TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza del 19.2.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1318/2022 R.G
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Michela De Risi e Parte_1
dall'avv.to Massimo Scala, ed elett.te domiciliata come in atti
Ricorrente
E
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Controparte_1 Controparte_2
Filomena Fiore, ed elett.te domiciliati come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.3.2022, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato, senza soluzione di continuità, dall'1.9.2017 al 30.4.2019, come “colf – badante” presso l'abitazione della SI.ra , sita a Marigliano (NA) alla Via Parte_2
Trento n.8; di essere stata assunta dalla SI.ra (deceduta in Parte_2 data 26.3.2020) e dalla di lei figlia SI.ra ; che il rapporto di Controparte_1
lavoro si è risolto per licenziamento orale;
che per tutto il periodo di lavoro ha prestato assistenza diurna e notturna alla SI.ra ; in Parte_2 particolare, si è occupata del suo accudimento, somministrandole farmaci, provvedendo alla sua igiene personale, e di tutto quanto atteneva la sua cura, oltre alla preparazione dei pasti per l'assistita ma anche per il figlio CP_2
, alla pulizia della casa e del giardino;
che tali mansioni sono ascrivibili alla
[...] qualifica CS del CCNL Lavoro Domestico;
di aver ricevuto ordini e direttive dalla SI.ra , figlia della SI.ra , e/o dal figlio Controparte_1 Pt_2 CP_2
quale persona convivente con quest'ultima; di aver osservato il seguente
[...] orario di lavoro: dal lunedì al sabato per l'intera giornata con una pausa dalle ore 5.00 alle ore 8.00, mentre la domenica per l'intera giornata con una pausa dalle ore 13.00 alle ore 18.00; di aver percepito una somma pari ad € 550,00 mensili, pagata in contanti brevi manu dalla SI.ra da Controparte_1 settembre a dicembre 2018, ed € 600,00 mensili da gennaio 2018 ad aprile
2019; di non aver percepito nulla a titolo di ferie non godute, permessi e lavoro straordinario diurno e festivo;
di non aver percepito la tredicesima e il tfr;
che il
1 datore di lavoro ha omesso di versare i contributi previdenziali ed assistenziali per tutta la durata del rapporto di lavoro, ossia dal mese di settembre 2017 al
30.04.2019.
Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «
1. accertare che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della SI.ra CP_1
e , quale colf della loro anziana madre SI.ra
[...] Controparte_2 Parte_2
, dal mese di settembre 2017 fino al 30/04/2019, con le modalità e nei
[...] termini di cui alla narrativa svolgendo sempre mansioni corrispondenti a quelle previste alla qualifica CS del CCNL Lavoro Domestico;
2. per l'effetto, condannare i resistenti in solido al pagamento in favore della SI.ra della somma di 12.889,55 a lordo delle ritenute fiscali e Parte_3 previdenziali, di cui € 11.070,40 a titolo di differenze retribuite, € 251,91 a titolo di rivalutazione, € 94,24 a titolo di interessi legali, euro € 1473,00 a titolo di TFR oppure di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole date dei crediti al soddisfo., per le causali tutte espresse nel presente ricorso;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cpa, e spese generali ex D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori attributari».
Si sono costituiti i resistenti, i quali preliminarmente hanno chiesto la nullità del ricorso e della procura alle liti. In particolare, hanno eccepito la contraddittorietà tra i documenti depositati e le generalità della ricorrente.
Nel merito, poi, hanno prospettato una diversa ricostruzione dei fatti di causa negando la sussistenza di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro con la ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice, preso atto delle eccezioni dei resistenti, ha onerato la ricorrente di provvedere alla regolarizzazione della procura.
Dopodiché, verificate tutte le eccezioni preliminare, è stata ammessa la prova testimoniale che, dopo ripetuti rinvii, non è stata espletata per l'assenza dei testimoni.
All'udienza del 3.7.2024 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al mandato, stante l'impossibilità di contattare la parte. Alla successiva udienza dell'11.9.2024 il giudice, preso atto della rinuncia e rilevato che la parte non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore, ha disposto un nuovo rinvio per la comparizione personale della parte ricorrente al fine di manifestare interesse alla prosecuzione del giudizio e per consentire eventualmente la nomina di un nuovo difensore.
Da ultimo, il giudice ha rinviato all'odierna udienza ordinando al difensore di dare esplicita comunicazione alla parte ricorrente del provvedimento di rinvio e
2 dell'invito alla comparizione personale della stessa, nonché di depositare telematicamente la prova dell'avvenuta comunicazione.
Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire è previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'eSIenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass.
2721/2002). L'interesse ad agire va, in particolare, identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno.
Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (Cass. 5635/2002). L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale eSIenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, quindi, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002).
Nel caso in esame, il difensore della parte ricorrente all'udienza del 3.7.2024 dichiarava di avere rinunciato al mandato, con atto ritualmente comunicato all'assistita (v. doc.), attesa l'impossibilità di contattarla, chiedendo breve rinvio per consentire la nomina di nuovo difensore.
A fronte dell'inerzia della parte, lo scrivente disponeva la comparizione della stessa per l'udienza del 27.11.2024, al fine di manifestare il proprio interesse al prosieguo del giudizio. Stante l'omessa prova della comunicazione della convocazione, la parte ricorrente è stata nuovamente convocata per l'odierna udienza.
La parte, presentatasi, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Venuto meno l'interesse della parte ricorrente, la domanda è divenuta improcedibile (del resto le parti resistenti dal canto loro, preso atto, hanno chiesto la definizione del giudizio allo stato degli atti).
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm.ii., facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, espunta la fase istruttoria, stante l'omessa escussione dei testi.
PQM
il Tribunale: dichiara improcedibile il giudizio;
3 condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
1.700,00 complessivi a favore dei convenuti, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario.
Nola, 19.2.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
4