Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.