Sentenza breve 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01486/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01595/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
A.S.L. Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta, Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione di ogni opportuna misura cautelare,
- delle note aventi ad oggetto “Diffida presa in carico urgente mediante erogazione del trattamento terapeutico ABA intensivo -Atti stragiudiziali di diffida 5 giugno 2025 - 19 agosto 2025” e “Riscontro richiesta presa in carico urgente minore N.G.- Trasmissione atto stragiudiziale di diffida e messa in mora - Studio legale Flammia 5 giugno 2025-19 agosto 2025” prot. n. 112206/2025, inviate a mezzo pec in data 8 settembre 2025, con cui l’A.S.L. di Bari ha negato l’erogazione del trattamento ABA intensivo, rientrante nei LEA, a domicilio e negli altri contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, ritenuto necessario da plurime strutture pubbliche e richiesto con pec del 6 giugno 2025 e in data 19 agosto 2025, e ha confermato il piano terapeutico in essere contemplante solo un generico trattamento riabilitativo di 1 seduta settimanale di logopedia, 1 seduta settimanale di psicomotricità, 3 sedute settimanali di trattamento cognitivo comportamentale, un’ora di parent training mensile;
- nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto di ragione, la D.G.R. 30 dicembre 2019 n. 2450 e il R.R. n. 9 in data 8 luglio 2016, in quanto lesivi degli interessi della minore;
- per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto della minore -OMISSIS- ad ottenere una presa in carico da parte del S.S.N. tramite l’A.S.L. Bari con una prestazione rientrante nei LEA e segnatamente mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, del trattamento intensivo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita, ritenuto adeguato e necessario da plurime strutture pubbliche, per almeno 25 ore settimanali, ovvero per una intensità maggiore o minore che dovesse risultare dall’accertamento peritale, per un periodo di quattro anni ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interventi già in atto ed oltre supervisione mensile e parent training ;
- per la condanna dell’amministrazione resistente A.S.L. a prendere in carico la ricorrente con una prestazione rientrante nei LEA e segnatamente mediante l’erogazione, in via diretta o indiretta, del trattamento intensivo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita, ritenuto adeguato e necessario da plurime strutture pubbliche, per almeno 25 ore settimanali, ovvero per una intensità maggiore o minore che dovesse risultare dall’accertamento peritale, per un periodo di quattro anni ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre agli interventi già in atto ed oltre supervisione mensile e parent training .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI LU OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato avviso ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, espongono che quest’ultima, di anni quattro, è affetta da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con grave compromissione intellettiva, disturbo della coordinazione, riscontro di mutazione de novo in SETD1A.
Rappresentano che la minore è stata sottoposta a vari consulti ed esami, in particolare:
- in data 12 settembre 2023, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari - U.O.C. Neuropsichiatria Infantile diagnosticava ritardo globale dello sviluppo con sintomi del disturbo dello spettro dell’autismo, consigliando di avviare trattamento cognitivo - comportamentale tipo ABA e psicomotricità ed evidenziando che allo stato attuale non potrebbe collaborare alla logopedia ;
- in data 10 ottobre 2023, il Centro Autismo Territoriale (C.A.T.) - U.O.C. N.P.I.A. dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari concludeva per la diagnosi (di attesa) di Disturbo pervasivo dello sviluppo nas associato a un Disturbo della coordinazione motoria , abbisognevoli di trattamento psicoeducativo (PM ad approccio globale) ;
- in data 14 maggio 2024, l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari certificava diagnosi di Disturbo dello spettro dell’autismo, con compromissione intellettiva e linguistica associate, livello 3 nonchè Disabilità intellettiva di grado moderato e Disturbo dello sviluppo della coordinazione ; rilevava trattarsi di patologia stabilizzata , suscettibile di miglioramenti con opportuni interventi abilitativi , e consigliava trattamento specifico per patologia ;
- in data 28 agosto 2024, l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - U.O.C. Genetica Medica di San Giovanni Rotondo consegnava ai genitori anche i risultati degli esami genetici, che mostravano una variante patogenetica nel gene SETD1A a insorgenza de novo (malattia rara, che causa disturbo nel neurosviluppo in pazienti con caratteristiche facciali peculiari, ipermobilità articolare e con un rischio di epilessia da controllare nel tempo ), consigliando di considerare l’introduzione della terapia ABA per la diagnosi di autismo e di iniziare quanto prima il parent training alla coppia genitoriale;
- vista la diagnosi e considerato che il trattamento erogato dall’A.S.L. non aveva consentito di raggiungere i risultati attesi, sia in termini di autonomie personali sia di abilità relazionali e sociali, i genitori effettuavano ulteriori approfondimenti specialistici presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - U.O.C. di Neuroriabilitazione di Roma, che in data 21 maggio 2025 - oltre alla prosecuzione della presa in carico e il trattamento abilitativo integrato (neuropsicomotricità + logopedia + tp cognitivo-comportamentale con parent training) presso l’ASL di appartenenza e alla indicazione di implementare la terapia psicologica, prevedendo sia un percorso di terapia familiare che di parent-training - prescriveva, in aggiunta, terapia ABA (Applied Behavior Analysis) con frequenza intensiva.
Con p.e.c. del 6 giugno 2025, i genitori, a mezzo del proprio legale, rivolgevano all’A.S.L. Bari apposita istanza per chiedere l’erogazione del trattamento ABA intensivo, adeguata alla complessità del quadro clinico della situazione della figlia, rientrante nei LEA.
In data 29 luglio 2025, i genitori richiedevano ulteriori controlli presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - U.O.C. Genetica Medica di San Giovanni Rotondo, che - richiamate le indicazioni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ( da cui è uscita, in occasione dell’ultimo ricovero durato circa 45 giorni, con l’indicazione di proseguire [...] la presa in carico e il trattamento abilitativo integrato (neuropsicomotricità + logopedia + tp cognitivo-comportamentale con parent training) presso l’ASL di appartenenza [... e] di implementare la terapia psicologica. prevedendo sia un percorso di terapia familiare che di parent-training [...]” e con la prescrizione di “[...] terapia ABA (Apllied Behavior Analysis) con frequenza intensiva [...]” ) - chiariva che le necessità di -OMISSIS-sono quelle delineate dai colleghi dell’OPBG .
A seguito di sollecito dei genitori della minore del 19 agosto 2025, con nota prot. 112206 in data 8 settembre 2025 (avente a oggetto Riscontro “Diffida presa in carico urgente mediante erogazione del trattamento terapeutico ABA intensivo - -OMISSIS-” - Atti stragiudiziali di diffida 5 giugno 2025 - 19 agosto 2025 ), richiamata l’allegata valutazione clinica effettuata dal Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile di conferma del progetto terapeutico previsto in essere, la A.S.L. Bari - Dipartimento Medicina dell’Età Evolutiva - U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza - U.O.S. Area Alta Murgia confermava il precedente piano terapeutico, negando - quindi - la terapia A.B.A..
1.1 - I ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, hanno impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata nota della A.S.L. di Bari in data 8 settembre 2025, in uno alla relazione medica allegata, nonché gli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Hanno formulato, altresì, le ulteriori domande, in epigrafe indicate.
Dopo aver ripercorso l’excursus normativo sul diritto all’erogazione della prestazione sanitaria a carico del servizio sanitario nazionale , hanno dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione di legge (Violazione degli articoli 32, 2, 3 Cost.; Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva in Italia con la L.n. 18 /2009; D.lgs 502/92; legge 134/2015; DPCM del 12 gennaio 2017; violazione del DLgs n. 117/2017. Eccesso e sviamento di potere;
II Violazione DGRC 131/2021- Violazione DPCM del 12/1/2017 art. 25 – Violazione legge n. 134 del 18/8/2015, art. 3 comma 2 lett. c) – Violazione Regolamento Regionale n. 9 del 08/07/2016 - Omessa istruttoria - Eccesso di potere ;
III Omessa motivazione -Violazione e falsa applicazione art 3 l. 241/1990. Eccesso di potere ;
IV Violazione art. 25 DPCM 12.01.2017 - Violazione Linee Guida ISS e SINPIA - Violazione del principio di proporzionalità;
V Illegittimità RR n. 9 dell’08.07.2016 e Piano Operativo Regionale approvato con DGR 30 dicembre 2019, n. 2450.
1.2 - Si è costituita in giudizio la A.S.L. Bari, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., è stato dato formale avviso alle parti della possibile definizione del merito del giudizio con sentenza in forma semplificata. Indi, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
3. - Fondata e assorbente è la censura con cui parte ricorrente deduce, essenzialmente, difetto di istruttoria e di motivazione, a fronte della natura giuridica di L.E.A. del trattamento cognitivo comportamentale A.B.A., specifico per l’autismo, e delle prescrizioni dell’avvio del trattamento A.B.A. da parte di plurime strutture pubbliche.
4. - Invero, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il trattamento ABA ( Applied Behaviour Analysis ) rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2018, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022) (Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708; Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2024, n. 5620).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea.
Diversamente si giungerebbe ad imporre all’Amministrazione, nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco, di valutare elementi non previsti né prevedibili, al momento del provvedimento, trasformando il giudizio discrezionale che le compete in una «forma di intuizionismo insindacabile» (Cons. St., sez. III, 30 maggio 2016, n. 2266), in sede di legittimità, dallo stesso giudice amministrativo, in spregio di fondamentali principi quali quelli affermati dagli artt. 24, 97 e 111 Cost. (Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8708).
4.1 - Orbene, le impugnate determinazioni con cui la A.S.L. ha ritenuto di non erogare il trattamento A.B.A., rientrante nei L.E.A., non hanno specificamente indicato - come, invece, dovuto -, in riferimento al grave e complesso caso concreto in questione, le ragioni per le quali - in base alle specifiche gravi condizioni di salute della minore e all’intensità del relativo bisogno di cure nonchè a fronte delle compiute e documentate indicazioni di varie strutture pubbliche (si rinvia a quanto esposto al precedente paragrafo 1, in particolare e significativamente, cfr. la certificazione del 28 agosto 2024 dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, con cui è stato consigliato di considerare anche l’introduzione della terapia ABA per la diagnosi di autismo , la certificazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che, in data 21 maggio 2025, prescriveva, in aggiunta, terapia ABA (Applied Behavior Analysis) con frequenza intensiva , la certificazione del 29 luglio 2025 dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, che, richiamate le indicazioni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, chiariva che le necessità di -OMISSIS-sono quelle delineate dai colleghi dell’OPBG , prescrizioni mediche specialistiche peraltro ulteriormente confermate dall’Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze – Dipartimento di Neuroscienze e Genetica Medica – SOC Neurologia Pediatrica con la sopravvenuta valutazione ambulatoriale in data 9 ottobre 2025, laddove si fa presente che il metodo ABA sembrerebbe il più appropriato in ragione delle sue caratteristiche comportamentali ) - ha ritenuto di non erogare, in aggiunta agli interventi già in atto, un trattamento rientrante nei LEA, qual è la terapia ABA per l’autismo.
5. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto, per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. - L’accoglimento del ricorso nei sensi e termini innanzi indicati e il necessario conseguente riesercizio dell’azione amministrativa, previa rivalutazione del caso concreto de quo in ossequio alla portata conformativa della presente sentenza, implica di prescindere dall’esame dei motivi volti a censurare l’illegittimità del Regolamento regionale della Puglia n. 9/2016 ( Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali ) e del Piano Operativo Regionale, approvato con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 2450 ( Accordo Conferenza Unificata 10 maggio 2018 (repertorio Atti n. 53/U) “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”. Approvazione Piano Operativo Regionale ), nella parte in cui stabiliscono prestazioni massime per fasce di età (che rappresenterebbero, in tesi, un vulnus nella garanzia della prestazione dei LEA uniformi sul territorio nazionale): motivi che potranno eventualmente essere riproposti all’esito del compiuto riesercizio dell’azione amministrativa, per il quale si fissa il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla comunicazione a cura di parte della presente sentenza.
7. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la A.S.L. di Bari al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AG, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
RI LU OT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LU OT | ON AG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.