Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Ordinanza collegiale 27 novembre 2020
Ordinanza collegiale 20 maggio 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/01/2022, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00059/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 178 del 2020, proposto dalla:
- O.S.M.A.I.R.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Basso, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di giustizia;
contro
- il Raggruppamento Carabinieri Bio-diversità Marina di Ginosa e la Capitaneria di Porto di Taranto, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Castellaneta e il Dirigente Area 4 - Urbanistica del Comune di Castellaneta;
per l’annullamento
- dell’Ordinanza Dirigenziale n. 249 del 25.11.2019, a firma del Dirigente dell’Area 4 - Urbanistica del Comune di Castellaneta, avente ad oggetto: “ Demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie abusive realizzate presso lo stabilimento balneare denominato OSMAIRM sito in via lungomare eroi del mare - fg. 125 p.lle 2109-2916-2917-2918 - in Castellaneta Marina ”.
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, ove lesivi, e in particolare della comunicazione di avvio del procedimento del 29.10.2019, prot. n. 24848, nonché della ivi richiamata nota prot. 24348 del 22.10.2019 a firma del tecnico comunale geom. Marra e della nota n. 1140/2019 del Comando Carabinieri Forestale di Marina di Ginosa.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Marina di Ginosa e della Capitaneria di Porto di Taranto.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Osmairm esercita, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, attività di recupero e riabilitazione di persone con alti livelli di disabilità ed è titolare, nel Comune di Castellaneta, di uno stabilimento balneare non aperto al pubblico ma, appunto, rispondente alle finalità appena delineate.
- con l’ordinanza n. 249 del 25 novembre 2019 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Castellaneta disponeva, quindi, nei sensi che seguono: “ Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29 ottobre 2019, prot. n. 24848, emessa a carico della (…) Società Osmairm s.r.l. (…) per la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi delle opere edilizie realizzate abusivamente presso lo stabilimento balneare denominato Osmairm, sito in Via Lungomare Eroi del Mare in Castellaneta Marina (…), consistenti in:
- area recintata con paletti in legno per tre lati ml. 33,35 x 38,80, mentre su fronte strada con muretto in muratura con soprastante ringhiera zincata;
- zona pavimentata con conci di tufo appoggiati su sabbia sottostante e rifinita con strato di guaina gommo-bituminosa: ml. 8,60 x 383,80;
- n. 3 manufatti in muratura con solaio: ml. 2,70 x 4,00 con altezza esterna mt. 2,70;
- rampa in conci di tufo con sovrastante guaina gommo-bituminosa: ml. 2,00 x 35,00;
- area pavimentata in calcestruzzo (adibita per le docce): ml. (1,80 x 8,60) + (2, 75 x 4,30).
(…)
Ritenuto che, allo stato, non sono pervenute osservazioni in merito.
Considerato che si rende necessario emettere ordinanza finalizzata alla demolizione delle opere abusive suindicate, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ”.
- con C.I.L.A. del 21 gennaio 2020 la società comunicava poi l’inizio degli interventi di demolizione e rimessioni in pristino relativamente alle opere di recinzione, pavimentazione in calcestruzzo adibita a rampa e area per le docce, nonché a due rampe in conci di tufo e alla guaina gommo-bituminosa su pavimentazione, opere effettivamente non autorizzate.
- veniva invece proposto, rispetto alle restanti opere, il ricorso in esame, per i motivi che seguono: violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001 e d.lgs. n. 42/2004; violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990; carenza di istruttoria; erroneità e falsità dei presupposti; errore di giudizio e di fatto.
2.- Considerato che la Osmairm deduce che:
a) “ le opere dello stabilimento in oggetto, come quasi tutti i corpi di fabbrica esistenti sul lungomare di Castellaneta Marina e nella fascia adiacente: 1) sono state realizzate ante approvazione PUTT/p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/paesaggio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 13.01.2001); 2) sono state realizzate su area ricadente nel fg. 125 del Comune di Castellaneta non dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 39.06.1939 n. 1497 dal D.M. 11.08.1985 (decreto Galasso); 3) l’area interessata dagli interventi è esclusa dalle norme di tutela del PUTT/p poiché ricadenti nei territori costruiti ai sensi della delibera di C.C. n. 29 del 07.03.2003; 4) il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale in vigore dal 16.02.2015 conferma che il D.M. 11.08.1985 delimitando il perimetro delle “Aree di notevole interesse pubblico” escludendo il fg. 125 e individuando i vincoli paesaggistici vigenti delle sole aree incluse; 5) le opere realizzate ed autorizzate non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di conformità paesaggistica poiché dalle NTA (art. 90 e 91) del PPTR si applicano le esclusioni di cui all’art. 142 co. 2 e 3 del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto trattasi di zona omogenea di tipo B e/o zona ricompresa nel Programma Pluriennale di Attuazione alla data del 6.9.1985; 6) il Piano Urbanistico Generale ha vigenza dal 24.08.2018 ”.
b) nel “ provvedimento impugnato… non è affatto delineata con la dovuta compiutezza e chiarezza la violazione che ha dato luogo alla sanzione demolitoria, attesa la evidente contraddittorietà con atti autorizzativi perfettamente validi ed efficaci dello stesso Comune di Castellaneta ”.
c) le “ strutture prefabbricate oggi esistenti, destinate a cabine spogliatoio e servizio igienico, per caratteristiche costruttive, tipologiche, dimensionali e per materiali sono rispondenti ai grafici di progetto di cui all’Autorizzazione Comunale del 10 aprile 1989, approvati dalla Commissione Edilizia nella seduta del 5 luglio 1984 e 6 aprile 1989 e dall’Assessorato Agricoltura e Foreste con D.G.R. n. 3118 del 12 aprile 1988 con approvazione del Commissario del Governo con nota n. 9758 del 19 maggio 1988, ad eccezione della destinazione d’uso di due spogliatoi ad altri servizi igienici evidentemente per necessità sopravvenute negli anni (risultando comunque interventi reversibili) ”, sicché “ la gravata ordinanza ” sarebbe appunto illegittima “ con riferimento alla prescritta demolizione dei n. 3 manufatti adibiti a spogliatoi e servizi igienici, in quanto non costituenti opere abusive ”.
d) la “ zona pavimentata con conci di tufo appoggiati su sabbia sottostante e rifinita con strato di guaina gommo-bituminosa: ml. 8,60 x 383,80 ” avrebbe, in effetti, una “ reale dimensione in riferimento al lato lungo… di ml. 38,60 ” e, in ogni caso, “ con la citata autorizzazione si precisava che l’ubicazione dei monoblocchi andava ad interessare la descritta area già trasformata ”.
e) la “ recinzione su fronte strada con muretto in muratura con soprastante ringhiera zincata ”, in realtà, costituirebbe “ opera pubblica comunale presente lungo la Via Lungomare Eroi del Mare e non certo riconducibile alla ricorrente ”.
3.- Considerato, ancora, che all’udienza del 19 novembre 2020 la Sezione disponeva di « acquisire dal Responsabile dell’Area 4 - Urbanistica del Comune di Castellaneta una relazione di chiarimenti concernente il procedimento poi culminato con l’ordinanza impugnata », precisando che detta relazione avrebbe dovuto tener « conto degli atti e delle circostanze in fatto cui la difesa della Osmairm fa riferimento nel ricorso e nelle proprie memorie » (T.a.r. Puglia Lecce, I, ord. n. 1332 del 27 novembre 2020).
4.- Considerato, inoltre, che:
- alla successiva udienza del 12 maggio 2021 la Sezione adottava l’ordinanza n. 766 del 2021: « A.- Richiamata l’ordinanza n. 1332/2020 (…). B.- Osservato che la disposizione istruttoria rimaneva inevasa. C.- Ritenuto di dover reiterare, dunque, l’ordine istruttorio, assegnando all’A.c. un ulteriore termine di 60 giorni e rinviando la causa all’udienza del 12 gennaio 2022 - precisandosi, inoltre, che un atteggiamento ancora inerte verrà dal Collegio valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, ultima parte c.p.a. («Il giudice … può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo») » (T.A.R. Puglia Lecce, I, ord. n. 766 del 20 maggio 2021).
- la disposizione istruttoria restava ulteriormente inevasa.
- secondo la giurisprudenza, « nel processo amministrativo, la mancata ottemperanza, da parte della P.A., alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti, rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e tale, pertanto, da indurre a far applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a. che - in analogia a quanto previsto, relativamente ai giudizi civili, dall’art. 116 comma 2 c.p.c. - autorizza il giudice amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti; ed invero la Pubblica amministrazione - sebbene abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva - ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l’ordine istruttorio viene diretto alla Amministrazione pubblica non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti » (tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 giugno 2020, n. 629; T.A.R. Campania Napoli, V, 11 novembre 2019, n. 5319; v. anche T.A.R. Lazio Roma, III, 4 marzo 2019, n. 2864; T.A.R. Campania Napoli, VII, 15.11.2018, n. 6628).
- detto orientamento è tanto più applicabile all’ipotesi di specie, avuto riguardo alla circostanza che il Comune resistente non ha ottemperato a ben due ordini istruttori e che gli stessi erano disposti perché, sulla base delle deduzioni difensive articolate dalla ricorrente e tenuto conto pure dell’avvenuta demolizione di alcune opere, il quadro istruttorio e motivazionale seguito non risultava, rispetto alle opere per le quali invece veniva proposto il gravame, compiutamente comprensibile.
5.- Ritenuto che:
- in ragione di tutto quanto fin qui esposto, le suddette incertezze istruttorie e motivazionali assumono, in definitiva, carattere di decisività: il ricorso dev’essere, pertanto, accolto.
- sussistono, infine, eccezionali ragioni, attesa la particolarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese di giudizio - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 178 del 2020 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO