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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'11/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 02/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4800 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Di
Benedetto, elettivamente domiciliato in Campagna (SA), Fraz. Quadrivio, alla Via Vetrale,
n. 28, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
in pers. del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23/01/2023, dall'avv. Francesco Bove, Per_1
1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 07/09/2023, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro, nei confronti dell' premettendo di essere ingegnere e CP_1
docente di scuola superiore, nonché titolare del decreto pensionistico SA1032021000982,
n. iscrizione 505114821, a far data dall'01/09/2021 e deducendo, in via di fatto, che:
- il 20/03/2023 depositava ricorso amministrativo all' avente ad oggetto la CP_1
restituzione dei contributi relativi ai periodi di doppia contribuzione non considerati ai fini della ricongiunzione, determinati, nel Decreto di ricongiunzione MIUR 0009434 del
07/06/2018, in € 2.380,88, nonché la restituzione dell'importo a disposizione del richiedente,
determinato, nel Decreto di ricongiunzione MIUR 0009434 del 07/06/2018, in € 8.154,28,
con il quale rappresentava, in particolare, che:
-- in data 04/03/1993, aveva presentato all' istanza Pt_2 Controparte_2
di ricongiunzione dei periodi contributivi versati presso la;
CP_3
Parte
-- con nota del 22/03/2018, prot. 004416, l di Salerno chiedeva a i periodi CP_3
contributivi ed i relativi versamenti effettuati, aggiornati alla data del 31 dicembre antecedente a quello della domanda di ricongiunzione;
-- con nota del 19/04/2018, prot. 0412933, comunicava all'Ufficio Scolastico di CP_3
Salerno e al ricorrente il prospetto dei periodi assicurativi e l'ammontare dei contributi versati
2 e degli interessi calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente alla domanda di ricongiunzione, per un totale di € 19.580,29 e di € 19.732,95 alla data della domanda;
-- con Decreto MIUR del 07/06/2018, prot. n. 0009434, l Controparte_4
decretava il ricongiungimento, escludendo i periodi dall'01/09/1988 al 09/09/1988,
dall'01/09/1990 all'01/01/1990, dall'01/10/1990 al 29/10/1990 e dal 10/09/1991 al
04/10/1991, in quanto relativi a doppia contribuzione e determinava i seguenti importi:
a) € 9.069,29 a titolo di riserva matematica necessaria per la ricongiunzione;
b) € 17.223,57 a titolo di importo utilizzato per la ricongiunzione;
c) € 8.154,28 a titolo di importo a disposizione del richiedente;
d) € 2.380,88 a titolo di importo relativo ai periodi non considerati;
-- in data 30/07/2018 comunicava all' e al CP_3 Controparte_4
ricorrente l'adozione del mandato di pagamento n. 765 del 18/07/2018 relativo al trasferimento dei contributi e degli interessi (4.50%) aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta di trasferimento, ai sensi dell'art. 4 della
Legge n. 45/1990, per un importo di € 58.847,26;
-- con pec del 23/11/2020 il ricorrente chiedeva ad il rimborso dei contributi CP_3
relativi a doppia contribuzione;
-- con nota dell'08/04/2021, prot. 0510911, rispondeva che tutta la posizione CP_3
contributiva era stata trasferita all' ex , di Salerno in data 30/07/2018; CP_1 CP_5
-- con comunicazione del 15/09/2021 il ricorrente chiedeva all' la restituzione degli CP_1
importi di cui ai punti c) e d);
- con mail del 22/09/2021 l rappresentava la competenza dell'Ufficio Scolastico CP_1
Regionale e di;
CP_3
3 -- con mail-pec del 22/12/2021 e sollecito effettuato con mail-pec del 28/02/2022 il ricorrente
Parte chiedeva all' di Salerno, all' sede provinciale di Salerno, e all' di CP_1 CP_3
Roma la restituzione delle somme determinate nel Decreto MIUR;
Parte
-- con mail-pec del 06/04/2022 l di Salerno rispondeva di non aver competenza in ordine alla richiesta avanzata;
-- in data 05/05/2022 il ricorrente inviava all' di Salerno e all' di Roma, CP_1 CP_3
via pec, una diffida avente ad oggetto il rimborso dei versamenti doppia contribuzione e delle somme a disposizione del richiedente;
-- il 04/11/2022 l Direzione Provinciale di Salerno dichiarava, tramite il responsabile CP_1
U.O. che la restituzione alla gestione trasferente di importi non dovuti, causa Persona_2
la doppia contribuzione rilevata, poteva essere autorizzata solo a seguito di riesame del mandato di pagamento del 18/07/2018 da parte della;
Parte_4
- nei 120 giorni successivi al deposito del ricorso amministrativo non riceveva alcun riscontro da parte dell' con conseguente formazione del silenzio-rifiuto da parte dell'Ente in CP_1
ordine alle richieste formalizzate.
In punto di diritto ribadiva il suo diritto ad ottenere il rimborso delle somme a disposizione del richiedente, considerato anche quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della Legge n.
45/1990 per fattispecie simmetrica, atteso che l'importo effettivamente versato era risultato superiore della riserva matematica, nonché il rimborso dei contributi relativi a doppia contribuzione, in virtù di quanto stabilito dell'art. 6, comma 1, della Legge n. 45/1990.
In conclusione, chiedeva:
<1) la restituzione dei contributi relativi ai periodi di doppia contribuzione, non considerati
ai fini della ricongiunzione, aggiornati con gli interessi di cui alla legge 45/90 alla data del 31
dicembre antecedente la data di trasferimento da a e aggiornati con gli CP_3 CP_1
4 interessi legali alla data di restituzione al ricorrente, temporaneamente pari ad Euro 7.190,95
(31/12/2021);
2) La restituzione dell'importo a disposizione del richiedente, determinato in euro 8.154,28
nel Decreto MIUR 0009434/2018, aggiornato con gli interessi di cui alla L. 45/90 al 31
dicembre antecedente la data di trasferimento da a e aggiornati con gli CP_3 CP_1
interessi legali alla data di trasferimento al ricorrente, temporaneamente pari ad Euro
24.635,39 (31/12/2021).>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, con memoria difensiva depositata il 09/02/2024,
si costituiva in giudizio l il quale evidenziava che l'esame dell'ammontare della CP_1
contribuzione versata presso la e la valutazione della sua rilevanza ai fini Pt_4
pensionistici, con l'esclusione dei periodi di sovrapposizione, non aveva investito l , CP_5
quale ente all'epoca competente ai fini dell'erogazione del futuro trattamento pensionistico.
Il prospetto dei periodi assicurativi e l'ammontare dei contributi versati, inoltre, erano stati verificati e rilasciati dalla Cassa professionale, mentre il Decreto di ricongiunzione risultava emesso dall' . Controparte_4
Pertanto, non avendo assunto alcun ruolo nel conteggio dei contributi trasferiti ovvero nella determinazione dell'importo erogato, non era in grado di verificare se la doppia contribuzione fosse stata o meno utilizzata ai fini della riserva matematica, né se l avesse trasferito l'intero ammontare dei contributi versati o solo quelli utili ai CP_3
fini della ricongiunzione richiesta.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, dovendo il ricorrente compulsare la propria
Cassa Professionale, con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con ordinanza del 25/03/2024 il G.d.L. ritenuta la necessità di acquisire delucidazioni in merito ai fatti oggetto della controversia, rinviava la controversia all'udienza del 20/09/2024
per l'audizione del funzionario competente in relazione all'istanza del ricorrente. CP_1
5 Esaminato detto funzionario, si perveniva, infine, all'udienza di discussione del 02/05/2025
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto, limitatamente agli aspetti che seguono.
2. Risulta chiaro, alla luce della narrativa che precede, come la prima questione da affrontare attenga essenzialmente all'esegesi della L. n. 45 del 1990 e, specificamente, alla lettura da dare dell'art. 6 di detta legge.
Orbene tale normativa, in riferimento a situazione fattuale del tutto assimilabile a quella in esame, risulta essere stata oggetto di analisi specifica da parte della Suprema Corte la quale, con motivazione del tutto condivisibile, ha chiarito che la legge in questione prevede il rimborso dei contributi esclusivamente nel caso in cui esista coincidenza tra più periodi coperti da contribuzione, posto che solo in tale ipotesi debbono essere utilizzati i contributi relativi all'attività effettiva e la contribuzione non considerata dovrà essere rimborsata a richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali. Di conseguenza, anche in presenza di ricongiunzione, l'assicurato può chiedere il rimborso solo nel caso di contribuzione effettuata per periodi coincidenti.
Più specificamente, secondo la Corte, l'impossibilità per il soggetto che abbia chiesto la ricongiunzione di utilizzare i contributi legittimamente versati in precedenza “non comporta
alcun diritto alla restituzione dei contributi medesimi, tenuto conto: a) dell'inapplicabilità - in
6 ragione dell'autonomia e del carattere non sinallagmatico dell'obbligazione contributiva e di
quella previdenziale - dei principi in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni
corrispettive, nonché delle norme in tema d'indebito oggettivo e di ingiustificato
arricchimento; b) dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi
legittimamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi
i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (cfr. Cass.
12.11.99 n. 12596, in tema di cessazione del rapporto previdenziale con l in CP_6
conseguenza dell'estinzione del rapporto di lavoro dell'agente e della sua iscrizione all'albo
degli avvocati ed alla relativa Cassa, nonché sentenza n. 10649/90). Diversamente
accadrebbe, invece, ove venisse accertata l'inesistenza dell'obbligazione contributiva, nel
qual caso esisterebbe indebito oggettivo da parte dell'ente di previdenza per la percezione
dei contributi (cfr., ex multis, Cass.
2.11.99 n. 12204, 30.7.99 n. 834 e 23.5.98 n. 5167, in
materia di richiesta di restituzione di contributi versati per un inesistente rapporto di lavoro
subordinato, per la quale comunque sarebbe legittimato il solo datore di lavoro). In altre
parole, la prestazione dell'assicurato è quella fissata dalla legge ed è sciolta dall'ammontare
dei contributi versati, i quali, ove legittimamente ricevuti, non possono essere restituiti in
mancanza di esplicita previsione di legge” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13382 del 2001).
La legge n. 45 del 1990, che regola la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, all'art. 6, prevede, a richiesta dell'interessato, la possibilità di ottenere rimborso dei contributi non considerati ai fini della determinazione della prestazione per il solo caso in cui la ricongiunzione comporti la coincidenza di più
periodi coperti da contribuzione. Mentre al di fuori di questo caso la legge non prevede la possibilità di ulteriori restituzioni di contributi, sicché stante la legittimità della percezione dei contributi al momento del loro versamento, il principio generale di non corrispettività del rapporto previdenziale sopra richiamato e la mancanza di esplicita norma di legge
7 legittimante la restituzione, va escluso il diritto alla restituzione, non potendosi ravvisare indebita percezione dei contributi o ingiustificato arricchimento da parte della Pt_4
convenuta.
Analogo principio, del resto, era stato affermato in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al similare istituto della ricongiunzione riferibile ai lavoratori dipendenti, disciplinata dalla L. n. 29 del 1979, in relazione alla quale era stato affermato che l'esercizio della facoltà di ricongiunzione presso un'unica gestione assicurativa dei contributi versati in favore del medesimo lavoratore in diverse gestioni – al fine di consentire al lavoratore assicurato di fruire, per effetto della concentrazione, di prestazioni previdenziali più vantaggiose di quelle cui egli avrebbe diritto ove i singoli periodi di contribuzione fossero rimasti separati – non può far conseguire al lavoratore ulteriori e diversi vantaggi non previsti dalla menzionata disciplina. “Pertanto, ove nel caso di richiesta di ricongiunzione
contributiva, i contributi trasferiti dalla gestione "a qua" risultino in misura maggiore di quelli
necessari nella gestione "ad quem" per la Costituzione della rendita relativa al periodo utile
considerato, nessuna restituzione dei contributi eccedenti è dovuta all'assicurato, non
configurandosi al loro riguardo un versamento non dovuto ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n.
818 del 1957, a nulla rilevando che, nella diversa ipotesi in cui i contributi trasferiti risultino
insufficienti rispetto alla riserva matematica, l'art. 2 della citata legge n. 29 prevede che
l'assicurato è tenuto ad integrare la sua posizione contributiva con il versamento del 50 per
cento di tale differenza” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 740 del 07/02/1989 e, successivamente,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6997 del 1995, per la quale: “l'art. 8 cit. prevede la restituzione
(in caso di ricongiunzione richiesta nell'assicurazione generale obbligatoria) dei versamenti
volontari non utili o il loro scomputo dell'onere posto a carico del richiedente dall'art. 2 legge
ult. cit. (in caso di ricongiunzione richiesta nella diversa gestione nella quale il medesimo
risulti iscritto al momento della domanda), ma non prevede affatto la restituzione o lo
8 scomputo di contribuzione obbligatoria che si pretenda risultare non "utile" per coincidenza
con contribuzione volontaria”).
3. Orbene, alla luce delle coordinate ermeneutiche che precedono, occorre prendere atto che certamente è da ritenere infondata in punto di diritto la richiesta del ricorrente di restituzione dei contributi da lui versati all' , trasferiti dalla Cassa all' e presi CP_3 CP_1
in considerazione ai fini assicurativi per la ricongiunzione nell'ambito del Decreto di ricongiunzione MIUR 0009434 del 07.06.2018, ma risultati eccedenti rispetto a quelli
Parte occorrenti per costituire la riserva matematica, riguardo ai quali il Funzionario dell' del
MIUR autore dell'atto ha usato l'impropria dizione “importo a disposizione del richiedente”.
A quanto è dato comprendere dalla lettura del provvedimento, ed in base a quanto addotto dalle stesse parti, difatti, tale importo corrisponde proprio ad una porzione di contribuzione legittimamente versata, non attinente a periodi in cui vi è stata duplicazione di contribuzione per periodi coincidenti, che ha fondato il diritto alla ricongiunzione, la quale, tuttavia, non è
risultata eccedente rispetto a quella utilizzabile ai fini della costituzione della riserva matematica.
Di conseguenza è del tutto evidente che si tratta di contribuzione legittimamente versata in relazione alla quale non si siano verificati, né possano più verificarsi i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale (né sia utilizzabile in sede di ricongiunzione, essendo anche eccedente il limite della riserva matematica), e che, per le ragioni di diritto in precedenza illustrate, in concreto risulti non restituibile al lavoratore.
4. A conclusioni opposte, viceversa, occorrere pervenire in relazione all'importo che nel
Decreto di ricongiunzione del MIUR del 7.6.2018 è indicato come “non considerato ai fini della ricongiunzione”.
E, infatti, detto importo si riferisce a periodi di contribuzione non valutabili perché
contemporanei a periodi utili ai fini del maturarsi della pensione, sicché si tratta di somme
9 che risultano sicuramente riconducibili all'ipotesi disciplinata dall'art. 6 della L. n. 45 del
1990, cioè al caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione.
La richiesta restitutoria del ricorrente, dunque, va ritenuta, in relazione a tale specifico importo, legittima e coerente con la succitata previsione legislativa.
Non risulta fondata, poi, la deduzione dell' che segnala come soggetto passivo di tale CP_1
obbligazione restitutoria sia , presso la quale il ricorrente ha originariamente CP_3
versato la contribuzione non dovuta, e non l' . CP_1
A tal proposito va, invero, rammentato che i commi 4 e 5 dell'art. 4 (rubricato: “Adempimenti
gestionali e criteri di trasferimento”) della L. n. 45 del 1990 testualmente prevedono, per quanto di interesse, che: <
4. La gestione competente (…) chiede alla gestione o alle
gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di
iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso
del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si
effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al
tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è
avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31
dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento;
non
sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione
trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella
gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base
ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi;
il trasferimento si effettua anche se
10 la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione
di fondi.
5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al
finanziamento della gestione pensionistica>>.
E' evidente, dunque, che ai sensi di legge , dopo che il MIUR aveva quantificato CP_3
sia l'entità della contribuzione valutabile ai fini della ricongiunzione sia l'importo di quella non valutabile, avrebbe dovuto trasferire all' esclusivamente la contribuzione destinata CP_1
al finanziamento della gestione pensionistica, escluse, quindi, le somme afferenti ai versamenti non considerati ai fini della contribuzione.
Nondimeno, come risulta dalla nota di Prot. 0920209.30-07-2018, detta Cassa CP_3
ha trasferito all' , gestione ex-INPDAP, con mandato di pagamento n. 765 del 18.7.2018 CP_1
l'intero ammontare della posizione assicurativa dell'Ing. , comprensiva sia Parte_1
dei contributi valutabili ai fini della ricongiunzione sia di quelli afferenti a periodi coperti dai periodi coincidenti coperti da doppia contribuzione, calcolando sulle somme versate anche gli interessi ai sensi del citato art. 4, della legge n. 45/1990.
Ne consegue che possa considerarsi accertato che attualmente sia l'Istituto che detiene indebitamente tale importo spettante al ricorrente, impropriamente trasferitogli da
, e che, dunque, su di esso gravi l'obbligo di provvedere alla corresponsione al CP_3
ricorrente di tale somma indebitamente ricevuta e ritenuta.
In particolare la somma in parola, per come quantificata dall' nel Decreto di CP_7
ricongiunzione n. 0009434 del 7.6.2018, originariamente ammontava ad € 2.380,88. Essa,
poi, è stata trasferita all già maggiorata degli interessi di cui al menzionato art. 4 della CP_1
L. n. 45/1990, per un importo indebito pari, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale è stato effettuato il trasferimento
(31.12.2017), ad € 7.110,32.
11 A detta somma vanno aggiunti, infine, gli interessi a tasso legale dal 31.12.2017 al saldo.
5. Le spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della domanda di parte attrice e stante l'oggettiva complessità e relativa novità delle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4800 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da contro Parte_1
l in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l a corrispondere al ricorrente, per CP_1
la causale di cui in parte motiva, l'importo € 7.110,32, oltre interessi a tasso legale dal
31.12.2017 al saldo;
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Salerno, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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