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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5920/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 5920/2021, promossa da:
(p.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio, in Postiglione (SA), via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, con indirizzo di posta elettronica certificata: salerno.it Email_1 CP_2
ATTRICE contro
(c.f./p.VA , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Penta ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, via Oleari n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2024 e del 21.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, convenVA in giudizio (nel prosieguo, per brevità, Controparte_3 anche solo “ ), al fine di ivi sentirla condannare al risarcimento del danno sofferto in CP_3
pagina 1 di 8 conseguenza della sospensione dei lavori e per l'andamento anomalo degli stessi, come descritto in narratVA, da quantificarsi nella complessVA somma di euro 625.164,54, oltre interessi e rVAlutazione e/o nella diversa maggiore o minore somma, accertata in corso di causa o ritenuta equa nonché al rimborso delle spese ulteriori, come indicate e quantificate nelle riserve, pari a euro 395.061,13, oltre interessi e rVAlutazione e/o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta equa;
il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Esponeva, al riguardo, parte attrice di aver stipulato, in data 12.04.2019, con la società CP_3 quale stazione appaltante dell'appalto pubblico indetto dalla committente, (ex Ischia Reti Controparte_4
Gas S.r.l.), contratto di subappalto per l'esecuzione di parte dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas nei centri abitati dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola, e, in particolare: opere di demolizione delle pavimentazioni superficiali;
scavo della trincea con rinterro di materiale idoneo e/o in conformità alla normatVA vigente ed eventuale trasporto e impianti autorizzati;
posa in opera di Cls RCK 20 per l'esecuzione del ripristino provvisorio della pavimentazione stradale;
ripristini superficiali;
posa delle tubazioni in PE SDR11 e dei relativi pezzi speciali con esclusione della saldatura e posa di infrastruttura dati (fender). Il corrispettivo pattuito era stato determinato a misura e indicato, presuntVAmente, in euro 1.000.000,00 di cui euro 30.000,00 a titolo di oneri della sicurezza. Deduceva, tuttavia, che, in corso di esecuzione, erano sorti svariati inconvenienti - non imputabili a
[...] CP_ e perlopiù dipendenti dalle continue ingerenze (non previste all'atto della stipula del contratto di subappalto) della Soprintendenza per finalità di rischio geologico - che avevano determinato un andamento anomalo delle lavorazioni con conseguente ritardo e maggiori oneri in capo a in termini di CP_1 incremento dei costi per la sicurezza del cantiere, per l'adeguamento alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché per l'assistenza archeologica fornita, così costringendola a iscrivere, formalmente e in maniera dettagliata, una serie di riserve attinenti a dati e fatti oggettivi, documentati e facilmente riscontrabili. Ciononostante, nella sua qualità di sub-committente aveva, puntualmente, respinto tutte CP_3 le richieste di pagamento, rivoltele da ritenendole tardive, irricevibili e inammissibili. Pertanto, i CP_1 lavori erano proseguiti sino all'ottobre 2020 quando, con nota del Responsabile UTC del Comune di Casamicciola, erano stati, improvvisamente, sospesi e, in seguito, mai ripresi. A causa dell'immotVAto e irragionevole protrarsi della sospensione dei lavori, con nota del 19.04.2021 l'odierna attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di CP_3 sennonché, con successVA missVA del 30.07.2021, aveva comunicato il proprio recesso CP_3 unilaterale in forza della previsione di cui all'art.
6.1. del contratto di subappalto sottoscritto - a tenore del quale “Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 5 ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 1671 c.c., è in facoltà del subcommittente risolvere in qualunque momento il presente contratto” - informando, altresì, del pagamento CP_1 dei soli corrispettivi maturati per le opere effettVAmente eseguite, come previsto dal successivo art.
6.3. Stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, si rivolgeva all'intestato Tribunale CP_1 al fine di ottenere il giusto ristoro per i danni subiti in termini sia di mancato guadagno sia dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, non preventVAti da né, da quest'ultima, CP_3 riconosciuti come dovuti.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.12.2021, si costituVA, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto pretestuose, oltre che CP_3 infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, parte convenuta, oltre a ribadire l'inammissibilità e pagina 2 di 8 l'irricevibilità delle riserve formulate da controparte, eccepVA, altresì, il rifiuto di a proseguire nelle CP_1 lavorazioni una volta comunicatale, l'8.2.2021 – e, dunque, a distanza di meno quattro mesi dalla sospensione disposta dal Responsabile dell'area tecnica del Casamicciola - la loro ripresa, a Parte_1 seguito dell'approvazione in data 27.1.2021 da parte del RUP, con determinazione n. 22/2021 della proposta di variante presentata dal Concessionario, così costringendola a rivolgersi alla società Parte_2
ossia alla medesima società che aveva fornito a la disponibilità di mezzi e personale
[...] CP_1 all'inizio del rapporto di subappalto nel dicembre del 2019 e alla quale, poi, gli stessi, erano stati restituiti al momento del suo subentro. Pertanto, in conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario, del tutto legittimamente CP_3 aveva esercitato il diritto di recesso unilaterale, contrattualmente previsto.
In definitVA, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto integrale delle domande attoree, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite.
1.3 - All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa venVA istruita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del fascicolo, a mezzo prove orali e CTU, quest'ultima affidata all'ing. CP_5
In seguito, la presente vertenza venVA trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Parte attrice lamenta, in questa sede, il mancato utile conseguito per effetto dell'omessa comunicazione di ripresa dei lavori da parte di nonché dell'ingiustificato e illegittimo CP_3 recesso, da quest'ultima, esercitato a causa del successivo subentro, nell'esecuzione delle lavorazioni pattuite, al posto di della società . CP_1 Parte_2
Dal canto suo, parte convenuta allega di aver correttamente informato controparte della necessità di prseguire i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.
Orbene, risulta per tabulas, che:
- con nota prot. n. 10545 del 20.10.2020, venVA disposta la sospensione dei lavori fino all'esito dell'incontro fissato per il giorno 23.10.2020 dal Responsabile dell'area tecnica del comune di Casamicciola in qualità di RUP dei lavori di metanizzazione per la discussione in merito alla realizzazione di interventi di ripristino su alcune sedi stradali, ritenute non appropriate (doc. 15 convenuta);
- stante l'anticipazione, da parte di , del possibile cronoprogramma di ripresa dei lavori, con CP_4 successVA nota prot. n. 12217 del 27.11.2020, il RUP ammetteva la prosecuzione delle opere, previa approvazione della proposta di variante miglioratVA presentata dalla concessionaria, (doc. 15 CP_4 convenuta);
- acquisita, in data 14-27.1.2021, la Relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Ing. con Persona_1 determinazione n. 22 del 27.1.2021, il RUP prestava il proprio consenso alla variante in questione (doc. 16 convenuta);
pagina 3 di 8 - dunque, con comunicazione pec del 4.2.2021, informava gli enti preposti e il Direttore CP_3 dei Lavori, ing. della ripresa dei lavori per il giorno 8.2.2021 stante l'adozione di provvedimenti Per_1 limitativi della circolazione stradale nei tratti di strada interessati dai predetti interventi (doc. 17 convenuta).
Sebbene sia pacifico che nessuna delle predette comunicazioni sia stata espressamente rivolta a CP_1 tuttavia, parte attrice omette di considerare che tra i destinatari della nota informatVA del 4.2.2021, figurava ossia la società alla quale, la stessa, si era rivolta per ottenere i mezzi utili all'esecuzione delle Persona_2 opere subappaltatele da CP_3
Invero, è, altrettanto, circostanza incontestata - oltre che accertata in sede di istruttoria1 nonché documentata da parte convenuta (doc.ti 18-19) - che si sia avvalsa, quasi totalmente, delle CP_1 maestranze e delle attrezzature di già società subappaltatrice di così Persona_2 CP_3 giustificando la successVA decisione di parte convenuta di proseguire, con quest'ultima, le lavorazioni programmate.
Peraltro, sempre in sede di istruttoria, si è appurato che:
- stante il rapporto fiduciario tra le due società, le comunicazioni erano avvenute sempre verbalmente e mai per iscritto, anche con riguardo alle sospensioni dei lavori disposte durante il periodo emergenziale da Covid-19 e in periodo estivo;
2
- informava telefonicamente parte attrice, anche per il tramite dei tecnici di cantiere, CP_3
e , dipendenti di ma distaccati presso della Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 CP_1 necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante;
3
- tuttavia, il sig. , nella sua qualità di referente e preposto di cantiere della società Persona_3 CP_1 comunicava il disinteresse della società attrice a proseguire le opere in quanto ritenute poco remunerative 4;
CP_ 1 Cfr. Dichiarazioni del teste di parte convenuta, sig. , dipendente di “Sì, totalmente (n.d.r. che a Tes_3 CP_3 eseguito i lavori avvalendosi quasi totalmente della manodopera e dei mezzi di ). Avevano un regolare contratto di distacco di operai e di
Parte_2 Con CP_ noleggio con (…) Sì, (n.d.r. è vero che era al corrente della collaborazione tra ) c'erano gli atti formali. C'erano i
Parte_2
Parte_2 Con contratti di noleggio e di distacco operai. (…) Preciso che aveva già un contratto di subappalto in essere con . Era già un nostro
Parte_2 subappaltatore.” 2 Dichiarazioni del teste, sig. : “Siccome era un rapporto di fiducia, con l'impresa, sono sempre state verbali le comunicazioni, mai Tes_3 per iscritto, anche per quanto riguarda le sospensioni dei lavori fatte durante il Covid e in periodo estivo.” Con Controparte_ CP_ 3 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “Sì, è vero (n.d.r. che tramite il geom. informava telefonicamente Tes_3 nella persona del Sig. della necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.) Persona_3
Dichiarazioni del teste di parte convenuta, geom. dipendente di ma distaccato presso Testimone_1 Parte_2 CP_1Con CP_
“ADR: “Sì, confermo (n.d.r. (n.d.r. che tramite il geom. informava telefonicamente nella persona del Sig. Controparte_6 Per_3 della necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.). Ho parlato sia con il sig. e
[...] Persona_3 eom. (n.d.r. ). Quando ho saputo da dell'avvenuta approvazione della variante ho subito avvisat CP_7 CP_8 CP_6 Persona_3 telefonicamente anche più di una volta. Tentennnava, non mi dava una risposta sulla ripresa dei lavori. Io chiamavo spesso anche perché avevo quasi quindici operai assicurati e non sapevo come regolarmi con il cantiere. Non ho avuto una risposta certa sulla prosecuzione dei lavori e da come parlava sembrava che avesse perso interesse. Per_ CP_ 4 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “(…) il sig. come interlocutore di i disse che non era più interessato ai lavori Tes_3 Con perché erano poco remunerativi. È lì che dopo si è avvalsa delle maestranze di IS (…) Prima dell'8 febbraio 2021 quando si dovevano Per_ riprendere i lavori dopo la sospensione, il sig. ci ha comunicato verbalmente che non voleva più proseguire.” Tes_ Co Dichiarazioni del teste, geom. “Senza il consenso di non potevamo proseguire i lavori.”
pagina 4 di 8 - stante il mancato riscontro di decideva, dunque, di conferire l'incarico a CP_1 CP_3
in quanto sarebbero state utilizzate le medesime maestranze e attrezzature impiegate per Parte_2 realizzare le opere sino ad allora.5
I fatti, come sopra accertati, valgono, dunque, a disattendere le domande di parte attrice.
Invero, pur in difetto di una comunicazione formale, non può verosimilmente sostenersi che CP_1 non abbia avuto conoscenza della ripresa dei lavori nel corso del mese di febbraio 2021. Nè, peraltro, parte attrice ha dato prova di essersi diligentemente attVAta per sollecitare la prosecuzione delle opere, limitandosi unicamente ad avanzare richieste di risarcimento danni con note del 19.4.2021 e del 14.7.2021, sulla base di una presunta sospensione sine die delle lavorazioni – peraltro, confutata da con CP_3 comunicazione del 7.6.2021 (cfr. docc. 22 e 25) - così avallando le argomentazioni di parte convenuta in relazione a un suo sopravvenuto disinteresse a ultimare i lavori concordati.
In questi termini, sussiste un palese inadempimento di agli impegni contrattualmente assunti, CP_1 con la conseguente operatività della previsione di cui all'art. 6 (“Recesso unilaterale del subcommittente – risoluzione di diritto”) del contratto di subappalto sottoscritto, a tenore del quale: “6.1. Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 5 ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 1671 c.c., è in facoltà del subcommittente risolvere in qualunque momento il presente contratto (…) 6.3. Nei casi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il subcommittente sarà tenuto a corrispondere al subappaltatore solo ed esclusVAmente ogni compenso a quest'ultimo spettante per effetto delle prestazioni effettVAmente adempiute;
6.4. Il subappaltatore, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, si dichiara sin da ora soddisfatto di ogni sua pretesa e si impegna nei confronti del subcommittente, a non avanzare alcuna ulteriore pretesa.”
La deroga convenzionale alla previsione di cui all'art. 1671 c.c., come sopra illustrata, accettata da
[...] CP_ in sede di sottoscrizione del contratto, prVA, ulteriormente, di consistenza la richiesta di indennizzo avanzata in questa sede.
2.2. – Passando alla restante doglianza sollevata da parte attrice, in punto di integrazione del corrispettivo pattuito, in ragione delle riserve iscritte, ritiene, questo Giudice, di aderire alle risultanze della Ctu espletata in quanto frutto di un iter logico, ineccepibile e privo di vizi nonché condotto in maniera accurata e in continua aderenza ai documenti, agli atti e allo stato di fatto analizzati.
Invero il consulente tecnico incaricato, dopo aver ricostruito il rapporto di subappalto, con particolare riferimento ai documenti contrattuali, cantieristici e di liquidazione, ha proceduto alla disamina, nel dettaglio, del Capitolato Generale d'Appalto stipulato tra la committente e CPL (cfr. doc. 10 e doc. CP_4
20), recante, nello specifico, la disciplina delle riserve (segnatamente, si richiama l'art. 44 secondo cui:
“L'Appaltatore deve formulare le proprie riserve sul giornale dei lavori, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla riserva stessa, anche in forma generica, purché sufficientemente motVAte e definite in modo tale che il Committente
Con CP_ 5 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “Sì (n.d.r. che ha concordato con d il subentro di quest'ultima nel Tes_3 Parte_2 subappalto perché sarebbero state utilizzate le medesime maestranze e attrezzature impiegate per realizzare le opere sino ad allora). Perché il sig. Per_ CP_ Con
come interlocutore di i disse che non era più interessato ai lavori perché erano poco remunerativi. È lì che dopo si è avvalsa delle maestranze di .” Parte_2
Dichiarazioni del teste, sig. “Io lavoravo con MC ma andavo anche sui cantieri di a dare una mano. Un Testimone_1 Parte_2 Con mesetto dopo circa che non avevamo avuto alcun tipo di riscontro, abbiamo poi ripreso i lavori. Mi ha contattato il sig. di che mi ha detto CP_6 di riprendere i lavori con . Sarà stato indicatVAmente a marzo.” Parte_2 pagina 5 di 8 possa prenderne cognizione. Le riserve formulate sul giornale dei lavori dovranno essere esplicitate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha originate. Esse devono essere esplicitate nonché documentate nel termine di cui sopra, mediante analisi di dettaglio e relative valorizzazioni economiche, e devono pervenire al Committente a mezzo di raccomandata A.R .. L'Appaltatore deve inoltre richiamare sul registro di contabilità le riserve suddette, allegando copia della raccomandata A.R. inviata al Committente;
qualora, al momento della presentazione del registro di contabilità per la firma del Committente, non sia ancora decorso il termine di cui sopra per l'invio della raccomandata A.R., l'Appaltatore dovrà firmare con riserva il registro di contabilità richiamando la riserva apposta sul giornale dei lavori. E' facoltà del Committente rimandare la definizione delle riserve in sede di Verbale di chiusura del Contratto e non sono da intendersi tacitamente accettate le riserve per le quali il Committente stesso non abbia inviato proprie controdeduzioni. Le riserve già presentate sul registro di contabilità e non ancora definite, dovranno essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni stato di avanzamento successivo. Se l'Appaltatore si rifiuta di firmare il registro di contabilità, il Committente gli dà un termine improrogabile di 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali viene annotato sul registro il suo rifiuto di firmare e viene chiusa la contabilità secondo quanto proposto dal Committente che si intende quindi accettata dall'Appaltatore senza alcuna osservazione. Le riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e delle procedure di cui sopra, sono da intendersi decadute e nulle ad ogni effetto. In ogni caso, le riserve non danno la facoltà di sospendere e/ o di ritardare l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore il quale rimane impegnato, comunque, ad ottemperare alle prescrizioni del Committente.”).
Dunque, in riferimento alle previsioni contrattuali analizzate, il CTU ha ritenuto non ammissibili le riserve nn. 2 (“Costi e oneri della sicurezza non riconosciuti”), 4 (“Riconoscimento dei costi dei rilievi fotografici”), 5 (“Riconoscimento dei maggiori oneri per la messa a disposizione della squadra operatVA per interventi di scavo ed allargamento degli stessi a servizio della sovrintendenza archeologica”), 6 (“Maggiori oneri indiretti per il rallentamento / per ridotta produttività - andamento anomalo dei lavori, mancato guadagno, spese generali infruttifere, improduttivo vincolo mezzi, macchinari e attrezzature.”) in quanto afferenti, tutte, a esborsi preventVAti ed esplicitati nel contratto di subappalto concluso tra e valutando, per converso, come ammissibili le restanti CP_1 CP_3 riserve n. 3 e n. 7, rispettVAmente afferenti a “Costi aggiuntivi della sicurezza COVID-19” e al “riconoscimento del maggior lavoro svolto per il rispristino dei sottoservizi”).
Tuttavia, in merito alla disciplina di cui all'art. 44 del capitolato generale d'appalto, il consulente ha concluso per l'inammissibilità della totalità delle riserve, non essendo mai stati firmati, con riserva, i documenti contabili né richiamate correttamente le predette riserve nei documenti successivi.
RelatVAmente a tale profilo, si conviene con quanto rilevato dal CTU nell'elaborato peritale in atti, ossia che, in assenza del giornale dei lavori, fosse tenuta ad iscrivere le riserve nel registro di contabilità CP_1 ovvero nelle “tavole contabili” allegate ai SAL (cfr. pag. 29 della perizia).
Dunque, alla luce degli accertamenti peritali compiuti si può validamente sostenere che: (i) ciascuna riserva, in assenza del giornale dei lavori, avrebbe dovuto essere iscritta al momento della presentazione del SAL successivo all'insorgenza del fatto dannoso, con quantificazione del danno arrecato nei quindici giorni successivi;
(ii) qualora impossibilitata a quantificare il danno nei prescritti quindici giorni CP_1 successivi al verificarsi dell'evento, avrebbe dovuto firmare il SAL successivo con riserva;
(iii) la riserva, in caso di persistenza dell'evento, avrebbe dovuto essere aggiornata ad ogni SAL successivo sino alla cessazione dell'evento, indicando anche l'arco temporale dell'evento dannoso e la quantificazione del danno.
Come evidenziato nella perizia in atti, avendo, indicato, quale data di insorgenza dell'evento CP_1 dannoso, il 3.12.2019, le riserve n. 2-4-7 avrebbero dovuto essere formulate e iscritte nel primo atto pagina 6 di 8 contabile successivo ovvero il SAL n. 1 emesso il 31.1.2020, ed entro tale data avrebbero dovuto essere quantificati gli eventuali maggiori oneri e danni. Parimenti, avendo, indicato quale data di CP_1 insorgenza dell'evento dannoso l'11.5.2020, per la riserva n. 3 e il 26.2.2020 per le riserve n. 5 e 6, il primo atto contabile utile per l'iscrizione delle riserve n. 3-5-6 sarebbe stato il SAL n. 2 emesso il 31.5.20206, ed entro tale data (e non il 24.8.2020) avrebbero dovuto essere quantificati gli eventuali maggiori oneri e danni.
Ritiene questo Giudice che - come rilevato dal CTU - il mancato assolvimento da parte di CP_1 dell'obbligo di inserimento tempestivo delle riserve in conformità a quanto prescritto dall'art. 44 del Capitolato d'appalto valga, per ciò solo, a escluderne la ristorabilità.
Invero, in via generale, va premesso che per tutelare, da un lato, la pubblica amministrazione da richieste ex post di aumenti dei prezzi che vanificherebbero i criteri della scelta per evidenza pubblica, e permettere dall'altro all'impresa appaltatrice di far valere tempestVAmente le proprie richieste di aumento del corrispettivo, per fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'offerta, si è elaborato il sistema delle riserve, da apporsi sul registro di contabilità (v., tra le altre, per il caso in esame, le disposizioni degli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 20/2010, riprodotte all'art. 44 del Capitolato generale d'Appalto).
Tuttavia, l'iscrizione delle riserve, sebbene condizione necessaria per far valere le relative richieste, non esonera l'appaltatore dal suo onere allegatorio e probatorio.
Infatti, si è osservato che "in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonchè di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestVAmente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto", cosicchè "per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (Cass. n. 19802/2016; Cass. n. 29197/2018).
Pertanto, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestVAmente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (cfr. Cass. n. 4718/2018; Cass. n. 7479/2017). Al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestVAmente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore (cfr. Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
Nella specie, è pacifico che le riserve di cui si discorre siano state tutte rappresentate da con CP_1 comunicazione del 24.8.2020, in prossimità dell'emissione del SAL n. 3 (doc. 10 convenuta) e, dunque, senza l'osservanza delle formalità prescritte, a pena di decadenza, come rilevato dalla stessa CP_3 con pec del 2.9.2020 (doc. 11 convenuta).
Ne discende che le domande di cui alle riserve, oggetto di causa, vanno, integralmente, rigettate. pagina 7 di 8 In definitVA, tutte le domande di parte attrice si appalesano, quindi, infondate, con assorbimento di tutte le diverse eccezioni e/o difese di parte convenuta.
3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminabile della controversia dichiarato nell'atto introduttivo, la complessità media delle questioni affrontate, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitVAmente poste a carico di parte attrice soccombente, con obbligo di quest'ultima di rimborsare parte convenuta di quanto, dalla stessa, già eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione. In ultima analisi, si ritiene non sussistano i presupposti per condannare parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, posto che, come ribadito più volte, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667), in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di CP_1 Controparte_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1 [...] delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00, oltre 15% Controparte_3 rimborso spese generali, VA e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, giusto decreto dell'11.07.2024, in via definitVA, a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza esecutVA ex lege.
Modena, 23 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 5920/2021, promossa da:
(p.VA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Vincenzo Arena ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio, in Postiglione (SA), via I trav. Martiri Postiglionesi n. 5, con indirizzo di posta elettronica certificata: salerno.it Email_1 CP_2
ATTRICE contro
(c.f./p.VA , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Amerigo Penta ed elettVAmente domiciliata presso il suo studio, in Bologna, via Oleari n. 4, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.10.2024 e del 21.10.2024. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, convenVA in giudizio (nel prosieguo, per brevità, Controparte_3 anche solo “ ), al fine di ivi sentirla condannare al risarcimento del danno sofferto in CP_3
pagina 1 di 8 conseguenza della sospensione dei lavori e per l'andamento anomalo degli stessi, come descritto in narratVA, da quantificarsi nella complessVA somma di euro 625.164,54, oltre interessi e rVAlutazione e/o nella diversa maggiore o minore somma, accertata in corso di causa o ritenuta equa nonché al rimborso delle spese ulteriori, come indicate e quantificate nelle riserve, pari a euro 395.061,13, oltre interessi e rVAlutazione e/o nella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa o ritenuta equa;
il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Esponeva, al riguardo, parte attrice di aver stipulato, in data 12.04.2019, con la società CP_3 quale stazione appaltante dell'appalto pubblico indetto dalla committente, (ex Ischia Reti Controparte_4
Gas S.r.l.), contratto di subappalto per l'esecuzione di parte dei lavori di realizzazione della rete di distribuzione del gas nei centri abitati dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola, e, in particolare: opere di demolizione delle pavimentazioni superficiali;
scavo della trincea con rinterro di materiale idoneo e/o in conformità alla normatVA vigente ed eventuale trasporto e impianti autorizzati;
posa in opera di Cls RCK 20 per l'esecuzione del ripristino provvisorio della pavimentazione stradale;
ripristini superficiali;
posa delle tubazioni in PE SDR11 e dei relativi pezzi speciali con esclusione della saldatura e posa di infrastruttura dati (fender). Il corrispettivo pattuito era stato determinato a misura e indicato, presuntVAmente, in euro 1.000.000,00 di cui euro 30.000,00 a titolo di oneri della sicurezza. Deduceva, tuttavia, che, in corso di esecuzione, erano sorti svariati inconvenienti - non imputabili a
[...] CP_ e perlopiù dipendenti dalle continue ingerenze (non previste all'atto della stipula del contratto di subappalto) della Soprintendenza per finalità di rischio geologico - che avevano determinato un andamento anomalo delle lavorazioni con conseguente ritardo e maggiori oneri in capo a in termini di CP_1 incremento dei costi per la sicurezza del cantiere, per l'adeguamento alle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nonché per l'assistenza archeologica fornita, così costringendola a iscrivere, formalmente e in maniera dettagliata, una serie di riserve attinenti a dati e fatti oggettivi, documentati e facilmente riscontrabili. Ciononostante, nella sua qualità di sub-committente aveva, puntualmente, respinto tutte CP_3 le richieste di pagamento, rivoltele da ritenendole tardive, irricevibili e inammissibili. Pertanto, i CP_1 lavori erano proseguiti sino all'ottobre 2020 quando, con nota del Responsabile UTC del Comune di Casamicciola, erano stati, improvvisamente, sospesi e, in seguito, mai ripresi. A causa dell'immotVAto e irragionevole protrarsi della sospensione dei lavori, con nota del 19.04.2021 l'odierna attrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento di CP_3 sennonché, con successVA missVA del 30.07.2021, aveva comunicato il proprio recesso CP_3 unilaterale in forza della previsione di cui all'art.
6.1. del contratto di subappalto sottoscritto - a tenore del quale “Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 5 ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 1671 c.c., è in facoltà del subcommittente risolvere in qualunque momento il presente contratto” - informando, altresì, del pagamento CP_1 dei soli corrispettivi maturati per le opere effettVAmente eseguite, come previsto dal successivo art.
6.3. Stante l'intervenuto scioglimento del rapporto contrattuale, si rivolgeva all'intestato Tribunale CP_1 al fine di ottenere il giusto ristoro per i danni subiti in termini sia di mancato guadagno sia dei maggiori costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, non preventVAti da né, da quest'ultima, CP_3 riconosciuti come dovuti.
1.2 - Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.12.2021, si costituVA, nell'intestato giudizio, al fine di contestare le avverse domande in quanto pretestuose, oltre che CP_3 infondate sia in fatto che in diritto. In particolare, parte convenuta, oltre a ribadire l'inammissibilità e pagina 2 di 8 l'irricevibilità delle riserve formulate da controparte, eccepVA, altresì, il rifiuto di a proseguire nelle CP_1 lavorazioni una volta comunicatale, l'8.2.2021 – e, dunque, a distanza di meno quattro mesi dalla sospensione disposta dal Responsabile dell'area tecnica del Casamicciola - la loro ripresa, a Parte_1 seguito dell'approvazione in data 27.1.2021 da parte del RUP, con determinazione n. 22/2021 della proposta di variante presentata dal Concessionario, così costringendola a rivolgersi alla società Parte_2
ossia alla medesima società che aveva fornito a la disponibilità di mezzi e personale
[...] CP_1 all'inizio del rapporto di subappalto nel dicembre del 2019 e alla quale, poi, gli stessi, erano stati restituiti al momento del suo subentro. Pertanto, in conseguenza del venir meno del rapporto fiduciario, del tutto legittimamente CP_3 aveva esercitato il diritto di recesso unilaterale, contrattualmente previsto.
In definitVA, dunque, parte convenuta insisteva per il rigetto integrale delle domande attoree, con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite.
1.3 - All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ratione temporis vigente, la causa venVA istruita dallo scrivente Giudice, nel frattempo subentrato nella titolarità del fascicolo, a mezzo prove orali e CTU, quest'ultima affidata all'ing. CP_5
In seguito, la presente vertenza venVA trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Parte attrice lamenta, in questa sede, il mancato utile conseguito per effetto dell'omessa comunicazione di ripresa dei lavori da parte di nonché dell'ingiustificato e illegittimo CP_3 recesso, da quest'ultima, esercitato a causa del successivo subentro, nell'esecuzione delle lavorazioni pattuite, al posto di della società . CP_1 Parte_2
Dal canto suo, parte convenuta allega di aver correttamente informato controparte della necessità di prseguire i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.
Orbene, risulta per tabulas, che:
- con nota prot. n. 10545 del 20.10.2020, venVA disposta la sospensione dei lavori fino all'esito dell'incontro fissato per il giorno 23.10.2020 dal Responsabile dell'area tecnica del comune di Casamicciola in qualità di RUP dei lavori di metanizzazione per la discussione in merito alla realizzazione di interventi di ripristino su alcune sedi stradali, ritenute non appropriate (doc. 15 convenuta);
- stante l'anticipazione, da parte di , del possibile cronoprogramma di ripresa dei lavori, con CP_4 successVA nota prot. n. 12217 del 27.11.2020, il RUP ammetteva la prosecuzione delle opere, previa approvazione della proposta di variante miglioratVA presentata dalla concessionaria, (doc. 15 CP_4 convenuta);
- acquisita, in data 14-27.1.2021, la Relazione tecnica del Direttore dei Lavori, Ing. con Persona_1 determinazione n. 22 del 27.1.2021, il RUP prestava il proprio consenso alla variante in questione (doc. 16 convenuta);
pagina 3 di 8 - dunque, con comunicazione pec del 4.2.2021, informava gli enti preposti e il Direttore CP_3 dei Lavori, ing. della ripresa dei lavori per il giorno 8.2.2021 stante l'adozione di provvedimenti Per_1 limitativi della circolazione stradale nei tratti di strada interessati dai predetti interventi (doc. 17 convenuta).
Sebbene sia pacifico che nessuna delle predette comunicazioni sia stata espressamente rivolta a CP_1 tuttavia, parte attrice omette di considerare che tra i destinatari della nota informatVA del 4.2.2021, figurava ossia la società alla quale, la stessa, si era rivolta per ottenere i mezzi utili all'esecuzione delle Persona_2 opere subappaltatele da CP_3
Invero, è, altrettanto, circostanza incontestata - oltre che accertata in sede di istruttoria1 nonché documentata da parte convenuta (doc.ti 18-19) - che si sia avvalsa, quasi totalmente, delle CP_1 maestranze e delle attrezzature di già società subappaltatrice di così Persona_2 CP_3 giustificando la successVA decisione di parte convenuta di proseguire, con quest'ultima, le lavorazioni programmate.
Peraltro, sempre in sede di istruttoria, si è appurato che:
- stante il rapporto fiduciario tra le due società, le comunicazioni erano avvenute sempre verbalmente e mai per iscritto, anche con riguardo alle sospensioni dei lavori disposte durante il periodo emergenziale da Covid-19 e in periodo estivo;
2
- informava telefonicamente parte attrice, anche per il tramite dei tecnici di cantiere, CP_3
e , dipendenti di ma distaccati presso della Testimone_1 Testimone_2 Parte_2 CP_1 necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante;
3
- tuttavia, il sig. , nella sua qualità di referente e preposto di cantiere della società Persona_3 CP_1 comunicava il disinteresse della società attrice a proseguire le opere in quanto ritenute poco remunerative 4;
CP_ 1 Cfr. Dichiarazioni del teste di parte convenuta, sig. , dipendente di “Sì, totalmente (n.d.r. che a Tes_3 CP_3 eseguito i lavori avvalendosi quasi totalmente della manodopera e dei mezzi di ). Avevano un regolare contratto di distacco di operai e di
Parte_2 Con CP_ noleggio con (…) Sì, (n.d.r. è vero che era al corrente della collaborazione tra ) c'erano gli atti formali. C'erano i
Parte_2
Parte_2 Con contratti di noleggio e di distacco operai. (…) Preciso che aveva già un contratto di subappalto in essere con . Era già un nostro
Parte_2 subappaltatore.” 2 Dichiarazioni del teste, sig. : “Siccome era un rapporto di fiducia, con l'impresa, sono sempre state verbali le comunicazioni, mai Tes_3 per iscritto, anche per quanto riguarda le sospensioni dei lavori fatte durante il Covid e in periodo estivo.” Con Controparte_ CP_ 3 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “Sì, è vero (n.d.r. che tramite il geom. informava telefonicamente Tes_3 nella persona del Sig. della necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.) Persona_3
Dichiarazioni del teste di parte convenuta, geom. dipendente di ma distaccato presso Testimone_1 Parte_2 CP_1Con CP_
“ADR: “Sì, confermo (n.d.r. (n.d.r. che tramite il geom. informava telefonicamente nella persona del Sig. Controparte_6 Per_3 della necessità di riprendere i lavori l'8.2.2021 a seguito dell'approvazione della nuova variante.). Ho parlato sia con il sig. e
[...] Persona_3 eom. (n.d.r. ). Quando ho saputo da dell'avvenuta approvazione della variante ho subito avvisat CP_7 CP_8 CP_6 Persona_3 telefonicamente anche più di una volta. Tentennnava, non mi dava una risposta sulla ripresa dei lavori. Io chiamavo spesso anche perché avevo quasi quindici operai assicurati e non sapevo come regolarmi con il cantiere. Non ho avuto una risposta certa sulla prosecuzione dei lavori e da come parlava sembrava che avesse perso interesse. Per_ CP_ 4 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “(…) il sig. come interlocutore di i disse che non era più interessato ai lavori Tes_3 Con perché erano poco remunerativi. È lì che dopo si è avvalsa delle maestranze di IS (…) Prima dell'8 febbraio 2021 quando si dovevano Per_ riprendere i lavori dopo la sospensione, il sig. ci ha comunicato verbalmente che non voleva più proseguire.” Tes_ Co Dichiarazioni del teste, geom. “Senza il consenso di non potevamo proseguire i lavori.”
pagina 4 di 8 - stante il mancato riscontro di decideva, dunque, di conferire l'incarico a CP_1 CP_3
in quanto sarebbero state utilizzate le medesime maestranze e attrezzature impiegate per Parte_2 realizzare le opere sino ad allora.5
I fatti, come sopra accertati, valgono, dunque, a disattendere le domande di parte attrice.
Invero, pur in difetto di una comunicazione formale, non può verosimilmente sostenersi che CP_1 non abbia avuto conoscenza della ripresa dei lavori nel corso del mese di febbraio 2021. Nè, peraltro, parte attrice ha dato prova di essersi diligentemente attVAta per sollecitare la prosecuzione delle opere, limitandosi unicamente ad avanzare richieste di risarcimento danni con note del 19.4.2021 e del 14.7.2021, sulla base di una presunta sospensione sine die delle lavorazioni – peraltro, confutata da con CP_3 comunicazione del 7.6.2021 (cfr. docc. 22 e 25) - così avallando le argomentazioni di parte convenuta in relazione a un suo sopravvenuto disinteresse a ultimare i lavori concordati.
In questi termini, sussiste un palese inadempimento di agli impegni contrattualmente assunti, CP_1 con la conseguente operatività della previsione di cui all'art. 6 (“Recesso unilaterale del subcommittente – risoluzione di diritto”) del contratto di subappalto sottoscritto, a tenore del quale: “6.1. Al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 5 ed in deroga alla disciplina di cui all'art. 1671 c.c., è in facoltà del subcommittente risolvere in qualunque momento il presente contratto (…) 6.3. Nei casi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, il subcommittente sarà tenuto a corrispondere al subappaltatore solo ed esclusVAmente ogni compenso a quest'ultimo spettante per effetto delle prestazioni effettVAmente adempiute;
6.4. Il subappaltatore, in caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, si dichiara sin da ora soddisfatto di ogni sua pretesa e si impegna nei confronti del subcommittente, a non avanzare alcuna ulteriore pretesa.”
La deroga convenzionale alla previsione di cui all'art. 1671 c.c., come sopra illustrata, accettata da
[...] CP_ in sede di sottoscrizione del contratto, prVA, ulteriormente, di consistenza la richiesta di indennizzo avanzata in questa sede.
2.2. – Passando alla restante doglianza sollevata da parte attrice, in punto di integrazione del corrispettivo pattuito, in ragione delle riserve iscritte, ritiene, questo Giudice, di aderire alle risultanze della Ctu espletata in quanto frutto di un iter logico, ineccepibile e privo di vizi nonché condotto in maniera accurata e in continua aderenza ai documenti, agli atti e allo stato di fatto analizzati.
Invero il consulente tecnico incaricato, dopo aver ricostruito il rapporto di subappalto, con particolare riferimento ai documenti contrattuali, cantieristici e di liquidazione, ha proceduto alla disamina, nel dettaglio, del Capitolato Generale d'Appalto stipulato tra la committente e CPL (cfr. doc. 10 e doc. CP_4
20), recante, nello specifico, la disciplina delle riserve (segnatamente, si richiama l'art. 44 secondo cui:
“L'Appaltatore deve formulare le proprie riserve sul giornale dei lavori, al momento in cui si verifica l'evento che ha dato origine alla riserva stessa, anche in forma generica, purché sufficientemente motVAte e definite in modo tale che il Committente
Con CP_ 5 Cfr. Dichiarazioni del teste, sig. : “Sì (n.d.r. che ha concordato con d il subentro di quest'ultima nel Tes_3 Parte_2 subappalto perché sarebbero state utilizzate le medesime maestranze e attrezzature impiegate per realizzare le opere sino ad allora). Perché il sig. Per_ CP_ Con
come interlocutore di i disse che non era più interessato ai lavori perché erano poco remunerativi. È lì che dopo si è avvalsa delle maestranze di .” Parte_2
Dichiarazioni del teste, sig. “Io lavoravo con MC ma andavo anche sui cantieri di a dare una mano. Un Testimone_1 Parte_2 Con mesetto dopo circa che non avevamo avuto alcun tipo di riscontro, abbiamo poi ripreso i lavori. Mi ha contattato il sig. di che mi ha detto CP_6 di riprendere i lavori con . Sarà stato indicatVAmente a marzo.” Parte_2 pagina 5 di 8 possa prenderne cognizione. Le riserve formulate sul giornale dei lavori dovranno essere esplicitate, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha originate. Esse devono essere esplicitate nonché documentate nel termine di cui sopra, mediante analisi di dettaglio e relative valorizzazioni economiche, e devono pervenire al Committente a mezzo di raccomandata A.R .. L'Appaltatore deve inoltre richiamare sul registro di contabilità le riserve suddette, allegando copia della raccomandata A.R. inviata al Committente;
qualora, al momento della presentazione del registro di contabilità per la firma del Committente, non sia ancora decorso il termine di cui sopra per l'invio della raccomandata A.R., l'Appaltatore dovrà firmare con riserva il registro di contabilità richiamando la riserva apposta sul giornale dei lavori. E' facoltà del Committente rimandare la definizione delle riserve in sede di Verbale di chiusura del Contratto e non sono da intendersi tacitamente accettate le riserve per le quali il Committente stesso non abbia inviato proprie controdeduzioni. Le riserve già presentate sul registro di contabilità e non ancora definite, dovranno essere richiamate su questo, a cura dell'Appaltatore, ad ogni stato di avanzamento successivo. Se l'Appaltatore si rifiuta di firmare il registro di contabilità, il Committente gli dà un termine improrogabile di 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali viene annotato sul registro il suo rifiuto di firmare e viene chiusa la contabilità secondo quanto proposto dal Committente che si intende quindi accettata dall'Appaltatore senza alcuna osservazione. Le riserve presentate dall'Appaltatore senza il rispetto delle modalità e delle procedure di cui sopra, sono da intendersi decadute e nulle ad ogni effetto. In ogni caso, le riserve non danno la facoltà di sospendere e/ o di ritardare l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore il quale rimane impegnato, comunque, ad ottemperare alle prescrizioni del Committente.”).
Dunque, in riferimento alle previsioni contrattuali analizzate, il CTU ha ritenuto non ammissibili le riserve nn. 2 (“Costi e oneri della sicurezza non riconosciuti”), 4 (“Riconoscimento dei costi dei rilievi fotografici”), 5 (“Riconoscimento dei maggiori oneri per la messa a disposizione della squadra operatVA per interventi di scavo ed allargamento degli stessi a servizio della sovrintendenza archeologica”), 6 (“Maggiori oneri indiretti per il rallentamento / per ridotta produttività - andamento anomalo dei lavori, mancato guadagno, spese generali infruttifere, improduttivo vincolo mezzi, macchinari e attrezzature.”) in quanto afferenti, tutte, a esborsi preventVAti ed esplicitati nel contratto di subappalto concluso tra e valutando, per converso, come ammissibili le restanti CP_1 CP_3 riserve n. 3 e n. 7, rispettVAmente afferenti a “Costi aggiuntivi della sicurezza COVID-19” e al “riconoscimento del maggior lavoro svolto per il rispristino dei sottoservizi”).
Tuttavia, in merito alla disciplina di cui all'art. 44 del capitolato generale d'appalto, il consulente ha concluso per l'inammissibilità della totalità delle riserve, non essendo mai stati firmati, con riserva, i documenti contabili né richiamate correttamente le predette riserve nei documenti successivi.
RelatVAmente a tale profilo, si conviene con quanto rilevato dal CTU nell'elaborato peritale in atti, ossia che, in assenza del giornale dei lavori, fosse tenuta ad iscrivere le riserve nel registro di contabilità CP_1 ovvero nelle “tavole contabili” allegate ai SAL (cfr. pag. 29 della perizia).
Dunque, alla luce degli accertamenti peritali compiuti si può validamente sostenere che: (i) ciascuna riserva, in assenza del giornale dei lavori, avrebbe dovuto essere iscritta al momento della presentazione del SAL successivo all'insorgenza del fatto dannoso, con quantificazione del danno arrecato nei quindici giorni successivi;
(ii) qualora impossibilitata a quantificare il danno nei prescritti quindici giorni CP_1 successivi al verificarsi dell'evento, avrebbe dovuto firmare il SAL successivo con riserva;
(iii) la riserva, in caso di persistenza dell'evento, avrebbe dovuto essere aggiornata ad ogni SAL successivo sino alla cessazione dell'evento, indicando anche l'arco temporale dell'evento dannoso e la quantificazione del danno.
Come evidenziato nella perizia in atti, avendo, indicato, quale data di insorgenza dell'evento CP_1 dannoso, il 3.12.2019, le riserve n. 2-4-7 avrebbero dovuto essere formulate e iscritte nel primo atto pagina 6 di 8 contabile successivo ovvero il SAL n. 1 emesso il 31.1.2020, ed entro tale data avrebbero dovuto essere quantificati gli eventuali maggiori oneri e danni. Parimenti, avendo, indicato quale data di CP_1 insorgenza dell'evento dannoso l'11.5.2020, per la riserva n. 3 e il 26.2.2020 per le riserve n. 5 e 6, il primo atto contabile utile per l'iscrizione delle riserve n. 3-5-6 sarebbe stato il SAL n. 2 emesso il 31.5.20206, ed entro tale data (e non il 24.8.2020) avrebbero dovuto essere quantificati gli eventuali maggiori oneri e danni.
Ritiene questo Giudice che - come rilevato dal CTU - il mancato assolvimento da parte di CP_1 dell'obbligo di inserimento tempestivo delle riserve in conformità a quanto prescritto dall'art. 44 del Capitolato d'appalto valga, per ciò solo, a escluderne la ristorabilità.
Invero, in via generale, va premesso che per tutelare, da un lato, la pubblica amministrazione da richieste ex post di aumenti dei prezzi che vanificherebbero i criteri della scelta per evidenza pubblica, e permettere dall'altro all'impresa appaltatrice di far valere tempestVAmente le proprie richieste di aumento del corrispettivo, per fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento dell'offerta, si è elaborato il sistema delle riserve, da apporsi sul registro di contabilità (v., tra le altre, per il caso in esame, le disposizioni degli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 20/2010, riprodotte all'art. 44 del Capitolato generale d'Appalto).
Tuttavia, l'iscrizione delle riserve, sebbene condizione necessaria per far valere le relative richieste, non esonera l'appaltatore dal suo onere allegatorio e probatorio.
Infatti, si è osservato che "in tema di appalti pubblici, la riserva svolge, da un lato, la funzione di consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonchè di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestVAmente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto", cosicchè "per l'appaltatore, l'iscrizione della riserva costituisce un onere da assolvere al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande;
e, tuttavia, l'assolvimento di tale onere non esclude il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" (Cass. n. 19802/2016; Cass. n. 29197/2018).
Pertanto, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese a maggiori compensi o indennizzi e danni, a qualsiasi titolo, è tenuto a iscrivere tempestVAmente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, e ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nelle somme e, infine, a confermare la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (cfr. Cass. n. 4718/2018; Cass. n. 7479/2017). Al riguardo, occorre ribadire il principio secondo cui, a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestVAmente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione - secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore (cfr. Cass. n. 14361/2000; Cass. n. 1637/2006; Cass. n. 7805/2018).
Nella specie, è pacifico che le riserve di cui si discorre siano state tutte rappresentate da con CP_1 comunicazione del 24.8.2020, in prossimità dell'emissione del SAL n. 3 (doc. 10 convenuta) e, dunque, senza l'osservanza delle formalità prescritte, a pena di decadenza, come rilevato dalla stessa CP_3 con pec del 2.9.2020 (doc. 11 convenuta).
Ne discende che le domande di cui alle riserve, oggetto di causa, vanno, integralmente, rigettate. pagina 7 di 8 In definitVA, tutte le domande di parte attrice si appalesano, quindi, infondate, con assorbimento di tutte le diverse eccezioni e/o difese di parte convenuta.
3.
Le spese seguono la soccombenza in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore indeterminabile della controversia dichiarato nell'atto introduttivo, la complessità media delle questioni affrontate, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitVAmente poste a carico di parte attrice soccombente, con obbligo di quest'ultima di rimborsare parte convenuta di quanto, dalla stessa, già eventualmente corrisposto a titolo di anticipazione. In ultima analisi, si ritiene non sussistano i presupposti per condannare parte attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, posto che, come ribadito più volte, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. sentenza del 20 luglio 2023, n. 216667), in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire, non riscontrabile nella fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di CP_1 Controparte_3
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_3
- condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di CP_1 [...] delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.860,00, oltre 15% Controparte_3 rimborso spese generali, VA e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU, nella misura determinata in corso di causa, giusto decreto dell'11.07.2024, in via definitVA, a carico di parte attrice.
Dichiara la presente sentenza esecutVA ex lege.
Modena, 23 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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