le ragazze 15 giorni anche non consecutivi, secondo le necessità di e degli impegni lavorativi dei genitori, per il periodo che dovrà esser Per_2 concordato con l'altro genitore entro il 30 Maggio di ogni anno. Durante le vacanze scolastiche natalizie il padre vedrà e terrà con se le figlie invertendo ogni anno i periodi che ricomprendono i giorni di Natale o Capodanno, e durante le festività
Pasquali e trascorreranno ad anni alterni con il papà il giorno di Per_1 Per_2 Pasqua o di Pasquetta. Infine per i compleanni i genitori si alterneranno trascorrendo metà giornata (il pranzo o la cena) per festeggiare le figlie anche in base alla loro volontà;
- La casa coniugale, sita in Fiumicino Loc. Maccarese via della Stazione di Maccarese
n 6/A, condotta in locazione ammobiliata, è assegnata alla madre con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i propri effetti personali;
- il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile Parte_2 di Euro 250,00 (duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento delle figlie,
a decorrere dal mese di Aprile al domicilio dell'avente diritto, entro i primi 15 giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- Si specifica che il contributo al mantenimento delle due figlie minori sarà aumentato ad € 400 (euro 200 cadauna), quando il padre avrà una adeguata collocazione lavorativa ed un incremento del reddito pari almeno al 50% rispetto a quello ad oggi percepito;
- Le spese straordinarie della prole di natura medico sanitaria non convenzionate con il SSN, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché preventivamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza, sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno secondo quanto disposto dal Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di
Civitavecchia e l'Ordine avvocati di Civitavecchia in data 15/01/2015;
- I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Nulla sulle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 3 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso