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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2029/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Di Rito, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Ilenia Vittiglio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 115.000,00, oltre interessi di mora a decorrere dal 31.12.2012,
pagina 1 di 13 in forza di cinque effetti cambiari, di cui quattro di importo pari a € 25.000,00 ciascuno e uno di importo pari a € 15.000,00.
***
Il Tribunale, in data 9.6.2016, accoglieva il ricorso limitatamente all'importo di € 100.000,00, oltre interessi come da domanda, con esclusione della cambiale emessa per € 15.000,00, ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 13838/2016.
***
Proponeva opposizione eccependo la nullità del titolo, stante la falsità Controparte_1 delle firme apposte sulle quattro cambiali, e deducendo che, nell'anno 1996, a causa di difficoltà economiche, aveva chiesto e ricevuto un prestito di lire 300.000.000 dal , Parte_1 con l'accordo di restituzione rateale senza interessi;
tuttavia, poco tempo dopo, il Parte_1 aveva iniziato a chiedere somme a titolo di interessi (che venivano corrisposte), nonché assegni a garanzia (che venivano spediti e poi restituiti all'atto del pagamento); la consegna di ingenti somme di danaro proseguiva fino al 2011, cioè per quindici anni;
era singolare che le cambiali fatte valere risalivano al 2012, anno in cui la aveva smesso di cedere al CP_1 ricatto estorsivo;
la predetta, infatti, non aveva mai sottoscritto e consegnato le cambiali in questioni.
L'opponente, quindi, disconosceva la sottoscrizione apposta sulle cambiali ed eccepiva il difetto di idonea prova del credito, evidenziando che il si era limitato, nel ricorso, a Parte_1 richiamare le cambiali, senza specificare il rapporto in base al quale queste sarebbero state emesse e consegnate;
in ogni caso, nel giudizio di opposizione le cambiali non avevano valore di prova ed era onere del creditore fornire prova del rapporto sottostante.
***
Si costituiva l'opposto, chiedendo di accertare l'esistenza dell'intero credito, pari a €
115.000,00, stante l'infondatezza dell'opposizione, e, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'arricchimento senza giusta causa e condannarsi la al pagamento di un CP_1 indennizzo, sostenendo che: nel 1996 aveva concesso alla predetta, giusto contratto di mutuo orale, un prestito di lire 300.000.000, con l'accordo di restituzione rateale in quindici anni, con la maggiorazione degli interessi;
attesa la restituzione solo parziale, nell'aprile 2012, al fine di regolare il debito residuo, la figlia dell'opponente si era recata nell'abitazione del e Parte_1 aveva consegnato le cambiali già firmate dalla madre per il credito residuo, pari a €
115.000,00; successivamente, con lettera raccomandata del 18.12.2012, la mutuataria aveva comunicato che avrebbe estinto il debito, poiché era in progetto la vendita di un immobile, e pagina 2 di 13 aveva chiesto di rinnovare i titoli cambiari con scadenza 31.12.2012 (cfr. doc.
3 - missiva del
18.12.2012); il , confidando in quanto sopra, non aveva messo all'incasso i titoli;
Parte_1 tuttavia, le promesse di pagamento non erano state mantenute e, in data 8.2.2016, vi era stato un altro incontro, questa volta nel negozio della , la quale aveva comunicato CP_1 che la vendita dell'immobile non era andata a buon fine, e che, pertanto, non era possibile adempiere a quanto promesso, proponendo una restituzione mensile pari a € 1.000,00 sino all'effettivo soddisfo;
la proposta non era stata accettata dal , il quale aveva agito in Parte_1 via monitoria.
Quanto alla prova del credito, deduceva che la stessa opponente aveva effettuato, in citazione, un chiaro riconoscimento di debito, essendo quindi dimostrato che le somme erano state prestate a titolo di mutuo, mentre non era stato dimostrato l'avvenuto incasso degli assegni a garanzia, fermo restando che l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione delle cambiali dimostrava la mala fede di controparte che artatamente si era precostituita, ab origine, l'eccezione da sollevare in giudizio.
***
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ribadiva il disconoscimento
(senza prendere posizione sulla avvenuta consegna delle cambiali da parte della figlia) e la mancata prova del rapporto causale sottostante, da considerarsi nullo in quanto contrario a norme imperative;
inoltre, eccepiva la prescrizione del credito e la decadenza dall'esercizio dell'azione causale, nonché l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento;
disconosceva, altresì, il contenuto della missiva del 18.12.2012 e la relativa sottoscrizione.
***
Con sentenza n. 1235/2022, R.G. n. 69819/2016, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento delle spese di lite e di Parte_1 quelle di c.t.u., così motivando:
‹‹…Va in primo luogo evidenziato che la disposta perizia grafica ha concluso quanto segue :”Le sottoscrizioni apposte sulle cambiali disconosciute in citazione e sulla lettera datata 18/12/2012 non sono riferibili all'azione grafica dell'apparente firmataria e sono pertanto apocrife".
Va rilevato che le citate cambiali sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo ed erano state imputate alla rimanente parte del credito vantato da , nella misura di € 115.000,00 (centoquindicimila/00). Parte_1
Ne consegue che il credito fondato sulle cambiali, peraltro costituenti ex sibi titoli esecutivi, è privo di fondamento.
Va altresì rilevato che l'opponente non ha indicato, nell'atto di costituzione, gli elementi essenziali del credito, ed in particolare quanto denaro aveva ricevuto in corrispondenza ai singoli ed elencati pagamenti.
pagina 3 di 13 Detta circostanza non permette al Giudice di verificare se il prestito, la cui sussistenza è ammessa dalla stessa parte opponente, sia stato integralmente pagato, come rilevato dalla medesima.
Alla luce della mancanza di un contratto scritto di mutuo e della non riconducibilità delle cambiali poste a base del decreto ingiuntivo, a , l'onere della prova sul punto spetta integralmente alla parte Controparte_1 opposta.
Va altresì rilevato che la mancanza di esatta indicazione degli interessi effettivamente corrisposti preclude al
Giudice di verificare la legittimità degli stessi, per l'impossibilità di effettuare la necessaria verifica della entità degli stessi rispetto alla quantificazione usuraria.
Alla luce del mancato assolvimento del citato onere della prova non solo l'opposizione va accolta, ma va dichiarata l'insussistenza di alcun debito a in favore di . Parte_2 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, come anche le spese di CTU.››.
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma totale della Sentenza impugnata, in relazione a quanto richiesto dall'appellante:
a) accertare e dichiarare l'esistenza del debito contratto a titolo di mutuo dalla Sig.ra nei confronti del CP_1
Sig. e, conseguentemente, condannare la Sig.ra al rimborso della somma pari ad € Parte_1 CP_1
115.000,00 (centoquindicimila/00), oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata: accertare e dichiarare fondata l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata dalla scrivente difesa sin dal precedente grado di giudizio con condanna della Sig.ra al pagamento di un CP_1 indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal Sig. quantificabile nella medesima Parte_1 somma pari ad € 115.000,00 (centoquindicimila/00), oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo.
c) In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte adita dovesse ritenere non provato il credito vantato dal sig. nella somma oggetto di ingiunzione pari ad € 115.000,00 Parte_1
(centoquindicimila/00), accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellante nella minor somma pari ad € 5.164,56, oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo.
d) Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario, CPA e Iva di legge.››.
***
Si è costituita, in data 18.7.2022, , chiedendo quanto segue: Controparte_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis:
a) Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile nonchè infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado;
b) Vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio per i motivi di cui in narrativa pagina 4 di 13 c) In subordine, con compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio d) In estremo subordine, compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio››.
***
La Corte, in data 23.9.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, con un unico motivo l'appellante denuncia ‹‹NULLITÁ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
PER OMESSA, CARENTE NONCHÉ CONTRADDITTORIA ED, IN OGNI CASO, ERRATA MOTIVAZIONE IN MERITO A
FATTI OGGETTO DI PROVA, RILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO E NON COSIDERATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE IN
SEDE DI EMANAZIONE DELLA SENTENZA IVI IMPUGNATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115, 116 e 132, c. 2, n. 4 C.P.C E 2697 C.C.››.
Lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il credito, dal momento che le risultanze istruttorie ne avevano dimostrato l'esistenza, l'ammontare, nonché la natura di prestito fruttifero;
invero, al di là della paternità delle firme apposte sulle cambiali, queste erano effettivamente state consegnate dalla figlia della quale adempimento CP_1 del debito residuo e la aveva ammesso, nell'atto di opposizione e in sede di CP_1 interrogatorio formale, di aver ricevuto le somme di denaro a titolo di mutuo fruttifero, né aveva mai contestato le circostanze riferite all'udienza del 7.11.2018 dai testi di parte opposta, e del pari non contestata era la Testimone_1 Testimone_2 circostanza che, all'incontro dell'8.2.2016, la aveva comunicato di non poter CP_1 adempiere a quanto promesso e aveva proposto una restituzione mensile pari a € 1.000,00; comunque, anche ove le testimonianze fossero state ritenute non attendibili, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza quantomeno del minor debito contratto pari a Lire
10.000.000 (€ 5.164,56), dichiarato dall'opponente in sede d'interrogatorio formale;
inoltre, il
Tribunale avrebbe totalmente omesso di analizzare le suddette circostanze di fatto, mancando del tutto l'esposizione dell'iter motivazionale, con conseguente nullità
pagina 5 di 13 dell'impugnata sentenza;
in ultimo, il primo Giudice, da un lato, ha considerato inesistente il credito e, dall'altro, ha dato atto dell'ammissione, da parte dell'opponente, della sua esistenza, omettendo di valutare che la predetta non ha provato in alcun modo, pur essendone onerata, di aver adempiuto al proprio obbligo di restituzione delle somme ricevute in prestito, né in ordine alle modalità, né in ordine alle circostanze temporali e di luogo.
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Per il resto, l'appellante ripropone, sub par. 2 dell'atto di impugnazione, le domande e le eccezioni formulate in primo grado e non accolte, soffermandosi sul valore probatorio della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., o ricognizione di debito, sull'obbligo di corresponsione degli interessi, sulla paventata prescrizione del credito azionato, sulla paventata inesistenza di idonea prova del rapporto causale, sull'arricchimento senza giusta causa.
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L'appellata dal canto suo, contesta l'asserita prova del credito, stante l'inattendibilità dei testimoni, i quali, comunque, non avevano conoscenza diretta del prestito;
precisa che, in sede di interrogatorio formale, aveva chiarito di aver già restituito le somme, per di più maggiorate degli interessi, né, negli atti difensivi, aveva riconosciuto il debito, fermo restando che il non aveva fornito alcuna prova della durata quindicennale dello stesso (ai Parte_1 fini anche della maturata prescrizione); reitera, altresì, le eccezioni già formulate.
***
L'appello è fondato.
Il Tribunale, una volta accertata (con statuizione su cui si è formato il giudicato interno) la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, avrebbe dovuto valutare il rapporto causale sottostante alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio.
E infatti, è vero che, una volta esclusa la riconducibilità alla della sottoscrizione CP_1 apposta sulle cambiali, di queste non può più tenersi conto.
Va, tuttavia, precisato che nel giudizio promosso per conseguire il pagamento di un credito cambiario, è consentito all'istante di esperire l'azione causale, atteso che questa e quella cartolare presentano identità di "petitum" e di "causa petendi" (tale principio si basa sull'unitarietà della vicenda giuridica tra i soggetti che cumulino la veste di parti del rapporto cartolare e del rapporto sottostante: Cass. n. 8990/1997; cfr. anche Cass. n. 8704/2006).
pagina 6 di 13 Nella specie, l'azione causale è stata esercitata dal nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, fra l'altro facendo valere l'intero credito di € 115.000,00, già oggetto della domanda monitoria (accolta, come si è visto, per la minor somma di € 100.000,00).
Su tale ultimo punto, si osserva che (cfr. Cass. S.U. n. 4510/2006; Cass. n. 24373/2006) il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
A tanto si aggiunga che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 7003/1993).
Pertanto, accertata la falsità delle firme apposte sulle cambiali, il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza dell'intero credito fatto valere in sede di opposizione con l'azione causale, facendo ricorso ai noti criteri di riparto dell'onere probatorio, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Tali principi, notoriamente, operano anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Va aggiunto che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della pagina 7 di 13 causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 8829 del 29/03/2023).
Alla luce di quanto sopra, diversamente dalle conclusioni cui è pervenuto dal Tribunale, deve ritenersi che il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo Parte_1 dimostrato l'esistenza del titolo (contratto di mutuo e consegna del danaro) e allegato l'inadempimento della debitrice (mancata restituzione della somma di € 115.000,00).
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione (che corrisponde alla comparsa di costituzione nel giudizio ordinario, con cui la parte deve prendere posizione sui fatti di causa) la ha affermato chiaramente di aver ricevuto dal la somma lire CP_1 Parte_1
300.000.000 a titolo di prestito, specificando che aveva anche pagato ingenti somme a titolo di interessi (per di più “la consegna di ingenti somme proseguiva per tutti gli anni successivi al 2011, ossia per ben 15 anni!”) e concludendo che avrebbe dimostrato in corso di istruttoria l'avvenuta restituzione del prestito.
Opera pertanto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002); inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale a una
“non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del
23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Già ciò è sufficiente a ritenere raggiunta la prova del titolo e della consegna del danaro.
In ogni caso, i testimoni e hanno riferito di aver Testimone_2 Testimone_1 presenziato all'incontro in cui figlia della consegnò al Testimone_3 CP_1 [...]
cinque cambiali dell'importo complessivo di € 115.000,00, a suo dire sottoscritte dalla Pt_1 madre.
Al riguardo, non risulta (e non è stato nemmeno dedotto) che sia stata eccepita, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare di per l'asserita qualità di Testimone_1
pagina 8 di 13 futuro erede dell'opposto, avendo la parte soltanto espresso “dubbi sull'attendibilità dei testi di controparte il quanto il sig. è erede diretto del sig. (che non moglie Testimone_1 Parte_1 nè figli) e la sig.ra è la moglie di;
essi, pertanto, oltre ad essere parenti di parte Tes_2 Testimone_1 opposta, hanno un interesse diretto alla definizione della lite” (cfr. terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.).
I testi, però, hanno dichiarato di non essere parenti dell'opposto, né l'opponente ha provato il contrario, essendosi limitata, all'udienza di escussione del 7.11.2018, a ribadirne la inattendibilità.
Il fatto in questione, comunque, non è mai stato contestato dall'opponente.
La circostanza riferita dai testimoni è significativa (ove valutata unitamente agli altri elementi acquisiti), indipendentemente dall'accertata falsità delle sottoscrizioni, atteso che la CP_1 non spiega la ragione della consegna delle cambiali da parte della figlia in occasione del menzionato incontro.
Né può darsi rilievo probatorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla predetta, la quale ha, fra l'altro, sostenuto di aver ricevuto, a titolo di cortesia, la sola somma di lire 10.000.000, poiché si tratta di circostanze favorevoli alla parte.
In definitiva, è provato sia il contratto di mutuo che la consegna del danaro.
A fronte di quanto sopra, occorre ora verificare se la abbia adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio.
Ritiene la Corte che non sia stata fornita la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè della restituzione integrale del prestito, essendosi la debitrice limitata ad allegare, in maniera generica, di aver restituito più del dovuto, senza specificare alcunché.
Si consideri che la stessa, dopo aver indicato, nell'atto di citazione, in lire 300.000.000
l'ammontare della somma mutuata, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha poi omesso ogni riferimento al suddetto ammontare, articolando, fra l'altro, capitoli di prova del tutto generici (non ammessi dal primo giudice) e producendo matrici di assegni (da considerare mera annotazione da parte del debitore: cfr. Cass. n. 15709/2021) ed estratti conto da cui non risulta a chi fossero intestati gli assegni ivi evidenziati a penna con un'interlineatura.
Fa eccezione la produzione delle copie di alcuni assegni incassati dal (sub all. 9), Parte_1 di modesto ammontare, che non provano certo la avvenuta restituzione integrale della somma mutuata e degli interessi.
pagina 9 di 13 Giova, inoltre, ribadire che la non ha neppure indicato l'ammontare della somma CP_1 asseritamente restituita, dovendosi osservare che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013; Cass. n. 3363/2019).
In definitiva, in mancanza di allegazione specifica e di idonea prova in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria, deve ritenersi raggiunta la prova del credito di € 115.000,00 in capo al . Parte_1
***
Ciò detto, le eccezioni di prescrizione del credito e di decadenza dall'azione causale, reiterate dall'appellata, se possono ritenersi tempestive in quanto formulate a fronte delle difese articolate nell'atto di costituzione dell'opposto, sono infondate.
***
L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (cfr., tra le tante,
Cass. n. 14135 del 23/05/2019).
La prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
La , la quale assume che il diritto si sarebbe prescritto nel gennaio 2006, avrebbe, CP_1 quindi, dovuto provare la data di scadenza dell'ultima rata, da cui decorreva l'asserita prescrizione quinquennale.
In particolare, avrebbe dovuto provare che la rateizzazione originariamente accordata – contrariamente a quanto affermato da parte opposta - era quinquennale e che il debito totale doveva essere estinto entro gennaio 2001.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita, di talché l'eccezione in parola deve essere disattesa.
***
Va del pari disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione causale.
pagina 10 di 13 Se il creditore procedente intende esperire l'azione causale, questa si svolge come un ordinario giudizio di cognizione per il quale si osservano le regole del codice di rito e il cui accertamento deve investire l'intero rapporto;
inoltre, il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66 legge n. 1669 del 1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo (Cass. n.
11175/2002; cfr. anche Cass. n. 15141/2022).
Nel caso in esame, l'azione causale è stata esperita dal proprio a seguito Parte_1 dell'intervenuto disconoscimento della autenticità della sottoscrizione delle cambiali, poi accertato in corso di causa, di talché pacifica è l'assoluta inutilizzabilità del titolo, che scongiura il rischio del doppio pagamento.
***
Le altre eccezioni, al pari della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento riproposta nell'atto di impugnazione, sono assorbite nelle argomentazioni sopra esposte.
***
In conclusione, posto che la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (tra le tante, Cass. n. 20868/2017), in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 115.000,00.
[...]
***
Sulla suddetta somma spettano gli interessi moratori, che però non possono farsi decorrere dalla data del 31.12.2012 e cioè dalla scadenza dei titoli cambiari, in quanto di questi non può tenersi conto, bensì dalla costituzione in mora (doc. 6 di parte opposta).
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, essendo la norma stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento pagina 11 di 13 della pendenza della lite (Cass. n. 61/2023; cfr. anche Cass. n. 7677/2025 che richiama
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449).
Pertanto, in difetto di diverso accordo, sulla suddetta somma decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della costituzione in mora (23.2.2016) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da detta data al saldo.
***
Quanto alle spese, l'appellata ha dedotto che la condanna alle spese processuali non è stata oggetto di specifico motivo di gravame, sicché l'eventuale accoglimento del gravame, in difetto di impugnazione sul punto, non comporterebbe la caducazione di tale condanna e impedirebbe al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito.
L'eccezione è pacificamente infondata, proprio alla luce della pronuncia richiamata dalla
[...]
(Cass. n. 9695/2020), con cui si afferma che il potere del giudice d'appello di CP_1 procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Diverso è il caso in cui vi sia l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, poiché ciò non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 27606/2019, richiamata dalla pronuncia sopra citata).
È evidente che tale fattispecie non ricorre nel caso in esame.
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite. pagina 12 di 13 In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Quanto alle spese di c.t.u., questa Corte ritiene di doverle porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (cfr. Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1235/2022, R.G. n. 69819/2016, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 115.000,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e di Parte_1 [...]
nella misura del 50% per ciascuna parte. CP_1
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2029/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Di Rito, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv.to Ilenia Vittiglio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a il Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 115.000,00, oltre interessi di mora a decorrere dal 31.12.2012,
pagina 1 di 13 in forza di cinque effetti cambiari, di cui quattro di importo pari a € 25.000,00 ciascuno e uno di importo pari a € 15.000,00.
***
Il Tribunale, in data 9.6.2016, accoglieva il ricorso limitatamente all'importo di € 100.000,00, oltre interessi come da domanda, con esclusione della cambiale emessa per € 15.000,00, ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 13838/2016.
***
Proponeva opposizione eccependo la nullità del titolo, stante la falsità Controparte_1 delle firme apposte sulle quattro cambiali, e deducendo che, nell'anno 1996, a causa di difficoltà economiche, aveva chiesto e ricevuto un prestito di lire 300.000.000 dal , Parte_1 con l'accordo di restituzione rateale senza interessi;
tuttavia, poco tempo dopo, il Parte_1 aveva iniziato a chiedere somme a titolo di interessi (che venivano corrisposte), nonché assegni a garanzia (che venivano spediti e poi restituiti all'atto del pagamento); la consegna di ingenti somme di danaro proseguiva fino al 2011, cioè per quindici anni;
era singolare che le cambiali fatte valere risalivano al 2012, anno in cui la aveva smesso di cedere al CP_1 ricatto estorsivo;
la predetta, infatti, non aveva mai sottoscritto e consegnato le cambiali in questioni.
L'opponente, quindi, disconosceva la sottoscrizione apposta sulle cambiali ed eccepiva il difetto di idonea prova del credito, evidenziando che il si era limitato, nel ricorso, a Parte_1 richiamare le cambiali, senza specificare il rapporto in base al quale queste sarebbero state emesse e consegnate;
in ogni caso, nel giudizio di opposizione le cambiali non avevano valore di prova ed era onere del creditore fornire prova del rapporto sottostante.
***
Si costituiva l'opposto, chiedendo di accertare l'esistenza dell'intero credito, pari a €
115.000,00, stante l'infondatezza dell'opposizione, e, in via subordinata, chiedeva accertarsi l'arricchimento senza giusta causa e condannarsi la al pagamento di un CP_1 indennizzo, sostenendo che: nel 1996 aveva concesso alla predetta, giusto contratto di mutuo orale, un prestito di lire 300.000.000, con l'accordo di restituzione rateale in quindici anni, con la maggiorazione degli interessi;
attesa la restituzione solo parziale, nell'aprile 2012, al fine di regolare il debito residuo, la figlia dell'opponente si era recata nell'abitazione del e Parte_1 aveva consegnato le cambiali già firmate dalla madre per il credito residuo, pari a €
115.000,00; successivamente, con lettera raccomandata del 18.12.2012, la mutuataria aveva comunicato che avrebbe estinto il debito, poiché era in progetto la vendita di un immobile, e pagina 2 di 13 aveva chiesto di rinnovare i titoli cambiari con scadenza 31.12.2012 (cfr. doc.
3 - missiva del
18.12.2012); il , confidando in quanto sopra, non aveva messo all'incasso i titoli;
Parte_1 tuttavia, le promesse di pagamento non erano state mantenute e, in data 8.2.2016, vi era stato un altro incontro, questa volta nel negozio della , la quale aveva comunicato CP_1 che la vendita dell'immobile non era andata a buon fine, e che, pertanto, non era possibile adempiere a quanto promesso, proponendo una restituzione mensile pari a € 1.000,00 sino all'effettivo soddisfo;
la proposta non era stata accettata dal , il quale aveva agito in Parte_1 via monitoria.
Quanto alla prova del credito, deduceva che la stessa opponente aveva effettuato, in citazione, un chiaro riconoscimento di debito, essendo quindi dimostrato che le somme erano state prestate a titolo di mutuo, mentre non era stato dimostrato l'avvenuto incasso degli assegni a garanzia, fermo restando che l'eventuale accertamento della falsità della sottoscrizione delle cambiali dimostrava la mala fede di controparte che artatamente si era precostituita, ab origine, l'eccezione da sollevare in giudizio.
***
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'opponente ribadiva il disconoscimento
(senza prendere posizione sulla avvenuta consegna delle cambiali da parte della figlia) e la mancata prova del rapporto causale sottostante, da considerarsi nullo in quanto contrario a norme imperative;
inoltre, eccepiva la prescrizione del credito e la decadenza dall'esercizio dell'azione causale, nonché l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento;
disconosceva, altresì, il contenuto della missiva del 18.12.2012 e la relativa sottoscrizione.
***
Con sentenza n. 1235/2022, R.G. n. 69819/2016, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il al pagamento delle spese di lite e di Parte_1 quelle di c.t.u., così motivando:
‹‹…Va in primo luogo evidenziato che la disposta perizia grafica ha concluso quanto segue :”Le sottoscrizioni apposte sulle cambiali disconosciute in citazione e sulla lettera datata 18/12/2012 non sono riferibili all'azione grafica dell'apparente firmataria e sono pertanto apocrife".
Va rilevato che le citate cambiali sono state poste a fondamento del decreto ingiuntivo ed erano state imputate alla rimanente parte del credito vantato da , nella misura di € 115.000,00 (centoquindicimila/00). Parte_1
Ne consegue che il credito fondato sulle cambiali, peraltro costituenti ex sibi titoli esecutivi, è privo di fondamento.
Va altresì rilevato che l'opponente non ha indicato, nell'atto di costituzione, gli elementi essenziali del credito, ed in particolare quanto denaro aveva ricevuto in corrispondenza ai singoli ed elencati pagamenti.
pagina 3 di 13 Detta circostanza non permette al Giudice di verificare se il prestito, la cui sussistenza è ammessa dalla stessa parte opponente, sia stato integralmente pagato, come rilevato dalla medesima.
Alla luce della mancanza di un contratto scritto di mutuo e della non riconducibilità delle cambiali poste a base del decreto ingiuntivo, a , l'onere della prova sul punto spetta integralmente alla parte Controparte_1 opposta.
Va altresì rilevato che la mancanza di esatta indicazione degli interessi effettivamente corrisposti preclude al
Giudice di verificare la legittimità degli stessi, per l'impossibilità di effettuare la necessaria verifica della entità degli stessi rispetto alla quantificazione usuraria.
Alla luce del mancato assolvimento del citato onere della prova non solo l'opposizione va accolta, ma va dichiarata l'insussistenza di alcun debito a in favore di . Parte_2 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza, come anche le spese di CTU.››.
***
Ha proposto appello , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma totale della Sentenza impugnata, in relazione a quanto richiesto dall'appellante:
a) accertare e dichiarare l'esistenza del debito contratto a titolo di mutuo dalla Sig.ra nei confronti del CP_1
Sig. e, conseguentemente, condannare la Sig.ra al rimborso della somma pari ad € Parte_1 CP_1
115.000,00 (centoquindicimila/00), oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo;
b) in via subordinata: accertare e dichiarare fondata l'azione di arricchimento senza giusta causa avanzata dalla scrivente difesa sin dal precedente grado di giudizio con condanna della Sig.ra al pagamento di un CP_1 indennizzo corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dal Sig. quantificabile nella medesima Parte_1 somma pari ad € 115.000,00 (centoquindicimila/00), oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo.
c) In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui l'Ecc. ma Corte adita dovesse ritenere non provato il credito vantato dal sig. nella somma oggetto di ingiunzione pari ad € 115.000,00 Parte_1
(centoquindicimila/00), accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dall'odierno appellante nella minor somma pari ad € 5.164,56, oltre interessi moratori dalla data del 31 dicembre 2012 sino all'effettivo soddisfo.
d) Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, oltre al rimborso forfettario, CPA e Iva di legge.››.
***
Si è costituita, in data 18.7.2022, , chiedendo quanto segue: Controparte_1
‹‹Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis:
a) Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile nonchè infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado;
b) Vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio per i motivi di cui in narrativa pagina 4 di 13 c) In subordine, con compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali del secondo grado di giudizio d) In estremo subordine, compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio››.
***
La Corte, in data 23.9.2022, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Orbene, con un unico motivo l'appellante denuncia ‹‹NULLITÁ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
PER OMESSA, CARENTE NONCHÉ CONTRADDITTORIA ED, IN OGNI CASO, ERRATA MOTIVAZIONE IN MERITO A
FATTI OGGETTO DI PROVA, RILEVANTI AI FINI DEL GIUDIZIO E NON COSIDERATI DAL GIUDICE DI PRIME CURE IN
SEDE DI EMANAZIONE DELLA SENTENZA IVI IMPUGNATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115, 116 e 132, c. 2, n. 4 C.P.C E 2697 C.C.››.
Lamenta, in sintesi, che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il credito, dal momento che le risultanze istruttorie ne avevano dimostrato l'esistenza, l'ammontare, nonché la natura di prestito fruttifero;
invero, al di là della paternità delle firme apposte sulle cambiali, queste erano effettivamente state consegnate dalla figlia della quale adempimento CP_1 del debito residuo e la aveva ammesso, nell'atto di opposizione e in sede di CP_1 interrogatorio formale, di aver ricevuto le somme di denaro a titolo di mutuo fruttifero, né aveva mai contestato le circostanze riferite all'udienza del 7.11.2018 dai testi di parte opposta, e del pari non contestata era la Testimone_1 Testimone_2 circostanza che, all'incontro dell'8.2.2016, la aveva comunicato di non poter CP_1 adempiere a quanto promesso e aveva proposto una restituzione mensile pari a € 1.000,00; comunque, anche ove le testimonianze fossero state ritenute non attendibili, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza quantomeno del minor debito contratto pari a Lire
10.000.000 (€ 5.164,56), dichiarato dall'opponente in sede d'interrogatorio formale;
inoltre, il
Tribunale avrebbe totalmente omesso di analizzare le suddette circostanze di fatto, mancando del tutto l'esposizione dell'iter motivazionale, con conseguente nullità
pagina 5 di 13 dell'impugnata sentenza;
in ultimo, il primo Giudice, da un lato, ha considerato inesistente il credito e, dall'altro, ha dato atto dell'ammissione, da parte dell'opponente, della sua esistenza, omettendo di valutare che la predetta non ha provato in alcun modo, pur essendone onerata, di aver adempiuto al proprio obbligo di restituzione delle somme ricevute in prestito, né in ordine alle modalità, né in ordine alle circostanze temporali e di luogo.
***
Per il resto, l'appellante ripropone, sub par. 2 dell'atto di impugnazione, le domande e le eccezioni formulate in primo grado e non accolte, soffermandosi sul valore probatorio della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., o ricognizione di debito, sull'obbligo di corresponsione degli interessi, sulla paventata prescrizione del credito azionato, sulla paventata inesistenza di idonea prova del rapporto causale, sull'arricchimento senza giusta causa.
***
L'appellata dal canto suo, contesta l'asserita prova del credito, stante l'inattendibilità dei testimoni, i quali, comunque, non avevano conoscenza diretta del prestito;
precisa che, in sede di interrogatorio formale, aveva chiarito di aver già restituito le somme, per di più maggiorate degli interessi, né, negli atti difensivi, aveva riconosciuto il debito, fermo restando che il non aveva fornito alcuna prova della durata quindicennale dello stesso (ai Parte_1 fini anche della maturata prescrizione); reitera, altresì, le eccezioni già formulate.
***
L'appello è fondato.
Il Tribunale, una volta accertata (con statuizione su cui si è formato il giudicato interno) la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cambiali, avrebbe dovuto valutare il rapporto causale sottostante alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio.
E infatti, è vero che, una volta esclusa la riconducibilità alla della sottoscrizione CP_1 apposta sulle cambiali, di queste non può più tenersi conto.
Va, tuttavia, precisato che nel giudizio promosso per conseguire il pagamento di un credito cambiario, è consentito all'istante di esperire l'azione causale, atteso che questa e quella cartolare presentano identità di "petitum" e di "causa petendi" (tale principio si basa sull'unitarietà della vicenda giuridica tra i soggetti che cumulino la veste di parti del rapporto cartolare e del rapporto sottostante: Cass. n. 8990/1997; cfr. anche Cass. n. 8704/2006).
pagina 6 di 13 Nella specie, l'azione causale è stata esercitata dal nel giudizio di opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo, fra l'altro facendo valere l'intero credito di € 115.000,00, già oggetto della domanda monitoria (accolta, come si è visto, per la minor somma di € 100.000,00).
Su tale ultimo punto, si osserva che (cfr. Cass. S.U. n. 4510/2006; Cass. n. 24373/2006) il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, c.p.c. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
A tanto si aggiunga che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che sia stato emesso per una somma inferiore a quella indicata nel ricorso, il creditore può insistere nella sua originaria domanda, perché la notifica del decreto ingiuntivo non implica una sua acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto della domanda per la parte non accolta, atteso che questa pronuncia, per la natura della fase monitoria, non ha i caratteri di una statuizione suscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 7003/1993).
Pertanto, accertata la falsità delle firme apposte sulle cambiali, il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza dell'intero credito fatto valere in sede di opposizione con l'azione causale, facendo ricorso ai noti criteri di riparto dell'onere probatorio, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Tali principi, notoriamente, operano anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 2421/2006).
Va aggiunto che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della pagina 7 di 13 causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (Cass. n. 8829 del 29/03/2023).
Alla luce di quanto sopra, diversamente dalle conclusioni cui è pervenuto dal Tribunale, deve ritenersi che il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, avendo Parte_1 dimostrato l'esistenza del titolo (contratto di mutuo e consegna del danaro) e allegato l'inadempimento della debitrice (mancata restituzione della somma di € 115.000,00).
In particolare, nell'atto di citazione in opposizione (che corrisponde alla comparsa di costituzione nel giudizio ordinario, con cui la parte deve prendere posizione sui fatti di causa) la ha affermato chiaramente di aver ricevuto dal la somma lire CP_1 Parte_1
300.000.000 a titolo di prestito, specificando che aveva anche pagato ingenti somme a titolo di interessi (per di più “la consegna di ingenti somme proseguiva per tutti gli anni successivi al 2011, ossia per ben 15 anni!”) e concludendo che avrebbe dimostrato in corso di istruttoria l'avvenuta restituzione del prestito.
Opera pertanto il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002); inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale a una
“non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del
23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
Già ciò è sufficiente a ritenere raggiunta la prova del titolo e della consegna del danaro.
In ogni caso, i testimoni e hanno riferito di aver Testimone_2 Testimone_1 presenziato all'incontro in cui figlia della consegnò al Testimone_3 CP_1 [...]
cinque cambiali dell'importo complessivo di € 115.000,00, a suo dire sottoscritte dalla Pt_1 madre.
Al riguardo, non risulta (e non è stato nemmeno dedotto) che sia stata eccepita, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare di per l'asserita qualità di Testimone_1
pagina 8 di 13 futuro erede dell'opposto, avendo la parte soltanto espresso “dubbi sull'attendibilità dei testi di controparte il quanto il sig. è erede diretto del sig. (che non moglie Testimone_1 Parte_1 nè figli) e la sig.ra è la moglie di;
essi, pertanto, oltre ad essere parenti di parte Tes_2 Testimone_1 opposta, hanno un interesse diretto alla definizione della lite” (cfr. terza memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.).
I testi, però, hanno dichiarato di non essere parenti dell'opposto, né l'opponente ha provato il contrario, essendosi limitata, all'udienza di escussione del 7.11.2018, a ribadirne la inattendibilità.
Il fatto in questione, comunque, non è mai stato contestato dall'opponente.
La circostanza riferita dai testimoni è significativa (ove valutata unitamente agli altri elementi acquisiti), indipendentemente dall'accertata falsità delle sottoscrizioni, atteso che la CP_1 non spiega la ragione della consegna delle cambiali da parte della figlia in occasione del menzionato incontro.
Né può darsi rilievo probatorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla predetta, la quale ha, fra l'altro, sostenuto di aver ricevuto, a titolo di cortesia, la sola somma di lire 10.000.000, poiché si tratta di circostanze favorevoli alla parte.
In definitiva, è provato sia il contratto di mutuo che la consegna del danaro.
A fronte di quanto sopra, occorre ora verificare se la abbia adempiuto al proprio CP_1 onere probatorio.
Ritiene la Corte che non sia stata fornita la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè della restituzione integrale del prestito, essendosi la debitrice limitata ad allegare, in maniera generica, di aver restituito più del dovuto, senza specificare alcunché.
Si consideri che la stessa, dopo aver indicato, nell'atto di citazione, in lire 300.000.000
l'ammontare della somma mutuata, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha poi omesso ogni riferimento al suddetto ammontare, articolando, fra l'altro, capitoli di prova del tutto generici (non ammessi dal primo giudice) e producendo matrici di assegni (da considerare mera annotazione da parte del debitore: cfr. Cass. n. 15709/2021) ed estratti conto da cui non risulta a chi fossero intestati gli assegni ivi evidenziati a penna con un'interlineatura.
Fa eccezione la produzione delle copie di alcuni assegni incassati dal (sub all. 9), Parte_1 di modesto ammontare, che non provano certo la avvenuta restituzione integrale della somma mutuata e degli interessi.
pagina 9 di 13 Giova, inoltre, ribadire che la non ha neppure indicato l'ammontare della somma CP_1 asseritamente restituita, dovendosi osservare che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti
(imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 c.p.c.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013; Cass. n. 3363/2019).
In definitiva, in mancanza di allegazione specifica e di idonea prova in ordine al fatto estintivo dell'obbligazione restitutoria, deve ritenersi raggiunta la prova del credito di € 115.000,00 in capo al . Parte_1
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Ciò detto, le eccezioni di prescrizione del credito e di decadenza dall'azione causale, reiterate dall'appellata, se possono ritenersi tempestive in quanto formulate a fronte delle difese articolate nell'atto di costituzione dell'opposto, sono infondate.
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L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte e il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (cfr., tra le tante,
Cass. n. 14135 del 23/05/2019).
La prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232 del 10/02/2023).
La , la quale assume che il diritto si sarebbe prescritto nel gennaio 2006, avrebbe, CP_1 quindi, dovuto provare la data di scadenza dell'ultima rata, da cui decorreva l'asserita prescrizione quinquennale.
In particolare, avrebbe dovuto provare che la rateizzazione originariamente accordata – contrariamente a quanto affermato da parte opposta - era quinquennale e che il debito totale doveva essere estinto entro gennaio 2001.
Tale prova non è stata in alcun modo fornita, di talché l'eccezione in parola deve essere disattesa.
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Va del pari disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione causale.
pagina 10 di 13 Se il creditore procedente intende esperire l'azione causale, questa si svolge come un ordinario giudizio di cognizione per il quale si osservano le regole del codice di rito e il cui accertamento deve investire l'intero rapporto;
inoltre, il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66 legge n. 1669 del 1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo (Cass. n.
11175/2002; cfr. anche Cass. n. 15141/2022).
Nel caso in esame, l'azione causale è stata esperita dal proprio a seguito Parte_1 dell'intervenuto disconoscimento della autenticità della sottoscrizione delle cambiali, poi accertato in corso di causa, di talché pacifica è l'assoluta inutilizzabilità del titolo, che scongiura il rischio del doppio pagamento.
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Le altre eccezioni, al pari della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento riproposta nell'atto di impugnazione, sono assorbite nelle argomentazioni sopra esposte.
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In conclusione, posto che la riforma della sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna "riviviscenza" del decreto ingiuntivo già revocato (tra le tante, Cass. n. 20868/2017), in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento, nei confronti di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 115.000,00.
[...]
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Sulla suddetta somma spettano gli interessi moratori, che però non possono farsi decorrere dalla data del 31.12.2012 e cioè dalla scadenza dei titoli cambiari, in quanto di questi non può tenersi conto, bensì dalla costituzione in mora (doc. 6 di parte opposta).
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, essendo la norma stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento pagina 11 di 13 della pendenza della lite (Cass. n. 61/2023; cfr. anche Cass. n. 7677/2025 che richiama
Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449).
Pertanto, in difetto di diverso accordo, sulla suddetta somma decorrono gli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della costituzione in mora (23.2.2016) alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da detta data al saldo.
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Quanto alle spese, l'appellata ha dedotto che la condanna alle spese processuali non è stata oggetto di specifico motivo di gravame, sicché l'eventuale accoglimento del gravame, in difetto di impugnazione sul punto, non comporterebbe la caducazione di tale condanna e impedirebbe al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito.
L'eccezione è pacificamente infondata, proprio alla luce della pronuncia richiamata dalla
[...]
(Cass. n. 9695/2020), con cui si afferma che il potere del giudice d'appello di CP_1 procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Diverso è il caso in cui vi sia l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite, poiché ciò non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. 27606/2019, richiamata dalla pronuncia sopra citata).
È evidente che tale fattispecie non ricorre nel caso in esame.
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite. pagina 12 di 13 In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Pertanto, l'appellata deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022) e, solo per il giudizio di appello, nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
Quanto alle spese di c.t.u., questa Corte ritiene di doverle porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, in adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio (cfr. Cass. n. 16074 del 7 giugno 2023).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1235/2022, R.G. n. 69819/2016, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 115.000,00, oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.165,50 per esborsi ed € 12.154,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e di Parte_1 [...]
nella misura del 50% per ciascuna parte. CP_1
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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