Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 404 R.G.A.C. per l'anno 2018
TRA
C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parte_1 C.F._1
Dell'Aquila, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Filadelfia (VV), Via Pujia, n. 2
e rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Serratore, presso il cui studio è Parte_2
elettivamente domiciliato in Filadelfia (VV), Via P. Serrao n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione
Opponenti
CONTRO
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti del foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.12.2022
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al D.I. n. 727/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 14.12.2017, notificato in data 15.01.2018 e 16.01.2018; provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato Parte_2 Parte_1
in oggetto, con il quale è stato ingiunto ai medesimi il pagamento, in solido tra loro ed in favore della ricorrente in qualità di cessionaria del credito, della somma di Controparte_1
Euro 68.287,26, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. 6734937, stipulato con Santander Consumer Bank
S.p.A. in data 10.10.2011.
1
e contestato la titolarità del credito in capo a Nel merito, gli opponenti hanno Controparte_1
eccepito la decadenza della convenuta ex art. 1957 c.c., dal diritto di agire Controparte_1
nei confronti del fideiussore e il difetto di prova della comunicazione della Parte_1
cessione del credito, deducendo di non aver ricevuto la raccomandata prodotta dalla ricorrente. Hanno altresì eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse previsti in contratto, tenuto conto dell'incidenza di tutte le spese collegate all'erogazione del credito, compreso il costo della Polizza di Assicurazione stipulata a garanzia del rimborso del mutuo e la nullità, per indeterminatezza, del tasso di interesse ultra-legale pattuito, a motivo della difformità tra
TAEG/ISC dichiarato nel contratto, pari al 12,06% e TAEG/ ISC effettivamente applicato, pari al 14,23% e della difformità tra il TAN pattuito, pari al 11,15% e quello realmente applicato, pari al 11,73%, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB. Richiamando la perizia di parte allegata, gli opponenti hanno quindi dedotto che il credito residuo sarebbe pari ad euro 35.131,09, nell'ipotesi di gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.c. o, in subordine, ad euro 36.510,01 derivante dall'applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
Infine, gli opponenti, tenuto conto della violazione da parte della banca degli obblighi di buona fede contrattuale e di trasparenza e dell'illegittima segnalazione del nominativo degli opponenti alla Centrale di Rischi, con conseguente impossibilità di accesso al credito, hanno dedotto il loro diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti, ex artt. 1218 e
2043 c.c.
Gli opponenti hanno quindi chiesto all'adito Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione della somma dovuta. In accoglimento della domanda riconvenzionale, hanno altresì chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno subito. Con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità del disconoscimento all'originale della copia fotostatica dell'atto di cessione del credito ex art. 2 2719 c.c. non avendo gli opponenti specificato sotto quali aspetti la fotocopia differirebbe dall'originale e non essendo gli stessi legittimati a disconoscere l'atto ex art. 214 c.p.c., in quanto terzi rispetto alle parti della cessione. Ha inoltre eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., essendosi impegnato Parte_1
contrattualmente nei confronti di in qualità di coobbligato e non di Controparte_1
fideiussore e, in ogni caso, per inoperatività nel caso di specie della disposizione normativa, posto che la durata della fideiussione sarebbe correlata all'adempimento dell'obbligazione e tenuto conto altresì dell'intervenuta comunicazione della decadenza del beneficio del termine.
Ha altresì eccepito la regolarità della cessione de credito, la legittimità e determinatezza dei tassi di interesse pattuiti e applicati e l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata, poiché generica e priva di specifica allegazione, oltre che di prova, dei danni subiti.
Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU contabile e dopo diversi ri nvii, dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 18.04.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Occorre premettere che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697
c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
3 Inoltre, occorre rilevare che, come più volte precisato anche nella giurisprudenza di legittimità, in forza dell'art. 115 c.p.c. grava sul convenuto, e dunque sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di contestazione specifica dei fatti costitutivi della avversa domanda (a titolo esemplificativo: Cass. nn. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N.
9285/2003). Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei fatti e dunque anche dei conteggi, allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) (cfr. in tal senso, SU.
Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione, alla quale è processualmente equiparabile la contestazione generica, ha quindi valenza processuale di comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Ciò posto, preliminarmente, quanto all'eccepito difetto di titolarità del credito in capo all'odierna parte opposta, nella qualità di cessionaria del credito, deve evidenziarsi come, in materia di legittimazione ad agire del cessionario del credito, la Corte di Cassazione, nel dichiarato intento di fare chiarezza e armonizzare i propri precedenti, ha enunciato il principio di diritto a tenore del quale in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di un soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni (Cass. n. 17944/2023; conf. Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024; Cass. n.
12818/2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto nel procedimento monitorio il contratto di cessione del credito stipulato in data 25/03/2017. Nel presente giudizio, inoltre, parte opposta ha prodotto l'elenco omissato dei crediti ceduti, allegato A) richiamato nel contratto di cessione, dal quale si evince che il credito azionato è stato oggetto dell'intervenuta cessione.
4 Infatti, l'elenco indica il numero del contratto, corrispondente a quello posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo ed i nominativi degli odierni opponenti. Inoltre, parte opposta ha dato prova dell'avvenuta notifica della cessione del credito agli odierni opponenti a mezzo lettera raccomandata, spedita all'indirizzo di residenza degli opponenti e risulta perfezionata per compiuta giacenza in data 09.06.2017, come si evince dagli avvisi di ricevimento prodotti nel presente giudizio. Infine, la stessa disponibilità da parte della convenuta opposta della documentazione contrattuale, prodotta in giudizio, è indice che il sotteso credito rientri nell'avvenuta cessione.
La documentazione prodotta, consente pertanto di ritenere provata in capo all'odierna parte opposta, la titolarità del credito azionato in via monitoria. Al riguardo, occorre altresì evidenziare come sia privo di pregio il disconoscimento da parte degli opponenti della conformità all'originale della copia fotostatica dell'atto di cessione del credito del 25.03.2017 prodotta da parte opposta.
Come noto, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'articolo 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'articolo 215 comma 1, n. 2) c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Corte di
Cassazione, sentenza n. 4805 del 24.02.2017 – in tal senso anche Cassazione civile sez. III,
05/03/2020, n.6176). Inoltre è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale
“la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cassazione civile sez. II, 30/10/2018, n.27633; Tribunale Roma sez. lav.,
08/11/2018, n. 8481; Tribunale Velletri, sez. II, 29/05/2018, n. 1323). Conseguentemente, 'la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità
5 all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione' (Cassazione civile sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Applicando detti principi al caso di specie, il disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto di cessione del credito prodotta da parte opposta, è inammissibile o comunque inefficace essendosi gli opponenti limitati, nel primo atto di difesa ossia nell'atto di citazione, a disconoscere la cessione con formula generica e circoscritta all'omessa indicazione del prezzo della cessione e di altri, non meglio specificati, elementi per l'individuazione dei crediti ceduti.
In ogni caso, si rileva che il contratto di cessione è stato concluso fra Santander Consumer
Bank s.p.a. e mediante scambio di corrispondenza commerciale e, all'art. Controparte_1
13, si prevede l'obbligo delle parti di mantenere riserbato il contenuto della cessione in ordine al prezzo e ai sistemi di procedure/gestione del recupero dei crediti nonché di rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali. Ne discende che le cancellature e le omissioni riscontrate nel contratto di cessione sono riconducibili all'obbligo delle parti di riservatezza e non incidono sulla validità dell'atto ai fini della cessione del credito nei confronti degli odierni opponenti. In altri termini, ritiene questo giudicante che non vi siano elementi per ritenere che la copia della cessione prodotta dalla sia difforme dall'originale del CP_1
documento.
Quanto esposto vale anche per l'allegato contenente l'elenco omissato dei crediti ceduti, prodotto da parte opposta con la comparsa di costituzione e che non risulta contestato da parte opponente all'udienza di prima comparizione delle parti e neppure nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., dovendosi ritenere tardive e come tali inammissibili le contestazioni formulate solo nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della discussione orale.
Quanto all'eccepita decadenza, ex art. 1957 c.c., della convenuta dal diritto di agire nei confronti di , quale fideiussore, l'eccezione è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Preliminarmente si osserva che il contratto di prestito personale n. 6734937 prevede la qualità di coobbligato di , che sottoscrive unitamente a quale cliente e Parte_1 Parte_2
destinatario del finanziamento.
Orbene, esaminando il contenuto del contratto e la documentazione prodotta, la posizione assunta da è da collegare a quella di garante e non a quella di condebitore Parte_1
principale. Infatti, considerato che nel contratto di mutuo la titolarità della situazione passiva
6 fa capo al soggetto che ha ricevuto la somma e che quindi ha assunto l'obbligo di restituzione, la qualità di debitore principale deve essere riconosciuta a diretto destinatario Parte_2
del finanziamento, che ricevuto la somma erogata dalla banca e che ha provveduto al pagamento delle rate.
In particolare, deve evidenziarsi, in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza, che «il nostro ordinamento conosce la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui», ma non prevede invece «la figura del
"coobbligato", del soggetto cioè che, seguendo l'impostazione difensiva della banca, pur non essendo parte del contratto principale né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazione della parte contrattuale». In ambito contrattuale, infatti,
«o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo». Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del «coobbligato in un contratto ex sé», di un soggetto cioè che pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. (a titolo esemplificativo, Tribunale Palermo, 18/01/2024,
n.314; Tribunale di Catanzaro, 24/04/2024 n. 885).
Da quanto esposto deriva che ha assunto la qualità di garante di Parte_1 Parte_2
con conseguente applicazione al contratto di finanziamento degli artt. 1936 e ss. relativi al contratto di fideiussione.
Come noto, l'art. 1957 c.c., che nel caso di specie non risulta derogato, dispone che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
La ratio della norma che onera il creditore di constatare, entro un breve termine,
l'inadempimento del debitore principale, è di consentire al fideiussore, nell'ambito di uno svolgimento leale e corretto del rapporto obbligatorio, di evitare di rimanere in una situazione di incertezza circa il tempo della sua corresponsabilità patrimoniale, nonché di neutralizzare il rischio di insolvenza del debitore derivante dalla concessione da parte del creditore di proroghe nel pagamento. Coerentemente con la ratio della norma, il concetto di "istanze" deve
7 essere interpretato nel senso di domanda giudiziale, non essendo a tal fine sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 283 del 14/1/1997).
Tanto premesso si evidenzia, con riferimento al caso in esame, che, scaduta l'obbligazione di in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine con dichiarazione Parte_2
del 02.12.2014, non risulta che la banca creditrice abbia proposto, nel successivo termine di sei mesi, domanda giudiziale nei confronti del debitore principale, avendo depositato il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 29/11/2017.
Consegue che, in applicazione dell'art. 1957 c.c., l'obbligazione restitutoria assunta da Pt_1
risulta estinta, per intervenuta decadenza della banca ad agire nei confronti del
[...]
fideiussore.
Venendo all'esame del merito dell'opposizione proposta, deve premettersi che parte opposta ha fornito la prova della propria pretesa creditoria mediante la produzione nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione del contratto di finanziamento, in cui sono stabilite le condizioni di erogazione e restituzione del prestito, del Piano di ammortamento, dell'estratto conto, oltre che della cessione del credito. Peraltro, gli opponenti non hanno contestato, come sopra evidenziato, la sottoscrizione del contratto di finanziamento,
l'erogazione delle somme e persino il proprio inesatto adempimento nel pagamento delle rate dovute.
Gli opponenti lamentano l'usurarietà dei tassi di interesse previsti in contratto e la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria ed in particolare dell'art. 117 comma 6 del
TUB, per esservi difformità tra l'ISC indicato in contratto e il TAEG effettivamente applicato, oltre che del TAN dichiarato e di quello effettivamente applicato.
Con riferimento alla prima doglianza, deve evidenziarsi che nel caso di specie non si è verificato alcun superamento del tasso soglia usura, come accertato dal CTU, che ha rilevato che il tasso di interesse pattuito e applicato nel contratto, sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori, non supera il tasso soglia di usura, che nel periodo di riferimento era pari al 18,0125%.
D'altra parte, gli opponenti hanno dedotto, sulla scorta delle conclusioni del perito di parte, il superamento del tasso soglia di usura sulla base dell'erroneo presupposto dell'inclusione nel
TAEG del costo relativo alla Polizza di assicurazione stipulata a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio e della commissione di estinzione anticipata e della sommatoria, ai
8 fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, degli interessi corrispettivi e moratori, nel caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Quanto al costo della Polizza di assicurazione, si deve escludere, nel caso di specie,
l'inclusione dello stesso ai fini della determinazione del TAEG.
Al riguardo infatti si osserva che le disposizioni della Banca d'Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti prevedono che nel TAEG debbano essere inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Quindi, ai fini del calcolo del TAEG, non è sufficiente che il contratto assicurativo sia connesso al credito, essendo espressamente richiesto che la stipula di detto contratto sia obbligatoria.
Secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, il profilo dell'obbligatorietà non deve essere inteso in senso formale, ma sostanziale;
ne consegue che l'autorità giudicante è chiamata a verificare in concreto la sussistenza di elementi al ricorrere dei quali debba presumersi il carattere imposto delle spese della polizza stipulata contestualmente alla conclusione del contratto di finanziamento, ciò a prescindere dalla qualifica come 'facoltativa' dell'assicurazione medesima. Tra gli indici rivelatori della natura obbligatoria delle polizze assicurative (con conseguente inclusione delle relative spese nel calcolo del tasso di interessi applicato ai fini della verifica del superamento della soglia di usura) la giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto posto attenzione al profilo della contestualità tra la concessione del finanziamento e la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 5 aprile 2017, n. 8806; Cass. civ., Sez. III, sent. 6 marzo 2018, n. 5160; Cass. civ., Sez. I, sent. 20 agosto 2020, n. 17466, secondo la quale: “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”).
9 Nel caso di specie, se è indubbio il collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa AR, in quanto espressamente indicato nella polizza, tuttavia la stessa non può ritenersi obbligatoriamente connessa alla concessione del credito. Infatti, il contratto di finanziamento, che prevede espressamente la natura facoltativa della Polizza di
Assicurazione, è stato sottoscritto in data 10/10/2011, mentre la polizza assicurativa AR risulta sottoscritta in data 12/10/2011, così da escludere che la concessione del finanziamento sia stata condizionata dalla Banca alla preventiva o contestuale accensione della Polizza. Sul punto, occorre altresì evidenziare che la richiesta di prova testimoniale articolata dagli opponenti nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., è irrilevante ai fini della dimostrazione della natura obbligatoria della Polizza di assicurazione. Infatti, tenuto conto che la Polizza assicurativa è stata sottoscritta in data successiva alla sottoscrizione del mutuo, la prova della circostanza che l'intermediario finanziario, nella stessa data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, abbia riferito di un obbligo di stipulare la polizza assicurativa, consentirebbe al più di dimostrare un'illegittima o scorretta condotta dell'intermediario finanziario nell'adempimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, ma non consentirebbe comunque di fornire prova dell'obbligatorietà della Polizza ai fini della concessione del finanziamento, già concesso per effetto della sottoscrizione del contratto.
Quanto alla penale di estinzione anticipata, pur esistendo nella giurisprudenza di merito pronunce difformi, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo Tribunale, ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura non può tenersi conto di tale commissione, atteso che nel computo del TEG rilevante per il giudizio di usurarietà vanno computati tutti i costi in relazione di corrispettività con l'erogazione del credito, mentre il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato essendo invece collegato con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019; Tribunale di Lamezia Terme sent. n. 35 del 20.01.2025, giudice dott.
Regasto, che ha evidenziato come “la penale di estinzione anticipata non trova la sua ragione giustificatrice nell'utilizzo del credito, ma ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata. Non si tratta, dunque, di un costo connesso all'uso del credito/costo del denaro, ma di un costo solo eventuale che, come tale, non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura (in tal senso tra le tante anche Corte d'Appello di Torino sent. n. 741 del
10 23/07/2020). La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che l'estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale”; nello stesso senso, cfr.
Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2016; Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015;
Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 31-01-2017; Tribunale l'Aquila sent. 17/05/2018; Tribunale
Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).
Quanto, infine, agli interessi di mora, diversamente da quanto evincibile dalla consulenza di parte opponente, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Come noto, sulla problematica relativa all'accertamento dell'usurarietà degli interessi di mora sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020, che ha innanzitutto confermato che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, ed ha chiarito che la conseguenza dell'eventuale superamento del tasso soglia non sarà l'esclusione totale degli interessi. Secondo le Sezioni Unite, infatti, “Dall''accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
Le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia, hanno altresì escluso che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento.
Infatti, anche laddove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo (Trib. di Milano 16.02.2017). Ne deriva, quindi, che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso
11 moratorio pattuito e il tasso concretamente applicato con il tasso maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori (cfr. Tribunale Roma sez. III, 26/03/2021, n.5286).
Come sopra evidenziato, nel caso di specie, risulta pattuito e applicato un tasso di interesse di mora del 15%, inferiore al tasso soglia di usura, come accertato anche dal CTU.
La doglianza degli opponenti è quindi infondata.
Deve inoltre essere esclusa la vessatorietà della clausola relativa agli interessi di mora, eccepita dagli opponenti nelle note scritte sostitutive della discussione orale.
L'eccezione, oltre che genericamente formulata, è infondata. Infatti, la misura del tasso di interesse è riportato nel prospetto contenente le informazioni di base, inoltre la clausola contenente la pattuizione degli interessi di mora (n. 6 del contratto), risulta specificamente sottoscritta dall'opponente, il quale non ha neppure allegato di non averne avuto conoscenza.
Nel caso in esame, risulta che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, tra cui la clausola relativa al ritardato pagamento e interessi di mora. Oltre al richiamo numerico delle clausole, vi è la sintetica indicazione del relativo contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata in generale nell'art. 1341 c.c. e in modo più specifico nella disciplina posta a tutela del consumatore (art. 33, 34 e 36 D.Lgs n. 206/2005). Nel caso di specie, deve infatti ritenersi che la clausola contrattuale, proprio perché specificamente richiamata e sottoscritta, sia stata posta all'attenzione del contraente e da questi consapevolmente accettata (Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747).
Quanto, infine, alla dedotta nullità del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione della divergenza tra TAEG/ISC dichiarato in contratto e TAEG effettivamente applicato, si osserva quanto segue.
Secondo l'ormai prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, la divergenza tra l'ISC/TAEG dichiarato rispetto al TAEG effettivamente applicato non è causa di nullità contrattuale, non rientrando tale indicatore nel novero dei tassi, prezzi o condizioni cui l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce nel prevedere che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (…) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Da tale divergenza non può, quindi, discendere l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7 T.U.B., la quale presuppone l'inosservanza del comma 4 dello stesso art. 117 del seguente tenore: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
12 credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. L'ISC infatti è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, ossia un indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi.
Par L'eventuale divergenza tra l' dichiarato e quello effettivo, determinando la violazione dell'obbligo informativo può al più determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario deduca e dimostri di essere stato indotto a stipulare un contratto che altrimenti, conoscendo il costo effettivo, non avrebbe stipulato (in termini analoghi, a titolo esemplificativo, Trib. Torino, 05/03/2021, n. 1168;
Trib. Chieti, 11/09/2020, n. 468; Trib. Roma, 20 febbraio 2020, n. 3721; Trib. Torino
14/11/2018, n. 5233; Trib. Crotone n. 772/2018; Trib. Napoli n. 183/2018; Trib. Roma n.
11681/2017; Trib. Milano, 28 luglio 2017 n. 8427; Trib. Monza, 17 agosto 2017, n. 2403).
Quanto esposto, trova eccezione nella materia del credito al consumo – ricorrente nel caso di specie – in cui è prevista un'ipotesi di invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC, applicandosi in tale ambito l'art. 125 bis comma 6 T.U.B., per il quale “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Nel caso di specie, il TAEG o ISC dichiarato nel contratto è pari al 12,06% mentre quello effettivamente applicato è parti al 11,59%, dunque inferiore a quello dichiarato.
Tenuto conto di quanto sopra già evidenziato in merito alla non necessità di inclusione nel
TAEG del costo della Polizza di assicurazione e tenuto conto di quanto accertato dal CTU, non si prospetta nel caso di specie l'ipotesi di nullità di cui alla disposizione normativa sopra richiamata.
Parimenti infondata è l'eccepita nullità per indeterminatezza del tasso di interesse nominale, alla luce della divergenza tra quello indicato nel contratto e quello effettivo.
Al riguardo, il CTU ha accertato che la banca, nell'ambito del piano di ammortamento c.d. alla francese con rata costante con quota capitale via via crescente e quota interessi decrescente, in luogo del tasso pattuito pari a 11,15%, ha applicato il tasso pari a 11,1522% su base annua, con arrotondamento della rata del piano di ammortamento di € 752,93 in €
753,00.
13 Come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito, il TAE (tasso annuo effettivo) è diverso dal TAN (tasso annuo nominale) ogni volta che, come nel caso di specie, il pagamento degli interessi non abbia una frequenza annuale. Proprio perché il TAN è un tasso annuale, se la frequenza dei pagamenti è minore all'anno il TAE sarà sempre superiore al
TAN. Si è al riguardo evidenziato come “mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore.
Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta sempre più alto e la differenza tra
TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate
(fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse. Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche. Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il
TAN e la periodicità delle rate di rimborso (…). La differenza tra TAN e TAE è la normale conseguenza del fatto che, nei piani di ammortamento di prestiti e mutui, l'interesse annuale generalmente non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza;
e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore”
(Trib. Milano sent. n. 9104 del 9.11.2021; nello stesso senso Trib. Milano 1852 del
2.03.2022).
Alla luce delle argomentazioni esposte deve quindi ritenersi, in conformità al condiviso orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che la mancata coincidenza fra TAN e TAE
è fisiologica nei contratti di finanziamento che prevedono il rimborso della somma finanziata mediante corresponsione di rate con periodicità infra annuale e non determina la nullità della clausola di determinazione delle condizioni economiche del finanziamento ai sensi dell'art. 117 comma 6 T.U.B, che come noto sanziona con la nullità le clausole che fanno rinvio agli usi e le clausole che prevedono una incoerenza fra le condizioni enunciate nel contratto con riferimento a “tassi, prezzi e condizioni” che risultano meno vantaggiose per il cliente a confronto con quelle rese manifeste mediante gli strumenti di pubblicità previsti dalla disciplina legale ed illustrate nella pregressa fase pubblicitaria precontrattuale.
Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, l'opposizione è infondata e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della convenuta Parte_2 CP_2
[...]
[...] [...] ondente alla somma ingiunta, oltre
[...]
interessi di mora al tasso convenzionale sino al soddisfo.
Infine, quanto alla domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dagli opponenti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, posto che gli opponenti, nelle note scritte depositate telematicamente, hanno rinunciato espressamente a tale domanda. Come noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. Tra l'altro, la dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte determina la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla pronuncia giurisdizionale sulla domanda rinunciata.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità di orientamenti giurisprudenziali in merito all'interpretazione della posizione processuale del coobbligato con specifico riferimento ai contratti di mutuo e della conseguente applicabilità dell'art. 1957 c.c. e sulle ulteriori questioni oggetto dei motivi di opposizione, tenuto conto anche della data di iscrizione a ruolo della causa, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti. Parimenti, le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, sono poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara la convenuta decaduta dal diritto di agire nei confronti di Controparte_1
; Parte_1
3) condanna al pagamento, in favore della convenuta in Parte_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 68.287,26, comprensiva degli interessi di mora maturati sino alla data del 29.11.2017, oltre ulteriori interessi di mora al tasso convenzionale sino al soddisfo;
4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
15 6) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, a carico delle parti, in solido tra loro.
Lamezia Terme, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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